SENTENZA N. 26
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Dott. Renato GRANATA Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI giudice
- Prof. Francesco GUIZZI
"
- Prof. Cesare MIRABELLI
"
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
"
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO
"
- Prof. Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA
"
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
"
- Avv. Fernanda CONTRI
"
- Prof. Guido NEPPI MODONA
"
- Prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di ammissibilità, ai sensi
dell'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della
richiesta di referendum popolare per l'abrogazione:
a) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso
successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e
dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti
parti:
- art. 1, comma 2,
limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti
secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si
effettua in sede di Ufficio centrale nazionale"; comma 3,
limitatamente alle parole "settantacinque per cento del"; comma
4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei
seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra
liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";
- art. 4, comma 2, n. 1),
limitatamente alle parole: "da esprimere su apposita scheda recante
il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o
più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni
che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque.
Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato,
accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale", e
n. 2): "un voto per la scelta della lista ai
fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su
una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di
ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può
essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale
alla circoscrizione con arrotondamento alla unità
superiore. Le liste recanti più di un nome sono
formate da candidati e candidate, in ordine alternato";
- art. 14, comma 1,
limitatamente alle parole: "o liste di candidati", alle parole
"o le liste medesime nelle singole circoscrizioni" con
esclusione della parola "medesime"; comma 2, limitatamente alle
parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole
", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia
che si riferiscano a liste,";
- art. 16, comma 4,
limitatamente alle parole: "e delle liste" e alle parole "e
delle liste";
- art. 17, comma 1,
limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";
- art. 18, comma 1,
limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui
all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione
della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere
accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui
all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il
candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza
degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con
più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi
uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di
collegamento con più liste, il candidato, nella stessa
dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che
accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.";
comma 2, limitatamente alle parole: "o i
contrassegni" ed alle parole: "nonché la lista o le liste
alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma
1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel
collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste
presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il
collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni
caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga
conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti
altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate,
entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la
presentazione delle liste, all'Ufficio
centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";
- art. 18-bis;
- art. 19;
- art. 20, comma 1,
limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2,
limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle
parole "e della lista dei candidati", nonché alle parole
"alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la
dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui
all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione
nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei
collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di
lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si
applicano alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6,
limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati
né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei
candidati o", nonché alle parole "la lista o"; comma
8, limitatamente alle parole: "della lista";
- art. 21, comma 2,
limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati
presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista";
- art. 22, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1)
limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2) limitatamente
alle parole: "e le liste"; n. 3) limitatamente alle parole:
"e le liste" e alle parole "riduce al limite prescritto le
liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al
comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi"; n. 4)
limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 5) limitatamente
alle parole: "dalle liste"; n. 6): "cancella i nomi dei
candidati compresi in altra lista già presentata nella
circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di
ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo
apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e
delle liste contestate o modificate";
- art. 23, comma 1,
limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente
alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";
- art. 24, comma 1, n. 1),
limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2):
"stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei
delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni
dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato
saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al
nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato
dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede
e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;";
n. 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4),
limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente
alle parole: "e delle liste";
- art. 25, comma 1,
limitatamente alle parole: "o della lista"; comma 3,
limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e
delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e
alle parole: "e delle liste";
- art. 26, comma 1,
limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";
- art. 30, comma 1, n. 4),
limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le
liste dei candidati della circoscrizione" e n. 6), limitatamente alle
parole: "e di lista";
- art. 31, comma 1,
limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi
uninominali e per la circoscrizione", alla parola "C" e
alle parole "e di tutte le liste regolarmente presentate nella
circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad
ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,
nell'ambito degli stessi spazi";
- art. 40, comma 3,
limitatamente alle parole: "e di lista";
- art. 41, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma
2, limitatamente alle parole: "di liste";
- art. 42, comma 4,
limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente
alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei
candidati nonché";
- art. 45, comma 8: "Le
operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede
per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per
le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
- art. 48, comma 1,
limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole "o
della circoscrizione";
- art. 53, comma 1,
limitatamente alle parole: "di lista e";
- art. 58, comma 1,
limitatamente alle parole: "e una scheda per la scelta della lista ai
fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2,
limitatamente alle parole: "relativi e, sulla scheda per la scelta
della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il
contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati
corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "le disposizioni
di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale.";
- art. 59, limitatamente alle
parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un
voto di lista.";
- art. 67, comma 1, n. 2),
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n.
