ORDINANZA N. 85
ANNO 2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell’ambito
di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Bari con ordinanza del 20
aprile 2004, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
35, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26
gennaio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Giudice di pace di Bari
ha sollevato, su eccezione della difesa, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111,
terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che nel procedimento
davanti al giudice di pace sia dato avviso all’indagato della conclusione delle
indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis
del codice di procedura penale;
che secondo il rimettente la disciplina censurata determina
una irragionevole disparità di trattamento tra il soggetto indagato per un
reato di competenza del giudice di pace - che, avendo notizia del procedimento a
suo carico solo con la notifica della citazione a giudizio, si trova
nell’impossibilità di conoscere gli elementi di prova raccolti durante le
indagini preliminari, con conseguente lesione del diritto di difesa «che deve
caratterizzare anche la fase antecedente il processo» - e il soggetto sottoposto ad
indagini per reati di competenza del giudice ordinario, il cui diritto di
difesa sarebbe assicurato attraverso l’avviso della conclusione delle indagini;
che l’art. 15 censurato si porrebbe inoltre in contrasto con
l’art. 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la persona
accusata di un reato deve essere informata nel più breve tempo possibile
dell’accusa elevata a suo carico e deve disporre del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la difesa;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata alla stregua
di quanto affermato dalla Corte costituzionale, in relazione a questione
analoga, nell’ordinanza
n. 201 del 2004.
Considerato che il rimettente dubita, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non
prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace sia dato avviso
all’indagato della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art.
415-bis del codice di procedura
penale;
che con le ordinanze n. 201 e n. 349 del 2004
questa Corte ha dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di
legittimità costituzionale, sollevate in riferimento ai medesimi parametri, sul
rilievo che il procedimento davanti al giudice di
pace configura un modello di giustizia, non comparabile con il procedimento per
i reati di competenza del tribunale, che verrebbe ad essere snaturato
dall’innesto dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, posto che
tale procedura incidentale appare incompatibile con le finalità di snellezza,
semplificazione e rapidità che connotano questa particolare forma di
giurisdizione penale;
che la questione deve pertanto essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 111, terzo
comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Bari con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA