SENTENZA
N. 16
ANNO
2008
Commento alla decisione di
Marco Croce
(per gentile concessione del Forum
dei Quaderni Costituzionali)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
-
Franco BILE Presidente
-
Giovanni Maria FLICK Giudice
-
Francesco AMIRANTE ”
-
Ugo DE SIERVO ”
-
Paolo MADDALENA ”
-
Alfio FINOCCHIARO ”
-
Alfonso QUARANTA ”
-
Franco GALLO ”
-
Luigi MAZZELLA ”
-
Gaetano SILVESTRI ”
-
Sabino CASSESE ”
-
Maria Rita SAULLE ”
-
Giuseppe TESAURO ”
-
Paolo Maria NAPOLITANO ”
SENTENZA
nel giudizio di ammissibilità, ai
sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante per effetto di
modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
«art.
1, comma 2, limitatamente alle parole: “di coalizione”;
art. 9, comma 3, limitatamente alle
parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi
politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di
cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio
in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno
identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
art. 11, comma 1, lettera a),
limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;
art. 11, comma 1, lettera a),
limitatamente alle parole: “non collegate”;
art. 11, comma 1, lettera a),
limitatamente alle parole: “, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni
delle liste della coalizione”;
art. 11, comma 3, limitatamente
alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;
art. 11, comma 3, limitatamente
alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su
un'unica riga”;
art. 11, comma 3, limitatamente
alle parole: “delle coalizioni e”;
art. 11, comma 3, limitatamente
alle parole: “non collegate”;
art. 11, comma 3, limitatamente
alle parole: “di ciascuna coalizione”;
art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente
alle parole: “. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle
cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono”;
art. 16, comma 1, lettera b),
numero 1): “1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano
regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano
almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3
per cento dei voti validi espressi;”;
art. 16, comma 1, lettera b),
numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;
art. 16, comma 1, lettera b),
numero 2), limitatamente alle parole: “nonché le liste che, pur appartenendo a
coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano
conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi”;
art. 17, comma 1, limitatamente
alle parole: “le coalizioni di liste e”;
art. 17, comma 1, limitatamente
alle parole: “coalizioni di liste o”;
art. 17, comma 1, limitatamente
alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;
art. 17, comma 2, limitatamente
alle parole: “la coalizione di liste o”;
art. 17, comma 3: “Nel caso in cui
la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale
individua, nell'àmbito di ciascuna coalizione di
liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le
liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento
dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione
di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del
comma
art. 17, comma 4, limitatamente
alle parole: “alla coalizione di liste o”;
art. 17, comma 5, limitatamente
alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;
art. 17, comma 5, limitatamente
alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;
art. 17, comma 5, limitatamente
alle parole: “alle coalizioni di liste e”;
art. 17, comma 6: “Per ciascuna
coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi
dei commi 4 e
art. 17, comma 8: “Qualora una
lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione
regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa
spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente
parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore
parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale
parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.”;
art. 17-bis, limitatamente alle
parole: “e
art. 19, comma 2: “Qualora la lista
abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non
sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è
attribuito, nell'àmbito della stessa circoscrizione,
ai sensi dell'articolo 17, comma 8.”», giudizio iscritto al n. 147 del registro
referendum.
Vista
l'ordinanza del 28 novembre 2007 – integrata da quella del 13 dicembre 2007 –
con la quale l'Ufficio centrale per il referendum
presso
udito nella camera di consiglio del
16 gennaio 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;
uditi gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti Italiani, Felice
Carlo Besostri per il Senatore Tommaso Barbato, in
proprio e nella qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato
“Popolari U.D.EUR”, per l'On. Dott.
Mauro Fabris, in proprio e nella
qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato
“Popolari U.D.EUR”, e per i gruppi politici
organizzati “Uniti a sinistra”, “Ars Associazione Rinnovamento della Sinistra”,
“Associazione RossoVerde-Sinistra Europea” e “Gruppo
del Cantiere”, Felice Carlo Besostri e Vittorio Angiolini per il partito/gruppo politico organizzato
denominato “per la sinistra” e per l'On. Avv. Felice Carlo Besostri, Felice Carlo Besostri e
Costantino Murgia per i Socialisti Democratici
Italiani (SDI) e per il Comitato promotore nazionale per il costituendo
Partito Socialista, Massimo Luciani per il gruppo
parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo
Europeo” e per l'associazione denominata “Sinistra Democratica per il
Socialismo Europeo”, Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon per i presentatori Giovanni Guzzetta,
Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D'Amico.
