ANNO 2005
Commenti alla decisione
di
I. Antonio Ruggeri, Tutela
minima” di beni costituzionalmente protetti e referendum ammissibili (e… sananti) in tema di procreazione
medicalmente assistita (per
gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
II. Elisabetta Lamarque,
Ammissibilità dei referendum: un’altra
occasione mancata (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
III. Andrea Pugiotto,
Fuga
dal referendum: “Comitati del no” e
Governo a Corte (per gentile concessione
del Forum
di Quaderni costituzionali)
IV.
Simone Penasa,
L’ondivaga
categoria delle leggi “a contenuto costituzionalmente vincolato” Fuga dal
referendum: “Comitati del no” e
Governo a Corte
(per gentile
concessione del
Forum di Quaderni costituzionali)
V. Vincenzo Satta,
Scompare
definitivamente la distinzione tra leggi costituzionalmente necessarie e leggi
a contenuto costituzionalmente vincolato? Uno sguardo d’insieme alle sentenze
sui referendum del 2005 (per
gentile concessione della Rivista elettronica Amministrazione
in cammino)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
-
Valerio ONIDA Presidente
-
Carlo MEZZANOTTE Giudice
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI
"
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE SIERVO "
-
Romano VACCARELLA
"
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, primo comma della legge costituzionale
11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante
“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” limitatamente alle
seguenti parti: articolo 4, comma 3: “E' vietato il ricorso a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”; articolo 9, comma 1,
limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all'articolo 4,
comma
Vista l'ordinanza del 10 dicembre 2004 con
la quale l'Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge richiesta;
udito nella camera di consiglio del 10
gennaio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
uditi gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini e
Duccio Traina per i presentatori Lanfranco Turci, Antonio A. M. Del Pennino,
Rita Bernardini e Barbara M. S. Pollastrini,
Giovanni Pitruzzella per il Comitato per la difesa
dell'art. 75 della Costituzione, Isabella Loiodice e
Giuseppe Abbamonte per il Comitato per la tutela
della salute della donna, Federico Sorrentino per il Comitato per la difesa
della Costituzione, Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la Consulta nazionale
antiusura – ONLUS, Aldo Loiodice per il Forum delle
associazioni familiari, Luigi Manzi e Andrea Manzi per Umanesimo integrale –
Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona e l'Avv. dello
Stato Francesco Caramazza per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. – L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 12 della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, con ordinanza
pronunciata il 10 dicembre
«Volete voi che sia abrogata la legge 19
febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3: “E' vietato il ricorso
a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle
parole: “in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma
Articolo 9, comma 3, limitatamente alle
parole: “in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma
Articolo 12, comma 1, “Chiunque a qualsiasi
titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia
richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 euro a 600.000
euro”
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla
parola “
2. – Ricevuta comunicazione dell'ordinanza
dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la
deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilità del referendum, la data del 10 gennaio 2005,
dandone comunicazione ai presentatori della richiesta e al Presidente del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 33, secondo comma, della legge 25
maggio 1970, n. 352.
3. – Con memoria depositata in data 31
dicembre
Argomenta l'Avvocatura che la medicina e la
biologia hanno fatto negli ultimi anni enormi progressi, e tuttavia si sono
spinte oltre i confini segnati dalla dignità della persona umana, nei cui
confronti la manipolazione genetica può risolversi in un'insopportabile
lesione.
Tutti i Paesi civili si sono dunque dotati
di una legislazione volta a disciplinare la procreazione medicalmente
assistita, in modo da contemperare i numerosi interessi coinvolti meritevoli di
tutela, che vanno dall'aspirazione alla procreazione, alla salute, alla ricerca
scientifica, alla dignità della persona umana.
Tale esigenza di civiltà si è espressa
anche a livello sopra nazionale.
Anzitutto va ricordata la direttiva
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, la quale dispone che non
sono, tra l'altro, brevettabili: i procedimenti di clonazione di esseri umani;
i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere
umano; le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali.
Si consideri poi
La disciplina della procreazione assistita
si inserisce in un ampio contesto multidisciplinare che va dall'ordinamento civile
e dello stato civile, ad una specifica organizzazione di un settore del
servizio sanitario nazionale e, soprattutto, ad un bilanciamento dei vari
diritti ed interessi compresenti al fine di tutelare il rispetto della dignità
umana.
In tale quadro la richiesta di un referendum abrogativo del divieto di
fecondazione eterologa appare inammissibile per diversi motivi.
Il divieto di fecondazione eterologa
accomuna infatti tre ipotesi assai diverse tra loro, e cioè la fecondazione
della donna con seme maschile di soggetto diverso dal partner, quella di impianto di ovulo di donna diversa fecondato con
seme del partner ed infine quella con
impianto di ovulo di donna diversa fecondato con seme di terzo.
Orbene, la differenza tra la prima ipotesi
da un lato, e la seconda e la terza dall'altro non potrebbe essere più
profonda.
