SENTENZA N. 57
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
-
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della delibera legislativa della Regione Siciliana
del 20 gennaio 2006, recante «Riproposizione di norma concernente l’istituzione
del registro degli amministratori di condominio», e degli artt. 2, comma 1, e
3, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28
(Istituzione del registro degli amministratori di condominio e di immobili),
promossi con ricorsi del Commissario dello Stato per
Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana e della Regione
Marche;
udito nell’udienza pubblica del 23
gennaio 2007 il Giudice relatore
uditi l’avvocato
dello Stato Sergio Sabelli per il Commissario dello Stato per
Ritenuto in fatto
1.1. ¾ Con
ricorso notificato il 27 gennaio 2006 e depositato nella cancelleria di questa
Corte il 3 febbraio 2006, il Commissario dello Stato per
La delibera legislativa impugnata istituisce presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ogni Provincia regionale il registro degli amministratori di condominio, al quale possono iscriversi i soggetti che hanno esercitato continuativamente ed in maniera documentata per almeno due anni tale attività.
Riferisce il Commissario ricorrente che la norma impugnata costituisce la sostanziale riproposizione di altra norma (art. 20, comma 18, del disegno di legge n. 1084), già impugnata per violazione dell’art. 117 della Costituzione ed espunta in sede di promulgazione della legge 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie).
Ad avviso del Commissario, la disposizione impugnata non si sottrae ai
dubbi di costituzionalità già formulati col precedente ricorso, al quale
l’attuale impugnativa fa integrale rinvio. Difatti,
La norma, inoltre, poiché prevede l’iscrizione in un apposito registro per lo svolgimento dell’attività in questione, attualmente non soggetta ad alcuna regolamentazione, qualora fosse applicata costituirebbe un limite al suo esercizio, ponendosi in contrasto con l’art. 120 della Costituzione.
Il Commissario dello Stato ritiene infine la disposizione impugnata inficiata da intrinseca irragionevolezza. Vi si prevede infatti l’istituzione di un registro al quale gli interessati hanno facoltà di iscriversi, in assenza della determinazione delle conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione. La formulazione della norma sarebbe pertanto priva di quella pur minima regolamentazione, necessaria per il funzionamento del registro in questione.
1.2. ¾
Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita
La ragione di inammissibilità discenderebbe dal fatto che le censure sarebbero apoditticamente formulate, ancorate a motivazioni apparenti, in quanto effettuate richiamando il contenuto di altro ricorso proposto dal medesimo Commissario, e sorrette esclusivamente da inadeguate e scarne argomentazioni. La carenza di motivazione non consentirebbe di valutare gli specifici profili di contrasto con i parametri evocati, nonché, conseguentemente, di individuare con precisione i termini della questione.
Nel merito,
Osserva, peraltro, che nella specie non si sarebbe in presenza dell’istituzione di un albo o di un registro la cui funzione sia quella di individuare una professione, limitandone l’esercizio soltanto agli iscritti o riservando soltanto ad essi altre facoltà, facilitazioni e particolari benefici correlati all’esercizio dell’attività in questione. Infatti, diversamente dalla norma già impugnata dal Commissario dello Stato ed espunta in sede di promulgazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (la quale dettava la disciplina delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione, con la determinazione dei compensi per l’attività e la previsione di un esame abilitativo), la norma oggi all’esame della Corte si limiterebbe a prendere atto della realtà della sussistenza dell’attività, spesso di lavoro autonomo, di amministratore di condominio, per prevedere l’iscrizione in un registro di tutti coloro che esercitino continuativamente, per almeno due anni, tale attività. Tale iscrizione non sarebbe neppure correlata direttamente alla ricorrenza di altri parametri che connotino l’attività medesima in termini di lavoro autonomo, ben potendosi richiedere l’iscrizione da parte di soggetti che amministrano gratuitamente condomini nei quali sono direttamente interessati come proprietari o conduttori.
