SENTENZA N. 26
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof.
Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudiz riuniti sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 75, comma secondo, della Costituzione, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione:
1) degli articoli: 1; 4; 5; 6, lettera b), limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7; 8; 9 comma primo limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed", e comma quarto limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonché alle parole: "secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10, comma primo, limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6,", nonché alle parole: "di cui all'articolo 8", e comma terzo, limitatamente alle parole: "secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 2"; 11, comma primo (L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.); 12; 13; 14; 19, comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.), comma secondo (La donna è punita con la multa sino a lire centomila.), comma terzo limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dallo articolo 7,", comma quinto (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.) e comma settimo (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.); 22, comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.), della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" (n. 22 reg. ref.);
2) degli articoli: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 19, primo comma, limitatamente alle parole: "senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8", terzo comma (Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.), quarto comma (La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.), quinto comma (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.), settimo comma (Le pene stabilite dal comma prece dente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.) e degli articoli 20 e 21 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante: "Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza" (n. 23 reg. ref.);
3) degli articoli: 4; 5; 6, limitatamente alle parole "dopo i primi novanta giorni", "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro", "e psichica"; 8; 12; 13; 14; 15; 19, primo comma, limitatamente alle parole "negli articoli 5 o 8", terzo comma (Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.), quarto comma (La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.), quinto comma (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.), settimo comma (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.), della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante: "Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza" (n. 24 reg. ref.).
Viste
le ordinanze in data 15 dicembre 1980 con le quali l'Ufficio centrale per il
referendum presso
udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin;
uditi gli avvocati Mauro Mellini, Marcello Gallo e Francesco Migliori per i comitati promotori e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. -
Con tre ordinanze, emesse il 15 dicembre e comunicate a questa Corte il 19
dicembre 1980,l'Ufficio centrale per il referendum,
istituito presso
Precisamente, la prima di tali richieste (reg. ref. n. 22) - presentata il 26 giugno 1980 dai promotori Rippa Giuseppe, Chernbini Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio, Berger Franca - concerne un referendum da indire sul seguente quesito: "Volete voi l'abrogazione degli articoli 1; 4; 5; 6 lettera b) limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7; 8; 9 comma primo, limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 e", e comma quarto limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonché alle parole: "secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10 comma primo limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6", nonché alle parole: di "cui all'articolo 8", e comma terzo limitatamente alle parole: "secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7"; 11 comma primo (L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto senza fare menzione dell'identità della donna.); 12; 13; 14; 19 comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.), comma secondo (La donna è punita con la multa fino a lire centomila.), comma terzo limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7,", comma quinto (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.) e comma settimo (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.); 22 comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.) della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza".
La seconda richiesta (reg. ref. n. 23) - presentata il 29 settembre 1980 dai promotori Cerletti Giovanni Battista, Achille Antonio, De Marinis Pierluigi, Montaldo Corrado - mira invece all'abrogazione degli articoli 4,5, 6, 7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, 19, primo comma, limitatamente alle parole: "senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8"; terzo comma "Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione sino a sei mesi."; quinto comma: "Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile."; settimo comma: "Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma."; articoli 20,21.
Infine, la terza richiesta (reg. ref. n. 24) - anch'essa presentata il 29 settembre 1980 dai promotori Verduchi Paolo Maria, Scognamiglio Simona, Cecina Angelo, Monacchi Riccardo - ha per oggetto gli articoli 4,5, 6, limitatamente alle parole "dopo i primi novanta giorni", "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro", "o psichica"; 8,12,13,14,15,19, primo comma, limitatamente alle parole "negli articoli 5 o 8"; terzo comma: "Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dallo articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni."; quarto comma: "La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi."; quinto comma: "Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile."; settimo comma: "Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma".