Ritenuto in fatto
1.
- L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso
2.
- L'Ufficio centrale ha attribuito al quesito il numero 2 ed il seguente
titolo: «Elezione del Senato della Repubblica – Abrogazione della possibilità
di collegamento tra liste e di attribuzione del premio
di maggioranza ad una coalizione di liste».
3.
- Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione
dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, ha fissato, per la
conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 16 gennaio 2008,
disponendo che ne fosse dato avviso ai presentatori
della richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.
4.
– Con ordinanza del 13 dicembre 2007, il Presidente dell'Ufficio centrale per
il referendum ha disposto la correzione di tre errori materiali contenuti
nell'ordinanza del 28 novembre 2007, per cui il testo
del quesito referendario risulta essere il seguente:
«Volete voi che sia
abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante
per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica”,
limitatamente alle seguenti parti:
art. 1, comma 2, limitatamente alle
parole: “di coalizione”;
art. 9, comma 3, limitatamente alle
parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi
politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di
cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio
in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno
identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
art. 11, comma 1, lettera a),
limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;
art. 11, comma 1, lettera a),
limitatamente alle parole: “non collegate”;
art. 11, comma 1, lettera a),
limitatamente alle parole: “, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei
contrassegni delle liste della coalizione”;
art. 11, comma 3, limitatamente
alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;
art. 11, comma 3, limitatamente
alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su
un'unica riga”;
art. 11, comma 3, limitatamente
alle parole: “delle coalizioni e”;
art. 11, comma 3, limitatamente
alle parole: “non collegate”;
art. 11, comma 3, limitatamente
alle parole: “di ciascuna coalizione”;
art. 16, comma 1, lettera a),
limitatamente alle parole: “. Determina inoltre la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data
dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la
compongono”;
art. 16, comma 1, lettera b),
numero 1): “1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano
regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano
almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3
per cento dei voti validi espressi;”;
art. 16, comma 1, lettera b),
numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;
art. 16, comma 1, lettera b),
numero 2), limitatamente alle parole: “nonché le liste che, pur appartenendo a
coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano
conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi”;
art. 17, comma 1, limitatamente
alle parole: “le coalizioni di liste e”;
art. 17, comma 1, limitatamente
alle parole: “coalizioni di liste o”;
art. 17, comma 1, limitatamente
alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;
art. 17, comma 2, limitatamente
alle parole: “la coalizione di liste o”;
art. 17, comma 3: “Nel caso in cui
la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale
regionale individua, nell'àmbito di ciascuna
coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b),
numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il
3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei
seggi determinati ai sensi del comma
art. 17, comma 4, limitatamente
alle parole: “alla coalizione di liste o”;
art. 17, comma 5, limitatamente
alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;
art. 17, comma 5, limitatamente
alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;
art. 17, comma 5, limitatamente
alle parole: “alle coalizioni di liste e”;
art. 17, comma 6: “Per ciascuna
coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi
dei commi 4 e
art. 17, comma 8: “Qualora una
lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione
regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa
spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente
parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore
parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale
parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.”;
art. 17-bis, limitatamente alle
parole: “e
art. 19, comma 2: “Qualora la lista
abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non
sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è
attribuito, nell'àmbito della stessa circoscrizione,
ai sensi dell'articolo 17, comma
5.
– In data 10 gennaio 2008, i presentatori del referendum hanno depositato una
memoria illustrativa, concludendo per l'ammissibilità
della richiesta referendaria.
La
difesa dei presentatori, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte
costituzionale sui referendum aventi ad oggetto norme elettorali, sottolinea come il quesito referendario rispetti tutte le
condizioni poste dalla citata giurisprudenza. In particolare, esso sarebbe
«dotato delle necessarie qualità della chiarezza, univocità ed omogeneità, in
quanto risponde ad una matrice razionalmente unitaria»; inoltre, sarebbe
diretto solo ad abrogare parzialmente la normativa elettorale del Senato della
Repubblica, senza sostituirla con una disciplina estranea allo stesso contesto normativo.
Sempre
secondo la difesa dei presentatori, la normativa di risulta
sarebbe immediatamente applicabile, in quanto il quesito referendario si
proporrebbe di «abrogare, tra le due modalità di partecipazione alle elezioni,
quella che fa ricorso alle coalizioni di liste, lasciando in vigore la
possibilità di partecipare solo mediante liste non collegate». In questo modo
si espanderebbe «il criterio compresente, basato sulla partecipazione alle
elezioni solo attraverso singole liste, non coalizzate».
