SENTENZA N. 5
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori: Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione:
A) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed
integrazioni ad esso successivamente apportate in
particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 e dal d.lgs.
20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma
2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti
secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si
effettua in sede di Ufficio centrale nazionale"; comma 3, limitatamente
alle parole "settantacinque per cento del"; comma 4: "In ogni
circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in
ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli
articoli 77, 83 e 84"; articolo 4, comma 2, numero 1), limitatamente alle
parole: "da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di
ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi
dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato
non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo
riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve
essere uguale", e numero 2): "un voto per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e
l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna
lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale
alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti
più di un nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine
alternato"; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati", alle parole "o le liste
medesime nelle singole circoscrizioni" con esclusione della parola
"medesime"; comma 2, limitatamente alle parole "le loro liste
con"; comma 3, limitatamente alle parole ", sia che si riferiscano a
candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";
articolo 16, comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e
delle parole "e delle liste"; articolo 17, comma 1, limitatamente
alle parole: "e della lista dei candidati"; articolo 18, comma 1,
limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui
all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con accettazione della
candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata
dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato
di effettuare il deposito della lista a cui il
candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli
eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste,
questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è
suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il
candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o
i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.";
comma 2, limitatamente alle parole: "o i
contrassegni" ed alle parole: "nonché la lista o le liste alle quali
il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2).
Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale
siano gli stessi di una lista o più liste presentate per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è
effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale,
senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze
di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono
presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per
la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro
le successive ventiquattro ore"; articolo 18-bis; articolo 19; articolo
20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candicati
o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le
liste dei candidati o", alle parole "della lista dei candidati",
nonché alle parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere
allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui
all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione
nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi
uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista",
nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature
nei collegi uninominali"; comma 6, limitatamente alle parole: "più di
una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole:
"della lista di candidati o", nonché alle parole "la lista
o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della lista"; articolo 21,
comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati
presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista"; articolo 22,
comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";
numero 1) limitatamente alle parole: "e le liste"; numero 2) limitatamente
alle parole: "e le liste"; numero 3) limitatamente alle parole:
"e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le
liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2
dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi"; numero 4),
limitatamente alle parole: "dalle liste"; numero 5) limitatamente
alle parole: "dalle liste"; numero 6): "cancella i nomi dei
candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione";
comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle
parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma
3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o
modificate"; articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di
lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle
parole: "e di lista"; articolo 24, comma 1, numero 1), limitatamente
alle parole: "e delle liste"; numero 2): "stabilisce, mediante
sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il
numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste
presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di
votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo
l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede
per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi
contrassegni;"; numero 3) limitatamente alle
parole: "di lista e"; numero 4) limitatamente alle parole: "e le
liste", numero 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";
articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della lista";
comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole:
"e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e
alle parole: "e delle liste"; articolo 26, comma 1, limitatamente
alle parole: "e di ogni lista di candidati"; articolo 30, comma 1,
numero 4): "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati
della circoscrizione" e numero 6), limitatamente alle parole: "e di
lista"; articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: "di tipo e
colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla
parola "C" e alle parole "e di tutte le liste regolarmente
presentate nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole:
"Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano
accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,
nell'ambito degli stessi spazi."; articolo 40, comma 3, limitatamente alle
parole: "e di lista"; articolo 41, comma 1, limitatamente alle
parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle
parole: "di liste"; articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole:
"e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del
manifesto contenente le liste dei candidati nonché"; articolo 45, comma 8:
"Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le
schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente
per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e
delle parole "o della circoscrizione"; articolo 53, comma 1,
limitatamente alle parole: "di lista e"; articolo 58, comma 1,
limitatamente alle parole: "e una scheda per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2,
limitatamente alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista, un
segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque
nel rettangolo che lo contiene"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai
commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista
ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; articolo
59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della
lista rappresenta un voto di lista."; articolo 67, comma 1, numero 2),
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e numero 3),
limitatamente alle parole: "rispettive"; articolo 68, comma 3:
"Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei
candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di
spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno
scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda
dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il
contrassegno della lista a cui è stato attribuito il
voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il
segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis:
"Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore
pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla
quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene
alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene
subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle
parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede
scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle
schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale."; articolo 71, comma 1, numero 2), limitatamente
alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle
parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale."; articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente
devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3,
limitatamente alle parole: "e di lista presenti"; articolo 73, comma
3, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 74, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 75, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 77, comma 1,
limitatamente al numero 2): "determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti
conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della
circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi
del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti
pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di
voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento
dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché
tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato
eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la
detrazione avviene pro quota, in misura proporzionale alla somma dei voti
ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del
collegio. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale
dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste
collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del
secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero
complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti
da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così
ottenuti;", al numero 3): "determina, ai
fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato
presentatosi nei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato
eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene
determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e
dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio
uninominale;", al numero 4): "determina la graduatoria dei candidati
nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articoo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli
nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali
prevale il più anziano d'età. In caso di collegamento dei candidati con più
liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna
delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;"
e al numero 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti
validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella
circoscrizione da ciascuna lista."; articolo 79, comma 5, limitatamente
alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente
alle parole: "e delle liste dei candidati"; articolo 81, comma 1,
limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 83; articolo 84,
comma 1: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute
da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo
83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha
diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di
presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato
proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama
eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.
Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama
eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e
seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della
graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4) che non risultino già
proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con
gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione
degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora
al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto
periodo rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionalene dà
comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda ai sensi dell'articolo
83, comma 1, numero 4), ultimo periodo."; articolo 85; articolo 86, comma
4: "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima
circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli
eletti dell'ordine progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui
una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di
cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."; B) del
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2,
limitatamente alle parole: "con eccezione del
Molise e della Valle d'Aosta", alle parole: "tre quarti dei",
alle parole: "con arrotondamento per difetto" ed alle parole:
"Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è
costituita in unica circoscrizione elettorale", comma 4: "I collegi
uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30
dicembre 1991, n. 422"; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole:
"Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni
regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali";
articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che non partecipano al
riparto dei seggi in ragione proporzionale"; articolo 17; articolo 18;
articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in
cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma
6, limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti vacante
il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni
regionali l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del
medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.";
Giudizi iscritti rispettivamente ai nn. 67 e 71 del registro
referendum.
Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la
quale l'Ufficio centrale per il referendum presso
Uditi nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 i Giudici
relatori Mauro Ferri e Francesco Guizzi, rispettivamente per i giudizi nn. 67 e
71 del registro referendum;
Uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte e Beniamino Caravita di Toritto per i
presentatori Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito.
Ritenuto
in fatto
1.1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito
presso
"Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante
dalle modificazioni ed integrazioni ad esso
successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, limitatamente
alle seguenti parti: Articolo 1: comma 2, limitatamente alle parole: "La
ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a morma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di
Ufficio centrale nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole:
"settantacinque per cento del"; comma 4: "In ogni
circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in
ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli
articoli 77, 83 e 84"; Articolo 4: comma 2, numero 1), limitatamente alle
parole: "da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di
ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi
dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato
non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo
riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve
essere uguale" e numero 2): "un voto per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e
l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna
lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione
proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le
liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine
alternato"; Articolo 14: comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati", alla parola: "liste"
prima della parola "medesime", nonché alle parole: "nelle
singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro
liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: "sia che si
riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";
Articolo 18: comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a
liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con
l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere
accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo
17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui
il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza
degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più
liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è
suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il
candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o
i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda
elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: "o
i contrassegni" nonché alle parole: "nonché la lista o le liste alle
quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero
2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio
uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al
presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale
circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni
difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento
d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza
dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale
che decide entro le successive ventiquattro ore"; Articolo 18-bis;
Articolo 19; Articolo 20: comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste
dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "della
lista" nonché alle parole: "alle candidature nei collegi uninominali
deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa
accettazione di cui all'articolo 18"; comma 5, limitatamente alle parole:
"di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si
applicano alle candidature nei collegi uninominali": comma 6,
limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma
7, limitatamente alle parole: "della lista di candidati o", nonché
alle parole: "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole:
"della lista"; Articolo 31: comma 2, limitatamente alle parole:
"Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano
accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,
nell'ambito degli stessi spazi"; Articolo 68: comma 3: "Compiute le
operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi
uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato
mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente
le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna
al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad
altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di
ciascuna lista"; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i
voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati
spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non
utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro
della scheda stessa viene subito impresso il timbro
