composta
dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del codice di procedura penale, promosso dal
Tribunale di Pinerolo, nel procedimento penale a
carico di V. D., con ordinanza del 31 gennaio 2006, iscritta al n. 135 del
registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Udito nella camera di
consiglio del 7 febbraio 2007 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto in fatto
1.— Nel corso di un procedimento penale a carico di
una persona irreperibile, imputata, a titolo di concorso, del delitto di
tentata violazione di domicilio, il Tribunale di Pinerolo
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111,
secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del
codice di procedura penale.
Premette in fatto il remittente
che l’imputata è stata tratta a giudizio con atto di citazione diretta da parte
del pubblico ministero, a lei notificato – previa emissione del decreto di
irreperibilità – mediante consegna al difensore d’ufficio designato, secondo il
sistema fissato dagli artt. 159 e 160 del codice di procedura penale.
L’imputata, non comparsa al dibattimento, è stata quindi dichiarata contumace
ed il giudizio dovrebbe proseguire in absentia;
tuttavia il complesso di norme sopra menzionato appare al giudice a quo
in contrasto con gli invocati parametri costituzionali nella parte in cui
impone la dichiarazione di contumacia e la conseguente celebrazione del
processo nei confronti degli imputati irreperibili, anziché prevedere la
sospensione obbligatoria del medesimo.
Il Tribunale di Pinerolo
rammenta che una questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 160
cod. proc. pen.
è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 399 del
1998; tuttavia, il mutamento del quadro costituzionale di riferimento,
rappresentato dai profondi cambiamenti introdotti nell’art. 111 Cost. – che
«sembra porsi in netto contrasto con la possibilità che un processo venga
celebrato nella totale ignoranza dell’imputato irreperibile» – imporrebbe un ripensamento
dell’intera questione. In quella pronuncia
Le conclusioni a suo tempo raggiunte con la citata
sentenza appaiono al remittente superate dalla nuova
formulazione dell’art. 111 Cost. che, introducendo il principio del
contraddittorio tipico del processo accusatorio, lo ha reso non soltanto una
garanzia soggettiva per l’imputato, ma anche una garanzia oggettiva per
l’ordinamento, sicché può ben dirsi che senza contraddittorio non esista un
processo penale conforme alla legalità costituzionale. Un processo siffatto
postula inevitabilmente che l’imputato sia a conoscenza dell’accusa al fine di
scegliere se essere presente ovvero come difendersi, mentre gli artt. 159, 160,
420-quater, comma 1, e 484 cod. proc. pen. non appaiono, da questo punto di vista, conformi al
secondo, terzo e quarto comma dell’art. 111 della Costituzione. Alla luce di
questi ultimi, infatti, s’imporrebbe, secondo il Tribunale, la scelta per la
soluzione inibitoria, consistente nell’obbligatoria sospensione del processo
penale a carico dell’imputato irreperibile, perché fino al momento in cui
l’imputato non è messo nelle condizioni di conoscere l’accusa, ricevendo una
citazione, non esiste nemmeno un “simulacro” di contraddittorio.
Osserva il Tribunale di Pinerolo
che, al fine di garantire una piena attuazione dei principi costituzionali,
appare irrilevante l’ampliamento delle ipotesi di restituzione in termini
realizzatosi con la modifica dell’art. 175 cod. proc.
pen. disposta col decreto-legge 21 febbraio 2005, n.
17 (Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali
e dei decreti di condanna), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2005, n. 60. Tale modifica, introdotta in seguito ad un’ulteriore
sentenza di condanna emessa dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia (sentenza Sejdovic del 10 novembre 2004), è comunque
insufficiente a sanare il vizio d’origine di un processo celebrato e concluso
senza effettivo contraddittorio, per essere l’imputato incolpevolmente
ignaro dell’esistenza di un’accusa a suo carico.
Il combinato disposto delle norme impugnate appare al giudice
a quo, inoltre, in contrasto anche con gli artt. 10, primo comma, e 97,
primo comma, della Costituzione.
L’art. 10, primo comma, sarebbe violato per il
contrasto esistente fra le disposizioni denunciate e l’art. 6, comma 3, lettere
a) e b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, benché lo stesso giudice a quo
osservi che tali disposizioni internazionali sono oggi «riproposte» nel testo
dell’art. 111, terzo comma, della Costituzione.
Quanto al principio del buon andamento della pubblica
amministrazione, il remittente sottolinea
l’illegittimità costituzionale dell’attuale sistema, che prevede l’obbligo «di
celebrare processi inutili a carico di imputati irreperibili» destinati a
concludersi con sentenze prive di esecuzione, con dispendio di risorse che
potrebbero essere utilizzate per celebrare processi nei confronti di imputati
presenti ovvero colpevolmente o volontariamente assenti.