2. - In tutti e tre i casi, l'Ufficio centrale per il referendum ha verificato in primo luogo che era stato raggiunto e superato il numero di 500.000 sottoscrizioni, indicato dalla legge 25 maggio 1970, n.352 (conformemente all'art.75 Cost.). Circa la seconda e la terza richiesta, l'Ufficio ha anzi sospeso, "in quanto superflue", le ulteriori operazioni di verifica delle firme raccolte.
L'Ufficio stesso, per stabilire a questo punto se occorresse concentrare o mantenere distinte le tre richieste, ha quindi affrontato una serie di questioni riguardanti l'interpretazione e la legittimità costituzionale dell'art. 32, sesto comma, della legge n. 352 del 1970; ai sensi del quale si deve provvedere alla concentrazione, allorché le richieste in esame "rivelano uniformità o analogia di materia".
Quanto all'interpretazione, l'Ufficio ha ipotizzato - in base ad "una prima possibile lettura della norma" - che per materia debba intendersi in tal senso "la disciplina giuridica del settore dell'ordinamento, investita dalla richiesta abrogatrice". Sennonché la constatazione che, a questa stregua, dovrebbero venire "accomunate in un solo quesito richieste divergenti", il che concreterebbe un risultato "inaccettabile" e verosimilmente incostituzionale, ha indotto l'Ufficio ad accantonare la predetta ipotesi interpretativa, concludendo piuttosto che "uniformità di materia" significa sostanziale "identità della richiesta": con la conseguenza che in casi come quello in esame, nell'impossibilità di esprimere un unico quesito referendario secondo il criterio della "bipolarità" o della "formulazione dilemmatica" non sarebbe dato procedere alla concentrazione.
Quanto alla legittimità costituzionale dell'art. 32 sesto comma - premesso che anche in un giudizio sulla legittimità delle richieste referendarie potrebbero venire sollevate "questioni di costituzionalità delle norme della legge n.352 del 1970 da applicare" nei giudizi stessi - l'Ufficio ha rilevato che essa determina una serie di dubbi, pur quando le varie richieste (concernenti una medesima disciplina normativa) siano mantenute distinte. Infatti, "la giustapposizione delle singole votazioni" sarebbe suscettibile di produrre esiti "equivoci e incoerenti", risultando "di incerta decifrazione e persino contraddittoria nel caso estremo, ma non impossibile, di approvazione di proposte di segno contrario o comunque non coincidenti"; né si potrebbero ignorare "le possibili distorsioni o alterazioni della volontà popolare con riguardo al diverso significato che le astensioni dal voto assumono in presenza di una molteplicità di proposte referendarie relative alla medesima legge"; ed anzi andrebbe osservato, prima ancora, che "l'eventualità del contemporaneo svolgimento di più referendum abrogativi "impedirebbe al legislatore di rispondere adesivamente alla proposta e di evitare la consultazione popolare, poiché sarebbe impossibile armonizzare il diritto vigente con tutte le divergenti, o comunque non coincidenti, proposte abrogatrici".
Tuttavia, le tre ordinanze hanno dato atto - aderendo agli scritti difensivi presentati in tal senso da tutti i comitati promotori interessati - "che le incoerenze sistematiche e le incongruenze di risultati cui mette capo la vigente disciplina", pur assumendo rilievo sullo stesso piano della legittimità costituzionale, "incidono su fasi distinte ed ulteriori del procedimento referendario, il cui controllo non ricade entro la sfera delle attribuzioni nel presente momento esercitate dall'Ufficio centrale per il referendum" (salva ovviamente restando "la potestà di altri organi competenti di rilevare - ove del caso, anche di ufficio - eventuali sospetti di incostituzionalità dei disposti della legge n. 352 del 1970, "in rapporto alla situazione o fattispecie emergente dalla convergenza di una stessa serie o ciclo referendario di proposte di segno opposto o divergenti"). Con questo fondamento - una volta accertato "il carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a referendum" e visto che al riguardo non erano "intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità costituzionale" - è stata perciò dichiarata la legittimità delle tre richieste referendarie, distintamente prese in considerazione.
3. - Ricevuta comunicazione delle ordinanze, il Presidente di questa Corte ha fissato per le conseguenti deliberazioni il giorno 14 gennaio 1981, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori delle richieste ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970. Si sono avvalsi della facoltà di depositare memorie - prevista dall'art. 33, terzo comma - tanto i comitati promotori dei tre referendum quanto l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
a) La
memoria relativa alla richiesta del 26 giugno 1980
premette che la depenalizzazione dell'aborto nei termini sanciti dalla legge n.
194 del 1978, non violerebbe alcuna disposizione costituzionale. Con la sentenza 18
febbraio 1975, n. 27,
In
ogni caso, secondo la legge n.
Al di là dei problemi specifici, la memoria in questione
sottolinea comunque la "tassatività delle materie" escluse dal
referendum ai sensi dell'art. 75 Cost.; e critica perciò l'integrazione delle
ipotesi costituzionalmente previste, che questa Corte avrebbe operato con la sentenza n. 16 del
1978.
Dopo aver accennato alle ragioni della richiesta in esame, con particolare riguardo agli artt. 1 e 12 della legge n. 194, la memoria conclude insistendo nelle considerazioni - già svolte in occasione del previo giudizio di legittimità, spettante all'Ufficio centrale per il referendum - per cui nulla escluderebbe l'ammissibilità di molteplici e contemporanee richieste referendarie, sebbene concernenti una medesima legge.
b)
Premesso che l'effettuazione di varie consultazioni referendarie aventi per
oggetto la legge n. 194 del 1978 non colliderebbe affatto
con il principio della sovranità popolare (e sarebbe in ogni caso imposta
dall'esigenza di non alterare le regole del procedimento già in corso), il
comitato promotore del referendum c.d. massimale del "movimento per la
vita", prospetta tuttavia, "per tuziorismo",
una serie di eccezioni riguardanti quello che viene definito il
"referendum radicale sull'aborto". In quanto
ispirato ad una "totale indifferenza ... rispetto all'aborto nei primi tre
mesi", tale referendum lederebbe il "fondamento costituzionale"
della tutela del concepito, già riconosciuto dalla sentenza n. 27 del
1975, con cui
Dopo aver
insistito sull'indispensabile tutela del nascituro sin dall'atto del
concepimento, la memoria in esame sottolinea però che
la legge n. 194 non risponderebbe, nel complesso delle sue disposizioni, ai
precetti della Costituzione; ma ritiene pur sempre inammissibile il referendum
"radicale" - comunque
Per
contro, la memoria afferma l'ammissibilità del referendum
"massimale": sia perchè
c) La
memoria concernente il referendum c.d. minimale,
proposto dal "movimento per la vita", esordisce anch'essa valutando
se i tre referendum in esame siano ammissibili, nella ipotesi di una loro
"contemporanea esecuzione". Nella memoria si riafferma, da un lato,
l'inammissibilità del referendum "radicale" e, d'altro lato, l'ammissibilità
del referendum c.d. massimale. Tuttavia, si contesta che
La memoria in esame esclude, comunque, che la legge n. 352 del 1970 abbia mancato di prevedere "la possibilità di più referendum concorrenti"; il contrario sarebbe dimostrato dagli artt. 30, secondo comma (quanto alle richieste parallelamente avanzate da vari Consigli regionali), e 32 della legge medesima (quanto all'eventuale concentrazione dei quesiti). Del resto, l'art. 34 della legge non vieterebbe "un voto plurimo in più domeniche successive", malgrado l'opportunità di svolgere le varie operazioni in un medesimo giorno, anche per non introdurre nelle consultazioni "un elemento di casualità" e per non determinare alcun "effetto preclusivo". Né avrebbero peso gli inconvenienti prospettati dall'Ufficio centrale per il referendum, altro essendo le "difficoltà politiche" inerenti alla contemporanea effettuazione di più consultazioni, altro gli ostacoli di ordine giuridico. Le ordinanze dell'Ufficio centrale trascurerebbero, poi, "che il sistema democratico si fonda sulla fiducia nelle capacità intellettive del popolo", la cui sovranità verrebbe anzi esaltata da una pluralità di quesiti (e non terrebbero conto dell'ovvio "elemento di distinzione", costituito dal diverso colore delle schede). Concretamente, l'ipotesi di una "contemporanea vittoria" di più referendum contrapposti sarebbe dunque "di pura fantasia"; e la correzione di "eventuali anomalie" resterebbe pur sempre affidata al Parlamento. Ciò sarebbe tanto più vero per i due referendum proposti dal "movimento per la vita", in quanto il loro sarebbe un rapporto di "coerenza logica", tale da escludere a priori un "risultato indecifrabile" del voto.
