SENTENZA N.73
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale
dell'art. 264 c.p.m.p., come modificato dall'art. 8
della legge 23 marzo 1956, n. 167, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 23 ottobre 1976 dalla Corte di cassazione-sez.
Unite penali, nel conflitto di giurisdizione denunciato dal giudice istruttore del tribunale militare di Torino, nel
procedimento penale a carico di Ravizza Giovanni,
iscritta al n. 750 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1977;
2) ordinanza emessa il 23
ottobre 1976 dalla Corte di cassazione-sez. Unite
penali, nel conflitto di giurisdizione denunciato dal pretore di Napoli, nel
procedimento penale a carico di Conte Vincenzo ed altro,
iscritta al n. 751 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1977;
3) ordinanza emessa il 17
giugno 1977 dalla Corte di cassazione-sez. I penale, nel conflitto di giurisdizione denunciato dal
pretore di Piacenza, nel procedimento penale a carico di Maroncelli
Otello ed altro, iscritta al n. 439 del registro ordinanze - 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del 30 novembre 1977;
4)
ordinanza emessa l'8 giugno 1978 dal tribunale militare territoriale di Padova,
nel procedimento penale a carico di Gardellin Bruno,
iscritta al n. 509 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17 del 17 gennaio 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il
Giudice relatore Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Tanto le tre
ordinanze emesse dalla Corte di cassazione quanto l'unica ordinanza del
tribunale militare territoriale di Padova, hanno riguardo a casi di concorso
formale fra reati militari e reati comuni: in ordine ai
quali non opera la connessione oggettiva prevista dall'art. 264 del codice
penale militare di pace, sicché le due specie di procedimenti non ricadono
tutte nella competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma vanno suddivise
fra i giudici ordinari e quelli militari. Rendendo impossibile il simultaneus processus,
ciò discriminerebbe gli imputati in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza rispetto a coloro che invece sono in grado di
beneficiare della regola dettata dal primo comma dell'attuale art. 81 cod. pen.
Ne deriva un'unica
questione di legittimità costituzionale, concernente l'art. 264 c.p.m.p. nella parte in cui esclude il caso del concorso
formale fra reati militari e reati comuni dalle
ipotesi di connessione e di conseguente competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria. Pertanto, i quattro giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi.
2. - L'impugnativa non può
essere accolta.
Già con la sentenza 28 luglio
1976, n. 196,
A questa stregua dev'essere risolto anche il caso in esame, sebbene
l'impugnativa non sia ora prospettata in termini del tutto identici a quelli su
cui si formò la precedente pronuncia della Corte. Fermo rimane, comunque, che l'art. 264 primo comma ha inteso attuare la
parte finale dell'art. 103 Cost. (< I tribunali militari ... in tempo di
pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti
alle Forze armate >): statuendo la competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria anziché di quella militare (come già disponeva, per tutte le ipotesi
di connessione tra procedimenti relativi a reati militari e comuni, il terzo
comma dell'art. 49 cod. proc. pen.), quanto ai giudizi riguardanti delitti
commessi < da più persone >, le une soggette alla legge penale comune, le
altre alla legge penale militare. Per contro, la norma si regge sul criterio di
escludere la connessione, là dove si tratti dei soli soggetti attivi di reati
militari: come appunto si verifica per la connessione soggettiva prevista
dall'art. 45 n. 3 cod. proc. pen. (< se una persona è imputata di più reati
>), ivi compreso < chi con una sola azione od omissione viola diverse
disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima
disposizione di legge >, secondo la definizione del concorso formale contenuta
nel vigente testo dell'art. 81 primo comma cod. pen. Non a caso, la stessa
connessione soggettiva cessa di operare agli effetti dell'art. 264 c.p.m.p., qualora si tratti di reati commessi gli uni <
in occasione > di altri.
Tali scelte legislative,
che pur formarono oggetto di discussioni nel corso dei lavori preparatori della
legge 23 marzo 1956, n. 167, non appaiono in contrasto con il principio
costituzionale di eguaglianza. Non diversamente che in tutte le altre ipotesi
di connessione di procedimenti, anche l'art. 8 della legge n. 167, dettando il
nuovo testo dell'art. 264 c.p.m.p., ha dovuto
contemperare esigenze diverse ed opposte, ma entrambe presenti nell'ordinamento
giuridico: assicurando, da un lato, la congiunta cognizione dei casi per i
quali risultava impossibile o comunque inopportuno mantenere separati i
procedimenti; ma anche garantendo, d'altro lato, la competenza del giudice
normalmente ritenuto più idoneo a risolvere determinate specie di controversie.
Ora, in vista di un tale
bilanciamento si giustifica che l'art. 264 c.p.m.p.
non consideri alcune fra le ipotesi previste nell'art. 45 cod. proc. pen., per
cui la connessione si presenta meno stringente o di grado meno elevato: qual e,
senza dubbio, la connessione soggettiva disposta dall'art. 45 n. 3. Né la
conclusione muta nell'ipotesi del concorso formale, sebbene l'interferenza fra
i relativi procedimenti sia maggiore che negli altri casi di persone imputate
di più reati. Entro i limiti della ragionevolezza, appartiene
infatti alla discrezionalità legislativa stabilire e circoscrivere
l'ambito di operatività del simultaneus processus, senza che il diritto processuale debba fare
applicazione a pena d'illegittimità costituzionale di alcun criterio
rigidamente prefissato; e per averne una recente conferma basti ricordare, al
di là degli esempi citati dall'Avvocatura dello Stato, l'art. 48 bis cod. proc.
pen. (in tema di rilevanza della connessione), aggiunto dall'art. 2 della legge
8 agosto 1977, n. 534.
Del resto, giova notare
come la riunione dei procedimenti, relativi a reati comuni e militari che si assumano commessi da una stessa persona in concorso formale,
non rappresenti la strada obbligata per raggiungere lo scopo cui mirano i
giudici a quibus,
cioè per consentire che si applichi l'art. 81 cod. pen. La costante
giurisprudenza della Corte di cassazione è orientata nel senso che tale
applicazione sia comunque possibile, purché i reati
successivamente giudicati risultino meno gravi di quelli per i quali sia stata
già inflitta una condanna. E parallelamente, quand'anche non sia dato ricorrere
senz'altro al cosiddetto giudizio suppletivo, può soccorrere il rimedio del
rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, ordinato dal giudice secondo
l'art. 432 cod. proc. pen., al fine di attendere il
passaggio in giudicato della sentenza destinata ad infliggere la pena base per
la violazione più grave fra quelle commesse in concorso formale.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale
militare di pace, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalle sezioni unite
penali della Corte di cassazione, dalla prima sezione penale della Corte stessa
e dal tribunale militare territoriale di Padova, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/05/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20/05/80.