SENTENZA N. 47
ANNO 2005
I. Antonio
Ruggeri, Tutela
minima” di beni costituzionalmente protetti e referendum ammissibili (e… sananti) in tema di procreazione
medicalmente assistita (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
II.
Elisabetta Lamarque, Ammissibilità
dei referendum: un’altra occasione mancata (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
III.
Andrea Pugiotto, Fuga
dal referendum: “Comitati del no” e
Governo a Corte (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
IV. Simone Penasa, L’ondivaga
categoria delle leggi “a contenuto costituzionalmente vincolato” Fuga dal
referendum: “Comitati del no” e
Governo a Corte (per gentile concessione del
Forum di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Guido NEPPI MODONA "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana»; art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»; art. 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»; art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall’ articolo 4, comma 1,»; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «fino al momento della fecondazione dell’ovulo»; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «di cui al comma 2 del presente articolo»; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»; giudizio iscritto al n. 143 del registro referendum.
Vista l’ordinanza del 10 dicembre 2004 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini;
uditi gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini e Duccio Traina per i presentatori Lanfranco Turci, Antonio A.M. Del Pennino, Rita Bernardini e Barbara M.S. Pollastrini, Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell’art. 75 della Costituzione”, Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il “Comitato per la tutela della salute della donna”, Federico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della Costituzione”, Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – ONLUS”, Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”, Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona” e l’avv. dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1.– L’Ufficio centrale per il referendum,
costituito presso la Corte di cassazione ai sensi della legge 25 maggio 1970,
n. 352, e successive modificazioni, con ordinanza in data 10 dicembre
La richiesta di referendum ha ad oggetto il seguente quesito:
«Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
-
articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di
favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o
dalla infertilità umana”;
-
articolo
1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito
qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause
di sterilità o infertilità”;
-
articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità
di rimuovere altrimenti le cause impeditive della
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di
sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico”;
-
articolo 4, comma 2, lettera a),
limitatamente alle parole: “gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tecnico e
psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della”;
-
articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: “Fermo restando
quanto stabilito dall’articolo 4, comma
-
articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “fino al momento
della fecondazione dell’ovulo”;
-
articolo 13, comma 3, lettera b),
limitatamente alle parole: “di cui al comma 2 del presente articolo”;
-
articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”;
- articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”, nonché alle parole: “fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile” ?».
Osserva l’Avvocatura come il quesito referendario
tenda, in primo luogo, ad escludere la configurazione della procreazione
medicalmente assistita come ultima risorsa per soddisfare l’aspirazione a
generare di coppie affette da problemi di sterilità o infertilità. Tale
configurazione rappresenterebbe tuttavia «corollario del rispetto dell’essere
umano fin dalla fase embrionale» e, in quanto costituzionalmente vincolata ed
altresì imposta da norme internazionali (segnatamente la Convenzione di
Oviedo), non potrebbe costituire oggetto di referendum abrogativo.
Sotto altro aspetto, l’inammissibilità del quesito
discenderebbe dalla eterogeneità delle materie interessate, atteso che il referendum
mira: a) ad ampliare le possibilità di ricorso alla procreazione medicalmente
assistita; b) ad ampliare la possibilità di revoca del consenso oltre il limite
fissato dall’art. 6, comma 3, della legge; c) a permettere la produzione di
embrioni in eccedenza rispetto a quelli necessari per un unico e contemporaneo
impianto; d) a consentire interventi sull’embrione con finalità diagnostiche e terapeutiche generali. Si tratterebbe – secondo l’Avvocatura
– di finalità eterogenee, non riconducibili ad un principio comune.
Un ulteriore profilo di disomogeneità del quesito
sarebbe poi rappresentato – quanto, in particolare, alla disciplina della
revoca del consenso, quale derivante dalla parziale abrogazione dell’art. 6, comma 3 – dal fatto che «nel comune sentire […]
diversa è la situazione della donna, che deve accogliere l’embrione nel proprio
corpo, da quella dell’uomo», cosicché «non ha senso attribuire uguale peso alla
volontà dell’uomo e della donna».
In ogni caso, la possibilità di revoca del consenso
anche dopo la fecondazione si porrebbe in contrasto con il divieto di
soppressione degli embrioni, sancito dall’art. 14, comma 1.
Da ultimo, l’abrogazione parziale dell’art. 13, comma 3, lettera b), che consentirebbe
interventi sull’embrione a fini diagnostici e terapeutici generali, si porrebbe
in contrasto sia con il precedente comma 2, che consente la ricerca
sull’embrione solo a fini diagnostici e terapeutici per l’embrione stesso, sia
con il comma 1, che vieta la sperimentazione sull’embrione umano.
