SENTENZA
N. 9
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 553 del Codice penale e dell'art. 112
del T.U. delle leggi di p. s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 3 febbraio 1964 dal Pretore di Lendinara nel procedimento penale a carico di
Matteotti Giancarlo, iscritta al n. 42 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964;
2) ordinanza emessa
il 23 maggio 1964 dal Pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di De
Marchi Luigi, iscritta al n. 111 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 169 dell'11 luglio 1964.
Visti l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione
in giudizio di Matteotti Giancarlo e di De Marchi Luigi;
udita nell'udienza
pubblica del 2 dicembre 1964 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi gli avvocati
Renato Sansone, Giorgio Moscon, Paolo Barile e Leopoldo Piccardi, per Matteotti
e De Marchi, ed il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di un
procedimento penale a carico dell'On. Giancarlo Matteotti, il Pretore di
Lendinara ha sollevato d'ufficio la questione sulla legittimità costituzionale
dell'art. 553 del Codice penale, che punisce "chiunque pubblicamente
incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse"
e dell'art. 112 del T.U. delle leggi di p.s. nella parte in cui questo vieta di
mettere in circolazione scritti o disegni "che divulgano, anche in modo
indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi
rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano
l'impiego dei mezzi stessi", in relazione all'art. 21 della Costituzione,
giusta il quale "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".
I motivi che
sorreggono la proposta questione di costituzionalità sono, a parere del
Pretore, i seguenti:
I) non si nega che
una libertà garantita dalla Costituzione possa trovare dei limiti al suo
esercizio, ma codesti limiti devono nascere da diritti e beni
"concorrentemente" tutelati dalla Costituzione o da questa posti contestualmente
alla concessione del diritto di libertà, il quale nasce, così, subordinato al
rispetto di determinate condizioni. Ora, il bene giuridico tutelato dall'art.
553 del Codice penale, rappresentato dall'incremento demografico del popolo
italiano, non é considerato nemmeno implicitamente o indirettamente dalla
Costituzione, né nella parte che raccoglie i "principi fondamentali",
né nell'altra che considera i "rapporti etico-sociali";
Il) il contrasto
delle norme impugnate con l'art. 21 della Costituzione non può essere superato
col richiamo al buon costume, che lo stesso articolo pone come limite alla
libertà di manifestazione del pensiero. Dei due significati che il concetto di
buon costume può assumere - quello ampio che lo identifica con la coscienza
etica di un popolo in un dato momento storico, e l'altro più ristretto o
"giuridico-penalistico", come dice il Pretore, desumibile dalle norme
del Titolo IX, libro II, del Codice penale (Dei delitti contro la moralità
pubblica e il buon costume) e dalle altre che trovano luogo in altre parti del
Codice penale, ma che tutelano sostanzialmente lo stesso bene -, il Pretore
afferma di dover accogliere il secondo per ricavarne la conseguenza che la
norma dell'art. 553, che considera e vieta una propaganda svolta con mezzi e
intenti che non attentano di per sé al buon costume, cioè alla morale e al
pudore sessuale, non può essere considerata conforme alla Costituzione;
III) nemmeno se si
accogliesse il concetto più ampio di buon costume verrebbe meno il contrasto
delle norme impugnate con l'art. 21 della Costituzione, dato che é opinione del
Pretore che la coscienza etica della collettività é quella espressa dalla media
dei cittadini in un determinato momento storico, e sarebbe tale oggi da non
consentire di ritenere "rilevantemente contrario ai principi etico-sociali
il fatto della limitazione delle nascite". Vero é che la morale cattolica
condanna l'impiego dei mezzi antifecondativi, ma essa non può influire sulla
determinazione di un concetto giuridico-statale perché ne mancherebbero le
condizioni: il rinvio ad essa da parte di una norma statale, la conformità
della coscienza collettiva alla dottrina cattolica. Infatti non si potrebbe
individuare codesto rinvio nel richiamo dell'art. 7 della Costituzione ai Patti
Lateranensi; non si potrebbe negare che quel divieto non é più sentito della
coscienza collettiva in armonia coi tempi;
IV) sarebbe, infine,
da escludere un contrasto della propaganda anticoncezionale col mantenimento e
la garanzia dell'ordine pubblico.
L'ordinanza, emessa
il 3 febbraio 1964, é stata ritualmente notificata e comunicata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 dell'11 aprile 1964.