La
normativa di risulta non presenterebbe «né
impedimenti, né inconvenienti» dello stesso tipo di quelli rilevati dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 32 del 1993, con la quale peraltro è stato
dichiarato ammissibile il referendum su alcune disposizioni della legge
elettorale del Senato.
La
difesa dei presentatori esclude, poi, che il quesito sia inammissibile a causa
della presunta incostituzionalità della normativa di risulta,
svolgendo, al riguardo, tre ordini di considerazioni.
In
primo luogo, ai fini dell'ammissibilità del quesito referendario, non
rileverebbero gli eventuali profili attinenti all'incostituzionalità della
disciplina conseguente all'abrogazione.
In
secondo luogo, i presunti profili di incostituzionalità
– consistenti nell'irragionevolezza della normativa di risulta e nella lesione
dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, entrambi derivanti
dall'attribuzione di un premio di maggioranza alla sola lista che abbia
raggiunto la maggioranza relativa senza che sia prevista una soglia minima per
ottenere tale premio – potrebbero essere esclusi sulla base della stessa
giurisprudenza della Corte costituzionale (sono richiamate, in proposito, le
sentenze numeri 10 e 429 del 1995). Inoltre, osservano i presentatori,
«l'argomento del premio “eccessivo” alla lista che dovesse ricevere anche il
15-20% dei voti – al di là del carattere assolutamente
teorico di una simile argomentazione – non coglierebbe nel segno: il sistema
del Senato assegna, infatti, il premio su base regionale, di modo che il
sistema elettorale di risulta di tutto potrebbe essere accusato, ma certo non
di assicurare un premio eccessivo al vincitore, giacché si avrebbero venti
diversi vincitori a livello regionale».
Infine,
i presunti elementi di contrasto con
6.
– Hanno depositato memorie i seguenti soggetti, tutti sollecitando la
declaratoria di inammissibilità del quesito
referendario: i Socialisti Democratici Italiani (SDI), il Comitato promotore
nazionale per il costituendo Partito Socialista, il gruppo parlamentare del
Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”,
l'associazione denominata “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, il
Senatore Tommaso Barbato in proprio e nella qualità di capogruppo del
partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”,
l'On. Dott. Mauro Fabris,
in proprio e nella qualità di capogruppo del
partito/gruppo politico organizzato denominato “Popolari U.D.EUR”,
il partito/gruppo politico organizzato denominato “per la sinistra” e l'On.
Avv. Felice Carlo Besostri, i
gruppi politici organizzati “Uniti a sinistra”, “Ars Associazione Rinnovamento
della Sinistra”, “Associazione RossoVerde-Sinistra Europea” e “Gruppo del Cantiere” ed il
Partito dei Comunisti Italiani.
7.
– Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 sono intervenuti, per i
presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto
Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso
D'Amico, gli avvocati Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolò Zanon.
Sono
stati altresì sentiti gli avvocati Graziella Colaiacomo
per il Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri
per il Senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualità
di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato
“Popolari U.D.EUR”, per l'On. Dott.
Mauro Fabris, in proprio e nella
qualità di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato
“Popolari U.D.EUR”, e per i gruppi politici organizzati
“Uniti a sinistra”, “Ars Associazione Rinnovamento della Sinistra”,
“Associazione RossoVerde-Sinistra Europea” e “Gruppo
del Cantiere”, Felice Carlo Besostri e Vittorio Angiolini per il partito/gruppo politico organizzato
denominato “per la sinistra” e per l'On. Avv. Felice Carlo Besostri, Felice Carlo Besostri e
Costantino Murgia per i Socialisti Democratici
Italiani (SDI) e per il Comitato promotore nazionale per il costituendo
Partito Socialista, Massimo Luciani per il gruppo
parlamentare del Senato della Repubblica “Sinistra Democratica per il
Socialismo Europeo” e per l'associazione denominata “Sinistra Democratica per
il Socialismo Europeo”.
Considerato in diritto
1.
– La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata conforme alle disposizioni di
legge dall'Ufficio centrale per il referendum con ordinanza del 28 novembre
2.
– Conformemente alla più recente giurisprudenza (sentenze numeri 45, 46, 47, 48 e 49 del 2005),
questa Corte ha disposto, oltre che di dar corso – come già avvenuto più volte
in passato – all'illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti
presentatori del referendum, ai sensi del terzo comma dell'art. 33 della legge
25 maggio 1970, n. 352, di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi
da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla
decisione sull'ammissibilità del referendum, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a
disposizione della Corte.
