SENTENZA N. 46
ANNO 2005
Commenti alla decisione di
I. Antonio Ruggeri, Tutela minima” di beni costituzionalmente
protetti e referendum ammissibili (e… sananti)
in tema di procreazione medicalmente assistita (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
II. Elisabetta Lamarque, Ammissibilità
dei referendum: un’altra occasione mancata (per gentile
concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
III. Andrea Pugiotto, Fuga dal referendum: “Comitati del no” e Governo a Corte (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
IV. Simone Penasa, L’ondivaga categoria delle leggi “a
contenuto costituzionalmente vincolato” Fuga dal referendum: “Comitati del no” e Governo a Corte (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
V. Vincenzo Satta, Scompare
definitivamente la distinzione tra leggi costituzionalmente necessarie e leggi
a contenuto costituzionalmente vincolato? Uno sguardo d’insieme alle sentenze
sui referendum del 2005 (per gentile concessione della
Rivista elettronica Amministrazione in cammino)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle seguenti
parti: art. 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un'unica
cellula di partenza, eventualmente»; art. 13, comma 2, limitatamente alle
parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo
dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»;
art. 13, comma 3, lettera c),
limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»;
art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione e»; giudizio
iscritto al n. 142 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 10 dicembre 2004 con
la quale l'Ufficio centrale per il referendum
presso
udito nella camera di consiglio del 10
gennaio 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini e Duccio Traina per i presentatori Lanfranco Turci,
Antonio A. M. Del Pennino, Rita Bernardini e Barbara
M. S. Pollastrini, Giovanni Giacobbe per il “Comitato
per la tutela della ricerca scientifica”, Giovanni Pitruzzella
per il “Comitato per la difesa dell'art. 75 della Costituzione”, Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per
il “Comitato per la tutela della salute della donna”, Federico Sorrentino per
il “Comitato per la difesa della Costituzione”, Tommaso di Gioia e Raffaele
Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – ONLUS”, Aldo Loiodice
per il “Forum delle associazioni
familiari”, Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato per
la difesa dei diritti fondamentali della persona” e l'avv. dello Stato
Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso
2.– Il Presidente della Corte
costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza, ha fissato per la camera
di consiglio la data del 10 gennaio 2005, dandone comunicazione a norma
dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
3.–
Il Comitato promotore del referendum
si è costituito depositando una memoria
e concludendo per l'ammissibilità della richiesta referendaria. Non
ricorrerebbe – ad avviso dei promotori – l'ipotesi di abrogazione di leggi «a
contenuto costituzionalmente necessario», attesa la probabile
incostituzionalità delle norme che si vorrebbero abrogare, lesive degli artt. 9
e 33 della Costituzione e del diritto alla salute, in quanto l'impossibilità di
utilizzare gli embrioni sacrifica la ricerca scientifica finalizzata alla cura
delle malattie genetiche. Né la richiesta incontrerebbe il limite delle leggi
di esecuzione di obblighi internazionali, posto che
4.– E' intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la richiesta di referendum
venga dichiarata inammissibile, anzitutto per la mancata richiesta di
abrogazione di altre disposizioni indissolubilmente legate a quelle che si vorrebbero
eliminare; l'esito che il referendum
persegue è, infatti, quello di una piena liberalizzazione della ricerca
scientifica, con esiti incompatibili con la tutela dei diritti del concepito.
In secondo luogo la richiesta sarebbe intrinsecamente contraddittoria in
quanto, perseguendo l'obiettivo di rendere possibile la produzione di embrioni
a fini sperimentali e non riproduttivi, non prevede l'abrogazione dell'art. 13,
comma 1, e dell'art. 13, comma 3, lettera a),
della legge, i quali vietano rispettivamente qualsiasi sperimentazione
sull'embrione e la produzione di embrioni a fini di ricerca. Infine le norme
interessate rappresenterebbero attuazione di precetti derivanti da norme
internazionali o, comunque, strettamente collegate con le medesime.
5.– Hanno depositato scritti a sostegno
dell'inammissibilità: il “Comitato per la tutela della ricerca scientifica”, il
“Comitato per la difesa dell'art. 75 della Costituzione”, il “Comitato per la
tutela della salute della donna”, la “Consulta nazionale delle Fondazioni e
Associazioni antiusura”, il “Forum
delle Associazioni familiari”, il “Comitato per la difesa dei diritti
fondamentali della persona”.
6.– Nella camera di consiglio del 10
gennaio 2005 sono stati sentiti gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini e Duccio Traina per i presentatori Lanfranco Turci,
Antonio A. M. Del Pennino, Rita Bernardini e Barbara
M. S. Pollastrini e l'avv. dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
A seguito dell'ordinanza letta in camera di
consiglio, sono stati altresì sentiti l'avv. Giovanni Giacobbe per il “Comitato
per la tutela della ricerca scientifica”, l'avv. Giovanni Pitruzzella
per il “Comitato per la difesa dell'art. 75 della Costituzione”, gli avvocati
Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte
per il “Comitato per la tutela della salute della donna”, l'avv. Federico
Sorrentino per il “Comitato per la difesa della Costituzione”, gli avvocati
Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – ONLUS”,
l'avv. Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”, gli avvocati Luigi Manzi e
Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti
fondamentali della persona”.
