SENTENZA N. 27
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott- Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 546 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre
1972 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a
carico di Minella Carmosina ed altri, iscritta al n. 384 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24
gennaio 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975
il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di tale Minella Carmosina ed
altri, il giudice istruttore presso il tribunale di Milano ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 546 del codice
penale nella parte in cui punisce chi cagiona l'aborto di donna consenziente
anche qualora sia stata accertata la pericolosità della gravidanza per il
benessere fisico o per l'equilibrio psichico della gestante, senza che
ricorrano gli estremi dello stato di necessità di cui all'art. 54 del codice
penale. Osserva il giudice a quo che, secondo la comune interpretazione
giurisprudenziale, il c.d. aborto terapeutico ricorre soltanto
quando sussiste la inevitabilità e l'attualità del pericolo di un grave
danno alla persona, mentre l'aborto praticato a scopo medico per evitare che la
donna subisca aggravamenti di preesistenti alterazioni fisiche, rimane sanzionato
penalmente. Detta incriminazione contrasterebbe, secondo l'ordinanza di rimessione, con gli artt. 31, secondo comma, e 32, primo comma) della Costituzione
secondo cui
É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 13 febbraio 1973, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della
questione sollevata.
Osserva la difesa dello Stato che il vigente sistema giuridico penale, se
correttamente interpretato, non contrasta con gli invocati principi
costituzionali, giacché l'unica esimente esistente (art. 54 c.p.) consente che
l'aborto sia praticato tutte le volte che, anche se non sia in pericolo la vita
della donna incinta, si prospetti il pericolo di un danno grave alla salute
della donna, danno proporzionato alla corrispondente gravità dell'aborto. Il
suddetto sistema é pertanto pienamente compatibile con l'art. 31, secondo
comma, della Costituzione, che, proteggendo la maternità e l'infanzia, vuol
consentire alla donna di portare a termine la gravidanza e di allevare i figli
nelle migliori condizioni fisiche, psichiche e ambientali possibili; ed altresì
con l'art. 32 Cost., posto
che permetterebbe di evitare qualsiasi pericolo di un serio danno alla salute
della donna in stato gravidico.
Considerato in diritto
L'ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Milano solleva
un problema grave, argomento di polemiche e di attività legislativa in diverse
nazioni.
Non é il caso di rifare la storia del delitto di procurato aborto, legata
allo sviluppo del sentimento religioso, all'evolversi della filosofia morale,
delle dottrine sociali, giuridiche, politiche e demografiche. Non punito in
talune epoche, punito in altre con pene quando lievi quando severissime, il
procurato aborto si considerò lesivo di interessi disparati, quali la vita,
l'ordine delle famiglie, il buon costume, l'accrescimento della popolazione.
Nel vigente codice penale l'aborto volontario é rubricato come
"delitto contro l'integrità della stirpe" (libro II titolo X c.p.).
Secondo i lavori preparatori e
Il prodotto del concepimento fu alternativamente ritenuto semplice parte
dei visceri della donna, speranza d'uomo, soggetto
animato fin dall'inizio, o dopo un periodo più o meno lungo di gestazione.
Ritiene
E, tuttavia, questa premessa - che di per sé giustifica l'intervento del
legislatore volto a prevedere sanzioni penali - va accompagnata dall'ulteriore
considerazione che l'interesse costituzionalmente protetto relativo al
concepito può venire in collisione con altri beni che godano pur essi di tutela
costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una
prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione. Ed é
proprio in questo il vizio di legittimità costituzionale, che, ad avviso della
Corte, inficia l'attuale disciplina penale dell'aborto.
L'ordinanza in esame denuncia specificamente l'art. 546 del codice
penale, in riferimento agli artt.
31 e 32 della Costituzione, nella sola parte in cui punisce chi cagiona
l'aborto di donna consenziente, e la donna stessa, "anche quando sia
accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico e per
l'equilibrio psichico della gestante, ma senza che ricorrano tutti gli estremi
dello stato di necessità previsto nell'art. 54 del codice penale".
In tali limiti la questione é fondata. La condizione della donna gestante
é del tutto particolare e non trova adeguata tutela in una norma di carattere
generale come l'art. 54 c.p. che esige non soltanto la gravità e l'assoluta
inevitabilità del danno o del pericolo, ma anche la sua attualità, mentre il
danno o pericolo conseguente al protrarsi di una gravidanza può essere
previsto, ma non é sempre immediato.
Di più. La scriminante dell'art. 54 c.p. si
fonda sul presupposto d'una equivalenza del bene
offeso dal fatto dell'autore rispetto all'altro bene che col fatto stesso si
vuole salvare. Ora non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma
anche alla salute proprio di chi é già persona, come la madre, e la
salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare.
Opportunamente il legislatore ha previsto, per altri casi, oltre la causa
comune di esclusione della pena stabilita nell'art. 54 c.p., alcuni particolari stati di necessità giustificatrice
(art. 384 c.p.). Di non diversa considerazione é certamente degno il peculiare
stato di necessità della donna incinta in pericolo di grave compromissione
nella salute.
La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 546
c.p. si presenta perciò inevitabile.
Va peraltro precisato che l'esenzione da ogni pena di chi, ricorrendo i
predetti presupposti, abbia procurato l'aborto e della
donna che vi abbia consentito non esclude affatto, già de jure
condito, che l'intervento debba essere operato in modo che sia salvata, quando
ciò sia possibile, la vita del feto. Ma ritiene anche
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 546 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la
gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno,
o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non
altrimenti evitabile, per la salute della madre.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 18 febbraio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1975.