Con riferimento specifico al referendum "minimale", la memoria ne sostiene l'ammissibilità, in quanto esso non chiederebbe "l'abrogazione delle norme che danno rilievo alla salute della madre". Né si opporrebbe la considerazione che il referendum minimale incide sulla tutela della "salute psichica", perchè la legge n. 194 avrebbe operato in questa parte uno "snaturamento del concetto di salute", in vista di una "qualsiasi gravidanza non desiderata". Non a caso, il dispositivo della sentenza n. 27 del 1975 tratterebbe di "salute" in generale; e la salute "fisica" comprenderebbe pur sempre le "affezioni attinenti alla sfera cerebrale".
Conclusivamente, la memoria dà atto che il referendum minimale si riflette sulle stesse circostanze giustificative dell'aborto agli effetti penali. Ma, anche in tal senso, essa afferma che "il potere abrogativo del popolo non può ritenersi meno esteso del potere abrogativo del Parlamento".
d) Quanto infine alla memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, nella parte concernente le tre richieste in esame, essa rileva per un primo verso che le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum farebbero chiaro riferimento a questa Corte, là dove si ipotizza che venga sollevata questione di legittimità costituzionale relativa alle carenze della legge n. 352 del 1970. Per un altro verso, la memoria aggiunge che, nel valutare l'ammissibilità delle singole richieste, dovrebbero farsi valere i principi già affermati dalla Corte nella sentenza n. 27 del 1975, circa la necessaria tutela sia del concepito sia della salute della madre e circa i "seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire nella gestazione".
4. - Ad integrazione del contraddittorio espressamente previsto dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 - nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981 sono stati uditi l'avv. Mauro Mellini, per il comitato promotore del referendum c.d. radicale, gli avv. Francesco Migliori e Marcello Gallo per i comitati promotori dei referendum c.d. massimale e c.d. minimale promossi dal "movimento per la vita", nonché il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio ministri.
Considerato in diritto
1. - I giudizi sull'ammissibilità delle tre richieste referendarie ("radicale", "massimale" e "minimale" descritte in narrativa nonché nel seguito della presente sentenza) vanno riuniti e congiuntamente decisi, malgrado l'Ufficio centrale per il referendum abbia dovuto mantenere distinte le richieste stesse, anziché concentrarle. Oltre ad avere per oggetto l'abrogazione parziale di una medesima fonte legislativa, coinvolgendo in più punti le medesime disposizioni (come quelle contenute negli artt. 4, 5, 8, 12, 13, 14 della legge 22 maggio 1978, n. 194), le tre richieste suscitano infatti una serie di problemi comuni o almeno interferenti: sia relativi al procedimento referendario, in vista di un contemporaneo svolgimento di vari referendum, miranti a realizzare - ma con finalità diverse o addirittura opposte - effetti abrogativi suscettibili di sovrapporsi o sommarsi; sia concernenti i peculiari limiti di ammissibilità, che referendum del genere potrebbero in ipotesi incontrare.
