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SENTENZA N. 28
ANNO
1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi sull'ammissibilità ai sensi
dell'art. 2, comma primo, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle
richieste di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842 del codice
civile approvato con r.d. del 16 marzo 1942, n. 262, e degli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 27 dicembre
1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la
tutela della fauna e la disciplina della caccia), iscritti ai nn. 29 e 30 del registro referendum;
Viste le ordinanze con le quali il 13 dicembre 1986 l'Ufficio centrale per
i referendum presso la Corte
di cassazione ha dichiarato legittime le suddette richieste;
Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1987 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
Uditi l'Avv. Valerio Onida per il Comitato
promotore e gli Avvocati Angelo Clarizia, Pietro Rescigno e Claudio Rossano per le associazioni venatorie;
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze in data 13 dicembre 1986, l'Ufficio centrale
per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato legittime le
due richieste di referendum popolare presentate ai sensi degli artt. 75 Cost., 7 e 27 l. 25 maggio 1970, n. 352, in esito alle
procedure di raccolta delle firme conseguite alle distinte dichiarazioni dei
promotori del 5 marzo 1986, da Rosa Filippini, Annamaria Procacci e Gianluca Felicetti per l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile
e di 23 articoli della legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante "Principi
generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e disciplina
della caccia".
Premesso che i procedimenti di controllo delle firme erano stati sospesi
in esito all'accertamento della regolarità dell'apposizione di oltre 500.000
sottoscrizioni per ciascuna delle due richieste referendarie e che i
presentatori avevano depositato atto di opposizione alla proposta di concentrazione
dei quesiti formulata dall'Ufficio centrale con ordinanza del 23 ottobre 1986, in ordinanza si dà
preliminarmente atto dell'intervenuto accertamento circa l'assoluta regolarità
formale delle avanzate richieste di referendum popolare e si rileva l'inammissibilità
dello spiegato intervento dell'Unione nazionale delle associazioni venatorie
italiane e di altre sei associazioni, siccome titolari di una posizione
assimilabile ad un mero interesse diffuso né inquadrabili nell'ambito dei
gruppi politici ai fini di cui all'art.32, quinto
comma, l. n. 352 del 1970, che inoltre manifestamente si sottrae alle
prospettate censure di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.
In ordine alla proposta di concentrazione dei quesiti di cui alla
menzionata ordinanza del 23 ottobre 1986 l'Ufficio osserva che i due quesiti
investono disposizioni legislative differenziate per contenuto obiettivo e
racchiuse in testi normativi diversi e non coevi: concernente l'uno le norme
della legge n. 968 del 1977 sui limiti in cui é consentita la caccia per le
specie cacciabili in relazione alla tutela della fauna selvatica; relativo
l'altro all'art. 842 del codice civile che attiene all'esclusione del potere
dei proprietari dei fondi "aperti" di impedirvi l'accesso ai
cacciatori e, dunque, ai rapporti fra attività venatoria e contenuto del
diritto di proprietà dei fondi sui quali tale attività si esercita. La
possibilità che si approvi la seconda e non la prima proposta di abrogazione -
continua l'ordinanza - e che dunque venga meno l'obbligo del proprietario di
consentire l'accesso per l'esercizio della caccia al proprio fondo
"aperto" (art. 842 c.c.), conservandosi il divieto di accedere ai
fondi chiusi o in attività di coltura (art. 17, l. n. 968 del 1977) é sufficiente
a denotare una diversa sfera di operatività delle norme e dunque una relativa
facoltà di scelta circa la possibilità di abrogare una sola o entrambe le
discipline indicate che non può essere sottratta al corpo elettorale. Da qui la
decisione sulla necessità che i quesiti restino separati e che formino oggetto
di due distinte richieste referendarie.
2. - I presentatori Filippini, Procacci e Felicetti
hanno depositato memorie in ordine ad entrambe le richieste referendarie
sostenendone l'ammissibilità sotto ogni profilo.
Escluso che le norme di cui si domanda l'abrogazione concernono leggi in
ordine alle quali l'art. 75, secondo comma, Cost. non ammette il referendum
abrogativo, si afferma in particolare che nessuna delle due richieste
referendarie incontra il limite delle leggi a contenuto costituzionalmente
vincolato.
La richiesta referendaria concernente l'abrogazione parziale della l. n.
968 del 1977 si sottrarrebbe inoltre totalmente alle censure di disomogeneità,
incoerenza ed insufficiente chiarezza che indussero la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del
1981, a dichiarare inammissibile quella in altra occasione presentata,
essendo l'elettorato chiamato a decidere se condivide o meno, nel loro insieme,
senza alcun tentativo di "ritaglio" di disposizioni particolari, i
principi normativi sulla attività venatoria contenuti nella l. n. 968 del 1977.
La cui parziale abrogazione, sostengono diffusamente i promotori, quand'anche
creasse un momentaneo vuoto normativo, non per questo potrebbe ritenersi
inammissibile in sede referendaria.
