ANNO 2005
Commenti alla decisione
di
I. Antonio Ruggeri, Tutela minima”
di beni costituzionalmente protetti e referendum ammissibili (e… sananti) in tema di procreazione
medicalmente assistita (per
gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
II. Elisabetta Lamarque,
Ammissibilità dei referendum: un’altra occasione
mancata (per gentile concessione
del Forum
di Quaderni costituzionali)
III. Andrea Pugiotto,
Fuga
dal referendum: “Comitati del no” e
Governo a Corte (per gentile concessione
del Forum
di Quaderni costituzionali)
IV.
Simone Penasa, L’ondivaga
categoria delle leggi “a contenuto costituzionalmente vincolato” Fuga dal
referendum: “Comitati del no” e
Governo a Corte (per gentile concessione
del Forum
di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai Signori:
-
Valerio ONIDA Presidente
-
Carlo MEZZANOTTE Giudice
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE SIERVO "
-
Romano VACCARELLA
"
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA
"
-
Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi
dell'articolo 2, primo comma della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
della richiesta di referendum popolare
per l'abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita” limitatamente alle seguenti
parti: articolo 4, comma 3: “E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo”; articolo
9, comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui
all'articolo 4, comma
Vista l'ordinanza del 10 dicembre 2004 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a
legge richiesta;
udito
nella camera di
consiglio del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
uditi
gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini e Duccio Traina per i presentatori Lanfranco Turci, Antonio A. M. Del Pennino, Rita Bernardini
e Barbara M. S. Pollastrini, Giovanni Pitruzzella per il Comitato per la difesa dell'art. 75
della Costituzione, Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il Comitato per la tutela della salute della
donna, Federico Sorrentino per il Comitato per la
difesa della Costituzione, Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo
per la Consulta nazionale antiusura – ONLUS, Aldo Loiodice
per il Forum delle associazioni familiari, Luigi Manzi e Andrea Manzi per
Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della
persona e l'Avv. dello Stato Francesco Caramazza per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. – L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 12
della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, con ordinanza
pronunciata il 10 dicembre
«Volete voi che sia
abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3:
“E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo”
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle
parole: “in violazione del divieto di cui all'articolo
4, comma
Articolo 9, comma 3, limitatamente alle
parole: “in violazione del divieto di cui all'articolo
4, comma
Articolo 12, comma 1,
“Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti
estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
300.000 euro a 600.000 euro”
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla
parola “
2. – Ricevuta comunicazione dell'ordinanza
dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la
deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilità del referendum, la data del 10 gennaio 2005,
dandone comunicazione ai presentatori della richiesta e al Presidente del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 33, secondo comma,
della legge 25 maggio 1970, n. 352.
3. – Con memoria depositata in data 31
dicembre
Argomenta l'Avvocatura che la medicina e la
biologia hanno fatto negli ultimi anni enormi progressi, e tuttavia si sono
spinte oltre i confini segnati dalla dignità della persona umana, nei cui
confronti la manipolazione genetica può risolversi in un'insopportabile
lesione.
Tutti i Paesi civili si sono dunque dotati
di una legislazione volta a disciplinare la procreazione medicalmente
assistita, in modo da contemperare i numerosi interessi coinvolti meritevoli di
tutela, che vanno dall'aspirazione alla procreazione, alla salute, alla ricerca
scientifica, alla dignità della persona umana.
Tale esigenza di civiltà si è espressa
anche a livello sopra nazionale.
Anzitutto va ricordata la
direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998
sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche,
la quale dispone che non sono, tra l'altro, brevettabili: i procedimenti di
clonazione di esseri umani; i procedimenti di modificazione dell'identità
genetica germinale dell'essere umano; le utilizzazioni di embrioni umani a fini
industriali o commerciali.
Si consideri poi
La disciplina della procreazione assistita
si inserisce in un ampio contesto multidisciplinare
che va dall'ordinamento civile e dello stato civile, ad una specifica
organizzazione di un settore del servizio sanitario nazionale e, soprattutto,
ad un bilanciamento dei vari diritti ed interessi compresenti al fine di
tutelare il rispetto della dignità umana.
In tale quadro la richiesta di un referendum abrogativo del divieto di
fecondazione eterologa appare inammissibile per
diversi motivi.
Il divieto di fecondazione eterologa accomuna infatti tre
ipotesi assai diverse tra loro, e cioè la fecondazione della donna con seme
maschile di soggetto diverso dal partner,
quella di impianto di ovulo di donna diversa fecondato con seme del partner ed infine quella con impianto di
ovulo di donna diversa fecondato con seme di terzo.
Orbene, la differenza tra la prima ipotesi
da un lato, e la seconda e la terza dall'altro non potrebbe essere più
profonda.
Scienza, letteratura e teatro sono infatti concordi nel ritenere che la paternità biologica è
assai poco influente nel vincolo di affetto che lega padre e figlio: il
problema della fecondazione eterologa ex parte patris
involge dunque solo un problema etico religioso.