Tale
ammissione, come più volte ricordato da questa Corte,
non si traduce però in un potere di questi soggetti di partecipare al
procedimento – che comunque deve «tenersi, e concludersi, secondo una scansione
temporale definita» (sentenza n. 31 del
2000) – con conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in camera di
consiglio, a differenza di quanto vale per i soggetti espressamente indicati
dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970, cioè per i promotori del referendum e
per il Governo. In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Corte, ove lo
ritenga opportuno – come è avvenuto nella camera di
consiglio del 16 gennaio 2008 – di consentire brevi integrazioni orali degli
scritti pervenuti, prima che i soggetti di cui all'art. 33 citato illustrino le
rispettive posizioni.
3.
– Il quesito n. 2 – recante il titolo «Elezione del
Senato della Repubblica – Abrogazione della possibilità di collegamento tra
liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad
una coalizione di liste» – è ammissibile.
4.
– Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza costante, che le leggi
elettorali possono essere oggetto di referendum abrogativi, poiché le stesse
non sono comprese, in quanto tali, tra gli atti legislativi per i quali l'art.
75, secondo comma, della Costituzione, esclude l'ammissibilità dell'abrogazione
popolare (sentenza
n. 47 del 1991, confermata da tutta la successiva giurisprudenza
costituzionale sul tema).
Le
leggi elettorali appartengono alla categoria delle leggi costituzionalmente
necessarie, la cui esistenza e vigenza è
indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi
costituzionali della Repubblica. In coerenza a tale principio generale, questa
Corte ha posto in rilievo le «caratteristiche proprie della materia elettorale,
con riferimento in particolare all'esigenza di poter disporre, in ogni tempo,
di una normativa operante» (sentenza n. 13 del
1999). L'ammissibilità di un referendum su norme contenute in una legge
elettorale relativa ad organi costituzionali o a rilevanza costituzionale è
pertanto assoggettata «alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e
riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e
ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa
da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante
operatività dell'organo» (sentenza n. 32 del
1993).
I
requisiti fondamentali di ammissibilità dei referendum
abrogativi concernenti leggi elettorali, così come delineati dalla citata
giurisprudenza di questa Corte, implicano, come conseguenza logica e giuridica,
che i quesiti referendari, oltre a possedere le caratteristiche indispensabili
fissate sin dalla sentenza
n. 16 del 1978 – chiarezza, univocità ed omogeneità – non possono avere ad
oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma devono necessariamente
riguardare parti di essa, la cui ablazione lasci in vigore una normativa
complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale
elettivo. L'indefettibilità delle leggi elettorali è
di massima evidenza e rilevanza per le due Camere del Parlamento, anche allo
scopo di non paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 88 Cost.
Da quanto detto deriva che,
ai fini dell'ammissibilità, un referendum in materia elettorale deve essere
necessariamente parziale, deve cioè investire solo specifiche norme contenute
negli atti legislativi che disciplinano le elezioni della Camera dei deputati o
del Senato della Repubblica. L'abrogazione referendaria richiesta deve perciò
mirare ad espungere dal corpo della legislazione elettorale solo alcune
disposizioni, tra loro collegate e non indispensabili per la perdurante
operatività dell'intero sistema.
Il
collegamento tra le disposizioni oggetto della richiesta di abrogazione
risponde ad un'esigenza di ordine generale, giacché «il quesito referendario
deve incorporare l'evidenza del fine intrinseco dell'atto abrogativo, cioè la
puntuale ratio che lo ispira, nel senso che dalle norme proposte per
l'abrogazione sia dato trarre con evidenza “una matrice razionalmente
unitaria”» (sentenza
n. 47 del 1991, conforme alle sentenze n. 16 del
1978, n. 25
del 1981 e n.
29 del 1987).
La
perdurante operatività dell'intero sistema, pur in assenza delle disposizioni
oggetto dell'abrogazione referendaria, costituisce, invece, una specifica
caratteristica dei referendum elettorali, i quali risultano essere
intrinsecamente e inevitabilmente “manipolativi”, nel senso che, sottraendo ad
una disciplina complessa e interrelata singole disposizioni o gruppi di esse, si determina, come effetto naturale e spontaneo, la
ricomposizione del tessuto normativo rimanente, in modo da rendere la
regolamentazione elettorale successiva all'abrogazione referendaria diversa da
quella prima esistente. Nel caso delle leggi elettorali si dimostra evidente la
validità dell'osservazione teorica generale secondo cui, negli ordinamenti
moderni, abrogare non significa non disporre, ma disporre
diversamente.