5.– I promotori del referendum hanno, a loro
volta, depositato un “atto di costituzione e memoria illustrativa”, a sostegno
della ammissibilità della richiesta referendaria.
Assumono innanzitutto i promotori
che le disposizioni oggetto del quesito non solo non possono ritenersi a
contenuto costituzionalmente necessario, ma appaiono, al contrario, di dubbia
legittimità costituzionale.
In particolare, l’attuale irrevocabilità del
consenso dopo la fecondazione sembrerebbe giustificare un inammissibile
trasferimento coattivo dell’embrione nell’utero, in violazione sia dell’art. 32, secondo comma, della Costituzione sia dell’art. 5 della
Convenzione di Oviedo.
Il divieto di produzione di un numero di embrioni
superiore a tre si porrebbe in contrasto con la tutela della salute della
donna, costretta a sottoporsi a ripetuti interventi in caso di inidoneità di
almeno uno dei tre embrioni all’impianto.
L’esclusione dall’accesso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita per coloro che non siano
affetti da sterilità o infecondità ma siano portatori di patologie genetiche
trasmissibili al concepito sarebbe infine di difficile compatibilità con il
principio di ragionevolezza, con la libertà di autodeterminazione, con il
diritto alla salute.
Escludono, sotto altro aspetto, i promotori che le
norme in oggetto possano ritenersi imposte da obblighi
internazionali (ed in particolare dalla Convenzione di Oviedo) o che comunque
la loro abrogazione comporti la violazione di vincoli derivanti dal diritto
internazionale.
Quanto, infine, al limite della omogeneità,
univocità e non manipolatività della richiesta,
sottolineano i medesimi promotori l’esistenza di una matrice razionalmente
unitaria, individuabile nella volontà di abrogare alcune prescrizioni dirette a
limitare, sotto diversi aspetti, l’accesso alla procreazione medicalmente
assistita ed evidenziano come il quesito non tenda a costruire norme nuove ma
solo ad espandere l’operatività di disposizioni già presenti nella legge.
6.–
Hanno altresì depositato scritti i seguenti soggetti, tutti sollecitando la
declaratoria di inammissibilità del quesito referendario: la “Consulta
Nazionale Antiusura”; il “Comitato per la tutela della salute della donna”; il
“Comitato per la difesa della Costituzione”; il “Comitato per la difesa
dell’art. 75 della Costituzione”; il “Forum delle associazioni
familiari”; il “Comitato Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei
diritti fondamentali della persona”.
7.– Nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005
sono stati sentiti gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini
e Duccio Traina per i presentatori Lanfranco Turci,
Antonio A.M. Del Pennino, Rita Bernardini e Barbara
M.S. Pollastrini e l’avvocato dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
A seguito dell’ordinanza letta in camera di
consiglio, sono stati altresì sentiti l’avv. Giovanni Pitruzzella
per il “Comitato per la difesa dell’art. 75 della Costituzione”, gli avvocati
Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte
per il “Comitato per la tutela della salute della donna”, l’avv. Federico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della
Costituzione”, gli avvocati Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo
per la “Consulta nazionale antiusura – ONLUS”, l’avv. Aldo Loiodice
per il “Forum delle associazioni familiari”, gli avvocati Luigi Manzi e
Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti
fondamentali della persona”.
Considerato
in diritto
1.– Va preliminarmente dichiarata, a scioglimento
della riserva formulata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005, la ricevibilità degli scritti depositati dai soggetti diversi
dai presentatori della richiesta di referendum, per le ragioni esposte
nella sentenza
n. 45 del 2005, fermi restando i limiti alla possibilità di intervento di
tali soggetti nel procedimento e di integrazione orale degli scritti stessi,
individuati nella suddetta pronuncia.
2.– La richiesta di referendum sulla cui
ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi investe alcune parti degli
artt. 1, 4, 5, 6, 13 e 14 della legge 19 febbraio
2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).
La richiesta referendaria mira a
consentire l’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per
finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilità o infertilità; ad escludere dai principi che regolano l’applicazione
delle relative tecniche quello della gradualità; a consentire la revoca del
consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione
dell’ovulo; a consentire interventi sull’embrione aventi finalità diagnostiche
e terapeutiche anche diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 2, della
legge; a consentire la creazione di un numero di embrioni superiore a quello
necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre; a
consentire la crioconservazione degli embrioni in
ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi
nell’utero.