Diverso è invece il problema della
fecondazione eterologa ex parte matris che va ben al di là della
dimensione etica. E' nota infatti l'enorme importanza
che ha la vita prenatale per la determinazione della futura personalità del
nascituro, ed è altrettanto nota la profondità del rapporto che si instaura nel
periodo di gestazione. Molto meno note sono invece,
allo stato delle attuali conoscenze della medicina, le conseguenze che potrebbero
derivare alla personalità del nascituro dal fatto che il suo patrimonio
genetico non abbia nulla a che vedere con quello della gestante e sorge
pertanto il legittimo dubbio che tali innaturali disomogeneità possano alterare
i misteriosi equilibri della vita naturale nel corso della gestazione con gravi
conseguenze sull'equilibrio psicofisico del nascituro e sulla formazione della
sua personalità. Tanto ciò è vero che numerose legislazioni nazionali ammettono
la fecondazione eterologa con seme di donatori ma non
quella con ovocita di donatrice, come ad esempio
accade in Germania, Austria e Norvegia.
Da quanto sopra discende che il quesito
referendario, apparentemente chiaro ed univoco, tale non è, in quanto risulta
precluso all'elettore, favorevole all'abrogazione di una soltanto delle ipotesi
contemplate nel divieto normativo, di effettuare una scelta, confondendolo e di
conseguenza incidendo sulla sua libertà nell'esercizio del diritto di voto (Corte
costituzionale n. 28 del 1987).
Il referendum
dunque, così come prospettato, minerebbe la libertà decisionale
dell'elettore, e va dunque dichiarato inammissibile.
4. – Con memoria depositata in data 5
gennaio 2005, i signori sen. Lanfranco Turci, sen.
Antonio Adolfo Maria Del Pennino, Rita Bernardini, on. Barbara Maria Simonetta Pollastrini,
promotori e presentatori di tre referendum
abrogativi (tra cui quello in esame) hanno chiesto che il referendum sia dichiarato ammissibile.
Argomentano innanzitutto i citati promotori
che il referendum non appartiene ad
alcuna delle categorie di leggi espressamente sottratte a referendum dall'art. 75, secondo comma,
della Costituzione. In particolare la legge n. 40 del 2004 non è esecutiva di
alcun obbligo assunto in sede internazionale, neppure della Convenzione di
Oviedo del 4 aprile 1997 e del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n.
168, sul divieto di clonazione di esseri umani, in quanto tali atti
internazionali sono stati recepiti nel nostro ordinamento con la legge 28 marzo
2001, n. 145, recante «Ratifica della Convenzione di Oviedo».
Si afferma inoltre che la legge n. 40 del
2004 non solo non conterrebbe disposizioni a contenuto costituzionalmente necessario ma addirittura alcune di queste norme sarebbero
“a contenuto tendenzialmente incostituzionale”. In particolare, il divieto di
fecondazione eterologa sancito dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 40 del 2004, ovverosia il
divieto di avvalersi, a fini di procreazione medicalmente assistita,
dell'utilizzo di almeno un gamete, spermatozoo od ovocita,
appartenente a soggetto esterno alla coppia, contrasterebbe con il principio di
libertà personale e con il diritto alla procreazione, in quanto non consente di
avere legalmente figli in Italia alle coppie in cui il marito sia sterile
oppure la moglie infertile. Inoltre il divieto appare incompatibile sia con il
canone di ragionevolezza sia con il principio di uguaglianza, in quanto
discrimina irrazionalmente tra categorie di cittadini, e consente solo ai più
benestanti di ricorrere alla tecnica di fecondazione eterologa mediante l'utilizzo di strutture sanitarie di
altre nazioni. Peraltro, un'apertura alla fecondazione di tipo eterologo era già presente nella giurisprudenza della Corte
costituzionale (sentenza
n. 347 del 1998), che aveva escluso l'azione di disconoscimento di
paternità ex art. 235 cod.civ. in caso di fecondazione eterologa.
Da ultimo, con riferimento al limite
dell'omogeneità, univocità, non manipolatività delle
richieste referendarie si osserva che la Corte non ha escluso la possibilità di
quesiti formulati attraverso il ritaglio di disposizioni normative (sentenza n. 32 del 1993), ma ha sempre solo
richiesto una matrice razionalmente unitaria in modo da rendere immediatamente
edotto l'elettore sull'alternativa sottoposta al suo voto (sentenza 29 del
1993). Nel caso di specie, in conseguenza dell'abrogazione referendaria, la
possibilità di ricorrere alla fecondazione eterologa
tornerà ad essere una pratica pienamente consentita e perciò lecita, senza che
si determini alcun vuoto normativo.
5. – Con quattro diversi
atti di contenuto sostanzialmente identico, depositati il 5 gennaio 2005, hanno
dichiarato di volere intervenire, chiedendo la declaratoria di inammissibilità
della richiesta medesima: il “Forum
delle Associazioni familiari”, in persona del suo Presidente Luisa Capitanio Santolini; la “Consulta
Nazionale Antiusura (Consulta Nazionale delle Fondazioni e Associazioni
Antiusura) onlus”, in persona del legale
rappresentante pro tempore
P. Massimo Rastrelli e del segretario nazionale M. Alberto D'Urso; il “Comitato per la difesa dell'art. 75 della
Costituzione”, in persona di Lucia Ricci; il “Comitato per la tutela della
salute della donna” in persona del legale rappresentante p. t.