2. - Nel presente
giudizio si é costituito l'On. Giancarlo Matteotti, rappresentato e difeso
dagli avvocati Renato Sansone, Paolo Barile e Giorgio Moscon, con atto
depositato il 1 aprile 1964, chiedendo che la Corte dichiari la
incostituzionalità dell'art. 553 del Codice penale e dell'art. 112 del T.U.
delle leggi di p. s. nella "parte riguardante la propaganda
anticoncezionale".
3. - É intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, con atto depositato il 30 aprile 1964, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata.
Secondo l'Avvocatura,
la nozione di buon costume, quale é assunta dall'art. 21 della Costituzione,
coincide con l'altra, tradizionale, di "boni mores" e
ricomprende perciò tutto quanto é contrario alla coscienza etica di un popolo.
Alla stregua di questa interpretazione e con riferimento all'ampiezza della
previsione dell'art. 553 del Codice penale che comprenderebbe anche ogni
riferimento all'aborto, le norme impugnate troverebbero giustificazione nel
precetto dell'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione, che vieta "le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume".
Non costituirebbe
ostacolo a questa tesi il fatto che le norme impugnate fossero, in passato,
ispirate anche alla finalità dello incremento demografico del popolo italiano,
perché esse intendono tutelare obiettivamente un interesse protetto dal
precetto costituzionale, come sarebbe confermato dal fatto che nel progetto
preliminare di riforma del Codice penale del 1949-50 la disposizione dell'art.
553 é stata conservata sotto il Titolo: "Le contravvenzioni contro la
moralità pubblica e il buon costume".
Infine, la libertà di
manifestare il pensiero può trovare limiti in altri diritti riconosciuti anche
implicitamente dalla Costituzione. Nel caso in esame, l'Avvocatura ritiene che
possano essere richiamate le norme degli artt. 30 e 31, relativi alla tutela
della famiglia e del matrimonio, e soprattutto quella dell'art. 32, primo e
secondo comma, della Costituzione, che tutela la salute e l'integrità fisica
come interesse collettivo - tutti beni che si pongono in logica correlazione
con la pubblica moralità e il buon costume.
4. - La stessa
questione di legittimità costituzionale, limitatamente all'art. 553 del Codice
penale, é stata sollevata, su richiesta della difesa, dal Pretore di Firenze
nel corso di un procedimento penale a carico del dott. Luigi De Marchi. A
sostegno della non manifesta infondatezza della questione, il Pretore di
Firenze ripete succintamente gli stessi motivi addotti dal Pretore di Lendinara.
L'ordinanza, emessa
il 23 maggio 1964, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 169 dell'11 luglio 1964.
5. - In questo
giudizio si é costituito, con atto depositato il 22 luglio 1964, il dott. Luigi
De Marchi, rappresentato e difeso dagli avvocati Leopoldo Piccardi, Paolo
Barile e Giorgio Moscon, chiedendo che la Corte dichiari la incostituzionalità
della norma impugnata.
Il Presidente del
Consiglio non é intervenuto.
6. - Nei due giudizi
le parti private hanno depositato il 19 novembre 1964 una identica memoria.
La difesa sostiene
che l'art. 553 del Codice penale, l'art. 112 del T.U. delle leggi di p. s.,
nonché l'art. 114 di codesto medesimo T.U. , la illegittimità del quale
deriverà come conseguenza dell'eventuale dichiarazione di illegittimità delle
norme impugnate - quest'ultimo articolo vieta l'inserzione sui giornali e sui
periodici di avvisi e corrispondenze che si riferiscono ai mezzi diretti a
impedire la procreazione e a procurare l'aborto - , verterebbero senza dubbio
nella materia attinente alla libera manifestazione del pensiero, stante che il
reato consisterebbe nella pura e semplice manifestazione del pensiero intorno
alla limitazione delle nascite, prescindendo da ogni pratica spiegazione di
come codesta limitazione si possa conseguire. La difesa prosegue affermando che
le situazioni soggettive costituzionali di vantaggio incontrano soltanto quei
limiti, che la stessa norma che formula la situazione pone, o quelli contenuti
in altre norme costituzionali che, indirettamente, la condizionino. Ora, la
libertà di manifestare il pensiero non incontra il limite dell'ordine pubblico
che non si rinviene nella Costituzione né come limite di efficacia generale, né
nell'art. 21 come limite specifico. Non esattamente la Corte avrebbe ritenuto
nel caso dell'art. 656 del Codice penale l'ordine pubblico sufficiente a
rendere la norma conforme alla Costituzione; del che la difesa delle parti
private assegna ampiamente le ragioni, soggiungendo, tuttavia, che le norme
impugnate non presuppongono l'ordine pubblico come bene tutelato né
espressamente, né implicitamente, e che la questione viene esaminata per
ragioni di completezza sistematica.
