ORDINANZA N. 28
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 20 del decreto legislativo del
28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999,
n. 468), promosso con ordinanze del 13 gennaio 2005 dal Giudice di pace di Pattada nel procedimento penale a carico di F.S. ed altra, e del 27 ottobre 2005 dal Giudice di pace di
Patti nel procedimento penale a carico di A.M. ed altri, iscritte ai numeri 271
e 595 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell’anno 2005 e n. 2, prima serie speciale dell’anno 2006.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice relatore
Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe, emessa
nel corso di un processo penale nei confronti di persona imputata dei reati di
cui agli artt. 581 e 612 del codice penale, il Giudice di pace di Pattada ha sollevato, su eccezione della difesa, questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),
nella parte in cui preclude all’imputato il ricorso ai riti alternativi – e, in
particolare, al giudizio abbreviato e all’applicazione della pena su richiesta
delle parti – nel procedimento davanti al giudice di pace;
che, ad avviso
del rimettente, la preclusione censurata poggerebbe sul presupposto –
«indimostrato ed erroneo» – della maggiore «mitezza» delle eventuali condanne
pronunciate in esito a detto procedimento, connessa segnatamente all’esclusione
della pena detentiva dal novero delle sanzioni irrogabili dal giudice di pace;
che tale
valutazione non terrebbe conto, tuttavia, né delle diseguaglianze
di fatto esistenti tra le condizioni economiche di coloro che vengono tratti a
giudizio, a fronte delle quali è ben possibile che, nell’ottica del non
abbiente, una limitata pena detentiva risulti preferibile, e dunque più mite,
rispetto ad una pesante pena pecuniaria; né della circostanza che il giudice di
pace può comunque applicare sanzioni che incidono sulla libertà personale,
quali la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità (artt. 53 e 54
del d.lgs. n. 274 del 2000);
che, in simile
prospettiva, risulterebbe quindi del tutto ingiustificata la sottrazione
all’imputato di strumenti – quali i riti alternativi – che permettono di
mitigare la condanna, sia essa a pena pecuniaria o detentiva, emessa nei
confronti del non abbiente, «consentendogli di esplicare anche in sede processuale»
il «diritto alla difesa»;
che la questione
sarebbe altresì rilevante, dato che la norma censurata impedirebbe all’imputato
nel giudizio a quo di accedere al
giudizio abbreviato, pur sussistendone tutti i presupposti;
che nel giudizio
di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, per carenza di
motivazione in ordine alla rilevanza del quesito, ovvero manifestamente
infondata;
che con
l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Patti ha sollevato, su
eccezione della difesa, questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost., degli artt. 2, comma 1, lettera f), e 20 del d.lgs.
n. 274 del 2000, nella parte in cui, rispettivamente, escludono l’applicazione
delle norme relative al giudizio abbreviato nel procedimento davanti al giudice
di pace e non prevedono che l’atto di citazione a giudizio davanti al medesimo
giudice debba, a pena di nullità, contenere l’avviso che l’imputato, qualora ne
ricorrano i presupposti, ha facoltà di chiedere il giudizio abbreviato;
che, secondo il
giudice a quo, le disposizioni
denunciate determinerebbero una irragionevole disparità di trattamento fra
l’imputato citato a giudizio davanti al giudice di pace e l’imputato citato
davanti al tribunale;
che diversamente,
infatti, che con riguardo al primo – cui l’art. 2, comma 1, lettera f), del d.lgs.
n. 274 del 2000 preclude espressamente il rito abbreviato – con riferimento al
secondo l’art. 552 cod. proc. pen.
stabilisce che il decreto di citazione a giudizio debba recare, a pena di
nullità, l’avviso della facoltà di accedere a forme alternative di definizione
del procedimento;
che risulterebbe
di conseguenza vulnerato anche il diritto di difesa, dato che all’imputato per
reati di competenza del giudice di pace verrebbe impedito di scegliere una via
processuale diversa e più vantaggiosa rispetto a quella ordinaria;
che sarebbe
compromesso, infine, l’art. 111, terzo comma, Cost., giacché la mancata
previsione dell’obbligo di rendere edotto l’imputato della facoltà di scelta di
un rito alternativo gli impedirebbe un esercizio consapevole di tale facoltà.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano analoghe
questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica
pronuncia;
che l’eccezione dell’Avvocatura dello
Stato, di inammissibilità della questione sollevata del Giudice di pace di Pattada, non è fondata;
che il giudice a quo ha infatti motivato, sia pur sinteticamente, in ordine alla
rilevanza della questione, osservando come la norma censurata impedisca
all’imputato nel procedimento a quo
di accedere al giudizio abbreviato, del quale pure sussisterebbero gli ordinari
presupposti; mentre la manifestazione della volontà del giudicabile di
richiedere tale rito alternativo appare implicita nel fatto – riferito
nell’ordinanza di rimessione – che l’eccezione di illegittimità costituzionale
sia stata sollevata dalla difesa;
che, nel merito, questa Corte ha già
reiteratamente escluso – con specifico riferimento al patteggiamento – che la
mancata previsione dei riti alternativi nel procedimento davanti al giudice di
pace, risultante dal disposto dell’art. 2, comma 1, del d.lgs.