Si avrebbe riguardo, pertanto, non già ad una professione, ma ad un’attività lecita non regolamentata, con la creazione di un elenco avente una funzione meramente conoscitiva.
La legittimità della norma regionale – nella limitata portata ad essa attribuibile in forza di una corretta interpretazione – sarebbe confermata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131).
Ciò varrebbe ad escludere qualsiasi violazione, non solo dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione, ma anche degli artt. 3 e 120 della Costituzione (parametri, questi ultimi, che sarebbero evocati senza alcuna argomentazione).
Ad avviso della Regione, l’applicazione della disposizione non ostacolerebbe in alcun modo l’esercizio del diritto al lavoro, dal momento che l’iscrizione o meno nel registro non determina alcuna preclusione all’esplicazione delle attività di amministrazione di condominio quale prestazione di lavoro autonomo.
Del pari infondato sarebbe il richiamo all’art. 3 della Costituzione, giacché nessuna discriminazione può discendere dalla previsione di iscrizione in un elenco che non determina né preclusioni né ampliamenti di facoltà.
Né sarebbe configurabile la violazione dell’art. 97 della Costituzione: la norma denunciata non disciplina una professione, ma tende alla istituzione di registri con funzione meramente conoscitiva, anche per consentire ai soggetti che volontariamente vi si iscrivono di contattare altri iscritti, con cui relazionarsi ai fini di un normale interscambio di esperienze e conoscenze.
Di qui un ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso, derivante
dalla circostanza che esso si fonderebbe in realtà su un travisamento della
portata applicativa della norma denunciata. Prima di investire
2.1. ¾
Con ricorso notificato il 13 febbraio 2006 e depositato nella
Con la suddetta legge,
Premesso che la figura e le funzioni dell’amministratore di condominio
sono regolate dagli artt. 1129 e seguenti del codice civile; che, anche secondo
la giurisprudenza di legittimità, nessuna norma dell’ordinamento statale
prevede l’esistenza di un albo professionale degli amministratori di
condominio; e che una precorsa iniziativa di legge nazionale volta a prevedere
l’istituzione di un apposito albo non ha avuto esito positivo, anche in
relazione alla posizione assunta dall’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, secondo la quale l’albo in questione sarebbe non necessario e
violerebbe le norme sulla concorrenza; il ricorrente sostiene che
Siffatta previsione contrasterebbe con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Difatti, il riconoscimento, da parte della legislazione regionale, di una professione non prevista né istituita da leggi statali eccederebbe la competenza regionale, dal momento che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 424, 405, 355 e 319 del 2005 e nn. 359 e 353 del 2003), resta riservata alla legislazione dello Stato la formulazione dei principi fondamentali in materia di professioni, tra cui l’individuazione delle varie figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici.
In assenza, dunque, della previa individuazione, da parte dello Stato, della figura professionale dell’amministratore di condominio e di immobili e della definizione dei contenuti e dei requisiti culturali e tecnico-professionali afferenti la qualifica dell’operatore di cui trattasi, la potestà concorrente delle Regioni dovrebbe rispettare il principio fondamentale secondo cui l’istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali) per l’esercizio di attività professionali è prerogativa esclusiva del legislatore nazionale, avendo gli stessi una funzione individuatrice delle professioni, preclusa in quanto tale alla competenza regionale.
Infine, il ricorrente ricorda che analoghe previsioni contenute nella legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 355 del 2003.
2.2. ¾
Si è costituita
Ad avviso della Regione, la normativa impugnata non inciderebbe nella materia delle professioni, ma interverrebbe a sostegno della formazione professionale, materia che comprende, tra l’altro, il complesso degli interventi volti al perfezionamento, alla riqualificazione e all’orientamento professionale, secondo la disciplina data dall’art. 141 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Tale materia appartiene, nell’assetto definito dal nuovo art. 117 della Costituzione, alla competenza residuale delle Regioni (sentenze nn. 384, 175, 51 e 50 del 2005 e n. 13 del 2004).