Né la legittimità si
può ricavare dal limite del buon costume, che l'art. 21 richiama nel suo ultimo
comma.
La difesa ritiene che
il concetto di buon costume abbia una sua accezione costituzionale più ampia di
quella desumibile dal diritto penale - vi si ricomprenderebbero atti penalmente
irrilevanti, ma ripugnanti -, e tuttavia diversa da quella di pubblica moralità
e comunque non così estesa da coincidere con la nozione privatistica di essa.
Senonché, sostiene che le finalità della difesa del buon costume non vengono
punto in considerazione rispetto alle norme impugnate, le quali prescindono
totalmente dal modo con cui l'incitamento alle pratiche anticoncezionali venga
presentato e da ogni comportamento impudico, ed hanno come fine la tutela della
stirpe e della razza e l'incremento demografico della popolazione italiana.
Nemmeno potrebbe
dirsi che queste norme si pongano la tutela del buon costume come fine
secondario, per il motivo assorbente, a giudizio della difesa, che le eventuali
offese al buon costume in occasione della propaganda anticoncezionale avrebbero
la loro sanzione in altre norme penali (artt. 527, 528, 725 e 726 del Codice
penale). Infine, anche se si volesse identificare il buon costume con la morale
corrente, bisognerebbe guardarsi dal far coincidere questa con quella
cattolica, risultando essa anche da altre regole morali di condotta - laiche,
liberali, marxiste o individuali del singolo cittadino -, a prescindere dalla
circostanza che, proprio in tema di controllo delle nascite, la morale
cattolica mostrerebbe i segni di un netto rivolgimento.
In ultimo luogo, la
legittimità costituzionale delle norme in esame non potrebbe dedursi - come
sarebbe evidente a prima vista - dagli artt. 29 e 30 della Costituzione o
dall'art. 31, primo comma, giusta il quale la Repubblica agevola con misure
economiche od altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento
dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose (dove
quest'ultimo inciso non autorizza una politica demografica, ma suggerisce
un'azione di assistenza sociale), ma nemmeno dall'art. 32 che tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Vero é
che il legislatore può disciplinare la materia in esame con norme sanitarie, ma
ammettendo il controllo dei singoli medicinali, non già col divieto assoluto di
manifestare il proprio pensiero intorno a certi medicinali. Né sarebbe vero che
la illegittimità dell'art. 553 del Codice penale renderebbe lecita la
propaganda a favore dell'aborto, dato che le pratiche abortive restano vietate
dall'art. 545 e seguenti del Codice penale e qualunque propaganda a favore di
esse sarebbe colpita, quale istigazione a delinquere o quale apologia di reato,
dall'art. 414 del Codice penale.
7. - L'Avvocatura ha
depositato il 19 novembre 1964, nel giudizio introdotto con l'ordinanza del
Pretore di Lendinara nel quale é costituita, una memoria, nella quale, con ampi
riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, svolge le tesi già esposte
nell'atto di intervento a sostegno della non fondatezza della questione.
In particolare,
l'Avvocatura insiste sulla definizione della nozione di buon costume. Vi
sarebbe nell'ordinamento giuridico un concetto di buon costume più ampio di
quello penalistico, che, anzi, ricomprenderebbe questo come maggiore il minore,
e secondo il quale la condotta conforme al buon costume é quella dell'onesto
vivere, quale é inteso dalla coscienza media di un popolo in un determinato
periodo storico. Questo concetto del buon costume sarebbe stato assunto
nell'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione. Né può sostenersi che una
nozione così ampia di buon costume priverebbe la libertà di manifestare il
pensiero di una seria garanzia costituzionale, dato che soccorrerebbe la
riserva di legge, che, interprete dei mores, statuirà sull'estensione
del divieto. La riduzione del concetto di buon costume a quello penalistico non
può dedursi nemmeno dalla previsione che l'ultimo comma dell'art. 21 della
Costituzione fa di un'attività di prevenzione, stante che questa previsione può
essere intesa come rivolta non già a coprire tutta l'area del precetto
proibitivo costituzionale, ma soltanto quella parte di essa penalmente
rilevante. Ma, anche se si ammettesse che la nozione costituzionale di buon
costume vada intesa così com'é intesa nel diritto penale, va tenuto presente
che la nozione penalistica non si limita alla libertà sessuale, al pudore e
all'onore sessuale; oggetto della tutela penale é anche la pubblica decenza
(artt. 725 e 726 del Codice penale), che si ritiene comunemente rientri nella
nozione di buon costume.