Scienza, letteratura e teatro sono infatti
concordi nel ritenere che la paternità biologica è assai poco influente nel
vincolo di affetto che lega padre e figlio: il problema della fecondazione
eterologa ex parte patris
involge dunque solo un problema etico religioso.
Diverso è invece il problema della
fecondazione eterologa ex parte matris che va ben al di là della dimensione etica. E'
nota infatti l'enorme importanza che ha la vita prenatale per la determinazione
della futura personalità del nascituro, ed è altrettanto nota la profondità del
rapporto che si instaura nel periodo di gestazione. Molto meno note sono
invece, allo stato delle attuali conoscenze della medicina, le conseguenze che
potrebbero derivare alla personalità del nascituro dal fatto che il suo
patrimonio genetico non abbia nulla a che vedere con quello della gestante e
sorge pertanto il legittimo dubbio che tali innaturali disomogeneità possano
alterare i misteriosi equilibri della vita naturale nel corso della gestazione
con gravi conseguenze sull'equilibrio psicofisico del nascituro e sulla
formazione della sua personalità. Tanto ciò è vero che numerose legislazioni
nazionali ammettono la fecondazione eterologa con seme di donatori ma non
quella con ovocita di donatrice, come ad esempio accade in Germania, Austria e
Norvegia.
Da quanto sopra discende che il quesito
referendario, apparentemente chiaro ed univoco, tale non è, in quanto risulta
precluso all'elettore, favorevole all'abrogazione di una soltanto delle ipotesi
contemplate nel divieto normativo, di effettuare una scelta, confondendolo e di
conseguenza incidendo sulla sua libertà nell'esercizio del diritto di voto (Corte
costituzionale n. 28 del 1987).
Il referendum
dunque, così come prospettato, minerebbe la libertà decisionale
dell'elettore, e va dunque dichiarato inammissibile.
4. – Con memoria depositata in data 5 gennaio
2005, i signori sen. Lanfranco Turci, sen. Antonio Adolfo Maria Del Pennino,
Rita Bernardini, on. Barbara Maria Simonetta Pollastrini, promotori e presentatori di tre referendum abrogativi (tra cui quello in
esame) hanno chiesto che il referendum
sia dichiarato ammissibile.
Argomentano innanzitutto i citati promotori
che il referendum non appartiene ad
alcuna delle categorie di leggi espressamente sottratte a referendum dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione. In
particolare la legge n. 40 del 2004 non è esecutiva di alcun obbligo assunto in
sede internazionale, neppure della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 e
del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di
clonazione di esseri umani, in quanto tali atti internazionali sono stati
recepiti nel nostro ordinamento con la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante
«Ratifica della Convenzione di Oviedo».
Si afferma inoltre che la legge n. 40 del
2004 non solo non conterrebbe disposizioni a contenuto costituzionalmente necessario
ma addirittura alcune di queste norme sarebbero “a contenuto tendenzialmente
incostituzionale”. In particolare, il divieto di fecondazione eterologa sancito
dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 40 del 2004, ovverosia il divieto di
avvalersi, a fini di procreazione medicalmente assistita, dell'utilizzo di
almeno un gamete, spermatozoo od ovocita, appartenente a soggetto esterno alla
coppia, contrasterebbe con il principio di libertà personale e con il diritto
alla procreazione, in quanto non consente di avere legalmente figli in Italia
alle coppie in cui il marito sia sterile oppure la moglie infertile. Inoltre il
divieto appare incompatibile sia con il canone di ragionevolezza sia con il
principio di uguaglianza, in quanto discrimina irrazionalmente tra categorie di
cittadini, e consente solo ai più benestanti di ricorrere alla tecnica di
fecondazione eterologa mediante l'utilizzo di strutture sanitarie di altre
nazioni. Peraltro, un'apertura alla fecondazione di tipo eterologo era già
presente nella giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 347 del
1998), che aveva escluso l'azione di disconoscimento di paternità ex art. 235 cod.civ.
in caso di fecondazione eterologa.
Da ultimo, con riferimento al limite
dell'omogeneità, univocità, non manipolatività delle
richieste referendarie si osserva che la Corte non ha escluso la possibilità di
quesiti formulati attraverso il ritaglio di disposizioni normative (sentenza n. 32 del
1993), ma ha sempre solo richiesto una matrice razionalmente unitaria in
modo da rendere immediatamente edotto l'elettore sull'alternativa sottoposta al
suo voto (sentenza 29 del 1993). Nel caso di specie, in conseguenza
dell'abrogazione referendaria, la possibilità di ricorrere alla fecondazione
eterologa tornerà ad essere una pratica pienamente consentita e perciò lecita,
senza che si determini alcun vuoto normativo.
5. – Con quattro diversi atti di contenuto
sostanzialmente identico, depositati il 5 gennaio 2005, hanno dichiarato di
volere intervenire, chiedendo la declaratoria di inammissibilità della
richiesta medesima: il “Forum delle
Associazioni familiari”, in persona del suo Presidente Luisa Capitanio Santolini; la “Consulta
Nazionale Antiusura (Consulta Nazionale delle Fondazioni e Associazioni
Antiusura) onlus”, in persona del legale
rappresentante pro tempore P. Massimo
Rastrelli e del segretario nazionale M. Alberto D'Urso; il “Comitato per la
difesa dell'art. 75 della Costituzione”, in persona di Lucia Ricci; il
“Comitato per la tutela della salute della donna” in persona del legale
rappresentante p. t. Alessandra Pompei in Roccasalvo.