Il Tribunale remittente aggiunge
che la sospensione obbligatoria del processo penale a carico degli imputati
irreperibili, oltre a porsi come soluzione «costituzionalmente obbligata», non
creerebbe alcun problema nell’impianto generale del nostro processo penale. Da
un lato, infatti, il nuovo testo dell’art. 159 cod. pen.,
introdotto dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, prevede
l’automatica sospensione del corso della prescrizione in tutti i casi in cui la
sospensione del processo penale è imposta per legge; dall’altro, il codice di
rito già conosce l’ipotesi della sospensione obbligatoria del processo qualora
l’imputato sia incapace di stare in giudizio (art. 71 cod. proc.
pen.), senza che ciò faccia venire meno il principio
di obbligatorietà dell’azione penale. Alla luce di tale tertium
comparationis, quindi, si riscontrerebbe anche
una violazione dell’art. 3 Cost. inteso come principio di ragionevolezza, posto
che, in presenza di «situazioni omologhe (di totale
inconsapevolezza dell’accusa) – ed entrambe comportanti l’impossibilità di
garantire il contraddittorio costituzionalmente obbligatorio a livello
oggettivo e soggettivo – viene prevista soltanto nei casi di cui agli artt. 70
e 71 c.p.p. la sospensione obbligatoria del processo
(e, per l’effetto, del corso della prescrizione)».
L’ipotizzata sospensione, del resto, non andrebbe ad
urtare contro il principio di ragionevole durata del processo pure previsto
dall’art. 111 Cost., posto che l’unico modello di processo conforme a
Costituzione è quello che prevede la presenza dell’imputato.
Quanto alla rilevanza, il remittente
precisa che essa sussiste in quanto l’imputata è stata tratta a giudizio, su
citazione diretta del pubblico ministero, col rito degli irreperibili, ossia
tramite consegna al difensore d’ufficio all’uopo nominato; ed aggiunge che,
sulla base delle norme impugnate, verificata la regolare instaurazione del
contraddittorio e dichiarata la contumacia, il processo dovrebbe regolarmente
proseguire. Il Tribunale, pertanto, chiede che le norme denunciate vengano
dichiarate costituzionalmente illegittime «nella parte in cui non prevedono la
sospensione obbligatoria del processo penale nei confronti degli imputati ai
quali il decreto di citazione a giudizio è stato notificato previa emissione di
decreto di irreperibilità».
1.–– Il
Tribunale di Pinerolo, in composizione monocratica, in sede di dibattimento instaurato con decreto
di citazione diretta a giudizio notificato al difensore dell’imputata dopo l’emissione
da parte del pubblico ministero del decreto di irreperibilità, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma e 111, secondo,
terzo e quarto comma della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater,
comma 1, e 484 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non
prevedono la sospensione obbligatoria del processo nei confronti degli imputati
ai quali il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato previa emissione
del decreto di irreperibilità».
Il remittente espone di essere consapevole che questa Corte,
con la sentenza
n. 399 del 1998, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen.
sul rilievo che il legislatore, modificando la previgente
disciplina, aveva previsto che fossero svolte più rigorose e ripetute ricerche
al fine di limitare al massimo i processi a carico di irreperibili e nel
contempo aveva anche regolato, nell’ambito dell’art. 175 cod. proc. pen., situazioni che
consentissero a chi fosse stato giudicato, a sua insaputa, con il rito degli
irreperibili, una volta venuto a conoscenza del processo, di esercitare il
proprio diritto di difesa. Con tali modifiche il legislatore italiano aveva
inteso adeguare la normativa interna alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come
interpretata dalla Corte di Strasburgo, in particolare con la
sentenza del 12 febbraio 1985 (Colozza c. Italia).
Il
Tribunale, tuttavia, ritiene che la questione debba essere riproposta con
riguardo alle modifiche apportate, successivamente alla suddetta pronuncia di
questa Corte, all’art. 111 Cost., i cui commi secondo, terzo e quarto impongono
lo svolgimento di un effettivo contraddittorio come requisito di qualsiasi
processo, in conformità con le norme dell’art. 6, lettere a) e b), della menzionata
Convenzione, assicurando all’imputato garanzie non minori di quelle in essa
previste. L’effettività del contraddittorio, alla stregua del novellato testo
dell’art. 111 Cost., è richiesta non soltanto a tutela del diritto di difesa,
ma anche come «garanzia oggettiva rispondente a un interesse di rilevanza
pubblicistica».