3.– E’ opportuno premettere che il giudizio di
ammissibilità che questa Corte è chiamata a svolgere si atteggia, per costante
giurisprudenza, «con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli
altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti con forza di legge» (cfr. sentenze
n. 16 del 1978 e n. 251 del 1975).
Non è quindi in discussione in questa sede la valutazione di eventuali profili
di illegittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004, né è questa,
parimenti, la sede di un giudizio sulla legittimità costituzionale
dell’eventuale disciplina di risulta derivante
dall’effetto abrogativo del referendum (cfr. sentenze
n. 26 del 1987 e n. 24 del 1981).
4.– La richiesta è ammissibile.
4.1.– Essa non ha per oggetto le leggi per le quali
l’art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum
ed è, al tempo stesso, rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, sin
dalla sentenza
n. 16 del 1978, ha
desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale.
In particolare, va escluso che le disposizioni di
legge oggetto del quesito possano ritenersi a
contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla
possibilità di abrogazione referendaria. La proposta riguarda, infatti, aspetti
specifici della disciplina della procreazione medicalmente assistita che
rientrano nell’ambito della discrezionalità legislativa, cosicché la loro
abrogazione non comporta il venir meno di una tutela costituzionalmente
necessaria.
Analoghe considerazioni valgono ad escludere
qualsiasi possibilità di contrasto con i principi posti dalla Convenzione di
Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina,
e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di
clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001,
n. 145.
4.2.– Il quesito, pur a contenuto plurimo,
presenta, d’altro canto, il necessario carattere di omogeneità.
Le disposizioni di cui si propone l’abrogazione,
infatti, sono tra loro intimamente connesse, anche in conseguenza della
sostanziale omogeneità dell’intero testo normativo, recante la completa ed
esclusiva disciplina della procreazione medicalmente assistita, ed è inoltre
individuabile la matrice razionalmente unitaria del quesito stesso,
riconducibile alla rimozione di una serie di limiti all’accesso e allo
svolgimento delle procedure di procreazione medicalmente assistita.
4.3.– La normativa di risulta
non presenta, infine, elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili
alla stregua dei normali canoni ermeneutici.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare
per l’abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40
(Norme in materia di procreazione medicalmente assistita):
- articolo 1, comma 1, limitatamente alle
parole: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti
dalla sterilità o dalla infertilità umana»;
- articolo 1, comma 2: «Il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri
metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;
- articolo 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia
accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di
infertilità inspiegate documentate da atto medico
nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata
da atto medico»;
- articolo 4, comma 2, lettera a),
limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tecnico e
psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»;
- articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando
quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, »;
- articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: «fino al momento
della fecondazione dell’ovulo»;
- articolo 13, comma 3, lettera b),
limitatamente alle parole: «di cui al comma 2 del presente articolo»;
- articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
- articolo 14, comma 3, limitatamente
alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo
stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione»,
nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena
possibile»; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004
dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione.
Così deciso in Roma, presso la sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.
ALLEGATO:
Ordinanza pronunciata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 nel giudizio relativo alla richiesta di referendum abrogativo iscritto al n. 143 reg. ref.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Considerato che l’art. 33 della legge n. 352 del 1970, nell’ambito di un procedimento a carattere officioso diverso da un giudizio di parti, conferisce solo ai presentatori delle richieste di referendum e al Governo il potere di depositare memorie, di cui la Corte, nella sua prassi, ha consentito l’ulteriore illustrazione in camera di consiglio;
che eventuali scritti di soggetti ulteriori, interessati a sollecitare una decisione della Corte nel senso dell’ammissibilità o dell’inammissibilità dei quesiti, possono assumere solo il carattere di contributi contenenti “argomentazioni potenzialmente rilevanti” ai fini del giudizio (sentenza n. 31 del 2000), ma non si configurano come espressione di un potere di partecipazione al procedimento, né quindi la loro presentazione comporta il diritto ad illustrarli oralmente in camera di consiglio;
che tuttavia, nella specie, la Corte ritiene utile, in conformità a quanto già ritenuto in precedenti casi, consentire eventuali integrazioni orali agli scritti presentati;
riservata alle sentenze la precisazione dei limiti di ingresso nel procedimento di documenti di soggetti diversi dai presentatori e dal Governo
dispone
di dare corso alla illustrazione delle memorie presentate dai soggetti di cui all’art. 33 della legge n. 352 del 1970, previe eventuali integrazioni orali degli scritti presentati da altri soggetti.