3), limitatamente alla parola: "rispettive";
- art. 68, comma 3:
"Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei
candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni
di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al
presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui
è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro
scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di
ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta
voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono
stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede
non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna
espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso
il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole:
"La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate
per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede
scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale.";
- art. 71, comma 1, n. 2),
limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2,
limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale";
- art. 72, comma 2: "Nei
plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente
distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale
da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e
di lista presenti";
- art. 73, comma 3,
limitatamente alle parole: "e di lista";
- art. 74, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste";
- art. 75, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste";
- art. 77, comma 1,
limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei
voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della
circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato
eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima
lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato
immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità
e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente
espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti
superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il
candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la
detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti
ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del
collegio. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il
totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna
delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della
disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il
prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel
collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato
dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;",
al n. 3): "determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra
individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali
della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del
presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il
numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero
complessivo dei votanti nel collegio uninominale;",
al n. 4): "determina la graduatoria dei candidati nei collegi
uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive
cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il
più anziano d'età . In caso di
collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far
parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è
stato dichiarato il collegamento;" e al n.
5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il
totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi
ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";
- art. 79, comma 5,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma
6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";
- art. 81, comma 1,
limitatamente alle parole: "e di lista";
- art. 83;
- art. 84, comma 1: "Il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte
dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83,
comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha
diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di
presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato
eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i
candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad
una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale
proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti
alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i
candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4, che
non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie
relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi
uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla
lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora
al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto
periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà
comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda
ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";
- art. 85;
- art. 86, comma 4: "Il
seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della
medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente
l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista."; comma 5:
"Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri
candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma
1, terzo, quarto e quinto periodo.", iscritto al n. 94 del registro
referendum;
b) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto
"Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica", limitatamente alle seguenti parti:
- articolo 1, comma 2,
limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle
d'Aosta", alle parole: "tre quarti dei", alle parole:
", con arrotondamento per difetto" ed alle parole: "Per
l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione é
costituita in unica circoscrizione elettorale."; comma 4: "I
collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 422.";
- articolo 2, comma 1,
limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti
proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati
concorrenti nei collegi uninominali.";
- articolo 9, comma 1,
limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi
in ragione proporzionale";
- articolo 17;
- articolo 18;
- articolo 19, comma 1,
limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la proclamazione
abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6, limitatamente
alle parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di
senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni
regionali l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del
medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.", iscritto
al n. 105 del registro referendum.
Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittime le richieste;
udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997
il Giudice relatore Francesco Guizzi;
uditi gli avvocati Giovanni Motzo e Beniamino
Caravita di Toritto per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.
Ritenuto in fatto
1. -- L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum
popolare depositata il 5 gennaio 1996 da Stanzani Ghedini e altri e l'ha
dichiarata legittima con ordinanza dell'11 dicembre 1996, provvedendo con la
medesima ordinanza (e con la successiva ordinanza di correzione di errori
materiali del 20 dicembre 1996) a integrare il quesito nei termini seguenti:
«Volete voi che sia abrogato il testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo
risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente
apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:
- art. 1, comma 2,
limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti
secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si
effettua in sede di Ufficio centrale nazionale"; comma 3,
limitatamente alle parole "settantacinque per cento del"; comma
4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei
seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra
liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";
- art. 4, comma 2, n. 1),
limitatamente alle parole: "da esprimere su apposita scheda recante
il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o
più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni
che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque.
Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato,
accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale", e
n. 2): "un voto per la scelta della lista ai
fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su
una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di
ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può
essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale
alla circoscrizione con arrotondamento alla unità
superiore. Le liste recanti più di un nome sono
formate da candidati e candidate, in ordine alternato";
- art. 14, comma 1,
limitatamente alle parole: "o liste di candidati", alle parole
"o le liste medesime nelle singole circoscrizioni" con
esclusione della parola "medesime"; comma 2, limitatamente alle
parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole
", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia
che si riferiscano a liste,";
- art. 16, comma 4,
limitatamente alle parole: "e delle liste" e alle parole "e
delle liste";
- art. 17, comma 1,
limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";
- art. 18, comma 1,
limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui
all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione
della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata
dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel
collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali
collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più
liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in
cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con
più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento,
indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il
suo cognome sulla scheda elettorale."; comma 2, limitatamente alle
parole: "o i contrassegni" ed alle
parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si
collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il
contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano
gli stessi di una lista o di più liste presentate per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui
al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio
dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di
dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di
depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono
presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini
per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che
decide entro le successive ventiquattro ore";
- art. 18-bis;
- art. 19;
- art. 20, comma 1,
limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2,
limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle
parole "e della lista dei candidati", nonché alle parole
"alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la
dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui
all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole:
"l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le
candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle
parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse
disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali";
comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di
candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della
lista dei candidati o", nonché alle parole "la lista
o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della lista";
- art. 21, comma 2,
limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati
presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista";
- art. 22, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1)
limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2) limitatamente
alle parole: "e le liste"; n. 3) limitatamente alle parole:
"e le liste" e alle parole "riduce al limite prescritto le
liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al
comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi"; n. 4)
limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 5) limitatamente
alle parole: "dalle liste"; n. 6): "cancella i nomi dei
candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione";
comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle
parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista";
comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o
modificate";
- art. 23, comma 1,
limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente
alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";
- art. 24, comma 1, n. 1),
limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2):
"stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei
delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni
dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato
saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al
nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato
dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede
e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;";
n. 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4),
limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente
alle parole: "e delle liste";
- art. 25, comma 1,
limitatamente alle parole: "o della lista"; comma 3,
limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e
delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e
alle parole: "e delle liste";
- art. 26, comma 1,
limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";
- art. 30, comma 1, n. 4),
limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le
liste dei candidati della circoscrizione" e n. 6), limitatamente alle
parole: "e di lista";
- art. 31, comma 1, limitatamente
alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e
per la circoscrizione", alla parola "C" e alle parole
"e di tutte le liste regolarmente presentate nella
circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad
ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,
nell'ambito degli stessi spazi";
- art. 40, comma 3,
limitatamente alle parole: "e di lista";
- art. 41, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma
2, limitatamente alle parole: "di liste";
- art. 42, comma 4,
limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente
alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei
candidati nonché";
- art. 45, comma 8: "Le
operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede
per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per
le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
- art. 48, comma 1,
limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole "o
della circoscrizione";
- art. 53, comma 1,
limitatamente alle parole: "di lista e";
- art. 58, comma 1,
limitatamente alle parole: "e una scheda per la scelta della lista ai
fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2,
limitatamente alle parole: "relativi e, sulla scheda per la scelta
della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il
contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti
alla lista prescelta"; comma 6: "le disposizioni di cui ai commi
terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della
lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
- art. 59, limitatamente alle
parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un
voto di lista.";
- art. 67, comma 1, n. 2),
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n.
3), limitatamente alla parola: "rispettive";
- art. 68, comma 3:
"Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei
candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni
di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente
ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia
ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito
il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con
il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis:
"Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo
scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta
o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul
retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.";
comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia
con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel
collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista
ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
- art. 71, comma 1, n. 2),
limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2,
limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale";
- art. 72, comma 2: "Nei
plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente
distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale
da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e
di lista presenti";
- art. 73, comma 3,
limitatamente alle parole: "e di lista";
- art. 74, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste";
- art. 75, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste";
- art. 77, comma 1,
limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei
voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della
circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato
eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima
lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato
immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità
e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente
espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti
superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il
candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la
detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti
ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del
collegio. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il
totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna
delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della
disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il
prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel
collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato
dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;",
al n. 3): "determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra
individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali
della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del
presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il
numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero
complessivo dei votanti nel collegio uninominale;",
al n. 4): "determina la graduatoria dei candidati nei collegi
uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive
cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il
più anziano d'età . In caso di
collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far
parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è
stato dichiarato il collegamento;" e al n.
5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il
totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi
ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";
- art. 79, comma 5,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma
6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";
- art. 81, comma 1,
limitatamente alle parole: "e di lista";
- art. 83;
- art. 84, comma 1: "Il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte
dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83,
comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha
diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di
presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato
eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i
candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad
una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale
proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti
alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i
candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4, che
non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie
relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi
uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla
lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora
al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto
periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà
comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda
ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";
- art. 85;
- art. 86, comma 4: "Il
seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della
medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente
l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista."; comma 5:
"Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri
candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma
1, terzo, quarto e quinto periodo."?»