della sezione"; Articolo 71: comma 2, limitatamente alle parole: "o
per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale"; Articolo 77: comma 1, limitatamente al n. 2): "determina
la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla
somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali
della circoscrizione, detratto per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai
sensi del n. 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti
pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di
voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento
dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché
tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato
eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la
detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti
ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del
collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale
dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste
collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del
secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero
complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti
da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così
ottenuti;", al n. 3): "determina, ai fini di
cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno
dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi
del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene
determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e
dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio
uninominale;", al n. 4): "determina la graduatoria dei candidati nei
collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre
individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In
caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far
parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato
dichiarato il collegamento;" e al n. 5):
"comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale,
la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui
all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della
circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da
ciascuna lista."; Articolo 83; Articolo 84: comma 1: "Il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale
nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti,
nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi
nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo
77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine
progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti
siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei
seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre
individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1,
numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie
relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi
uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista
con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni
effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da
attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si
proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";
Articolo 85; Articolo 86: comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi
dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è
attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella
lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di
lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i
propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1,
terzo, quarto e quinto periodo;?"
1.2. - Con ordinanza del 30 novembre
2.1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito
presso
"Volete voi che sia abrogata la legge 6 febbraio 1948,
n. 29 (Norme per l'elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante
dalle modificazioni successivamente apportate in particolare dalla legge 4
agosto 1993, n. 276, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2,
limitatamente alle parole: "con eccezione del
Molise e della Valle d'Aosta", alle parole: "tre quarti dei",
nonché alle parole: "con arrotondamento per difetto"; comma 4:
"I collegi uninominali della Regione Trentino-Alto Adige sono definiti
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422"; articolo 2, comma 1, limitatamente
alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in
circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi
uninominali"; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che
non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale"; articolo
19; articolo 20; nonché il comma 1 dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n.
31, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1993,
n. 276, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la
proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario", e il comma 3
dell'articolo 5 della citata legge n. 276, limitatamente alle parole:
"Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore
attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali l'Ufficio
elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la
più alta cifra individuale."?".
2.2. - Con la medesima ordinanza del 30 novembre 1994 sopra
menzionata l'Ufficio centrale, dichiarata la legittimità di detta richiesta, ha
tuttavia rilevato che il Governo - in attuazione dell'art. 9 della legge n. 276
del 1993 - ha emanato, con il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il
Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica. Considerato che il principio ispiratore della nuova disciplina e il
contenuto normativo delle singole disposizioni non palesano un'intenzione del
legislatore diversa e comunque sostanzialmente innovativa rispetto a quella
della citata legge n.
3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio
centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9 gennaio 1995 per
le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione.
4. - In data 5 gennaio 1995, i presentatori Calderisi, Strik Lievers e Vito hanno depositato due memorie di identico
contenuto, svolgendo argomentazioni a sostegno della ammissibilità delle
richieste.
Premesso che obiettivo dei promotori è il completamento
dell'opera di riforma del sistema elettorale, che da un modello
"misto" si vuol trasformare in modello completamente uninominale
maggioritario, nella memoria si afferma innanzitutto il dovere costituzionale
di cooperazione, cui sarebbe soggetto il Parlamento, affinché sia data
attuazione al dettato referendario, alla luce della superiorità in grado, nel
sistema delle fonti, della deliberazione referendaria rispetto alla legge
ordinaria. Tale superiorità in grado, oltre che derivare dal fatto che il
referendum incorpora in sé un chiaro orientamento finalistico,
sarebbe stata riconosciuta espressamente dalla sent. n.
468 del 1990 e poi ribadita nella sent. n. 32 del
1993: il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare
- affermato in dette pronunce - sarebbe, infatti, incompatibile con la
configurazione di un rapporto di equiordinazione tra
le due fonti. Tale dovere di cooperazione esclude - concludono su questo punto
i promotori - che l'inerzia del Parlamento possa
essere assunta a fondamento di una dichiarazione di inammissibilità, in quanto
mai un disvalore quale la violazione di un dovere
costituzionale potrebbe assurgere a elemento di qualificazione del referendum.