274 del 2000, possa reputarsi in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma,
Cost., dichiarando manifestamente infondate le
questioni di legittimità costituzionale al riguardo sollevate (ordinanze n. 228
e n. 312 del
2005);
che, in proposito, questa Corte ha rimarcato come il
procedimento davanti al giudice di pace presenti caratteri assolutamente
peculiari, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al
tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al
modello ordinario (ex plurimis, rispetto ad
istituti non previsti nel procedimento in questione, ordinanze n. 85
e n. 415 del 2005,
n. 201 e n. 349 del 2004);
che il d.lgs.
n. 274 del 2000 contempla, difatti, forme alternative di definizione, non
previste dal codice di procedura penale, le quali si innestano in un
procedimento connotato, già di per sé, da un’accentuata semplificazione e
concernente reati di minore gravità, con un apparato sanzionatorio
del tutto autonomo: procedimento nel quale il giudice deve inoltre favorire la
conciliazione tra le parti (artt. 2, comma 2, e 29, commi 4 e 5), e in cui la
citazione a giudizio può avvenire anche su ricorso della persona offesa (art.
21);
che, in particolare, l’istituto del
patteggiamento mal si concilierebbe con il costante coinvolgimento della
persona offesa nel procedimento, anche in rapporto alle forme alternative di
definizione (v. artt. 34, comma 2, e 35, commi 1 e 5, con riguardo, rispettivamente,
all’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto e
all’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie);
che, pertanto, «le caratteristiche del procedimento
davanti al giudice di pace consentono di ritenere che l’esclusione
dell’applicabilità dei riti alternativi sia frutto di una scelta non
irragionevole del legislatore […],
comunque tale da non determinare una ingiustificata disparità di trattamento»,
impedendo altresì di ravvisare in essa una violazione del diritto di difesa (ordinanza n. 228
del 2005);
che analoghe considerazioni possono
formularsi altresì in rapporto all’esclusione del giudizio abbreviato;
che anche in relazione a tale
esclusione, difatti, vale evidentemente il rilievo della non comparabilità del
procedimento penale davanti al giudice di pace con quello davanti al tribunale,
stante l’eterogeneità della sua struttura e la previsione di forme alternative
di definizione, ignote al secondo procedimento;
che, d’altro canto, pure
nell’esclusione del giudizio abbreviato è possibile scorgere un portato della
strategia di valorizzazione del
ruolo della persona offesa, che ispira il nuovo processo davanti al giudice di
pace, in correlazione all’idea guida di privilegiare la composizione dei
conflitti interpersonali che si collocano alla base dell’illecito;
che di fronte alla richiesta del rito de quo da parte dell’imputato, infatti,
la persona offesa fruisce di facoltà assai limitate: potendo ella – peraltro
solo se danneggiata e quindi costituita parte civile – unicamente accettare o
meno il giudizio abbreviato, e cioè scegliere se mantenere l’azione civile nel
processo penale, rinunciando tuttavia a concorrere alla formazione della prova,
oppure promuoverla ex novo dinanzi al
giudice civile (art. 441, commi 2 e 4, del codice di procedura penale);
che, ancora più in radice, tuttavia, va osservato che
il giudizio abbreviato – il quale postula una definizione del processo di tipo
“cartolare”, basata essenzialmente sulle risultanze degli atti di indagine – si
presenta difficilmente compatibile con il ruolo marginale che, nel procedimento
davanti al giudice di pace, è assegnato alle indagini preliminari, le quali si
sostanziano in una fase investigativa affidata in via principale alla polizia
giudiziaria (v., a diverso fine, ordinanza n. 349 del
2004), e cioè ad un organo che non offre le medesime garanzie funzionali
del pubblico ministero: fase che può essere, peraltro, addirittura interamente
saltata (a prescindere da situazioni di evidenza della prova) nel caso in cui,
trattandosi di reato procedibile a querela, il giudizio venga introdotto
tramite ricorso diretto della persona offesa (art. 21, comma 1, 22, comma 4, e
27, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000);
che, escluso che nella previsione
censurata possa quindi scorgersi un vulnus
del principio di eguaglianza e del diritto di difesa, cade automaticamente
anche l’ulteriore censura, logicamente subordinata — formulata dal Giudice di
pace di Patti, anche con riferimento all’art. 111, terzo comma, Cost. – avente
ad oggetto l’art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000,
nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio davanti al giudice
di pace debba contenere, a pena di nullità, l’avviso all’imputato della facoltà
di richiedere il rito alternativo in parola;
che le questioni vanno dichiarate,
pertanto, manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale
del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n.
468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, dal Giudice di pace di Pattada con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera f), e 20 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt.
3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Patti con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
gennaio 2007.
F.to:
Depositata
in