3. - Hanno inoltre depositato unico atto d'intervento ed unica memoria
l'Unione nazionale delle associazioni venatorie italiane, la Federazione italiana
della caccia, l'Enal-caccia, l'Arci-caccia, la Libera caccia,
l'Associazione nazionale migratoristi italiani,
l'Ente produttori selvaggina. Tali associazioni sono state ammesse ad
illustrare le ragioni addotte a sostegno della loro asserita legittimazione ad
intervenire.
Considerato in diritto
1. - A distanza di sei anni dalla sentenza (n. 27 del 1981)
con la quale venne dichiarata inammissibile la
richiesta di referendum per l'abrogazione parziale della legge 27 dicembre
1977, n. 968 ("principi generali e disposizioni per la protezione e la
tutela della fauna e la disciplina della caccia"), questa Corte é chiamata
a pronunciarsi sull'ammissibilità di analoga richiesta, avente per oggetto la
medesima legge, ed altresì ad esprimere lo stesso giudizio sul referendum
contemporaneamente proposto per l'abrogazione dell'art. 842 codice civile, che
prevede l'esercizio della caccia (primo e secondo comma) e della pesca (terzo
comma) nei fondi di proprietà privata. Le due richieste, dichiarate entrambe
legittime dall'Ufficio centrale per il referendum con distinte ordinanze in
data 13 dicembre 1986, sono fra loro tematicamente
legate - tanto che inizialmente il predetto Ufficio centrale aveva proposto la
concentrazione dei due quesiti -, e pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - A scioglimento della riserva espressamente manifestata all'inizio
della camera di consiglio, deve dichiararsi inammissibile l'intervento delle
associazioni venatorie di cui in narrativa. Ciò, in base alle previsioni
dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che elenca gli organi ed i
soggetti che possono intervenire nel procedimento dinanzi alla Corte
costituzionale in materia referendaria. Né può d'altra parte trovare
applicazione l'art. 32, che prevede l'intervento di gruppi politici nel
procedimento davanti all'Ufficio centrale per il referendum per la diversa
finalità del procedimento di ammissibilità davanti a questa Corte.
3. - Per quanto riguarda il merito e con riferimento in primo luogo alla
richiesta di referendum per l'abrogazione parziale della legge n. 968 del 1977,
é opinione della Corte che tale richiesta debba essere dichiarata
inammissibile. Ritiene la Corte
che non deve essere sottoposto a consultazione popolare un quesito di dubbio
significato. L'articolo 1 della legge de qua, non coinvolto nella richiesta
referendaria, proclama che "la fauna selvatica italiana costituisce
patrimonio indisponibile dello Stato ed é tutelato nell'interesse della
comunità nazionale". Questo é il principio ispiratore della legge, che del
resto si ravvisa già nel titolo ("principi generali e disposizioni per la
protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia"), ove
appunto questa disciplina appare enunciata in funzione della protezione e della
tutela della fauna. Ma la richiesta referendaria, nel momento stesso in cui
mette al riparo il trascritto principio, propone all'elettorato l'abrogazione:
dell'art. 3, che vieta "in tutto il territorio nazionale, ogni forma di
uccellagione"; dello art. 10, secondo cui "il territorio nazionale é
sottoposto al regime gratuito di caccia controllata"; dell'art. 11, primo
comma, che pone il divieto di "abbattere, catturare, detenere o
commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti
alla fauna selvatica italiana"; dell'art. 20, che contiene un elenco di
specifici divieti; dell'art. 31, che prevede le sanzioni amministrative. La
richiesta di abrogazione degli indicati articoli sembra volta a limitare, non
già l'attività venatoria, ma la protezione e la tutela della fauna. Vero é che,
chiedendosi anche l'abrogazione dell'art. 8, a sensi del quale "l'esercizio della
caccia é consentito", sembrerebbe mirarsi al divieto di caccia, ma la
constatazione che dalla richiesta referendaria sono esclusi gli artt. 21 e 22, i quali lasciano sopravvivere "la
licenza di porto d'armi per uso di caccia" e l' "abilitazione
all'esercizio venatorio", rende ambiguo anche questo punto. E poiché il
quesito, creando disorientamento, risulta privo di quella chiarezza, che
assicura l'espressione di un voto consapevole, a giudizio della Corte il
referendum non deve essere ammesso. Senza dire che in tal modo si verrebbero a
produrre nell'ordinamento, in caso di approvazione, innovazioni non consentite
al referendum abrogativo.
4. - Ad analoga conclusione si deve pervenire nei confronti della
richiesta di referendum per la abrogazione dell'art. 842 codice civile.
Comprendendo tale articolo due materie distinte (caccia e pesca), la richiesta
preclude all'elettore che sia favorevole all'abrogazione di una sola fra le due
ipotesi normative di operare una scelta fra esse, confondendolo, e di
conseguenza incidendo sulla libertà del diritto di voto.
PER QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile:
a) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842
del codice civile (iscritta al n. 29 reg. ref.);
b)
la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt.
2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31,
32 e 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (iscritta al n. 30 reg. ref.) nei termini indicati in epigrafe; entrambe dichiarate
legittime con ordinanze in data 13 dicembre 1986 dall'Ufficio centrale per il
referendum, costituito presso la
Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 3
febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria:
VITALE