Nell'ipotesi - ritenuta estrema, marginale e incostituzionale - del rifiuto del
Parlamento di dar seguito alla volontà referendaria (e cioè di adeguare il
numero dei collegi uninominali attualmente esistenti - 475 per
5. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995, sono stati
uditi, per i presentatori Calderisi, Strik Lievers e Vito, gli
avvocati Carlo Mezzanotte e Beniamino Caravita di Toritto.
Considerato
in diritto
1. - Poiché le due richieste di referendum popolare in esame
hanno per oggetto materie analoghe, i relativi giudizi
di ammissibilità vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2.1. - La prima delle due richieste investe, nell'ambito del
sistema elettorale della Camera dei deputati, l'intero meccanismo di
assegnazione del venticinque per cento dei seggi con il metodo proporzionale,
mediante riparto tra liste concorrenti. Con l'abrogazione della detta quota
proporzionale si tende, secondo l'intenzione dei promotori, alla piena
espansione del sistema maggioritario - ora previsto per i tre quarti dei seggi
-, che verrebbe, quindi, applicato per l'attribuzione
del totale dei seggi medesimi.
La anzidetta finalità viene
perseguita attraverso un quesito di struttura particolarmente complessa ed
elaborata, coinvolgente una numerosa serie di articoli o, più spesso, di parti
di articoli (commi interi, ovvero anche singole frasi o parole) della vigente
normativa elettorale della Camera dei deputati, quale risulta dalle modifiche
recentemente apportate al d.P.R. 30 marzo 1957, n.
361 dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 e dal decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 534.
2.2. - Questa Corte ha già avuto modo più volte di esaminare
richieste di referendum aventi per oggetto leggi elettorali
relative ad organi costituzionali o di rilevanza costituzionale.
In particolare, nella sent. n.
32/1993 si è affermato, ribadendo e sintetizzando i criteri enunciati nella
giurisprudenza precedente, che le dette leggi sono assoggettabili a referendum
popolare "alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e
riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente
normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur
nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività
dell'organo".
In ordine alla struttura formale del quesito, si è ritenuto
nella predetta pronuncia (come già nella sent. n.
47/1991) che esso può includere anche porzioni del testo legislativo (frasi o
parole) brevissime e prive di autonomo significato normativo, qualora ciò sia
imposto dall'imprescindibile esigenza di chiarezza, univocità ed omogeneità del
quesito medesimo, a sua volta dettata dalla necessità di garantire agli
elettori l'espressione di un voto consapevole (cfr. cit. sent. n. 47/1991 e le
precedenti in essa richiamate).
L'esigenza di adoperare una tecnica di particolare puntualità
e precisione nella formulazione del quesito, oltre a rispondere, come s'è
detto, al fine - comune ad ogni tipo di richiesta referendaria - di assicurare
la consapevolezza del voto, assume poi, per i referendum concernenti le leggi
elettorali degli organi costituzionali (o di rilevanza costituzionale), un ulteriore
e specifico rilievo, in quanto, in questo caso, sussiste la necessità di
soddisfare la seconda, autonoma ed indispensabile, condizione sopra richiamata
(su cui si tornerà in seguito), data "l'indefettibilità
della dotazione di norme elettorali per gli organi la cui composizione elettiva
è espressamente prevista nella Costituzione" (sent. n.
29/1987).
2.3. - Non vi è dubbio che il quesito in esame debba
ritenersi dotato delle necessarie qualità della chiarezza, univocità ed
omogeneità.
L'insieme delle norme (nonché delle frasi o parole prive di
significato normativo autonomo) di cui si chiede l'abrogazione risulta
chiaramente rispondente ad una matrice razionalmente unitaria, ispirato, cioè,
da un principio comune, la cui permanenza od eliminazione viene
rimessa al voto del corpo elettorale.
Attraverso una attenta opera di
"ritaglio" del testo normativo si intende, infatti, scorporare dalla
legge in esame - come s'è detto all'inizio - tutto il complesso delle
disposizioni che disciplinano (o che comunque richiamano) il sistema di
attribuzione di un quarto dei seggi con il metodo proporzionale, con la
finalità, anch'essa intrinseca all'atto abrogativo proposto, e che costituisce
un epilogo evidente della abrogazione, di ottenere un sistema totalmente
maggioritario uninominale.