2. - Nel dichiarare legittime le richieste in esame, le rispettive ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum hanno tutte insistito sugli inconvenienti e sui dubbi di legittimità costituzionale, cui darebbe luogo la legge 25 maggio 1970, n. 352, non avendo previsto l'ipotesi concretata dai tre referendum per la parziale abrogazione della legge n. 194: là dove l'antitesi o il divario comunque riscontrabili fra più richieste così concorrenti non consentissero di provvedere alla concentrazione (in base all'art. 32, quarto e sesto comma, della legge n. 352 del 1970), rimarrebbe cioè insoddisfatta l'esigenza di evitare che le consultazioni referendarie determinino esiti incerti o contraddittori o perfino indecifrabili, compromettendo - prima ancora - la stessa libertà di voto dei singoli elettori. Ora, la parte finale delle tre ordinanze, riconosce l'irrilevanza di simili questioni ai fini dei giudizi spettanti all'Ufficio centrale, ma lascia espressamente salva l'eventualità "che norme diverse dall'art. 32 della legge n. 352 del 1970" vengano invece impugnate e sindacate - a questi effetti - da parte di "altri organi competenti": con un riferimento che la memoria dell'Avvocatura dello Stato, pur non sollevando alcuna formale eccezione di legittimità, considera chiaramente rivolto a questa Corte.
Nell'ambito
degli attuali giudizi, tuttavia,
Certo, la coesistenza di più referendum aventi per oggetto la medesima legge rischia di determinare inconvenienti, che sono attenuati ma non eliminati dal loro necessario svolgimento nello stesso giorno (da fissare in base all'art. 34, primo comma, della legge n. 352 del 1970). Ma i rimedi si affidano, da un lato, alla maturità degli elettori e, d'altro lato, ai futuri interventi del legislatore. Quanto invece alla Corte, ad essa non compete di incidere sulla vigente disciplina del procedimento referendario, là dove si tratti - come nel caso in questione - di optare fra una serie di riforme astrattamente ipotizzabili, nessuna delle quali si dimostri costituzionalmente obbligata.
3. - Secondo l'ordine di presentazione, va presa anzitutto in esame la richiesta "radicale" (reg. ref. n. 22).
Per
questa come anche per le altre richieste concorrenti, il quesito risulterebbe oscuro ed anzi incomprensibile, se l'elettore
dovesse apprezzarlo in vista della sola formula dichiarata legittima
dall'Ufficio centrale. Ma tali difficoltà di lettura non sono imputabili ai
promotori del referendum, bensì discendono dall'art. 27 della legge n. 352 del
1970, quale esso è stato costantemente inteso ed applicato: per
cui si è ritenuto che i "termini del quesito" si riducano -
nel caso di "abrogazione parziale" - alla sola indicazione numerica
degli articoli sottoposti al voto popolare, mentre l'integrale trascrizione del
"testo letterale" concerne unicamente le più specifiche
"disposizioni di legge" da abrogare, comunque contenute in singoli
commi degli articoli stessi. E
Sostanzialmente
e complessivamente, tuttavia, la richiesta in questione corrisponde al
requisito dell'omogeneità, ponendo agli elettori - secondo la predetta sentenza
- "un quesito comune e razionalmente unitario". Le argomentazioni
svolte nella memoria del comitato promotore - per cui
si tratterebbe di "depenalizzare l'aborto" e, principalmente, di far
cadere quello che viene definito il "regime amministrativo
monopolistico" caratterizzante la legge n. 194 del 1978 - trovano
riscontro nella serie degli effetti abrogativi che obiettivamente la richiesta
mira a conseguire. Si chiede, infatti, che il corpo elettorale abroghi le
dichiarazioni di principio enunciate dall'art. 1 e coerentemente renda
inefficaci l'indicazione delle "circostanze" in
presenza delle quali l'art. 4 consente l'interruzione volontaria della
gravidanza nei primi novanta giorni, le corrispondenti "procedure" di
cui all'art. 5 e le "modalità" di cui all'art. 8; quanto invece al
successivo periodo di gravidanza, la richiesta non incide sulle
"circostanze" indicate dall'art. 6 (salvo lo specifico riferimento ai
processi patologici "relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del
nascituro"), ma investe anche in tal fase le "procedure" di cui
all'art. 7, nonché i richiami agli articoli dei quali si prospetta
l'abrogazione, contenuti negli artt. 9 e 10; del pari, vengono
coinvolti nel quesito i referti medici imposti dal primo comma dell'art. 11, le
"modalità" che gli artt. 12 e 13 prevedono per le minori di diciotto
anni e per le donne inferme di mente, le informazioni che il medico è tenuto a
fornire alla donna in virtù dell'art. 14, le corrispondenti sanzioni penali
disposte dall'art. 19, nonché dal terzo comma
dell'art.