Per
i motivi sopra evidenziati, «è di per sé irrilevante il modo di formulazione
del quesito, che può anche includere singole parole o singole frasi della legge
prive di autonomo significato normativo» (sentenza n. 32 del
1993). L'uso di questa tecnica può essere imposto dalla duplice necessità
di assicurare chiarezza, univocità ed omogeneità al quesito e di mantenere in
vita una normativa residua che renda possibile il
rinnovo delle assemblee legislative.
Peraltro
l'art. 27, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede che possa essere
presentata richiesta di referendum «per la abrogazione
di parte di uno o più articoli di legge», con ciò ponendo in primo piano
l'organicità concettuale e normativa richiesta al quesito, che deve essere tale
da mettere gli elettori nella condizione di esprimere una scelta consapevole ed
in sé coerente, quali che siano le disposizioni o i frammenti di disposizioni
coinvolti nella richiesta abrogativa.
5.
– Il quesito referendario n. 2 mira all'abrogazione di tutte le proposizioni
normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità
per le liste concorrenti alle elezioni politiche del Senato della Repubblica di
collegarsi tra loro e di essere, di conseguenza, attributarie
del «premio di coalizione regionale» previsto dal d.lgs. n. 533 del 1993, nel testo risultante dalle
successive modificazioni.
5.1.
– In particolare, il risultato voluto viene perseguito
dai proponenti mediante la richiesta di abrogazione, principalmente, di una
parte del terzo comma dell'art. 9 del d.lgs. n. 533
del 1993, e conseguentemente di tutte le altre disposizioni o parti di
disposizioni, contenute nello stesso testo unico, che fanno
riferimento al collegamento tra liste. L'art. 9 citato, nella parte in cui
esclude dall'obbligo di sottoscrizione della dichiarazione di presentazione
delle liste «i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato
le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361», “incorpora” nel quadro normativo concernente l'elezione del Senato della
Repubblica, il meccanismo di collegamento tra le liste, previsto dall'art.
14-bis, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957.
L'effetto
più rilevante di tale operazione – evidenziato nello stesso titolo del quesito
referendario – è quello di restringere alle sole liste singole la possibilità
di ottenere il “premio di maggioranza”. Quest'ultimo
consiste, secondo il testo vigente dell'art. 17, comma 4,
del d.lgs. n. 533 del 1993, nell'attribuzione alla coalizione di liste o alla singola lista di maggioranza
relativa, che non abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati
alla Regione, del numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza.
Il
fine incorporato nel quesito emerge con chiarezza dal nesso interno esistente
tra le disposizioni, o parti di esse, oggetto della
richiesta di abrogazione referendaria. L'esame della disciplina attualmente in vigore consente infatti di rilevare due
aspetti distinti: a) l'esistenza necessaria di liste di candidati; b)
l'esistenza solo eventuale di coalizioni di liste. Mentre
l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 533 del 1993 prevede
che l'assegnazione dei seggi avviene «tra le liste concorrenti», l'art. 14-bis
del d.P.R. n. 361 del 1957,
richiamato dall'art. 9, comma 3, del d.lgs. n.
533 del 1993, dispone: «I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da
essi rispettivamente presentate».
Senza
le liste non sarebbero possibili le elezioni, mentre senza le coalizioni verrebbe meno esclusivamente una facoltà di cui i
partiti o i gruppi politici organizzati possono avvalersi per esprimere in
anticipo una convergenza politica e programmatica, che si riflette nell'unicità
del programma elettorale e nella dichiarazione del nome e cognome della persona
da essi indicata come unico capo della coalizione. Il quesito referendario
propone agli elettori di eliminare tale possibilità, con il risultato di
lasciare in vita il nucleo essenziale della normativa, costituito dalle liste
di candidati, cui si dovrebbero riferire gli effetti
previsti dalla legge, primo fra tutti il premio di maggioranza, che già nel
sistema vigente può teoricamente spettare ad una lista e non ad una coalizione.
5.2.
– L'intenzione dei promotori del referendum in oggetto emerge con sufficiente
chiarezza e può essere identificata nella finalità di una più stringente
integrazione delle forze politiche partecipanti ad una competizione elettorale.