Ne deriva, in conclusione, che il quesito referendario
risulta indubbiamente fornito dei requisiti idonei ad assicurare agli elettori
l'espressione di un voto consapevole.
2.4. - Occorre ora verificare se la disciplina risultante
dall'eventuale esito positivo del referendum sia "immediatamente
applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia
legislativa, la costante operatività dell'organo" (cit. sent. n. 32/1993).
Deve a questo punto essere riaffermato con vigore che
"gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono
essere esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di
funzionamento" (sent. n. 29/1987). Tale principio
- di fondamentale importanza, in quanto attinente alle garanzie essenziali del
sistema istituzionale previsto dalla Costituzione - postula necessariamente,
per la sua effettiva attuazione, la costante operatività delle leggi elettorali
relative a tali organi.
Per quanto riguarda, in particolare, il Parlamento, va
ribadita l'assoluta indefettibilità di un sistema
elettorale permanentemente efficiente (tale da non ammettere neppure ambiguità
o incertezze normative: cfr. cit.
sent. n. 47/1991), in guisa che, in qualsiasi momento
della vita dello Stato, sia garantita la possibilità di rinnovamento delle
Camere, che si renda necessario per la scadenza naturale delle medesime, ovvero
a seguito dell'esercizio del potere di scioglimento anticipato da parte del
Presidente della Repubblica, esercizio che a sua volta non può subire
impedimenti. L'esigenza fondamentale di funzionamento dell'ordinamento
democratico rappresentativo non tollera soluzioni di continuità
nell'operatività del sistema elettorale del Parlamento: una richiesta di
referendum che esponga l'ordinamento a un tale rischio non potrebbe, pertanto,
che essere dichiarata inammissibile.
2.5. - Ciò posto, è indubitabile, come riconoscono nella
memoria depositata gli stessi presentatori della richiesta, che dalla
eliminazione del meccanismo (proporzionale) atto ad attribuire il venticinque
per cento dei seggi - conseguente all'esito positivo del voto popolare -
scaturirebbe un sistema elettorale che, in assenza di un intervento del
legislatore, non sarebbe in grado di funzionare. A seguito della espansione del
sistema maggioritario per l'attribuzione del totale dei seggi (l'art. 1, comma
3, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e succ. mod., nel testo residuo così
disporrebbe: "In ogni circoscrizione, il totale dei seggi è attribuito
nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il
candidato che ha riportato il maggior numero di voti"), occorrerebbe
procedere ad una nuova determinazione dei collegi uninominali in ciascuna
circoscrizione, ridisegnandoli in modo da ottenerne un numero, sul territorio
nazionale, pari al totale dei deputati da eleggere e non più al solo
settantacinque per cento del totale medesimo: la ripartizione operata con il
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, emanato in attuazione della
delega contenuta nell'art. 7, comma 1, della legge n. 277/1993, ove anche si
volesse ritenere la sopravvivenza di tale atto dopo l'eventuale approvazione
del referendum, non permetterebbe, infatti, che l'elezione di un numero di
deputati inferiore (475) a quello (630) previsto dalla Costituzione, con la
evidente conseguenza che il sistema elettorale risulterebbe inidoneo a
consentire la formazione dell'organo, e, quindi, non sarebbe nemmeno possibile
indire le elezioni.
È, altresì, pacifico, poi, che la revisione dei collegi
richiede, per la sua adozione, un provvedimento legislativo: pur, infatti, a
voler ammettere che anche nel caso in esame si attivi l'opera della Commissione
per la verifica e la revisione dei collegi ai sensi del comma 6 dell'art. 7
della legge n. 277/1993 (benché non si tratti semplicemente di rivedere i
confini dei collegi esistenti a causa di mutamenti dei parametri previsti,
bensì di procedere - come s'è detto prima - ad una integrale
rideterminazione dei collegi medesimi a seguito del
mutamento dell'impianto generale della legge elettorale), tale opera è pur
sempre destinata a concludersi, dopo un complesso procedimento, con
l'approvazione di una legge, ovvero con un decreto legislativo emanato dal
Governo sulla base di una nuova legge di delegazione, così come avvenuto nel
1993.