Così si deve
concludere che gli interessi tutelati nell'art. 553 del Codice penale in
concomitanza con quelli principali (che ne spiegherebbero soltanto la nascita),
possono essere ricondotti alla nozione di buon costume.
Ampio svolgimento trova
poi nella memoria il riferimento della nozione di buon costume ai valori
etico-religiosi della nostra civiltà, che costituiscono il fondamento della
società italiana e ai quali il legislatore direttamente si é voluto riferire
richiamandoci al buon costume.
Infine, l'Avvocatura
sottolinea che l'art. 553 del Codice penale e l'art. 112 del T.U. delle leggi
di p.s. non sarebbero rivolti contro il controllo delle nascite, bensì soltanto
contro l'incitamento, la propaganda e la divulgazione delle pratiche contro la
procreazione, sia nel senso di pratiche abortive, sia nell'altro di attentato
alla perpetuazione della specie, sia nel terzo di pratiche indirizzate a
garantire rapporti sessuali illeciti. Sono queste forme, sempre che si
manifestino pubblicamente, che si vogliono vietate, non già ogni e qualsiasi
discussione ispirata magari a motivi scientifici o culturali. Le pratiche
contro la fecondazione non costituiscono di per sé reato, come si ricaverebbe
dalla circostanza che l'art. 553 del Codice penale non deroga all'art. 115 del
medesimo Codice. Considerazioni queste che valgono anche per l'art. 112 del
T.U. delle leggi di p.s., che reprime non già, come l'art. 553, la propaganda
in genere, ma la stampa e la divulgazione di mezzi propagandistici, dovendosi
ravvisare nelle due disposizioni un concorso materiale.
8. - Nell'udienza del
2 dicembre 1964, le due cause sono state discusse congiuntamente e le difese
delle parti hanno ribadito le rispettive tesi e insistito nelle conclusioni già
prese.
Considerato
in diritto
1. - Tanto
l'ordinanza del Pretore di Lendinara, quanto quella del Pretore di Firenze
sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 553 del Codice
penale; ma la prima propone altresì quella relativa all'art. 112 del T.U. delle
leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773. Tuttavia i due giudizi possono essere
decisi con un'unica sentenza, dato lo stretto legame che unisce le due
questioni fino a farne una sola e medesima.
2. - Occorre
preliminarmente sgombrare il campo da una tesi, che si può definire
pregiudiziale, della difesa delle parti private, giusta la quale
l'illegittimità delle norme impugnate deriverebbe immediatamente dalla
circostanza che le norme stesse sarebbero state emanate a presidio della
politica demografica del cessato regime, che si esprimeva sinteticamente nel
motto "il numero é potenza"; esse sarebbero state poste, cioè, a
tutela di un bene che non é tra quelli riconosciuti dalla Costituzione e che
sono i soli, poi, che possono giustificare limitazioni alla libertà di
manifestazione del pensiero.
La tesi non può
essere condivisa. E confortato da tutta la giurisprudenza della Corte il
principio che la legittimità o illegittimità di una norma - in un sistema
giuridico che si estende nel tempo al di qua e al di là della promulgazione
della Carta costituzionale e che la Costituzione della Repubblica ha
profondamente modificato e rigidamente condizionato, ma non posto nel nulla -,
dipende non già dal fine o dall'occasione che la fece nascere, ma dalla sua
obiettiva conformità o difformità dalla legge fondamentale dello Stato. Da che
discende che ciascuna norma di legge ordinaria deve essere esaminata nella sua
propria struttura obiettiva e in questi termini confrontata col precetto
costituzionale che da essa si assume violato. E del resto, quando nel T.U.
delle leggi di p.s. 6 novembre 1926, n. 1848, comparve il divieto di diffondere
scritti o disegni che divulgassero i mezzi di impedire la fecondazione o di
interrompere la gravidanza o ne illustrassero l'impiego, il bene che si volle
protetto fu quello della morale e del buon costume, quegli scritti e disegni
essendo stati qualificati appunto come "offensivi della morale e del buon
costume" (artt. 112 e 113). E la norma impugnata del Codice penale (art. 553)
prese posto nel titolo X del libro II, che s'intitola ai delitti contro
l'integrità e la sanità della stirpe, accanto ad altre ipotesi delittuose
(artt. 545-551: aborto; art. 552: procurata impotenza alla procreazione; art.