Le suindicate modifiche costituzionali, ad avviso del remittente, rendono irrilevanti le misure cosiddette ripristinatorie o riparatorie, cioè dirette a tutelare il diritto di
difesa dell’imputato una volta che sia venuto a formale conoscenza del processo
svoltosi in sua contumacia.
Le
disposizioni suddette sono censurate, inoltre, con riguardo all’art. 97, primo
comma, Cost., perché un processo svoltosi senza che l’imputato abbia avuto
conoscenza dell’accusa e possibilità di preparare la difesa sarebbe un processo
inutile, con spreco di energie «finanziarie e lavorative» e violazione del
principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
Il
Tribunale di Pinerolo ritiene che, per eliminare i suindicati profili di illegittimità costituzionale, si
dovrebbe imporre la sospensione del processo nei confronti degli irreperibili
e, a tal proposito, nel rammentare che l’art. 71 cod. proc.
pen. prevede la sospensione del processo qualora
l’imputato sia incapace, osserva che la situazione di colui che ignora la
pendenza di un processo a suo carico perché irreperibile è assimilabile a
quella di chi, essendo incapace, non è in grado di conoscere e valutare la
pendenza del processo e difendersi. La mancata estensione all’irreperibile del
trattamento processuale previsto per l’incapace costituirebbe violazione
dell’art. 3 della Costituzione.
2.––
Nessuna delle censure proposte è fondata.
Il giudice remittente afferma che, a seguito delle innovazioni
apportate all’art. 111 Cost. dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2,
l’esigenza del contraddittorio trascende la tutela delle posizioni soggettive
delle parti e costituisce un’indefettibile connotazione del processo, sicché,
ove questo si svolgesse senza
effettivo contraddittorio, sarebbe un “simulacro” di processo. Ora, a
prescindere da qualsiasi considerazione sulla validità della concezione
oggettiva del contraddittorio, da essa non possono trarsi, ai fini della
presente questione, le conseguenze prospettate con l’ordinanza di rimessione.
L’enunciazione del quarto comma dell’art. 111 Cost.,
secondo cui nel processo penale «la formazione della prova è regolata dal
principio del contraddittorio», non comporta che il cosiddetto profilo
oggettivo del medesimo non sia correlato con quello soggettivo e non
costituisca comunque un aspetto del diritto di difesa. Mentre, infatti, il remittente non chiarisce se l’inutilità dei processi
svoltisi senza effettivo contraddittorio sia, in ipotesi, tale da riguardare
anche quelli definiti con sentenza di proscioglimento e non dice a chi dovrebbe
competere farla valere, il comma quinto della medesima disposizione
costituzionale, nell’ammettere la deroga al principio, fa riferimento anzitutto
al consenso dell’imputato.
3.–– Si
deve ritenere, pertanto, che ciò che conta è pur sempre la tutela del diritto
di difesa, al quale, secondo lo stesso remittente,
A tal
proposito è opportuno rilevare che la stessa Corte di Strasburgo, ancora di
recente, con la seconda
sentenza emessa nel caso Sejdovic (sentenza della
Grande Camera del 1° marzo 2006), non ha negato in linea di principio il
rilievo che possono assumere idonee misure ripristinatorie.
4.–– La
censura proposta in riferimento all’art. 97, primo
comma, Cost. non è fondata alla stregua del principio, più volte affermato da
questa Corte, secondo il quale l’invocato parametro non riguarda la disciplina
dell’attività giurisdizionale (v., da ultimo, ordinanze n. 462
del 2006 e n.
27 del 2007).
5.–– Per
quanto concerne la asserita violazione dell’art. 3 Cost., prospettata sotto il
profilo della disparità di trattamento dell’irreperibile rispetto all’incapace,
disparità asseritamente ingiustificata, si rileva che
la situazione di quest’ultimo non può fungere da tertium comparationis. E’ sufficiente, infatti,
osservare, da una parte, che l’incapace può essere fisicamente presente,
rendendo possibili le prove sulla sua persona, dall’altra (art. 71, comma 4,
cod. proc. pen.) che è
prevista la nomina di un curatore speciale, cui la legge demanda l’esercizio di
facoltà processuali nell’interesse dell’incapace stesso. Ciò rende non
adattabile alla situazione dell’irreperibile la sospensione del processo
stabilita per l’imputato incapace.
per questi
motivi
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del
codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, primo
comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 21 marzo 2007.
F.to:
Maria
Depositata in