SENTENZA N. 139
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 46, secondo comma, del codice di procedura penale,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 maggio 1969 dal
pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di Palladino
Alfonso ed altri, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969;
2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1970 dal
pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Guarino Bartolomeo ed
altri, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 maggio
1971 il Giudice relatore Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Il pretore di Nocera Inferiore e
quello di Salerno, con le due ordinanze indicate in epigrafe, hanno prospettato
il dubbio sulla legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 46 del
codice di procedura penale, che consente al giudice di separare i giudizi
connessi: il provvedimento del giudice sarebbe insindacabile e distoglierebbe
l'imputato dal giudice precostituito ai sensi degli artt. 45 e 46, primo comma,
del codice di procedura penale, avendo questa Corte, con sentenza 13 luglio
1963, n. 130, ritenuto criterio fondamentale di competenza quello di
connessione.
2. - Il Presidente del Consiglio dei
ministri, intervenuto nel procedimento di cui all'ordinanza 12 maggio 1969, ha
fatto presente che la questione é irrilevante, o perché conseguenza della
separazione dei giudizi é il ripristino della competenza originaria, e quella
del pretore sarebbe incontestabile, perché il processo si riferiva a
contravvenzione, o perché il pretore avrebbe dovuto rinviare gli atti al
tribunale competente per il giudizio al quale quello di cui si tratta era
connesso.
Nel merito viene rilevato che la sentenza
di questa Corte, invocata dal pretore, riguardava un caso in cui era consentito
al p.m. di separare procedimenti con suo provvedimento successivo al sorgere
della regiudicanda, che aveva carattere meramente discrezionale, non dovendo
indicare i motivi per cui la separazione era disposta; nella specie al
magistrato é consentito di separare i procedimenti soltanto se nell'istruzione
si manifesta per alcuni imputati o per qualche reato la necessità della
chiusura dell'istruzione e sussistono particolari motivi perché essa non sia
ritardata. Il provvedimento non é definito insindacabile ed, ove mai tale
insindacabilità risultasse da altre norme, queste soltanto susciterebbero dubbi
di legittimità costituzionale, non quella denunciata.
3. - All'udienza del 18 maggio 1971
l'Avvocatura generale dello Stato ha confermato le tesi svolte nell'atto
d'intervento.
Considerato in
diritto
1. - I due procedimenti debbono riunirsi
perché riguardano una medesima questione. In entrambe le ordinanze, infatti, si
sostiene che la separazione ex art. 46, secondo comma, del codice di procedura
penale dei procedimenti penali riuniti per connessione sottrae la parte al
giudice naturale, essendo quello della connessione un criterio fondamentale di
attribuzione di competenza.
La questione non é fondata.
2. - La nozione di giudice naturale non si
cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si
forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza
sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in
giuoco dal processo. La connessione é un criterio fondamentale di attribuzione
della competenza nei limiti in cui il simultaneus processus non
pregiudica esigenze che l'ordinamento considera preminenti: la norma impugnata
pone al prevalere della ragione di connessione il limite preciso del diverso
grado di istruzione dei processi riuniti, quando la chiusura dell'istruzione
non può essere ritardata riguardo ad uno dei medesimi a causa delle più lunghe
e complesse indagini richieste dall'altro processo. Il secondo comma dell'art.
46 del codice di procedura penale si innesta nel sistema della competenza per
connessione portandovi, non eccezione, ma contenuto; e non vale pertanto che al
provvedimento di sospensione si può ricorrere quando é già insorta la
regiudicanda perché, avendo la norma dettato insuperabili vincoli al potere del
giudice, non é supponibile l'uso di quella mera discrezionalità che altre volte
questa Corte ha ritenuto causa inidonea di deroga alla competenza per
connessione: nella sentenza richiamata dal pretore si é ritenuto, in via
generale, costituzionalmente legittima una norma che determina la competenza di
un giudice diverso da quello competente secondo le regole generali, quando in
essa si enuncino preventivamente i fatti costitutivi del diverso collegamento.
É vero che nella detta sentenza si richiede
che la sussistenza dei presupposti sia accertata con valutazioni suscettibili
di sindacato e che, ex art. 50 del codice di procedura penale, non sempre
l'inosservanza delle norme sulla competenza per connessione produce nullità;
ma, nella specie, nelle ordinanze non si fa presente in concreto che il potere
di separazione dei procedimenti connessi sia stato esercitato fuori dalle
ipotesi di cui alla norma denunciata. Anzi questa norma risulta puntualmente
applicata, perché l'unione dei procedimenti di contravvenzione con quelli di
omicidio colposo avrebbe prodotto pregiudizio ai primi, essendo le
contravvenzioni di breve prescrizione e di facile accertamento, mentre
l'omicidio colposo é di più lunga prescrizione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, del codice di procedura
penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, proposta
dai pretori di Nocera Inferiore e di Salerno, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 22 giugno
1971.