SENTENZA
N. 198
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del r.d.l. 20
luglio 1934, n. 1404 (istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 14 aprile 1971 dal tribunale di Trieste nel procedimento penale a
carico di Donaggio Bruno ed altri, iscritta al n. 209 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio
1971;
2) ordinanza
emessa il 5 maggio 1971 dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a
carico di Pierdicchi Maurizio ed altri, iscritta al n. 224 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177
del 14 luglio 1971.
Udito nella
camera di consiglio del 26 ottobre 1972 il Giudice relatore Giovanni Battista
Benedetti.
Ritenuto
in fatto
1. - Con
ordinanza 14 aprile 1971 emessa nel corso di un procedimento penale a carico
del minore Donaggio Bruno, imputato del reato di furto aggravato continuato, ed
a carico d’altri soggetti maggiori degli anni 18, imputati del reato di ricettazione
delle cose dal primo sottratte, il tribunale di Trieste ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, della disposizione contenuta nell'art. 9, secondo comma, del
r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, la quale stabilisce lo spostamento della
competenza del tribunale per i minorenni al tribunale ordinario ogni qualvolta
in un procedimento a carico di minori degli anni 18 vi siano coimputati
maggiori di tale età. Nella propria ordinanza il giudice a quo ricorda che la
Corte, con sentenza n. 10 del 1966,
ha escluso il contrasto tra l'art. 9 del citato r.d.l. e l'art. 3 della
Costituzione nel caso in cui il minore sia imputato in concorso con persona
maggiore degli anni 18, nel rilievo che l'unicità del procedimento é
giustificata dall'esigenza d’uniformità del giudizio sull'accertamento e sulla
valutazione del fatto. Questa esigenza però non ricorre nella ipotesi in cui il
minore abbia commesso, come nel caso di specie, un reato distinto e diverso da
quello ascritto ad altri imputati maggiorenni. In tale ultimo caso, in cui la
contraddittorietà dei giudicati potrebbe comunque essere evitata facendo
applicazione dell'istituto delle pregiudiziali (art. 18 c.p.p.), appare
opportuno che l'autonoma azione del minore venga valutata ad opera del
tribunale per i minorenni composto da elementi dotati dei requisiti necessari
per procedere a tale valutazione.
L'obbligatorio
ed inevitabile spostamento di competenza previsto dalla norma impugnata si pone
quindi in contrasto, ad avviso del giudice a quo, sia con l'art. 3 della
Costituzione poiché determina una disparità di trattamento in situazioni di
fatto che sono, invece, sostanzialmente uguali, sia con l'art. 25 della
Costituzione poiché sottrae al giudizio del tribunale per i minorenni il minore
coimputato con maggiorenni anche in ipotesi in cui ciò non appare giustificato
dal rispetto di superiori esigenze dell'economia del giudizio.
2. - L'art. 9,
comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, - é stato denunciato come
costituzionalmente illegittimo anche dal tribunale di Venezia, con ordinanza 5
maggio l971 emessa nel procedimento penale a carico di tre minori un maggiore
degli anni 18 tutti imputati di concorso nello stesso reato di furto aggravato.
L'eccezione é stata proposta soltanto nei confronti dell'art. 24, secondo
comma, della Costituzione ed in proposito il tribunale rileva che nel concetto
di diritto di difesa e di processo giusto rientra la struttura particolare
dell'organo giudicante; da ciò l'esigenza di garantire ai minori - a
prescindere da ogni relazione di connessione - il diritto di essere giudicati
da un tribunale che possa valutare in pieno la personalità e la responsabilità
con la sensibilità e con i mezzi, anche procedurali, forniti dalla legge e non
consentiti al giudice ordinario.
Nel giudizio
dinanzi a questa Corte nessuno si é costituito.
Considerato
in diritto
1. - Le due
ordinanze propongono questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma
secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, che esclude dalla competenza del
tribunale per i minorenni i procedimenti penali per i reati commessi dai minori
degli anni 18 quando in essi vi siano coimputati maggiori di tale età. I
relativi giudizi, pertanto, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Il
tribunale di Trieste ha emesso la propria ordinanza nel corso di un
procedimento penale in cui sono stati portati a giudizio un minore, sotto
l'imputazione di furto aggravato, ed alcuni maggiori degli anni 18 chiamati a
rispondere del delitto di ricettazione per aver ricevuto dal primo parte delle
cose che si assumono da lui sottratte.
Rileva il
giudice a quo che la precedente sentenza (n. 10 del 1966) con la quale la Corte
costituzionale ebbe ad escludere il contrasto tra l'art. 9 cpv. del r.d.l. n.
1404 del 1934 e l'art. 3 Cost. si riferiva ad ipotesi in cui imputati minori
avessero commesso lo stesso reato in concorso con maggiorenni e non anche al
caso, come quello in esame, in cui l'imputato minore ha commesso un reato
distinto e non legato da vincoli di compartecipazione con quello ascritto ai
maggiori degli anni 18.