Rimane intatto il meccanismo mediante il quale il legislatore ha ritenuto di
favorire la stabilità delle maggioranze parlamentari, vale a dire la previsione
del premio di maggioranza regionale. L'attribuzione di quest'ultimo
alla lista più votata a livello regionale, anziché alla coalizione
maggioritaria, dovrebbe avere l'effetto di rafforzare, secondo i propositi dei
presentatori della richiesta (resi espliciti nell'intervento spiegato nel
presente giudizio), il processo di integrazione politica e di ridurre la
frammentazione della rappresentanza parlamentare, fonte di instabilità dei
governi e di inefficienza legislativa.
Il
fine intrinseco incorporato, nel senso voluto dalla giurisprudenza
costituzionale, è quello che si manifesta nel quesito in sé e viene reso più comprensibile dal titolo attribuito allo
stesso quesito dall'Ufficio centrale per il referendum. Tale fine ha quindi un
carattere oggettivo ed attuale, in modo da poter essere sottoposto a controllo
da parte di questa Corte. Non rilevano invece in questa sede le possibili conseguenze ulteriori, che dipendono dai comportamenti dei
soggetti politici e del corpo elettorale, oltre che da altri fattori di natura
economica, sociale e culturale, estranei al campo delle valutazioni concesse al
giudice costituzionale.
5.3.
– Se si rimane sul piano dell'oggettività e
dell'attualità del fine, il quesito deve essere considerato – per i motivi
sopra esposti – chiaro, univoco e omogeneo. La manipolazione prospettata non
supera i limiti propri di ogni proposta di abrogazione
referendaria riguardante una legge elettorale. Essa non mira a sostituire la
disciplina vigente con un'altra assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, trasformando l'abrogazione in
legislazione positiva (sentenza n. 36 del
1997), ma utilizza i criteri di assegnazione dei seggi già esistenti,
restringendo l'arco delle possibilità offerte ai partiti ed ai gruppi
politici.
Accanto
alle disposizioni principali oggetto della proposta di abrogazione,
vi è pure una serie di frammenti lessicali indispensabili per rendere il
quesito completo e coerente. La loro eliminazione corrisponde a quell'opera di «cosmesi normativa», ritenuta da questa
Corte necessaria alla ripulitura del testo residuo (sentenza n. 26 del
1997). In altre parole, ciascuno dei “ritagli” previsti non è fine a se
stesso, né tende a rovesciare il significato degli enunciati su cui incide o ad
introdurre statuizioni eterogenee, non ricavabili dal ricorso a forme di autointegrazione normativa, ma
è semplicemente la conseguenza della proposta referendaria riferita alle norme
principali investite dal quesito.
5.4.
– L'espansione delle potenzialità intrinseche nella normativa vigente può
essere più o meno intensa, a seconda del ruolo e della
collocazione delle disposizioni, o frammenti di disposizioni, di cui si chiede
l'abrogazione. Questa Corte nel
La
ratio della
citata decisione, confermata dalla successiva giurisprudenza, è quella di
lasciare al corpo elettorale la valutazione delle conseguenze politiche della
dilatazione di una regola già presente nel sistema normativo vigente.
Diversamente opinando,
6.
– Questa Corte ha escluso – ancora in tempi recenti ed in conformità ad una
costante giurisprudenza – che in sede di controllo di ammissibilità
dei referendum possano venire in rilievo profili di incostituzionalità sia
della legge oggetto di referendum sia della normativa di risulta (sentenze
numeri 45, 46, 47 e 48 del 2005);
«ciò che può rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta
referendaria, è soltanto una valutazione liminare e
inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme
costituzionali, al fine di verificare se, nei singoli casi di specie, il venir
meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale
all'applicazione di un precetto costituzionale, consistente in una diretta e
immediata vulnerazione delle situazioni soggettive o
dell'assetto organizzativo risultanti a livello costituzionale» (sentenza n. 45 del
2005).
6.1.
– In particolare, un giudizio di ragionevolezza sulla normativa di risulta non potrebbe essere anticipato in tale sede per
varie ragioni.
Innanzitutto, la
ricomposizione del tessuto normativo inciso dall'ablazione referendaria è
frutto dell'opera interpretativa dei soggetti istituzionali competenti. Il
giudizio di ragionevolezza è sempre espresso da questa Corte in esito ad una
considerazione dei principi costituzionali in gioco, con riferimento ad una
norma attuale, frutto dell'originario bilanciamento effettuato dal legislatore,
e già eventuale oggetto di interpretazione, in prima
battuta, da parte dei giudici comuni. Un giudizio anticipato sulla situazione
normativa risultante dall'avvenuta, in ipotesi, abrogazione referendaria,
verterebbe su norme future e incerte, in palese violazione delle regole del
processo costituzionale italiano, che vietano al
giudice delle leggi di procedere allo scrutinio di costituzionalità senza che
la questione sia sorta in occasione di una concreta vicenda applicativa della
norma censurata.