Alla luce delle raggiunte conclusioni, non può non cogliersi
la sostanziale - e decisiva ai fini che interessano - diversità tra la
situazione che si determinerebbe in caso di approvazione della proposta
referendaria ora in esame e quella che questa Corte esaminò, non ritenendola
ostativa all'ammissibilità del referendum allora richiesto per l'abrogazione di
alcune norme della legge elettorale del Senato, con la citata sent. n. 32/1993. In quella pronuncia si affermò che la normativa
di risulta avrebbe potuto dar luogo ad
"inconvenienti" per ciò che riguardava, da un lato, "la
diseguale proporzione in cui l'uno e l'altro sistema di elezione sarebbero
destinati ad operare nelle singole regioni", e, dall'altro, "gli effetti
che il passaggio al sistema maggioritario semplice determina in caso di ricorso
alle elezioni suppletive, secondo la legge 14 febbraio 1987, n. 31, al fine di
ricoprire i seggi rimasti vacanti per qualsiasi causa, e in particolare per
effetto di eventuali opzioni". Appare evidente che i menzionati
inconvenienti attenevano al solo "modo di operare" del sistema
elettorale di risulta, nel senso che vi introducevano
elementi di possibile sperequazione o irrazionalità, i quali, tuttavia, ove
anche avessero potuto dar luogo ad eventuali vizi di legittimità costituzionale
(di per sé non rilevanti in sede di giudizio di ammissibilità: v. sent. n. 26/1987), certamente - come si affermò espressamente
nella predetta sentenza n. 32/1993 - non incidevano sull'operatività del
sistema medesimo: essi, cioè, non producevano effetti paralizzanti sul
meccanismo elettorale, tali da impedire il ricorso alle elezioni in mancanza di
un intervento integrativo del legislatore, come invece avviene nel caso ora in
esame.
2.6. - Nella memoria depositata nell'imminenza della camera
di consiglio, i presentatori della richiesta adducono,
a sostegno dell'ammissibilità della stessa, due essenziali argomenti: a)
sussistenza di un dovere costituzionale di cooperazione del Parlamento affinché
la volontà popolare sia integrata e tradotta ad effetto, dovere costituzionale
derivante da una asserita superiorità in grado del
referendum rispetto alla legge ordinaria approvata dalle Camere; b) esistenza,
comunque, nell'ordinamento di un principio di continuità delle leggi elettorali
(desumibile dagli artt. 60 e 61 della Costituzione), e cioè di implicita ultrattività della legge abrogata fino alla piena
operatività di quella nuova, con conseguente costante esistenza di un sistema
elettorale funzionante.
Ma entrambe le tesi non sono condivisibili e non valgono a
superare la accertata ragione di inammissibilità della
richiesta.
In ordine alla prima va osservato che, anche ad ammettere,
per pura ipotesi, che sussista un dovere del Parlamento, oltre che di natura
politica, anche di carattere giuridico-costituzionale,
di attuare e condurre a pieno effetto la volontà espressa dal corpo elettorale
attraverso il referendum abrogativo, è decisivo rilevare che di fronte
all'inerzia del legislatore, pur sempre possibile, l'ordinamento non offre
comunque alcun efficace rimedio. Tale inerzia, ove si prolungasse oltre il
termine di sessanta giorni fino al quale il Presidente della Repubblica può,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ritardare l'entrata in vigore
dell'abrogazione, ai sensi dell'art. 37, terzo comma,
della legge n. 352/1970 (ovvero oltre quello più lungo eventualmente introdotto
- ma pur sempre con legge - in deroga alla norma predetta, come avvenuto nel
1987), determinerebbe, nel caso in esame, come s'è visto, la crisi del sistema
di democrazia rappresentativa, senza che sia possibile ovviarvi.
Per quanto concerne, infine, la seconda argomentazione
addotta nella memoria, deve escludersi che dai precetti contenuti negli artt.
60 e 61 della Costituzione possa trarsi il principio secondo cui, in assenza di
una espressa previsione legislativa, l'applicabilità
di una nuova normativa elettorale sia, in deroga ai criteri generali che
regolano la successione delle leggi nel tempo e l'inizio e la cessazione della
loro efficacia, automaticamente procrastinata fino a che la stessa non sia
stata completata al fine di renderla operativa, con conseguente ultrattività medio tempore della
legge anteriore: e ciò non può non valere anche in ordine ai rapporti tra
abrogazione referendaria e normativa sottoposta a referendum.
