SENTENZA N. 45
ANNO 2005
Commenti alla decisione di
I. Antonio Ruggeri, Tutela
minima” di beni costituzionalmente protetti e referendum ammissibili (e… sananti) in tema di procreazione
medicalmente assistita (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
II. Elisabetta Lamarque,
Ammissibilità
dei referendum: un’altra occasione mancata (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
III. Andrea Pugiotto,
Fuga
dal referendum: “Comitati del no” e
Governo a Corte (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
IV.
Simone Penasa, L’ondivaga
categoria delle leggi “a contenuto costituzionalmente vincolato” Fuga dal
referendum: “Comitati del no” e
Governo a Corte (per gentile concessione del
Forum di Quaderni costituzionali)
V. Alessandro Di Blasi,
I limiti della
tutela del concepito tra Corte di Cassazione e Corte costituzionale (per gentile
concessione della Rivista telematica Costituzionalismo.it)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), giudizio iscritto al n. 141 del registro referendum.
Vista
l’ordinanza del 10 dicembre 2004 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum presso
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi gli avvocati Nicolò Zanon per i presentatori Bernardini Rita, Montevecchi Luigi, Sponza Christina e Caforio Alessandro, Giovanni Giacobbe per il “Movimento per la vita italiano”, Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell’art. 75 della Costituzione”, Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il “Comitato per la tutela della salute della donna”, Federico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della Costituzione”, Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – ONLUS”, Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”, Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona” e l’avvocato dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – L’Ufficio centrale per il referendum, costituito
presso
Il quesito è stato ammesso senza alcuna modificazione ed il referendum è stato denominato «Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” – Abrogazione».
2. – Ricevuta comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato la data del 10 gennaio 2005 per la deliberazione in camera di consiglio sull’ammissibilità del referendum, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
3. – In
data 31 dicembre 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha presentato memoria in cui –
premessa la ricostruzione delle esigenze (espresse anche a livello
sopranazionale ed internazionale) che hanno condotto il legislatore italiano a
disciplinare la procreazione medicalmente assistita ed analizzato il contenuto
della legge n. 40 del 2004 – deduce l’inammissibilità della richiesta
referendaria in quanto: a) diretta all’abrogazione di una legge
costituzionalmente vincolata, con la conseguente eliminazione della tutela
minima dei diritti del concepito, intesa come limite
alla tutela di tutti gli altri interessi privati e pubblici compresenti (si richiamano
in particolare le affermazioni delle sentenze n. 27 del
1975 e n. 35
del 1997 in tema di bilanciamento dei diritti dei soggetti coinvolti nella
interruzione volontaria della gravidanza), e con la immediata liberalizzazione
di qualunque sperimentazione sugli embrioni umani; b) concernente norme che
costituiscono osservanza di precetti derivanti da norme internazionali o
europee, o quantomeno in stretto collegamento con esse (vengono citati in
particolare
4. – In data 5 gennaio 2005, i presentatori del referendum hanno depositato ampia memoria illustrativa, nella quale si conclude per l’ammissibilità della richiesta referendaria.
Premessa, in termini generali, la corrispondenza al modello costituzionale del proposto referendum sull’intera legge n. 40 del 2004, soprattutto in considerazione della naturale funzione oppositiva che lo strumento referendario manifesta allorquando – come nella specie – esso cada contro una legge appena varata e la cui approvazione è stata particolarmente contestata sia in Parlamento che in vari settori sociali; premesso inoltre che, sempre dal richiamato modello costituzionale, dovrebbe desumersi che il criterio generale è quello dell’ammissibilità della richiesta referendaria e che quindi i limiti dettati dall’art. 75 Cost. devono essere ritenuti di stretta interpretazione, i promotori affermano, innanzitutto, che la legge de qua (oltre a non essere legge tributaria o di bilancio, ovvero di amnistia e di indulto) non sarebbe di attuazione, né sarebbe collegata all’ambito di operatività di un trattato internazionale e quindi la sua eventuale abrogazione non esporrebbe lo Stato ad una responsabilità di tipo internazionale.
