SENTENZA N.
424
ANNO 2005
Commento alla decisione di
Elena Bindi e Marco Mancini
per gentile concessione della Rivista
telematica Federalismi.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni
Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione
Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 2 agosto 2004, depositato in cancelleria
il 10 agosto successivo ed iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nell’udienza pubblica del 25 ottobre 2005 il Giudice relatore Franco
Bile;
uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Santarelli per
1. – Con ricorso
notificato il 2 agosto 2004 e depositato il successivo 10 agosto, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale – per violazione
dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione – la legge della Regione Piemonte
31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali).
In particolare, le censure riguardano: a) l’art. 1, che istituisce il «registro
per gli operatori delle discipline bio-naturali
finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del
cittadino»; b) l’art. 2, che riconosce a tali discipline «il compito di
promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della vita
della persona», demandandone l’identificazione ad una delibera della giunta
regionale; c) gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, che sono funzionalmente collegati con
gli articoli precedenti, poiché il loro contenuto dispositivo è volto al
raggiungimento dei fini della legge medesima (con particolare riguardo alla
regolamentazione e gestione delle professioni sanitarie anche non
convenzionali).
La difesa erariale rileva
che nell’ambito delle discipline bio-naturali
(genericamente definite e non identificate dalla legge impugnata) devono
ritenersi comprese – come desumibile anche dal fatto che l’art. 3 inserisce tra
i componenti della Commissione che verifica i requisiti richiesti agli
operatori per l’iscrizione al relativo registro, un rappresentante designato
dall’Ordine dei medici e uno designato dall’Ordine dei farmacisti – le
professioni sanitarie, anche non convenzionali, la cui individuazione e
regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta allo
Stato, secondo il principio fondamentale stabilito dall’art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e confermato dall’art. 124, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
dall’art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
2. – Si è costituita in
giudizio
Secondo
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio
dei ministri impugna, in via principale, la legge della Regione Piemonte 31
maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali).
Secondo il ricorrente, gli artt. 1 e 2 di tale legge, ed i successivi artt. 3,
4, 5, 6 e 7, (in quanto «funzionalmente collegati» ai precedenti) si pongono in
contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, poiché realizzano un
intervento normativo regionale in materia di professioni sanitarie non
convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi profili
e ordinamenti didattici, spetta invece allo Stato (come affermato da questa
Corte nella sentenza n. 353 del 2003), secondo il principio fondamentale
stabilito dall’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (successivamente confermato dall’art. 124, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall’art. 1, comma 2, della legge
26 febbraio 1999, n. 42).
2. – Il ricorso è
fondato.
2.1. – Con l’impugnata
legge n. 13 del 2004
La legge – emanata
«nell’ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta» (art. 1) –
istituisce «il registro per gli operatori delle discipline bio-naturali
finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del
cittadino» (art. 1); demanda alla Giunta regionale di identificare «le
discipline bio-naturali oggetto di regolamentazione e
le attività specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate» (art.
2, comma 3); prevede l’istituzione di una Commissione permanente per le
pratiche e le discipline bio-naturali, determinandone
la composizione (art. 3) ed individuandone i compiti (art. 4); istituisce il
registro regionale degli operatori delle pratiche e delle discipline bio-naturali, disciplinandone le procedure ed i requisiti
per l’iscrizione (art. 5); commina sanzioni amministrative per coloro che
esercitano l’attività di operatore nelle discipline bio-naturali
senza essere iscritti al registro regionale (art. 6, comma 1), ovvero che
esercitano una disciplina bio-naturale diversa da
quella per la quale risultano iscritti nel registro regionale (art. 6, comma
2); regolamenta in via transitoria la iniziale gestione del registro regionale
(art. 7).
I successivi artt. 8 e 9
(non impugnati), prevedono rispettivamente un monitoraggio finalizzato ad
identificare i parametri a cui
2.2. – L’impianto
generale, lo scopo esplicito ed il contenuto della legge – ed in special modo
delle norme poste dagli artt. 2, 5 e 6, sopra ricordati – rendono evidente che
l’oggetto della normativa in esame (e, di conseguenza, della proposta questione
di legittimità costituzionale) va ricondotto alla materia delle «professioni»,
contemplata dal terzo comma dell’art. 117 Cost.
D’altronde, neppure
2.3. – Dunque,
anche la presente questione deve essere risolta alla stregua della
giurisprudenza resa al riguardo da questa Corte (sentenze n. 353 del
2003, n. 319
e n. 355 del
2005). In termini generali, è sufficiente infatti
ribadire che – nel vigore della riforma del Titolo V, Parte seconda, della
Costituzione – continua a spettare allo Stato la determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di competenza concorrente e che, ove non ne siano
stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi
dell’art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli
comunque risultanti dalla normativa statale già in vigore (sentenze n. 201 del
2003 e n.
282 del 2002, oltre a quelle sopra citate). E da essa non si trae alcuno
spunto che possa consentire iniziative legislative regionali nell’ambito cui si
riferisce la legge impugnata.
Parimenti, va riaffermato
che, anche oggi, la potestà legislativa delle regioni in materia di
«professioni» deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle
figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e
l’istituzione di nuovi albi (sentenza n. 355 del
2005) è riservata allo Stato. Tale principio, al di là
della particolare attuazione che recano i singoli precetti normativi, si
configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge
regionale (sentenza
n. 319 del 2005).
Pertanto, le norme impugnate
devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime, per violazione
dell’evocato parametro.
2.4. – Rilevato, inoltre,
che l’intera legge regionale si pone in inscindibile connessione con le
disposizioni specificamente impugnate dal ricorrente – giacché gli artt. 8 e 9,
non impugnati, hanno ragion d’essere in quanto funzionali al raggiungimento
dello scopo della legge medesima –, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa,
in via consequenziale, anche a tali disposizioni.
per questi motivi
dichiara l’illegittimità costituzionale
degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio
2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali);
dichiara, ai sensi dell’art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale in via
consequenziale degli artt. 8 e 9 della medesima legge.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 16 novembre 2005.
Annibale MARINI,
Presidente
Franco BILE,
Redattore
Depositata in
Cancelleria il 25 novembre 2005.