SENTENZA N. 49
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 553 del codice penale e dell'art. 112 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 aprile 1969 dal
tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di Bertinelli Virginio ed
altri, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 23 luglio 1969;
2) ordinanza emessa il 5 maggio 1970 dal
pretore di Roma nel procedimento penale a carico di De Marchi Luigi, iscritta
al n. 240 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970.
Visti gli atti di costituzione di De Marchi
Luigi e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio
1971 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Giorgio Moscon, per il De
Marchi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Il tribunale di Viterbo, nel
procedimento penale a carico di Virginio Bertinelli e altri, con ordinanza 1
aprile 1969 ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 553 del codice penale e dell'articolo 112 del t.u.
delle leggi di p.s. (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), con
riferimento agli artt. 21, primo comma, e 32 della Costituzione.
Nell'ordinanza si premette che la
precedente sentenza
19 febbraio 1965, n. 9, di questa Corte, che ebbe per oggetto lo stesso
art. 553 c.p., non preclude la riproponibilità della questione, sotto altri
profili e con nuovi argomenti. Sotto il riflesso della violazione dell'art. 21
della Costituzione, l'ordinanza osserva quindi che la norma impugnata, ispirata
a suo tempo dalla politica che si riassumeva nel motto "il numero é
potenza", non trova giustificazione nella difesa del buon costume, che,
per quanto riguarda la propaganda anticoncezionale, é tutelato da altre norme
del codice penale. D'altronde la nozione di buon costume si evolve coi tempi e
i mutamenti nel modo di considerare il problema non consentono oggi di
considerare illecita quella propaganda.
Viene inoltre dedotta la violazione
dell'art. 32 della Costituzione, in considerazione dei danni alla salute che
procura la frequenza degli aborti e la superprolificità, dovuta all'ignoranza
dei mezzi anticoncezionali.
2. - La questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 553 c.p. é stata proposta anche, d'ufficiò, dal
pretore di Roma, in un procedimento a carico di Luigi De Marchi, con ordinanza
5 maggio 1970. Anche questa denuncia la violazione degli artt. 21 e 32 della
Costituzione, richiamando e illustrando i motivi già addotti nell'ordinanza del
tribunale di Viterbo. L'ordinanza deduce inoltre la violazione dell'art. 18
della Costituzione sulla libertà di associazione, in quanto, in base
all'attuale sistema, i singoli che concorressero nella organizzazione e
nell'attività di una associazione per il birth control incorrerebbero nella
sanzione di cui all'articolo 553 c.p.; e la violazione dell'art. 31, secondo
cui la Repubblica tutela la maternità e l'infanzia, in quanto le gravidanze
troppo ravvicinate creano uno stato gravissimo alla salute della madre e della
prole.
3. - Nel giudizio promosso dal pretore di
Roma é intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, e si é costituito il dott. De Marchi, a mezzo
dell'avv. Giorgio Moscon.
L'Avvocatura dello Stato, premesso che la
Corte, con la sentenza
n. 9 del 1965, pervenne a una interpretazione adeguatrice dell'art. 553
c.p., afferma che la norma, così come interpretata dalla Corte, tutela
interessi ai quali é tuttora particolarmente sensibile una non piccola parte
della comunità.
Sostiene quindi l'infondatezza delle
proposte censure.
La difesa della parte privata, premesse,
nella memoria, ampie considerazioni sugli aspetti sociali ed etici della
questione, sostiene nel merito che da quando fu emanata la sentenza n. 9 del
1965 sono sopravvenuti nuovi ed essenziali sviluppi, che rendono
insostenibile il mantenimento dell'articolo 553 c.p. in nome del buon costume,
tutelato da altre norme del codice penale; vengono inoltre citati casi in cui
la magistratura di merito ha espressamente ripudiato l'interpretazione data
dalla Corte all'art. 553 codice penale. La memoria si diffonde, infine,
sull'utilità, per la tutela della salute, della propaganda e dell'assistenza
anticoncezionale.