Una conferma di ciò si ricava dal fatto che l'art. 10 della
legge 4 agosto 1993, n. 277, il quale posticipò l'efficacia delle nuove norme
elettorali introdotte dalla legge medesima fino all'entrata in vigore del
decreto legislativo di determinazione dei collegi uninominali, fu introdotto,
come chiaramente si evince dalla lettura integrale dei lavori parlamentari sul
punto, non già a scopo meramente ricognitivo di un principio esistente, bensì
in quanto prevalse nettamente la tesi secondo cui, in assenza di una tale norma
transitoria, si sarebbe verificato un vuoto legislativo con l'effetto di
impedire il ricorso eventuale a nuove elezioni.
2.7. - In conclusione, la richiesta di referendum deve essere
dichiarata inammissibile.
3.1. - Il secondo quesito referendario qui in esame, nel
testo riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum presso
In ordine alla normativa residua del citato d.lgs. n. 533, conseguente
all'abrogazione referendaria, la soppressione di articoli, commi e semplici
incisi dà vita a una disciplina generale orientata verso l'adozione del c.d.
"maggioritario secco"; essa, però, non è di per sé operativa.
3.2. - È determinante, a questo riguardo, - come già nella
ipotesi relativa alla Camera dei deputati - il problema dei collegi elettorali:
a ogni Regione è assegnato un numero di collegi uninominali pari ai tre quarti
dei seggi, e cioè complessivamente 232 su 315 (d.lgs.
n. 535/1993). Il referendum abrogativo non può risolvere tale questione e,
allora, occorre esaminare la situazione che si determinerebbe nell'ipotesi di
una risposta affermativa al quesito. Stante la previsione dell'art. 57 della
Costituzione, non funzionerebbe più la rete dei collegi come disegnata dal d.lgs. n. 535, e la normativa residua non sarebbe in
concreto applicabile, con un impedimento (a tempo indeterminato) per il rinnovo
dell'assemblea rappresentativa, cui dovrebbe rimediare necessariamente il
legislatore.
La difesa del comitato promotore, consapevole dell'essenziale
importanza di tale punto, invoca l'esistenza di un obbligo di cooperazione per
dar seguito alla volontà referendaria, sostenendo che si potrebbe facilmente
sciogliere il nodo dei collegi con la revisione della "mappa",
rimpicciolendoli e aumentandoli di numero. Ma su tale obbligo, come pure
sull'ipotizzato principio di ultrattività della
legislazione elettorale delle Camere, valgono i rilievi già svolti in
precedenza (n. 2.6.). Va ricordato, in particolare, come la norma transitoria,
di cui all'art. 10 della legge n. 276/1993, sia stata inserita - così come
l'art. 10 della legge n. 277/1993 (v. ancora il n. 2.6.) - con emendamento
aggiuntivo per evitare il pericolo di un vuoto normativo, e comunque incertezze
interpretative (v. Camera dei deputati, assemblea, 24 e 30 giugno 1993; Senato,
assemblea, 14 luglio 1993).
3.3. - Infine, a proposito dell'argomento addotto in memoria
dai promotori, relativo allo scioglimento e alle elezioni del Senato del 1953,
è sufficiente ricordare che la legge 6 febbraio 1948, n. 29, all'art. 3, primo comma, prevedeva l'adeguamento, "con norma di
legge", del numero dei senatori assegnati a ciascuna Regione "nella
prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati del
censimento generale della popolazione". Il fatto che detta norma, nel
1953, non abbia avuto seguito non è pertinente ai fini del presente giudizio.
Infatti, il numero dei senatori e dei deputati, prima della revisione
effettuata con la legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era variabile,
secondo l'originaria formulazione dell'art. 57 della Costituzione.
3.4. - Anche la seconda richiesta di referendum popolare va,
pertanto, dichiarata inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le richieste di
referendum popolare per l'abrogazione parziale, nei termini indicati in
epigrafe:
a) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica),
richieste dichiarate legittime, con ordinanza del 30 novembre 1994,
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Presidente: CASAVOLA
Redattore: FERRI-GUIZZI
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.