Osserva
Di conseguenza, inconferente sarebbe il richiamo alla sentenza n. 355 del 2005, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2003, giacché quest’ultima legge, al contrario di quanto prevede l’art. 2, comma 4, della legge della Regione Marche n. 28 del 2005, precludeva l’esercizio della professione ai non iscritti nel registro regionale.
Viceversa, l’analogia sarebbe prospettabile con la legge della Regione Lazio 12 novembre 2002, n. 40 – non impugnata dallo Stato –, la quale ha istituito il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili «a garanzia della professionalità della relativa attività, nonché dei diritti dei proprietari e degli inquilini», e dettato le norme relative all’iscrizione nel registro, alla sua tenuta, alle forme di pubblicità.
Parimenti inconferente sarebbe il richiamo
dell’Avvocatura alla posizione assunta dall’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, secondo la quale l’albo in questione sarebbe non necessario e
violerebbe le norme sulla concorrenza. Difatti, l’Autorità antitrust,
nel parere del 9 gennaio
2.3. ¾ In prossimità dell’udienza,
Secondo la difesa della Regione, con riferimento alle professioni non ordinistiche (per accedere alle quali non è obbligatorio il superamento di un esame di Stato e per il cui esercizio non è obbligatoriamente richiesta l’iscrizione ad un albo o ad un elenco), alla legge regionale sarebbero riservati spazi maggiori di intervento, naturalmente nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi-quadro statali. Questo comporterebbe che in nessun caso la legge cornice potrebbe restringere il campo di intervento regionale qualificando come inderogabili, in quanto di principio, disposizioni che coprano la materia in ogni suo profilo.
Nella memoria si richiama, in particolare, la sentenza n. 459 del
2005, con la quale
Ribadisce
L’attività di amministratore di condominio è pienamente libera e affidata esclusivamente all’autoregolamentazione delle varie associazioni di categoria presenti nel mercato immobiliare. In tale contesto – si sostiene – è ben ammissibile una disciplina diretta alla qualificazione degli operatori del settore.
Infine, nella memoria si ricorda che nel campo della formazione
professionale sono state emanate diverse leggi regionali, istitutive di organi
consultivi di cui fanno parte ordini e collegi professionali, regionali e provinciali. Tali leggi – osserva
1.1. ¾ La questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Commissario dello Stato per
1.2. ¾ Il Presidente del Consiglio dei
ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge della
Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28 (Istituzione del registro degli
amministratori di condominio e di immobili), i quali individuano i requisiti
necessari per l’iscrizione nel registro degli amministratori di condominio e di
immobili e prevedono l’organizzazione, da parte della Regione, di appositi
corsi di formazione professionale, con relativi esami finali. Ad avviso del
ricorrente, le disposizioni denunciate violerebbero l’art. 117, terzo comma,
della Costituzione, giacché il riconoscimento, da parte della legislazione
regionale, di una professione non prevista né istituita da leggi statali
eccederebbe la competenza regionale.
2. ¾ I due giudizi possono essere riuniti, vertendo entrambi sulla legittimità costituzionale di disposizioni legislative regionali recanti l’istituzione del registro degli amministratori di condominio.
3.1. ¾ La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la delibera legislativa della Regione Siciliana, prospettata dal Commissario dello Stato in riferimento agli articoli 117, secondo comma, e 120 della Costituzione, deve essere dichiarata inammissibile.