Considerato in diritto
1.– Va preliminarmente dichiarata, a scioglimento
della riserva formulata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005, la
ricevibilità degli scritti depositati dai soggetti diversi dai presentatori
della richiesta di referendum, per le
ragioni esposte nella sentenza n. 45 del
2005, fermi restando i limiti alla possibilità di intervento di tali
soggetti nel procedimento e di integrazione orale degli scritti stessi,
individuati nella suddetta pronuncia.
2.– La richiesta di referendum sulla cui ammissibilità
In concreto, la richiesta referendaria mira
ad ampliare la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni con
finalità terapeutiche e diagnostiche, sia attraverso la rimozione dei limiti di
cui all'art. 13, comma 2, sia attraverso l'eliminazione dei divieti di
clonazione mediante trasferimento di nucleo e di crioconservazione, in quanto
procedure strumentali alle tecniche di utilizzo delle cellule staminali, fermo
restando tuttavia il divieto di realizzare processi volti ad ottenere un essere
umano identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere
umano in vita o morto.
3.– E' opportuno premettere che il giudizio
di ammissibilità che questa Corte è chiamata a svolgere si atteggia, per
costante giurisprudenza, «con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti
degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai
giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti con forza di legge» (cfr. sentenze n. 16 del
1978 e n.
251 del 1975). Non è quindi in discussione in questa sede la valutazione di
eventuali profili di illegittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004,
né è questa, parimenti, la sede di un giudizio sulla legittimità costituzionale
dell'eventuale disciplina di risulta derivante dall'effetto abrogativo del referendum (cfr. sentenze n. 26 del
1987 e n. 24
del 1981).
4.– La richiesta è ammissibile.
4.1.– Essa non riguarda le leggi per le
quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum ed è al tempo stesso
rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 16 del
1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale.
In particolare, va escluso che le
disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto
costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità
di abrogazione referendaria.
La richiesta referendaria non si pone,
d'altro canto, in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo
del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo
addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri
umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Oggetto del
divieto di cui all'art. 1 del richiamato Protocollo addizionale sono, infatti,
solamente gli interventi diretti ad ottenere un essere umano geneticamente
identico ad un altro essere umano vivente o morto, e tali interventi – come si
è già osservato – restano vietati anche alla stregua della normativa di
risulta.
4.2.– Il quesito presenta, sotto altro
aspetto, il necessario carattere di omogeneità.
La proposta referendaria mira, univocamente,
ad ampliare le possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni
umani con finalità terapeutiche e diagnostiche e tutte le singole parti del
quesito sono coerenti con tale matrice unitaria.
4.3.– La normativa di risulta non presenta,
infine, elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili alla stregua
dei normali canoni ermeneutici.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19
febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita):
articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole «discendente da un'unica
cellula di partenza, eventualmente»; articolo 13, comma 2, limitatamente alle
parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo
dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»;
articolo 13, comma 3, lettera c),
limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»;
articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole «la crioconservazione e»;
richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004 dall'Ufficio
centrale per il referendum costituito
presso
Così deciso in
Roma, presso la sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
gennaio 2005.
Valerio ONIDA,
Presidente
Annibale MARINI,
Redattore
Depositata in
Cancelleria il 28 gennaio 2005.
ALLEGATO:
Ordinanza pronunciata
nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 nel giudizio relativo alla
richiesta di referendum abrogativo
iscritto al n. 142 reg. ref.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Considerato che l'art. 33 della legge n. 352 del 1970, nell'ambito di un
procedimento a carattere officioso diverso da un giudizio di parti, conferisce
solo ai presentatori delle richieste di referendum
e al Governo il potere di depositare memorie, di cui
che eventuali
scritti di soggetti ulteriori, interessati a sollecitare una decisione della
Corte nel senso dell'ammissibilità o dell'inammissibilità dei quesiti, possono
assumere solo il carattere di contributi contenenti “argomentazioni
potenzialmente rilevanti” ai fini del giudizio (sentenza n. 31 del 2000), ma non si configurano come espressione di un potere di partecipazione
al procedimento, né quindi la loro presentazione comporta il diritto ad
illustrarli oralmente in camera di consiglio;
che tuttavia, nella
specie,
riservata alle
sentenze la precisazione dei limiti di ingresso nel procedimento di documenti
di soggetti diversi dai presentatori e dal Governo
dispone
di dare corso alla illustrazione delle memorie presentate dai
soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 352 del 1970, previe eventuali
integrazioni orali degli scritti presentati da altri soggetti.