2. -- Con ordinanza dell'11 dicembre 1996, l'Ufficio centrale, ha dichiarato
legittima, all'esito della verifica di regolarità, la richiesta di
referendum popolare depositata il 5 gennaio 1996 da Stanzani Ghedini e altri
sul seguente quesito:
«Volete voi che sia abrogato il decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica",
limitatamente alle seguenti parti:
- articolo 1, comma 2,
limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle
d'Aosta", alle parole: "tre quarti dei", alle parole:
", con arrotondamento per difetto" ed alle parole: "Per
l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è
costituita in unica circoscrizione elettorale."; comma 4: "I
collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 422.";
- articolo 2, comma 1,
limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti
proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati
concorrenti nei collegi uninominali.";
- articolo 9, comma 1,
limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi
in ragione proporzionale";
- articolo 17;
- articolo 18;
- articolo 19, comma 1,
limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la
proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6,
limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti
vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle
circoscrizioni regionali l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il
candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra
individuale."?»
3. -- Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il
Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9 gennaio 1997 per le
conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione.
4. -- Nella giurisprudenza costituzionale che ha posto quale condizione di
ammissibilità l'esistenza di una "normativa residua"
immediatamente applicabile (sentenze nn. 5 del 1995, 32 del 1993 e 47 del
1991), la difesa dei promotori rinviene, in una memoria a sostegno
dell'ammissibilità, un paradosso: la Corte eleva a canone una tecnica,
quella manipolativa, che dovrebbe essere eccezionale; sì che diviene
obbligatoria l'inclusione nel quesito di «singole parole o singole frasi
prive di autonomo significato normativo», al fine di ottenere una
normativa autoapplicativa.
Il carattere abrogativo del referendum implica invero uno schema binario,
spettando ad esso la pars destruens e al legislatore rappresentativo la pars
construens. Ma la giurisprudenza della Corte condurrebbe al risultato opposto,
perché in ragione del pur apprezzabile obiettivo di salvaguardare la
costante operatività dell'organo costituzionale, si nega il dispiegarsi
della potestà legislativa parlamentare, spogliando le Camere della loro
prerogativa più gelosa, qual è quella di decidere sulla legge
elettorale.
I referendum hanno, nella sostanza, carattere abrogativo "secco",
giacché colpiscono quella parte delle due leggi elettorali che prevede
l'attribuzione del 25 per cento dei seggi con metodo proporzionale. Le altre
operazioni di ritaglio - prosegue la memoria - riguardano disposizioni che non
disciplinano, bensì richiamano il sistema dei seggi.
Sarebbe comunque desumibile dagli artt. 60 e 61 della Costituzione un
principio di ultrattività delle leggi elettorali abrogate, e andrebbe
dunque superata la causa di inammissibilità che la Corte ha addotto
nella sentenza n. 5 del 1995. Di qui, l'insistere sui doveri costituzionali che
vengono attivati dall'abrogazione di una legge elettorale: doveri che
coinvolgono i comportamenti di tutti gli organi costituzionali. L'eventuale (e
non auspicata) inerzia legislativa postula l'intervento sollecitatorio del Capo
dello Stato e il comportamento attivo del Governo, il quale è tenuto a
intraprendere le iniziative conseguenti all'esito favorevole della
consultazione referendaria senza attendere che l'inerzia e la carenza altrui si
consolidino, e dovrà presentare, se necessario, il disegno di legge
delega per la revisione o l'integrale rideterminazione dei collegi uninominali.
I Presidenti delle Camere, a loro volta, nomineranno la commissione per la
verifica e la revisione dei collegi prevista dall'art. 7, comma 6, della legge
n. 277 del 1993 (Camera dei deputati) e dall'art. 7, comma 4, della legge n.
276 del 1993 (Senato), e questa formulerà le indicazioni in proposito.
Quanto ai rimedi volti a garantire la costante operatività
dell'organo, il Comitato si appella alla garanzia che nel nostro ordinamento
è offerta dal giudizio sui conflitti di attribuzione fra poteri, anche
con riguardo alle omissioni costituzionali. Se è vero che l'inerzia
legislativa nel dare attuazione all'esito referendario lede il potere del Capo
dello Stato di sciogliere le Camere (anticipatamente o per decorso della
scadenza costituzionale), è comunque esperibile il conflitto di
attribuzione contro le Camere e, se del caso, contro il Governo. La Corte costituzionale
potrebbe sollevare di fronte a sé questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7 della legge n. 276 del 1993 e dell'art. 7 della
legge n. 277 del 1993 nella parte in cui non prevedono che i meccanismi per la
revisione dei collegi uninominali siano operativi senza bisogno di una delega
legislativa (il parere della Commissione per la revisione, nominata in funzione
di garanzia dai Presidenti delle Camere, potrebbe essere recepito, in caso di
inerzia legislativa, con atto del Governo).