554: contagio di sifilide e di blenorragia), il rapporto delle quali con la
politica di potenza demografica perseguita dal passato regime é, quanto meno,
soltanto indiretto.
3. - La libertà di
manifestazione del pensiero é tra le libertà fondamentali proclamate e protette
dalla nostra Costituzione, una di quelle anzi che meglio caratterizzano il
regime vigente nello Stato, condizione com'é del modo di essere e dello
sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale.
Ne consegue che limitazioni sostanziali di questa libertà non possono essere
poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento
in precetti e principi costituzionali, si rinvengano essi esplicitamente
enunciati nella Carta costituzionale o si possano, invece, trarre da questa mediante
la rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica.
E poiché non può
dubitarsi che la previsione dell'art. 553 del Codice penale si traduca in una
limitazione sostanziale della libera manifestazione del pensiero, occorre
vedere se tale limitazione possa trovare giustificazione in un precetto o
principio costituzionale.
4. - La Corte ritiene
che il precetto costituzionale, che può essere richiamato in primo luogo per
proteggere la norma impugnata da una pronunzia di illegittimità, sia contenuto
nel medesimo art. 21 della Costituzione, il quale, riconoscendo a tutti nel suo
primo comma, il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e con ogni altro mezzo di diffusione, aggiunge, nell'ultimo, che
"sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume", e riserva alla legge di
stabilire "i provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le
violazioni".
Ora, non é dubbio che
l'art. 553 del Codice penale, interpretato nell'ambito del sistema giuridico
vigente, abbia ad oggetto la tutela del buon costume. Ciò che la norma
contenuta in quell'articolo vieta é, infatti, la pubblica propaganda e il
pubblico incitamento a "pratiche contro la procreazione": il che
significa che la figura del reato previsto dalla norma impugnata, si verifica
quando l'azione del soggetto, che consiste nell'incitare o fare propaganda,
illustrandone l'uso, di "pratiche", vale a dire di operazioni
meccaniche ed esterne contro la procreazione, si compia pubblicamente - cioè in
luogo pubblico o aperto al pubblico -, e viola per ciò stesso gravemente il
naturale riserbo o pudore del quale vanno circondate le cose del sesso e non
rispetta l'intimità dei rapporti sessuali, la moralità giovanile e la dignità
della persona umana, per la parte che si collega a questi rapporti.
5. - Le parti hanno a
lungo disputato sul contenuto e l'estensione del concetto di buon costume, e
segnatamente sul punto se il "buon costume" che compare nell'art. 21 della
Costituzione debba essere ricondotto a quello che si può costruire sulla base
delle norme del diritto penale, limitatamente a quelle tra esse che tutelano il
pudore, l'onore e la libertà sessuale, ovvero, più estensivamente, sulla base
anche di quelle che tutelano la pubblica decenza e il comune sentimento morale,
o se, invece, si debba costruire di esso una nozione costituzionale più ampia o
comunque diversa da quella penalistica. Tuttavia ai fini della decisione non é
necessario che la Corte affronti e risolva i contrasti e le divergenze
d'opinione, dottrinali e giurisprudenziali, che si sono manifestati a questo
proposito, né che dia una definizione puntuale ed esauriente del buon costume.
In questa sede é sufficiente affermare che il buon costume non può essere fatto
coincidere, come é stato adombrato dall'Avvocatura dello Stato, con la morale o
con la coscienza etica, concetti che non tollerano determinazioni quantitative
del genere di quelle espresse dal termine "morale media" di un popolo,
"etica comune" di un gruppo e altre analoghe. La legge morale vive
nella coscienza individuale e così intesa non può formare oggetto di un
regolamento legislativo.
Quando la legge parla
di morale, vuole riferirsi alla moralità pubblica, a regole, cioé, di convivenza
e di comportamento che devono essere osservate in una società civile. Non
diversamente il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un
determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei
quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia
soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si
congiunge, e del sentimento morale dei giovani, ed apre la via al contrario del
buon costume, al mal costume e, come é stato anche detto, può comportare la
perversione dei costumi, il prevalere, cioè, di regole e di comportamenti
contrari ed opposti.