Tali parametri sono infatti invocati genericamente. In particolare, per
quanto riguarda l’art. 117 della Costituzione, non sono indicati né la materia
di competenza legislativa esclusiva statale o quella di competenza legislativa
concorrente – là dove in realtà si sia voluto fare riferimento, non al secondo,
ma al terzo comma della citata norma costituzionale – che sarebbe lesa dalla
delibera legislativa regionale, né i principi fondamentali ai quali
3.2. ¾ Non fondata è la questione di legittimità costituzionale della medesima delibera legislativa sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Deve infatti escludersi che sia configurabile il lamentato vizio di irragionevolezza solo perché – secondo la prospettazione formulata dal Commissario – la delibera legislativa si limita a recare l’istituzione del registro degli amministratori di condominio, prevedendo la facoltà per gli interessati, che abbiano esercitato per almeno due anni tale attività, di iscriversi ad esso, senza dettare la disciplina degli ulteriori e conseguenti aspetti di dettaglio.
4. ¾ La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche n. 28 del 2005 è fondata.
4.1. ¾ La legge regionale istituisce, presso la struttura competente della Giunta regionale, il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili (art. 1); prevede (art. 2, comma 1) che nel registro possono essere iscritti coloro che siano in possesso di determinati requisiti professionali (il conseguimento dell’attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione o l’iscrizione in altri albi di ordini o collegi professionali affini); affida alla Regione (art. 3, commi 1 e 3) il compito di promuovere e organizzare corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di amministratore di condominio e di immobili, rimandando ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la determinazione delle modalità di svolgimento dei corsi e dei relativi esami.
4.2. ¾ L’istituzione di detto registro, l’individuazione dei requisiti professionali per l’iscrizione in esso e la previsione di corsi ed esami finali per il conseguimento dell’attestato professionale necessario a tali fini rientrano nella materia delle professioni, e cioè in una materia di competenza legislativa concorrente.
Questa Corte ha più volte affermato
che, rispetto ad essa, debbono ritenersi riservate allo Stato sia
l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed
ordinamenti didattici, sia la disciplina dei titoli necessari per l’esercizio
delle professioni, sia l’istituzione di nuovi albi (da ultimo, sentenze n. 449,
n. 424, n. 423 e n. 153 del 2006).
In particolare, con la sentenza n. 355 del
2005 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della
Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17, istitutiva del registro generale degli
amministratori di condominio, affermandosi che «esula […] dai limiti della
competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni
l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi
statali) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una
funzione individuatrice delle professioni preclusa in
quanto tale alla competenza regionale».
Nella medesima direzione si è posto
il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in
materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.
131), il quale prevede, da un lato, che la potestà legislativa regionale si
esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art.
1, comma 3), e, dall’altro, che la legge statale definisce i requisiti
tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle
attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di
interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato (art. 4, comma 2).
Non si può pervenire a
conclusione diversa, come sostenuto dalla Regione Marche, facendo leva sulla
circostanza che, per espressa previsione della legge regionale in esame (art.
2, comma 4), la mancata iscrizione al registro non preclude l’esercizio dell’attività
di amministratore di condominio e di immobili.
Infatti l’istituzione di un registro
professionale e la previsione delle condizioni per l’iscrizione ad esso hanno,
già di per sé, «una funzione individuatrice» (sentenza n. 355 del
2005) della professione, preclusa alla competenza regionale.
4.3. ¾ L’intera
legge regionale è inscindibilmente connessa con le disposizioni specificamente
censurate dal ricorrente, essendo priva di autonoma portata normativa senza le
disposizioni medesime. Di conseguenza, la declaratoria di illegittimità
costituzionale delle disposizioni stesse comporta anche la caducazione
dell’intero testo della legge regionale nella sua restante parte.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
1) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale della delibera
legislativa della Regione Siciliana 20 gennaio 2006, recante «Riproposizione di
norma concernente l’istituzione del registro degli amministratori di
condominio», sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, e 120
della Costituzione, dal Commissario dello Stato per
2) dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima delibera
legislativa, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
dal Commissario dello Stato per
3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28 (Istituzione del registro degli amministratori di condominio e di immobili), e, per conseguenza, della restante parte dell’intera legge.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2007.
F.to:
Depositata
in