L'esigenza di
evitare la contraddittorietà dei giudicati e di valutare unitariamente il
fatto, che la Corte ha giustamente addotto a motivo della sua precedente
decisione, non ricorrerebbe nel caso sottoposto al giudizio del tribunale in
cui l'azione del minore degli anni 18, proprio in ragione della sua autonomia e
diversità da quella dei maggiori di tale età, é giusto che sia valutata nell'adatta
sede ad opera di quell'organo composto da elementi dotati dei requisiti
necessari per procedere a tale valutazione.
3. - La
questione é fondata.
Nel primo
comma dell'art. 9 della legge istitutiva del tribunale per i minorenni viene
enunciata la regola generale della competenza di detto tribunale per tutti i
procedimenti penali "per reati commessi dai minori degli anni 18";
nel capoverso dello stesso articolo é prevista l'eccezione a tale regola per il
caso in cui "nel procedimento vi sono coimputati maggiori degli anni
18".
Evidente é la
stretta relazione che intercorre tra le locuzioni "reati commessi dai
minori" e "coimputati maggiori".
L'ipotesi
prevista é soltanto quella della compartecipazione del maggiore allo stesso
reato compiuto dal minore: il caso tipico del concorso di più persone nel
medesimo reato. Nella previsione normativa non rientrano altre forme di
connessione.
Questa
interpretazione é d'altronde giustificata dallo stesso contenuto della
disposizione in esame. Essa prevede una eccezione alla generale competenza del
tribunale per i minorenni ed in tema di deroghe non sono consentite
interpretazioni estensive.
Diversa é,
però, l'interpretazione data dalla giurisprudenza alla norma impugnata.
Al termine
coimputato é stato infatti costantemente attribuito un significato ampio e
generico in modo da ricomprendervi non solo colui che é imputato di concorso
nel reato commesso da altri contro cui si procede, ma anche colui che é
imputato di un reato connesso a quello per il quale si procede a carico di
altri. Ed é stato conseguentemente affermato che la competenza del giudice
ordinario sussiste non solo nel caso in cui debba procedersi per un reato
commesso da un minore degli anni 18 e un maggiore in concorso tra loro, ma
anche in ogni altro caso di connessione di procedimenti.
Così
interpretata ed applicata la disposizione denunciata vive nella realtà concreta
in modo incompatibile col principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della
Costituzione
La necessità
del simultanens processus, che la Corte nella sua precedente decisione ha posto
a giustificazione della deroga alla competenza del tribunale per i minorenni
per l'ipotesi di procedimenti contro minori e maggiori coimputati dello stesso
reato, non ricorre quando il reato commesso dal minore - come nel caso
sottoposto al giudizio del tribunale - sia distinto e diverso da quello
compiuto dal maggiore degli anni 18, anche se fra tali reati sussista
connessione. Non v'é sostanziale differenza tra questa seconda ipotesi e quella
relativa ad un minore che commetta da solo un reato; in entrambi i casi
l'azione del minore ha un'autonomia tutta propria sicché si giustifica
l'identità della loro disciplina.
La sussistenza
del denunciato contrasto con l'art. 3 Cost. della norma impugnata - nella parte
in cui non limita la competenza del giudice ordinario al caso di procedimenti
nei quali minori e maggiori degli anni 18 siano coimputati dello stesso reato -
dispensa la Corte dall'esame dell'altro motivo di incostituzionalità
prospettato in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
4. - Il
tribunale di Venezia ha invece emesso la propria ordinanza in un procedimento
penale instaurato a carico di tre minori degli anni 18 ed un maggiore di tale
età, tutti imputati di concorso nello stesso reato di furto aggravato
continuato, ed ha ritenuto che la norma impugnata sia in contrasto con l'art.
24, comma secondo, della Costituzione in quanto al concetto di diritto di
difesa non sarebbe estranea la struttura particolare dell'organo giudicante.
La questione
non é fondata.
É invero di
tutta evidenza che non può essere lamentata la lesione del diritto di difesa
quando viene garantita l'effettiva possibilità di tutela delle proprie ragioni.
La deroga alla competenza del tribunale per i minorenni, disposta con la norma
impugnata, non preclude, né limita in alcun modo il diritto di farsi assistere
dal difensore nel procedimento dinanzi al giudice comune.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio
1934, n. 1404, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni,
nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i
minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni 18 siano
coimputati dello stesso reato;
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo,
del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sollevata, in riferimento all'art. 24,
comma secondo, della Costituzione, con ordinanza 5 maggio 1971 del tribunale di
Venezia.
Così deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 dicembre 1972.
Giuseppe
CHIARELLI – Giovanni Battista BENEDETTI
Depositata in
cancelleria il 29 dicembre 1972.