In particolare, i presentatori escludono che la legge
in oggetto costituisca attuazione delle norme (che comunque sarebbero già self-executing in
ragione dell’ordine di esecuzione contenuto nella legge di ratifica n. 145 del
2001) della Convenzione di Oviedo e del Protocollo aggiuntivo; anzi, l’art. 3
della legge di ratifica n. 145 del 2001 autorizzava il Governo italiano ad
emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti
legislativi recanti ulteriori disposizioni per l’adattamento ai principî ed
alle norme della Convenzione e del Protocollo. Comunque, essendo stata lasciata
ai legislatori delle Parti contraenti ampia scelta discrezionale in ordine ad
eventuali altri limiti più rigorosi o a forme di tutela più estese di quelle
minimali previste dalla Convenzione (art. 27 della Convenzione), la richiesta
di abrogazione referendaria non riguarderebbe norme la cui emanazione è imposta
da impegni internazionali. Anzi, secondo i promotori, la legge n. 40 del 2004
si porrebbe in contrasto (nella parte in cui impedisce ogni ricerca scientifica
sull’embrione umano, anche se a fini terapeutici) con le linee dettate
dall’Unione europea in materia di ricerca scientifica e segnatamente con la
direttiva 98/44/CE del 6 luglio
Quanto all’omogeneità del quesito, i promotori (al di là della considerazione secondo la quale il modello referendario costituzionale porterebbe a ritenere che la richiesta di un referendum abrogativo che coinvolge un’intera legge è per definizione omogenea) affermano la omogeneità del quesito referendario, in quanto i vari elementi di cui si compone l’oggetto della legge n. 40 del 2004 sarebbero naturalmente legati e attraversati da una matrice razionalmente unitaria, resa evidente non solo dal titolo della legge ma dal suo contenuto normativo, diretto (come in altri Paesi europei) ad una complessiva disciplina delle forme e delle procedure di procreazione medicalmente assistita. Pertanto – poiché la legge n. 40 del 2004 avrebbe una sua organicità, compattezza, coerenza ed obbedirebbe ad una ratio [condivisibile o meno, ma tuttavia] ben riconoscibile che la percorre in tutti gli articoli che la compongono – risulterebbe «chiara, evidente, limpidamente dilemmatica e binaria anche la scelta cui sono chiamati gli elettori».
Sotto diverso profilo – escluso che la legge de qua dia attuazione all’interesse (o
diritto) costituzionale alla procreazione – i promotori negano altresì che essa
possa essere considerata come contenente misure di tutela minime,
costituzionalmente dovute, a favore dell’embrione in vitro, poiché
Quand’anche dalla Costituzione fosse desumibile la necessità della tutela anche dell’embrione in vitro, la legge in questione non la realizzerebbe in modo effettivo, poiché l’embrione verrebbe considerato isolatamente e protetto in modo generico ed astratto, a prescindere dai diritti e dalle aspettative degli altri soggetti coinvolti, in primo luogo della madre. Pertanto, tale “grave sbilanciamento di tutela” dei diritti dei diversi soggetti coinvolti confermerebbe, per i promotori, la mancanza di un contenuto costituzionalmente vincolato.
Infine, il contenuto costituzionalmente obbligatorio o vincolato della legge de qua viene escluso sia con riferimento alle norme che disciplinano lo status dei figli nati col ricorso alle tecniche della fecondazione assistita, sia in relazione alla regolamentazione ed al controllo delle strutture mediche pubbliche e private autorizzate a praticare i relativi interventi.
5. – Hanno depositato scritti i seguenti soggetti, tutti sollecitando la declaratoria di inammissibilità del quesito referendario: il “Movimento per la vita italiano”, il “Forum delle associazioni familiari”, il “Comitato per la difesa dell’art. 75 della Costituzione”, il “Comitato per la salute della donna”, il “Comitato per la difesa della Costituzione” la “Consulta nazionale antiusura – Onlus”, “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona”.
6. – In una seconda memoria depositata il 7 gennaio
2005, i presentatori della richiesta referendaria – rilevata la presenza di
numerose richieste di intervento di “comitati” o “associazioni” tutte contrarie
all’ammissibilità del quesito e pur prendendo atto dell’apertura alla
partecipazione al contraddittorio in camera di consiglio avutasi con la sentenza n. 31 del
2000 – chiedono che
7. – Nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 sono intervenuti, in base all’ordinanza di questa Corte pronunciata nella medesima data, gli avvocati Nicolò Zanon per i presentatori Rita Bernardini, Luigi Montevecchi, Christina Sponza e Alessandro Caforio, e l’avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
In base alla medesima ordinanza, sono stati altresì sentiti gli avvocati Giovanni Giacobbe per il “Movimento per la vita italiano”, Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell’articolo 75 della Costituzione”, Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il “Comitato per la tutela della salute della donna”, Ferderico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della Costituzione”, Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – Onlus”, Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”, Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona”.
Considerato
in diritto
1. –
2. – Con l’ordinanza letta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005
questa Corte ha disposto, oltre che di dar corso – come già avvenuto più volte
in passato – all’illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti
presentatori del referendum e dal
Governo, ai sensi del terzo comma dell’art. 33 della legge n. 352 del 1970, di
ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati
dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sulla
ammissibilità del referendum, come contributi
contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione
della Corte.