Precisamente
in tal senso, però, l'ammissibilità del referendum "radicale" è stata
variamente messa in dubbio, poiché l'abrogazione così progettata risulterebbe costituzionalmente illegittima. Vero è che la
legge n. 194 del 1978 rientra fra le leggi ordinarie, non già fra le leggi
costituzionali o comunque rinforzate. Per altro, la
memoria dell'Avvocatura dello Stato osserva che
Ma una tale impostazione del problema non appare corretta ed
è in ogni caso difforme dai criteri che
In
realtà, perchè sotto questo profilo sia dato impedire lo svolgimento di un
referendum, occorre che il voto popolare coinvolga
Ora, tutto ciò non si verifica per quelle disposizioni della legge n. 194 del 1978, sulle quali verte la richiesta "radicale".
Nel
loro complesso, tali disposizioni sono il frutto di scelte discrezionali del
legislatore ordinario: così poco imposte o necessitate
dal punto di vista costituzionale, che tanto da parte "radicale"
quanto dal "movimento per la vita" ne viene messa in dubbio la
legittimità. Nè giova replicare che alcuni fra i
disposti stessi darebbero puntuale attuazione al principio del bilanciamento
degli interessi costituzionalmente garantiti in tema d'interruzione volontaria
della gravidanza (quali dovrebbero desumersi dagli artt. 2, 31 e 32 Cost.), su
cui
Conclusivamente, la richiesta "radicale" non ha per
oggetto che una serie di disposizioni contenute in una legge ordinaria,
l'eventuale abrogazione delle quali non si ripercuote sul principio
costituzionale del bilanciamento degli interessi concorrenti in materia e
nemmeno sugli obblighi che ne possano discendere per il legislatore. Su
questa base,
4. - La richiesta "massimale" (reg. ord. n. 23) prospetta a sua volta l'abrogazione della legge n. 194 del 1978, nell'intera parte in cui si disciplina e si consente - a certe condizioni - l'interruzione volontaria della gravidanza.
La
proposta abrogativa coinvolge, cioè, le
"circostanze" previste dagli artt. 4 e 6, tanto per il primo quanto
per il secondo periodo di gravidanza; e parallelamente investe le
"procedure" e le "modalità" di cui agli artt. 5, 7 ed
Nelle
deduzioni svolte per il comitato promotore della richiesta in esame, si
risponde che gli assunti della sentenza n. 27 del
1975 dovrebbero essere rimeditati dalla Corte; e
che, in ogni caso, l'abrogazione dell'art. 6 della legge n. 194 del 1978
potrebbe trovare rimedio attraverso una larga applicazione della scriminante
dello stato di necessità, prevista dall'art. 54 cod. pen.,
Sennonché il richiamo dell'art. 54 non è risolutivo. L'argomento è stato infatti esaminato e respinto dalla sentenza n. 27 del
1975, là dove
Di qui si ricava che l'intera richiesta "massimale" va dichiarata inammissibile; mentre rimane assorbita l'ulteriore questione di ammissibilità, che potrebbe porsi in relazione all'art. 19, primo comma, per l'effetto creativo di una fattispecie penale affatto nuova che la richiesta tenderebbe in sostanza a produrre, sotto specie di abrogazione parziale di una vigente figura di reato.