Del
resto, l'assenza di una soglia minima per l'assegnazione del premio di
maggioranza – che renderebbe, secondo talune prospettazioni,
inammissibile il quesito, in quanto potenzialmente foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione, sia pure solo a
livello regionale, della lista di maggioranza relativa – è carenza
riscontrabile già nella normativa vigente che, giova ricordare, non impone le
coalizioni, ma le rende solo possibili.
Occorre
rilevare, peraltro, che la ripartizione dei seggi a livello regionale implica
che il detto premio di maggioranza venga assegnato a
tante liste quante sono le circoscrizioni regionali; ciò rende meno probabile
che l'attribuzione del premio si traduca in un'eccessiva sovra-rappresentazione
della lista più votata rispetto alle altre.
L'abrogazione
richiesta dal quesito referendario avrebbe, per esplicita ammissione dei
sostenitori dell'inammissibilità, solo l'effetto di rendere più probabile
l'attribuzione del 55 per cento dei seggi, nell'ambito regionale, ad una lista
con un numero di voti relativamente esiguo. Anche una coalizione
di piccoli partiti potrebbe, ad esempio, superare con minimo scarto liste
singole corrispondenti a partiti più consistenti non coalizzati ed accedere in
tal modo, con una bassa percentuale di voti, al premio di maggioranza.
Altre
ipotesi potrebbero farsi, ma è sufficiente, ai fini della valutazione del
quesito in sé e per sé, rilevare che la sua ammissibilità non può dipendere da
possibili esiti futuri, molteplici e imprevedibili, tali da aggravare, o non, carenze già esistenti nella legge vigente.
Questa
Corte può spingersi soltanto sino a valutare un dato di assoluta
oggettività, quale la permanenza di una legislazione elettorale applicabile, a
garanzia della stessa sovranità popolare, che esige il rinnovo periodico degli
organi rappresentativi. Ogni ulteriore considerazione
deve seguire le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle
leggi.
L'impossibilità
di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale
non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento
l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici
di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza
al raggiungimento, sia pure a livello regionale, di una soglia minima di voti
e/o di seggi.
6.2.
– Si deve escludere altresì che il quesito sia in contrasto con il principio
costituzionale dell'eguaglianza del voto. Senza entrare nel merito della
normativa di risulta, che, come detto sopra, non può
essere sindacata in questa sede, bisogna dire che un referendum abrogativo che
tenda ad influire sulla tecnica di attribuzione dei seggi, in modo da favorire
la formazione di maggioranze coese e di diminuire, allo stesso tempo, la
frammentazione del sistema politico non è, in sé e per sé, in contrasto né con
l'art. 48 né con l'art. 49 Cost.
In ordine al primo
dubbio prospettato, si deve ricordare che questa Corte ha precisato che il
principio di eguaglianza del voto non si estende al risultato delle elezioni,
giacché esso opera esclusivamente nella fase in cui viene espresso, con
conseguente esclusione del voto multiplo e del voto plurimo (sentenza n. 429 del
1995). Qualsiasi sistema elettorale implica un grado più
o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della
distribuzione dei seggi. Nella sede presente è sufficiente tale osservazione
per ritenere che il fine intrinseco del referendum, oggi all'esame di questa
Corte, non può essere causa di inammissibilità dello
stesso. Altro problema è quello, cui si è accennato nel paragrafo precedente,
del grado di distorsione in concreto prodotto. Ciò richiederebbe tuttavia una analisi della normativa di risulta ed, ancor prima,
della legge vigente, estranea alla natura del giudizio di ammissibilità.
A
proposito della presunta lesione, da parte del quesito referendario, dell'art.
49 Cost., in quanto lo stesso tenderebbe a costringere
i partiti politici a confluire in liste uniche – perdendo così la propria
identità tutelata dalla Costituzione, che garantisce agli stessi uguale diritto
di partecipare alla determinazione della politica nazionale –, si deve
rammentare come questa Corte, nella sentenza n. 429 del
1995, abbia affermato che «la libertà di associarsi in partiti politici,
per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale,
trova nel momento elettorale, con il quale si costituiscono gli organi di
rappresentanza politica, un efficace strumento di partecipazione al governo
della cosa pubblica. Ma ammesso il rapporto, che il
legislatore può stabilire, tra partiti e liste elettorali, dando alle
formazioni politiche la facoltà di presentare proprie liste di candidati, non
ne segue l'identificazione tra liste elettorali e partiti».