Tale ammissione, che deve essere qui confermata, non si traduce però in
un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento – che comunque deve
«tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 35 del
2000) – con conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in camera di
consiglio, a differenza di ciò che vale per i soggetti espressamente indicati
dall’art. 33 della legge n. 352 del 1970, vale a dire per i promotori del referendum e per il Governo; ciò salva
3. – Quanto alla ammissibilità del quesito referendario, è anzitutto
opportuno ribadire che nell’ambito del presente giudizio questa Corte è
chiamata a giudicare della sola ammissibilità della richiesta referendaria e
che tale competenza si atteggia per costante giurisprudenza «con
caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi
riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti
con forza di legge» (cfr. sentenze
n. 251 del 1975 e n. 16 del 1978).
Non è quindi in discussione in questa sede
Sotto quest’ultimo profilo, ciò che può rilevare, ai fini del giudizio di
ammissibilità della richiesta referendaria, è soltanto una valutazione liminare
e inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme
costituzionali, al fine di verificare se, nei singoli casi di specie, il venir
meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale all’applicazione di un precetto
costituzionale, consistente in una diretta e immediata vulnerazione delle
situazioni soggettive o dell’assetto organizzativo risultanti a livello
costituzionale.
4. –
5. – Nella
sentenza n. 16 del 1978, successivamente sempre confermata da questa Corte,
si è affermata l’esistenza di «valori di ordine costituzionale, riferibili alle
strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i
relativi referendum, al di là della
lettera dell’art. 75 secondo comma della Costituzione».
Una delle categorie allora individuate consisteva nei «referendum aventi per oggetto
disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il
cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza
che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione
stessa (o di altre leggi costituzionali)».
Tale categoria di leggi non si riferisce, come questa Corte ha chiarito
fin dalla medesima sentenza, a «tutte le leggi ordinarie comunque costitutive
od attuative di istituti, di organi, di procedure, di principi stabiliti o
previsti dalla Costituzione», ma solo a quelle «che non possono venir
modificate o rese inefficaci, senza che ne risultino lese le corrispondenti
disposizioni costituzionali».
Peraltro, con
Successivamente
In particolare
Dai casi appena presi in considerazione emerge che il vincolo costituzionale
può anche riferirsi solo a parti della normativa oggetto del quesito
referendario o anche al fatto che una disciplina legislativa comunque sussista.
6. –
Si tratta della prima legislazione organica relativa ad un delicato
settore, che negli anni più recenti ha conosciuto uno sviluppo correlato a
quello della ricerca e delle tecniche mediche, e che indubbiamente coinvolge
una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro
complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un
livello minimo di tutela legislativa. Esigenza questa già sottolineata da
questa Corte nella sentenza n. 347 del
1998.
Analoghe finalità di bilanciamento e di tutela sono affermate a livello
internazionale, in particolare con alcune disposizioni della Convenzione di
Oviedo del 4 aprile 1997 (Convenzione per
Né può obiettarsi che successivamente all’esito referendario, in ipotesi
favorevole ai richiedenti, potrebbe essere adottata una diversa legislazione in
tema di procreazione medicalmente assistita, ma pur essa idonea a garantire
almeno un minimo di tutela agli interessi costituzionalmente rilevanti nella
materia: questa Corte ha già avuto occasione di notare nella sentenza n. 17 del
1997 che – mentre «sono irrilevanti» … «i propositi e gli intenti dei
promotori circa
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
inammissibile la richiesta di referendum popolare
per l’abrogazione della legge 19
febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita”, richiesta dischiarata legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004
dall’Ufficio centrale per il referendum
costituito presso
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28
gennaio 2005.
ALLEGATO
Ordinanza pronunciata nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2005 nel giudizio relativo alla richiesta di referendum abrogativo iscritto al n. 141 del registro referendum.
Considerato
che l’art. 33 della legge n. 352 del 1970, nell’ambito di un procedimento a
carattere officioso diverso da un giudizio di parti, conferisce solo ai
presentatori delle richieste di referendum e al Governo il potere di depositare
memorie, di cui
che eventuali scritti di soggetti ulteriori, interessati a sollecitare una decisione della Corte nel senso dell’ammissibilità o dell’inammissibilità dei quesiti, possono assumere solo il carattere di contributi contenenti “argomentazioni potenzialmente rilevanti” ai fini del giudizio (sent. n. 31 del 2000), ma non si configurano come espressione di un potere di partecipazione al procedimento, né quindi la loro presentazione comporta il diritto ad illustrarli oralmente in Camera di consiglio;
che tuttavia, nella specie,
riservata alle sentenze la precisazione dei limiti di ingresso nel procedimento di documenti di soggetti diversi dai presentatori e dal Governo
dispone
di dare corso alla illustrazione delle memorie presentate dai soggetti di cui all’art. 33 della legge n. 352 del 1970, previe eventuali integrazioni orali degli scritti presentati da altri soggetti.