Alessandra Pompei in Roccasalvo.
Con un distinto atto si è costituito anche
il “Comitato per la difesa della Costituzione”, in persona del suo legale
rappresentante p.t. Pierfrancesco
Grossi, chiedendo di partecipare alla discussione orale,
riservandosi di depositare memorie illustrative, tendenti ad evitare
l'indizione dei referendum popolari
in materia di abrogazione totale o parziale della legge n. 40 del 2004.
Nella discussione, alla quale sono stati
ammessi con riserva i soggetti diversi dai presentatori del referendum, sia questi sia i
presentatori hanno ribadito, attraverso i rispettivi difensori, le conclusioni
come sopra rassegnate.
Considerato in diritto
1.– Va preliminarmente dichiarata, a
scioglimento della riserva formulata nella camera di consiglio del 10 gennaio
2005, la ricevibilità degli scritti depositati dai
soggetti diversi dai presentatori della richiesta di referendum, per le ragioni esposte nella sentenza n. 45 del
2005, fermi restando i limiti alla possibilità di intervenire di tali
soggetti nel procedimento e di integrazione orale degli scritti stessi
individuati nella suddetta pronuncia.
2.– Il presente giudizio di ammissibilità
riguarda una richiesta di referendum per l'abrogazione di norme della legge 19
febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita)
concernenti il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo (art. 4, comma 3), la
relativa sanzione (art. 12, comma 1) nonché tre incisi, contenuti nell'articolo
9, commi 1 e 3 e nell'articolo 12, comma
3.– La richiesta è ammissibile.
3.1.– Essa non riguarda le leggi per le
quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum, né quelle altre da ritenersi
ugualmente escluse secondo l'interpretazione logico-sistematica che di tale
norma ha dato questa Corte.
La richiesta referendaria, in particolare,
non si pone in alcun modo in contrasto con i principi posti dalla Convenzione
di Oviedo del 4 aprile 1997 e con il Protocollo addizionale del 12 gennaio
1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, e recepiti nel nostro
ordinamento con la legge 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica della Convenzione di
Oviedo).
3.2. – Trattasi inoltre di richiesta
abrogativa riguardante disposizioni fra loro intimamente connesse, le quali
formano un autonomo e definito sistema.
Il quesito è omogeneo e non
contraddittorio, perché tende ad abrogare tutte (e solo quelle) disposizioni
normative che attengono allo stesso punto, la procreazione di tipo eterologo (il divieto, la sanzione, la causa di non
punibilità).
Né può darsi rilievo, come vorrebbe
l'Avvocatura dello Stato, alla diversità delle ipotesi e delle modalità
attraverso cui può realizzarsi la fecondazione eterologa,
mentre il caso della maternità surrogata è oggetto di apposita norma (articolo
12, comma 6) non investita dal quesito referendario.
Né vi sono altre norme o parti di norme
nella legge che facciano riferimento alla fecondazione
eterologa.
3.3. – Sotto altro profilo, non può dirsi
che la eventuale abrogazione delle disposizioni
oggetto del quesito sia suscettibile di far venir meno un livello minimo di
tutela costituzionalmente necessario, così da sottrarsi alla possibilità di
abrogazione referendaria.
3.4. – Infine non può sostenersi il
carattere sostanzialmente propositivo e non puramente demolitorio
del referendum, perché verrebbe semplicemente abolito un divieto e,
conseguentemente, una condotta fino ad allora vietata diverrebbe consentita.
dichiara ammissibile la richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione degli articoli, 4, comma 3; 9, comma 1,
limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all'articolo 4,
comma
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.
ALLEGATO:
Ordinanza
pronunciata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 nel giudizio relativo
alla richiesta di referendum
abrogativo iscritto al n. 145 reg. ref.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Considerato che l'art. 33 della legge n. 352 del 1970, nell'ambito di un
procedimento a carattere officioso diverso da un giudizio di parti, conferisce solo ai presentatori delle richieste di referendum e al Governo il potere di
depositare memorie, di cui
che
eventuali scritti di soggetti ulteriori, interessati a sollecitare una
decisione della Corte nel senso dell'ammissibilità o dell'inammissibilità dei
quesiti, possono assumere solo il carattere di contributi contenenti
“argomentazioni potenzialmente rilevanti” ai fini del giudizio (sent. n. 31 del 2000), ma non si configurano come
espressione di un potere di partecipazione al procedimento, né quindi la loro
presentazione comporta il diritto ad illustrarli oralmente in camera di
consiglio;
che
tuttavia, nella specie,
riservata
alle sentenze la precisazione dei limiti di ingresso nel procedimento di
documenti di soggetti diversi dai presentatori e dal Governo
dispone
di
dare corso alla illustrazione delle memorie presentate dai soggetti di cui
all'art. 33 della legge n. 352 del 1970, previe eventuali integrazioni orali
degli scritti presentati da altri soggetti.