Considerato in diritto
- -- Le due richieste di
referendum popolare hanno per oggetto la disciplina elettorale dei due
rami del Parlamento e mirano a sopprimere i meccanismi che prevedono
l'attribuzione del 25 per cento dei seggi con metodo proporzionale: i
relativi giudizi di ammissibilità vanno pertanto riuniti e decisi
con unica sentenza.
- -- La soppressione della quota proporzionale, che nella
normativa elettorale del 1993 tempera l'esplicazione del principio
maggioritario, è perseguita attraverso l'abrogazione di quelle
parti delle due leggi elettorali che regolano l'attribuzione di seggi con
metodo proporzionale, nonché delle disposizioni conseguenziali,
incluse a fini di completezza nella richiesta referendaria.
Nel quesito sul testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei
deputati, il nucleo essenziale è l'abrogazione, all'art. 1, commi 2 e 4,
dei due incisi che prevedono l'assegnazione del 25 per cento dei seggi con il
metodo proporzionale e con il riparto tra liste concorrenti; il resto
rappresenta un'operazione di "cosmesi normativa" per ripulire il
testo.
Nel quesito inerente all'elezione del Senato, ci si avvale più volte
della cosiddetta tecnica del ritaglio, ma nella sostanza il quesito è
imperniato sull'abrogazione delle disposizioni essenziali per il recupero
proporzionale (v., all'art. 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
la soppressione dell'ultimo periodo, che ha rilievo normativo autonomo).
In conclusione, i due quesiti sono assistiti dai requisiti di chiarezza e
omogeneità, in quanto rispondono a una matrice unitaria: quella di far
espandere il principio maggioritario positivamente accolto dalle due leggi
elettorali del 1993 e fin qui limitato dai meccanismi ispirati dal principio
proporzionale.
3. -- Va tuttavia ricordato che i referendum abrogativi delle leggi
elettorali degli organi costituzionali non devono paralizzarne i meccanismi di
rinnovazione, che sono strumento essenziale della loro necessaria, costante
operatività. Sono invero ammissibili referendum abrogativi parziali di
tali leggi, purché la normativa risultante dall'abrogazione, che si
suole definire residua, sia immediatamente applicabile, consentendo la
rinnovazione, in qualsiasi momento, dell'organo
rappresentativo (sentenze nn. 5 del 1995, 32 del 1993, 47 del 1991). Ciò
assume particolare importanza per il Parlamento, che è «istituto
caratterizzante dell'ordinamento» (sentenza n. 154 del 1985) ed è
luogo privilegiato della rappresentanza politica (cfr. sentenza n. 379 del
1996), sì che la paralisi, anche soltanto temporanea, dei meccanismi
giuridici per il rinnovo delle Assemblee parlamentari urterebbe con le esigenze
fondamentali della democrazia rappresentativa.
4. -- Va quindi esaminata la "normativa residua" conseguente
all'eventuale abrogazione referendaria. E se è vero che la soppressione
delle disposizioni prima menzionate dà vita a una compiuta disciplina
orientata verso l'adozione integrale del "maggioritario", ciò
non significa che essa comporti una piena garanzia di efficienza del sistema.
Perché sorge, a questo riguardo, la questione della ridefinizione dei
collegi elettorali, con modalità distinte per i due rami del Parlamento,
ma con identici problemi di operatività.
4.1. -- Il quesito, una volta accolto, determinerebbe l'espansione del
sistema maggioritario per l'attribuzione del totale dei seggi per la Camera dei
deputati (l'art. 1, comma 3, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, così disporrebbe: "In ogni circoscrizione, il totale
dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali,
nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di
voti"). Si renderebbe necessario, quindi, procedere a una nuova
definizione dei collegi uninominali in ciascuna circoscrizione, ridisegnandola
in modo da ottenere un numero, sul territorio nazionale, pari al totale dei
deputati da eleggere e non più, com'è ovvio, al 75 per cento. La
ripartizione compiuta con il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536,
emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 7, comma 1, della legge
n. 277 del 1993 - ove si ammetta la sopravvivenza di tale atto dopo l'esito
positivo del referendum - permetterebbe l'elezione di un numero di deputati
inferiore a quello previsto dalla Costituzione: 475 e non 630. In queste
condizioni, il sistema elettorale non consentirebbe la rinnovazione
dell'organo, secondo quanto già messo in luce dalla sentenza n. 5 del
1995.
