SENTENZA N. 251
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
Prof. Antonino DE STEFANO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi
dell'art. 75, comma secondo, della Costituzione, della richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554,
555 del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, 1398.
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore
Antonino De Stefano.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 7 novembre 1975, depositata in pari data, l'Ufficio
centrale per il referendum, costituito presso
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte, in
ottemperanza all'art. 33 della citata legge numero 352 del
Considerato in diritto
1. - Nel complesso procedimento instaurato dalla legge 25 maggio 1970, n.
352, al fine di determinare le modalità di attuazione del referendum popolare
per l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, previsto
dall'articolo 75 della Costituzione, assumono precipuo rilievo le funzioni
demandate all'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso
Una volta poi espletate le operazioni di votazione e di scrutinio, é lo
stesso Ufficio che, ricevuti i verbali e i relativi allegati, procede
all'accertamento delle condizioni prescritte dal penultimo comma dell'art. 75
della Costituzione, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum
(art. 36 legge cit.). Infine, allo Ufficio anzidetto compete dichiarare che le
operazioni non hanno più corso, se, prima della data dello svolgimento del
referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni
cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati (art. 39 legge cit.).
Al controllo di legittimità demandato all'apposito Ufficio é preclusa
soltanto la cognizione dell'ammissibilità del referendum, ai sensi del secondo
comma dell'art. 75 della Costituzione (art. 32, comma secondo, legge cit.). Per
l'art. 2 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, spetta, infatti, alla Corte
costituzionale giudicare sé le richieste di referendum abrogativo presentate a
norma dell'art. 75 della Costituzione, siano ammissibili ai sensi del secondo
comma dell'articolo stesso. E le modalità di tale giudizio - in conformità a
quanto previsto dal richiamato art. 2 della legge cost. n. 1 del 1953 - sono
state appunto stabilite dalla citata legge n. 352 del 1970, precisamente
all'art. 33.
Trattasi, dunque, di una competenza che si é aggiunta a quelle demandate
alla Corte dall'art. 134 della Costituzione; ed il relativo giudizio, per il
limitato oggetto (sentenza
di questa Corte n. 10 del 1972), per la sua inserzione in un procedimento
unitario che si articola in più fasi consecutive e conseguenziali,
per la sua peculiare funzione di controllo in ordine ad un atto del
procedimento di abrogazione in corso, si atteggia con caratteristiche
specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa
Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
2. - Alla stregua di tali premesse, si dà atto che l'Ufficio centrale per
il referendum, con l'ordinanza del 7 novembre
3. - Gli articoli dianzi indicati - tutti collocati sotto il Titolo X,
Dei delitti contro la integrità e la sanità della
stirpe, del Libro II del codice penale - concernono un complesso di ipotesi
delittuose, e precisamente l'aborto di donna consenziente (art. 546), l'aborto
procuratosi dalla donna (art. 547), l'istigazione all'aborto (art. 548), la
morte o lesione della donna derivate dal fatto preveduto dall'art. 546 (art.
549, comma secondo), gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (art. 550), la
procurata impotenza alla procreazione (art. 552), l'incitamento a pratiche
contro la procreazione (art. 553), il contagio di sifilide o di blenorragia
(art. 554); inoltre, l'articolo 551 contempla una riduzione delle pene
stabilite dagli articoli da
4. - Così precisati i limiti della sua competenza,
Rileva, altresì,
PER QUESTI MOTIVI
dichiara ammissibile la richiesta di referendum
popolare, presentata il 12 luglio 1975, per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo,
550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre
1930, numero 1398, e dichiarata legittima dall'ordinanza 7 novembre 1975
dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1975.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI – Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1975.