Nella discussione orale le difese delle
parti hanno ribadito i rispettivi argomenti.
Considerato
in diritto
1. - Le cause possono essere decise con
unica sentenza, avendo il medesimo oggetto.
2. - La questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 553 del codice penale (incitamento a pratiche contro la
procreazione) e dell'art. 112 t.u. delle leggi di p.s., già proposta con
riferimento all'art. 21 primo comma, della Costituzione, era stata esaminata e
decisa da questa Corte con sentenza n. 9 del
1965. In tale sentenza fu riconosciuto che l'art. 553 c.p. non vieta la
propaganda che genericamente miri a convincere dell'utilità e necessità, in un
determinato momento storico, di limitare le nascite, o che propugni una
politica di controllo dell'aumento della popolazione; tuttavia si ritenne che
la norma non contrastasse con l'art. 21 della Costituzione, in quanto diretta a
tutelare il buon costume. Su la base di tale interpretazione, la questione fu
dichiarata infondata "nei sensi e nei limiti di cui in motivazione".
Successivamente alla ricordata sentenza, la
norma ha avuto scarsa applicazione, ma vi sono stati casi in cui nella pratica
giudiziaria é stata disattesa l'interpretazione della Corte, e la norma é stata
ritenuta applicabile nel suo senso letterale, indipendentemente dalla
connessione, in essa ravvisata dalla Corte, con la difesa del buon costume.
Le ordinanze del tribunale di Viterbo e del
pretore di Roma hanno ora riproposto la questione, con nuovi argomenti rispetto
all'art. 21, ed inoltre con riferimento all'articolo 32 (ordinanze del
tribunale di Viterbo e del pretore di Roma) e agli artt. 18 e 31 (ordinanza del
pretore di Roma) della Costituzione.
Si rende quindi necessario il riesame di
essa.
3. - Va riconosciuto che la norma di cui
all'art. 553 c.p. corrispondeva alla politica demografica del tempo, diretta
all'incremento della popolazione, considerato come fattore di potenza, e alle
concezioni a cui quella politica si ispirava. Ciò é documentato, a parte la
collocazione dell'articolo nel titolo relativo ai "delitti contro la
integrità e la sanità della stirpe", dalla Relazione del Guardasigilli al
Progetto di codice penale.
Del resto, che, sopravvenuto il nuovo
ordinamento costituzionale, la norma dell'art. 553 c.p. non trovasse più
giustificazione in quelle concezioni fu riconosciuto nella sentenza n. 9 del
1965, la quale, come si é visto, ritenne consentita la propaganda
genericamente diretta alla limitazione del numero delle nascite e alla
promozione di una politica di controllo dell'aumento della popolazione, e fece
salva la legittimità costituzionale della norma solo sotto il riflesso della
difesa del buon costume.
Ma il riesame della questione, anche alla
luce delle ragioni e degli elementi emersi nella nuova prospettazione di essa,
induce la Corte a ritenere che la norma non può essere mantenuta in vita, senza
contrasto con la Costituzione.
Infatti, la disposizione dell'art. 553
c.p., appunto perché collegata, nella sua ragione originaria, alla ricordata
politica di espansione demografica e alle concezioni su cui questa si basava,
vietava la pubblica trattazione di argomenti riguardanti la procreazione
soltanto se svolta nel senso di favorire, mediante l'incitamento o la propaganda
di pratiche contro la procreazione, la riduzione delle nascite. Le esigenze del
buon costume erano tutelate, come sono tuttora, da altre disposizioni del
codice penale, in qualunque senso e a qualunque fine si svolga la predetta
attività.
D'altra parte, il problema della
limitazione delle nascite ha assunto, nel momento storico attuale, una
importanza e un rilievo sociale tale, ed investe un raggio di interesse così
ampio, da non potersi ritenere che, secondo la coscienza comune e tenuto anche
conto del progressivo allargarsi della educazione sanitaria, sia oggi da
ravvisare un'offesa al buon costume nella pubblica trattazione dei vari aspetti
di quel problema, nella diffusione delle conoscenze relative, nella propaganda
svolta a favore delle pratiche anticoncettive.