Con un distinto atto si è costituito anche
il “Comitato per la difesa della Costituzione”, in persona del suo legale
rappresentante p.t. Pierfrancesco Grossi, chiedendo
di partecipare alla discussione orale, riservandosi di depositare memorie
illustrative, tendenti ad evitare l'indizione dei referendum popolari in materia di abrogazione totale o parziale
della legge n. 40 del 2004.
Nella discussione, alla quale sono stati
ammessi con riserva i soggetti diversi dai presentatori del referendum, sia questi sia i presentatori
hanno ribadito, attraverso i rispettivi difensori, le conclusioni come sopra
rassegnate.
Considerato in diritto
1.– Va preliminarmente dichiarata, a
scioglimento della riserva formulata nella camera di consiglio del 10 gennaio
2005, la ricevibilità degli scritti depositati dai soggetti diversi dai
presentatori della richiesta di referendum,
per le ragioni esposte nella sentenza n. 45 del
2005, fermi restando i limiti alla possibilità di intervenire di tali
soggetti nel procedimento e di integrazione orale degli scritti stessi
individuati nella suddetta pronuncia.
2.– Il presente giudizio di ammissibilità
riguarda una richiesta di referendum per l'abrogazione di norme della legge 19
febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita)
concernenti il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo (art. 4, comma 3), la relativa sanzione (art. 12,
comma 1) nonché tre incisi, contenuti nell'articolo 9, commi 1 e 3 e
nell'articolo 12, comma
3.– La richiesta è ammissibile.
3.1.– Essa non riguarda le leggi per le
quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum, né quelle altre da ritenersi
ugualmente escluse secondo l'interpretazione logico-sistematica che di tale
norma ha dato questa Corte.
La richiesta referendaria, in particolare,
non si pone in alcun modo in contrasto con i principi posti dalla Convenzione
di Oviedo del 4 aprile 1997 e con il Protocollo addizionale del 12 gennaio
1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, e recepiti nel nostro
ordinamento con la legge 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica della Convenzione di
Oviedo).
3.2. – Trattasi inoltre di richiesta
abrogativa riguardante disposizioni fra loro intimamente connesse, le quali
formano un autonomo e definito sistema.
Il quesito è omogeneo e non
contraddittorio, perché tende ad abrogare tutte (e solo quelle) disposizioni
normative che attengono allo stesso punto, la procreazione di tipo eterologo
(il divieto, la sanzione, la causa di non punibilità).
Né può darsi rilievo, come vorrebbe
l'Avvocatura dello Stato, alla diversità delle ipotesi e delle modalità
attraverso cui può realizzarsi la fecondazione eterologa, mentre il caso della
maternità surrogata è oggetto di apposita norma (articolo 12, comma 6) non
investita dal quesito referendario.
Né vi sono altre norme o parti di norme
nella legge che facciano riferimento alla fecondazione eterologa.
3.3. – Sotto altro profilo, non può dirsi
che la eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito sia
suscettibile di far venir meno un livello minimo di tutela costituzionalmente
necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria.
3.4. – Infine non può sostenersi il
carattere sostanzialmente propositivo e non puramente demolitorio
del referendum, perché verrebbe
semplicemente abolito un divieto e, conseguentemente, una condotta fino ad
allora vietata diverrebbe consentita.
dichiara ammissibile la richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione degli articoli, 4, comma 3; 9, comma 1,
limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all'articolo 4,
comma
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.
ALLEGATO:
Ordinanza pronunciata
nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 nel giudizio relativo alla
richiesta di referendum abrogativo
iscritto al n. 145 reg. ref.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Considerato che l'art. 33 della legge n. 352 del 1970, nell'ambito di un
procedimento a carattere officioso diverso da un giudizio di parti, conferisce
solo ai presentatori delle richieste di referendum
e al Governo il potere di depositare memorie, di cui
che eventuali
scritti di soggetti ulteriori, interessati a sollecitare una decisione della
Corte nel senso dell'ammissibilità o dell'inammissibilità dei quesiti, possono
assumere solo il carattere di contributi contenenti “argomentazioni
potenzialmente rilevanti” ai fini del giudizio (sent. n. 31 del 2000), ma non si configurano come espressione di un potere di partecipazione
al procedimento, né quindi la loro presentazione comporta il diritto ad
illustrarli oralmente in camera di consiglio;
che tuttavia, nella
specie,
riservata alle sentenze la precisazione dei
limiti di ingresso nel procedimento di documenti di soggetti diversi dai
presentatori e dal Governo
dispone
di dare corso alla
illustrazione delle memorie presentate dai soggetti di cui all'art. 33 della legge
n. 352 del 1970, previe eventuali integrazioni orali degli scritti presentati
da altri soggetti.