5. - Quanto alla richiesta "minimale" (reg. ref. n. 24), il quesito che essa prospetta agli elettori può essere così sintetizzato: volete che sia abrogata ogni circostanza giustificativa ed ogni modalità dell'interruzione volontaria della gravidanza, quali sono previste dalla legge n. 194 del 1978, fatta eccezione per l'aborto terapeutico?
Al pari della richiesta "massimale", qui pure si propone di abrogare le "circostanze" configurate dall'art. 4 e le "procedure" prescritte dall'art. 5, relativamente ai primi novanta giorni di gravidanza (nonché l'intero testo degli artt. 8, 12, 13, 14 e 15). Viceversa, non vengono investite le disposizioni dell'art. 6 (né le connesse "procedure" o "modalità" prescritte dall'art. 7), salvo l'inciso riguardante le "rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro", nonché il riferimento alla salute "psichica" della gestante; ed anzi si prevede che tali disposizioni riguardino l'intero periodo di gravidanza, per effetto dell'abrogazione delle parole "dopo i primi novanta giorni". Il conseguente problema delle relative sanzioni penali, oggi risolto per mezzo di statuizioni diverse, in vista del primo o del secondo periodo di gestazione, viene infine, affrontato attraverso una parziale abrogazione dell'art. 19, primo comma (cui si aggiunge l'abrogazione totale del terzo, quarto, quinto e settimo comma); senza però configurare un nuovo tipo di reato, ma sostanzialmente mantenendo la fattispecie incriminatrice del terzo e quarto comma, attraverso la soppressione del richiamo degli artt. 5 ed 8, operato nel primo comma. In questi termini, dunque, anche la richiesta "minimale" si risolve in un quesito sufficientemente omogeneo.
D'altra parte non regge la tesi che il referendum in esame tenda ad abrogare disposizioni legislative ordinarie aventi un contenuto costituzionalmente vincolato (alla stregua della sentenza n. 27 del 1975). In particolar modo, tale non è il caso di quel passo dell'art. 6, lettera b), in cui si menzionano e si tutelano distintamente salute "fisica" e salute "psichica" della gestante. Non rileva in contrario che la sentenza n. 27, del 1975 abbia ritenuto fondata una questione di legittimità costituzionale, posta da un'ordinanza che impugnava l'art. 546 cod. pen., in quanto rivolto a punire l'aborto di donna consenziente anche quando venisse "accertata la pericolosità della gravidanza": con distinto riferimento al "benessere fisico" ed all'"equilibrio psichico" della donna stessa. Già in quella sede, a proposito dei "seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo", il fattore dell'"equilibrio psichico" non è stato preso in specifica e separata considerazione dalla Corte; tanto è vero che il dispositivo della ricordata decisione fa perno sulla "salute della madre", complessivamente intesa.
Da questo stesso angolo visuale va considerata la richiesta "minimale": che appare pertanto ammissibile, anche nella parte in cui propone che si abroghino le parole "o psichica", contenute nella lettera b) dell'art. 6. Sul piano costituzionale rimane fermo, però, che la salute della gestante dev'essere compiutamente garantita dai gravi pericoli che ogni effettiva malattia, di qualsiasi natura, possa produrre nel corso dell'ulteriore gestazione.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara ammissibili:
a) la
richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22
maggio 1978, n. 194, iscritta al n. 22 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima
con ordinanza del 15 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum,
costituito presso
b) la
richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22
maggio 1978, n. 194, iscritta al n. 24 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima
con ordinanza del 15 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum,
costituito presso
2)
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n.23
reg. ref., nei termini
indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1980
dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1981.
Leonetto
AMADEI – Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA -
Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN -
Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1981.