Né può dirsi sufficiente, allo stato, l'attività
istruttoria svolta dalla speciale commissione tecnica, di cui all'art. 7 della
legge n. 276 del 1993, dal momento che occorrerebbe pur sempre un intervento
del legislatore, volto a conferire una nuova delega o imperniato su una diversa
scansione procedurale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e con la
garanzia dei pareri delle Camere.
4.2. -- Quanto al Senato, a ogni Regione è assegnato un numero di
collegi uninominali pari a tre quarti dei seggi, e cioè complessivamente
232 su 315 (v. il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, che determina i
collegi uninominali del Senato). E, dunque, stante la previsione dell'art. 57
della Costituzione, non funzionerebbe più, anche qui, la rete dei
collegi disegnata dal decreto legislativo n. 535, e la normativa residua non
sarebbe in concreto applicabile, con impedimento per il rinnovo dell'assemblea
rappresentativa, cui dovrebbe rimediare il legislatore.
5. -- La difesa del Comitato promotore invoca l'esistenza di un obbligo di
cooperazione per dar seguito alla volontà referendaria, che imporrebbe
di rivedere la "mappa" dei collegi, rimpicciolendoli e aumentandoli
di numero. Ma si è già rilevata l'assenza di un meccanismo
permanente di revisione dei collegi: non è infatti
sufficiente l'attività della commissione tecnica, sì che si rende
necessario un nuovo intervento del legislatore, con modalità che vanno
ricondotte alla sua sfera di discrezionalità politica.
Il problema della costante operatività del Parlamento - si rileva
altresì in memoria - è un nodo ordinamentale di cui tutti debbono
farsi carico. Ma pur asserendo la natura giuridica di tale "obbligo di
cooperazione" - che non sarebbe espressione di una mera regola di
correttezza - rimane pur sempre l'ipotesi di una non rimediabile inosservanza.
6. -- La difesa del Comitato si appella anche alla ultrattività
della legislazione elettorale delle Camere, che discenderebbe dal
"principio di continuità normativa": ove la nuova disciplina
elettorale - essa sostiene - risulti sfornita di misure attuative e non sia
immediatamente applicabile, vi sarebbe ultrattività della precedente,
seppur abrogata.
E' certo affermato in Costituzione il principio della continuità
funzionale degli organi costituzionali, che è la ratio di istituti
definiti dal diritto positivo come la prorogatio e la supplenza. Ma questa
Corte, nella sentenza n. 5 del 1995, ha escluso che da ciò consegua
l'ultrattività della normativa elettorale degli organi costituzionali,
in deroga ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo; e ha
sottolineato che «ciò non può non valere anche in ordine ai
rapporti tra abrogazione referendaria e normativa sottoposta a
referendum». Né soccorre il richiamo ai lavori preparatori delle
due leggi elettorali (le nn. 276 e 277 del 1993), il cui esame dimostra, anzi,
che si è ritenuto oggetto di scelta del legislatore prevedere
l'ultrattività della disciplina abrogata, in attesa che siano
predisposte le misure necessarie all'operatività della nuova. Va
ricordato, qui, come le due norme transitorie, di cui agli artt. 10 delle leggi
nn. 276 e 277 del 1993 (che pongono invero una disciplina differenziata per le
due Camere), siano state inserite con emendamento aggiuntivo per evitare il
pericolo di un vuoto normativo, e comunque incertezze interpretative, non
essendo condivisa dalla maggioranza l'opinione di chi le riteneva superflue,
perché espressione di un principio, non scritto, di continuità
normativa (v. Camera dei deputati, assemblea, 24 e 30 giugno 1993; Senato,
assemblea, 14 luglio 1993). E va aggiunto che recenti progetti, tendenti a
regolare la successione nel tempo delle norme elettorali, muovono dall'assunto
che fra l'entrata in vigore della modifica legislativa e la sua attuazione vi
sia, fin qui, un periodo di non operatività, che potrebbe condurre a
«una gravissima crisi del sistema di democrazia rappresentativa»
(Camera dei deputati, XIII legislatura, relazione alla proposta di legge n.
2423).
7. -- Le due richieste di referendum popolare sono
dunque inammissibili.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le richieste di referendum
popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe:
a) del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei deputati), modificato da ultimo dalla legge 4
agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;
b) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica);
richieste dichiarate legittime, con ordinanza
dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito
presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Renato Granata
Il redattore: Francesco Guizzi
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997