SENTENZA N.25
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof.
Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 2, 3, comma secondo (Per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti); 7; 8, comma primo, numero 1) limitatamente alle parole: < avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato >, numero 3) limitatamente alle parole: < di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani >, nonché alle parole: < nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani >, comma secondo limitatamente alla parola: < militare >, comma terzo limitatamente alla parola: < militari >; 9, comma secondo limitatamente alla parola: < militari >; 10; 11; 12; 13; 14, comma primo, numero 3) limitatamente alla parola: < militari > e comma secondo (Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna); 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 25, comma secondo (Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a un magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore militare della Repubblica, designato dal procuratore generale militare della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione, provvede il giudice istruttore del tribunale competente); 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43, comma primo limitatamente alle parole: < ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equiparato >, e alle parole: < di cui dieci ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato >, comma secondo (I giudici militari appartengono: tre all'esercito, due alla marina, due all'aeronautica e uno a ciascuna delle altre forze militari), comma terzo limitatamente alla parola: < militari >, comma quinto (In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o equiparati) e comma sesto limitatamente alla parola: < militari >; 44, comma primo limitatamente alle parole: < dei quali due sono ufficiali > e comma secondo (Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto è possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati); 45, comma primo, limitatamente alle parole: < dei quali tre sono ufficiali > e comma secondo (Nei casi preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la deliberazione); 50, comma primo limitatamente alla parola: < militari >; 51 limitatamente, dopo la parola < giudici >, alla parola: < militari >; 54 e 55 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Approvazione dell'Ordinamento giudiziario militare) e successive modificazioni (n. 18 reg. ref.).
Vista
l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum
presso
udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice relatore Antonino De Stefano;
udito l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del referendum.
Considerato in diritto
La
richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità
Dei
menzionati organi della giustizia penale militare caratteristica comune è che
sono composti, esclusivamente (tribunali militari di bordo), prevalentemente (tribunali militari territoriali ed equiparati) o largamente
(tribunale supremo militare), da ufficiali in servizio appartenenti alle varie
forze armate dello Stato. Ai quali è sempre riservata anche la presidenza del
collegio giudicante; e la loro partecipazione a questo ultimo varia in relazione al grado militare dell'imputato ed alla sua
appartenenza all'una o all'altra forza armata. Gli articoli e le parti di articoli dell'Ordinamento giudiziario militare, investiti
dalla richiesta di referendum abrogativo, sono, direttamente o indirettamente,
preordinati appunto all'attuazione di siffatti criteri. Si
che < matrice razionalmente unitaria > del quesito referendario, pur
nella pluralità di norme che ne costituiscono l'oggetto, appare in modo univoco
la proposta esclusione dalla struttura dei tribunali in questione di tali
giudici-ufficiali (chiamati < giudici militari > in contrapposizione ai
< magistrati militari >, che appartengono al ruolo organico del personale
civile della giustizia militare, e nella vigente normativa concorrono
anch'essi, sia pure in misura minoritaria, alla composizione dei collegi
giudicanti, svolgendo inoltre le funzioni di pubblico ministero e di giudice
istruttore). Può, dunque, considerarsi soddisfatta quella imprescindibile
esigenza di < omogeneità > del quesito, che
Né in esso si riscontra alcuna delle altre ragioni di inammissibilità enunciate dalla Corte in quella occasione. In proposito va ricordato che proprio con la citata sentenza n. 16 del 1978 fu dichiarata inammissibile, fra le altre, la richiesta di referendum per l'abrogazione dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con il r.d. n. 1022 del 1941, nel suo intero testo. La richiesta era stata presentata il 30 giugno 1977, contemporaneamente a quella per l'abrogazione del codice penale militare di pace, approvato con il r.d. 20 febbraio 1941, n. 303.
Quest'ultima
con la stessa sentenza venne dichiarata inammissibile
per la netta < eterogeneità > delle disposizioni contenute in quel codice
(alcune delle quali, oltre tutto, < si saldano con le corrispondenti
disposizioni costituzionali >) e per la conseguente < irriducibile
pluralità delle questioni > su cui l'elettore sarebbe stato costretto ad
esprimere un unico voto. Per l'Ordinamento giudiziario militare
Il
confronto con la precedente richiesta referendaria dimostra che quella, su cui
PER QUESTI MOTIVI
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione di 41 articoli dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato
con r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, nei termini indicati in epigrafe,
dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale
per il referendum, costituito presso
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/81.
Leonetto
AMADEI – Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA -
Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN -
Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 11/02/81.