Di ciò si ha conferma nella già ricordata
scarsissima applicazione dell'art. 553 c.p.; nelle ripetute proposte di legge
per la sua abrogazione; nel diffuso convincimento dell'esigenza di una
informata coscienza sociale in materia, rilevabile dalla letteratura, dai
dibattiti e da note dichiarazioni internazionali sull'argomento.
Si deve pertanto riconoscere che, venuta
meno la ragione dell'autonoma configurazione del reato di cui all'art. 553
c.p., il limite da esso posto alla libera manifestazione del pensiero si trova
in contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.
Con la conseguente dichiarazione di
illegittimità costituzionale, la propaganda di pratiche anticoncettive e
l'incitamento ad esse restano subordinate all'osservanza delle norme penali
riguardanti gli atti, le pubblicazioni e gli spettacoli osceni (artt. 527, 528,
529 c.p.); gli atti e il commercio di scritti, disegni e oggetti contrari alla
pubblica decenza (articoli 725, 726 c.p.); nonché all'osservanza delle norme
riguardanti l'istigazione a delinquere e l'apologia di reato (art. 414 c.p.):
in particolare, l'istigazione all'aborto (art. 548 c.p.).
É da considerare che il rilevante numero
degli aborti é portato, dalla difesa della parte privata nel presente giudizio
e da gran parte della letteratura sull'argomento, come una delle ragioni a
favore della diffusione della conoscenza delle pratiche antifecondative.
Sarebbe palesemente contraddittorio che la consentita propaganda
antiprocreativa comprendesse l'incitamento a pratiche che possano essere, oltre
che contrastanti col diritto alla vita, produttive di quei danni alla salute
che con quella propaganda si vuol concorrere ad evitare.
A questo proposito la Corte ritiene
necessario rilevare che la tutela della salute e della maternità, garantite
dalla Costituzione (artt. 31 e 32), richiede che, riconosciuta la liceità della
propaganda anticoncezionale, questa formi oggetto di una appropriata
disciplina, diretta a impedire l'incitamento all'uso di mezzi riconosciuti dannosi,
direttamente o nei loro effetti secondari, per la salute. In questo senso, il
tempestivo intervento del legislatore, già autorevolmente auspicato nel Parere
del Consiglio superiore di sanità (Assemblea generale) del 21 aprile 1967,
dovrà assicurare l'attuazione, in questa materia, delle ricordate norme
costituzionali protettive della salute e della maternità.
L'accoglimento del motivo di illegittimità
costituzionale della norma impugnata, per contrasto con l'art. 21, primo comma,
della Costituzione, assorbe le altre censure dedotte nel presente giudizio.
4. - Le ragioni innanzi esposte valgono
anche per riconoscere l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 112
del t.u. delle leggi di p.s., limitatamente alla parte in cui vieta la produzione,
l'acquisto, la detenzione, l'importazione, l'esportazione e la circolazione di
scritti, disegni ed immagini che divulgano i mezzi diretti a impedire la
procreazione o ne illustrano l'impiegò.
Esse si estendono inoltre all'art. 114,
primo comma, del medesimo t.u., nella parte in cui vieta l'inserzione, in
giornali o periodici, di avvisi o corrispondenze che si riferiscano ai predetti
mezzi; nonché all'art. 2 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561, nella
parte in cui stabilisce che si può far luogo al sequestro di giornali o altre
pubblicazioni o stampati che divulgano i mezzi medesimi, ne illustrano
l'impiego o contengono inserzioni o corrispondenze ad essi relative.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale anche di
queste ultime norme.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
dell'art. 553 del codice penale;
dell'art. 112, primo comma, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773),
limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione";
dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale:
dell'art. 114, primo comma, del medesimo
testo unico, limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione";
dell'art. 2, primo comma, del decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 561 (norme sul sequestro dei giornali e delle
altre pubblicazioni), limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1971.