Il che é sufficiente
per concludere che l'azione prevista dalla norma impugnata violi il buon
costume e richiami giustificatamente la disposta repressione penale.
6. - Non può nemmeno
essere accolta la tesi che l'art. 553 si riduca a vietare la generica
propaganda anticoncezionale, laddove le offese al buon costume, che questa
propaganda può eventualmente comportare, sarebbero punite da altre norme. La
norma dell'art. 553 ha, nella sua configurazione obiettiva, una sua autonomia e
non può essere ritenuta una duplicazione degli artt. 527 (atti osceni), 528
(pubblicazioni e spettacoli osceni), 725 (commercio di scritti, disegni e altri
oggetti contrari alla pubblica decenza) e 726 (atti contrari alla pubblica
decenza, turpiloquio) del Codice penale, come si può ricavare facilmente dal
confronto di queste disposizioni tra loro.
Né l'incitamento e la
propaganda di pratiche dirette a provocare e favorire l'aborto, che pur
rientrano nella previsione dell'art. 553, possono ritenersi coperti dalla norma
dell'art. 414 del Codice penale, che punisce l'istigazione a delinquere, perché
l'incitamento e più ancora la propaganda non sono riconducibili
all'istigazione, rappresentando, quelle, ipotesi di reato meno gravi e comunque
diversamente considerate e punite dal legislatore penale.
7. - Discende da
quanto si é detto che l'art. 553 del Codice penale non vieta la propaganda che
genericamente miri a convincere dell'utilità e necessità in un determinato
momento storico e in un particolare contesto economico-sociale, di limitare le
nascite e di porre regole al ritmo della vita; e che propugni una politica di
controllo dell'aumento della popolazione, mediante una legislazione che
consenta, in determinate forme e modi, e sempre che siano tutelati fondamentali
beni sociali, al di fuori di una indiscriminata pubblica propaganda, la
diffusione della conoscenza di pratiche anticoncezionali.
Tanto meno, poi, vuol
limitare la libertà di manifestazione del pensiero scientifico la quale, lungi
dal poter essere parificata all'incitamento e alla propaganda contemplati
dall'art. 553 del Codice penale, gode di una tutela costituzionale rafforzata
(art. 33, primo comma) rispetto a quella di cui gode la manifestazione del
pensiero in generale, alla quale fa riferimento l'art. 21 della Costituzione.
La preoccupazione espressa dalla difesa delle parti private che la norma
impugnata vieti ogni e qualsiasi discussione pubblica su questa materia della
limitazione delle nascite e voglia chiudere la bocca finanche a moralisti,
economisti e scienziati in generale, é perciò infondata e si ispira al fine di
comprovare, mediante un artificioso ragionamento e un'arbitraria estensione
della portata della disposizione legislativa della legittimità della quale si
controverte, una violazione della libertà di manifestare il proprio pensiero
che, in realtà, non sussiste.
8. - Gli stessi
motivi valgono ad escludere la illegittimità della norma contenuta nell'art.
112 del T.U. delle leggi di p. s. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte
impugnata, che é quella che vieta di mettere in circolazione scritti o disegni
"che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico
e scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione ... o che illustrano
l'impiego dei mezzi stessi", dovendo essa interpretarsi nel senso che il
divieto é rivolto a scritti e disegni che per il modo come sono redatti
offendano il buon costume. Stabilire quale sia il rapporto che sul piano penale
intercorre tra le due norme impugnate - si ponga, cioè, oppure non, un concorso
materiale di reati - , non é competenza della Corte costituzionale.
9. - Una volta
dimostrato quale sia il rapporto che passa tra le norme impugnate e l'art. 21
della Costituzione non é necessario che la Corte si proponga il quesito se esse
possano trovare giustificazione nella difesa dell'ordine pubblico, o nella
tutela del matrimonio e della famiglia o della salute pubblica (artt. 30, 31 e
32 della Costituzione), precetti o principi costituzionali ai quali le difese
delle parti hanno fatto variamente riferimento.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate,
nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni sollevate con
ordinanza del Pretore di Lendinara del 3 febbraio 1964 e del Pretore di Firenze
del 23 maggio 1964, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute
nell'art. 553 del Codice penale e nell'art. 112 del T.U. delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 21, primo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio
1965.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO
- Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI
- Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 19 febbraio 1965.