SENTENZA N. 10
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della
Costituzione, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della
legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio".
Udito
nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1972 il Giudice relatore Michele
Fragali.
Ritenuto in fatto
Con
ordinanza del 6 dicembre 1971, depositata il 9 successivo, l'Ufficio centrale
per il referendum costituito presso la Corte suprema di cassazione ha
dichiarato conforme a legge la richiesta di votazione popolare per l'abrogazione
totale della legge 1 dicembre 1970, n. 898, concernente la disciplina dei casi
di scioglimento del matrimonio, presentata il 19 giugno 1971 dal prof. Sergio
Cotta, dall'ing. Francesco Guerrieri, dal prof. Gabrio Lombardi e dal prof.
Tommaso Mauro, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione: l'Ufficio non
procedette oltre alle operazioni di sua competenza, dopo aver accertato la
validità di 642.205 sottoscrizioni.
Il
Presidente di questa Corte ha fissato per le deliberazioni consequenziali il
giorno 11 gennaio 1972.
Hanno
presentato memorie la Lega italiana per il divorzio ed i promotori del
referendum.
Considerato in diritto
1. -
Deve dichiararsi irricevibile la memoria prodotta dalla Lega italiana per il
divorzio: il terzo comma dell'art. 33 legge 25 maggio 1970, n. 352, permette di
depositarne soltanto ai promotori del referendum e al Governo: gli uni come
portatori della volontà di coloro che hanno sottoscritto la relativa
istanza, l'altro quale rappresentante dello Stato nella sua unità, per
assicurare, attraverso tale disciplina, le condizioni necessarie e sufficienti
per un legittimo contraddittorio.
2. -
In via preliminare dev'essere accertato che questa Corte sia stata
legittimamente investita del giudizio sull'ammissibilità del referendum.
É
dall'ordinanza emessa dall'Ufficio centrale suddetto che nasce per la Corte il
potere-dovere di esercitare la competenza prevista dall'art. 2, comma primo,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; e soltanto dalla motivazione di
tale ordinanza la Corte può desumere il modo di svolgimento delle
operazioni commesse all'Ufficio menzionato.
Dall'ordinanza
stessa risulta che l'Ufficio ha dichiarato conforme a legge la richiesta di
referendum per l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in
riferimento alla quale il relativo procedimento era stato promosso, dopo aver
insindacabilmente accertato il deposito di firme valide per un numero superiore
a quello di 500.000, prescritto dall'art. 75, primo comma, della Costituzione.
3. -
Constatato ciò, a questa Corte, nella sede attuale, resta affidato
soltanto il compito di verificare se la richiesta di referendum di cui si
tratta riguardi materie che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione
esclude dalla votazione popolare: l'art. 2, primo comma, della citata legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e l'art. 33, quarto comma, della legge 25
maggio 1970, n. 352, danno questo limitato oggetto al giudizio che deve seguire
all'ordinanza dell'Ufficio centrale.
Il
secondo comma del menzionato art. 75 della Costituzione fa divieto di
sottoporre a votazione popolare le leggi concernenti materie tributarie e di
bilancio, amnistia ed indulto, autorizzazione a ratificare trattati
internazionali. Ora, la domanda di referendum di cui si tratta riguarda la
disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio; ed é perciò
evidente che la legge a cui il referendum si riferisce, nel suo complesso e
nelle singole sue disposizioni, non concerne materia rientrante tra quelle
eccettuate dalla Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
ammissibile la richiesta di referendum presentata il 19 giugno 1971 dalle
persone sopra indicate, per l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898,
dal titolo "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio",
dichiarata conforme a legge dall'ordinanza sopra citata.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzione,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Michele FRAGALI
Depositata
in cancelleria il 26 gennaio 1972.