Le
scelte che i partiti ritengono di dover fare, allo scopo di sfruttare al
massimo in proprio favore le potenzialità del sistema elettorale vigente, non
influiscono sulla loro libertà e sulla loro
possibilità di partecipare alla competizione. Il fine del referendum oggetto
del presente giudizio non è quello di impedire o porre ostacoli alla
presentazione di liste di partito, ma di predisporre meccanismi premiali per
favorire un più stringente processo di integrazione.
Tale finalità può essere valutata in modo positivo o
negativo da diversi punti di vista, ma non lede alcun principio costituzionale.
7. – Si è già ricordato che questa Corte ha
posto una precisa condizione perché un referendum elettorale sia ammissibile:
la cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta, onde consentire in qualsiasi momento il rinnovo
delle assemblee rappresentative (sentenza n. 13 del
1999).
7.1.
– La condizione di cui sopra deve ritenersi soddisfatta
quando, in esito all'abrogazione referendaria richiesta, si disponga di
una disciplina in grado di far svolgere correttamente una consultazione
elettorale in tutte le sue fasi, dalla presentazione delle candidature
all'assegnazione dei seggi. L'eliminazione della possibilità di collegamento tra
liste non incide sulla operatività di un sistema
elettorale, che resta uguale a se stesso nei suoi meccanismi di funzionamento e
pienamente applicabile alle liste singole. Del resto, come si è già osservato,
la formazione di coalizioni non è obbligatoria secondo
la legge vigente. Tutti gli inconvenienti che possono essere individuati, dal
punto di vista tecnico, per il sistema che scaturirà dall'eventuale abrogazione
referendaria sono già insiti nella legge vigente.
Difatti, se gli inconvenienti, paventati da alcuni, sono legati al modo di
funzionamento del sistema in presenza di sole liste,
senza coalizioni, gli stessi potrebbero presentarsi ugualmente nell'ipotesi che
ciò avvenga a legge invariata.
7.2.
– È stato segnalato che l'eventuale presentazione di liste formate
complessivamente da un numero di candidati pari anche soltanto ad un terzo dei
seggi assegnati alla circoscrizione (in base a quanto
previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 533 del
1993) potrebbe condurre, in ipotesi estreme, alla mancata assegnazione di seggi
ed alla possibilità che il premio di maggioranza non venga
assegnato. Come s'è detto prima, una tale evenienza è
ipotizzabile anche a legislazione invariata, salva l'applicabilità di norme di
chiusura, che non spetta a questa Corte individuare ed il cui reperimento è
proprio dei soggetti istituzionali cui è affidato il compito di applicare la
legge elettorale. Del resto, qualunque sistema elettorale manifesta gradi
diversi di inefficienza nei casi estremi. Questi
ultimi sono evitabili se si pongono in risalto le condizioni in cui possono
verificarsi, allo scopo di sollecitare comportamenti non manifestamente
irrazionali delle forze politiche.
In definitiva su questo punto: se ci si
mantiene sul piano delle ipotesi astratte, il paventato inconveniente è
possibile sia a legge invariata sia dopo l'eventuale abrogazione referendaria;
se invece ci si pone sul piano delle probabilità concrete, allora si deve
riconoscere che si tratta di eventualità remote
nell'una e nell'altra situazione normativa.
7.3.
– Come ha già fatto in passato in altri casi (sentenza n. 32 del
1993), questa Corte richiama l'attenzione del Parlamento e delle forze
politiche sull'inconveniente di cui sopra e ripete anche in questa occasione
quanto ebbe a ricordare in una precedente pronuncia (sentenza n. 26 del
1981), e cioè che l'art. 37, terzo comma, della
legge n. 352 del 1970 consente di ritardare l'entrata in vigore
dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della
pubblicazione del decreto che la dichiara.
per questi motivi
dichiara ammissibile la
richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in
epigrafe, degli artt. 1, comma 2, 9, comma 3, 11, commi 1 e
3, 16, comma 1, 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 17-bis e 19, comma 2, del
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), richiesta dichiarata
legittima con ordinanza del 28 novembre 2007 dall'Ufficio centrale per il
referendum costituito presso
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2008.
F.to:
Franco
BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI,
Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 30 gennaio 2008.