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SENTENZA N. 353
ANNO 2003
Commento alla decisione di
Tania Groppi,
Nota
alla sentenza n. 353 del 2003 della
Corte costituzionale
(per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Riccardo CHIEPPA Presidente
-
Valerio ONIDA Giudice
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche
terapeutiche e delle discipline non convenzionali), promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 dicembre 2002,
depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2003 ed iscritto al n. 2 del registro
ricorsi 2003.
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nell’udienza pubblica
del 14 ottobre 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi l’avvocato dello Stato
Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei
ministri e l’avvocato Enrico Romanelli per la Regione
Piemonte.
Ritenuto
in fatto
1.
— Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30
dicembre 2002, depositato il 9 gennaio 2003, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002,
n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non
convenzionali), in riferimento all’art. 117, primo e
terzo comma, della Costituzione.
2.
— Il ricorrente premette che la legge regionale impugnata reca
la regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali
-quali la "agopuntura", la "fitoterapia", la
"omeopatia", la "omotossicologia"
e le altre pratiche omologhe indicate nell'art. 2,
comma 1- che espressamente riconosce, al dichiarato scopo di favorire la
libertà di scelta del paziente, nell'ottica del pluralismo scientifico.
La
difesa erariale, anche nella memoria depositata in prossimità dell’udienza
pubblica, sostiene che le norme impugnate, poiché attengono all’esercizio di
professioni sanitarie secondo metodi e mezzi non convenzionali, sarebbero
riconducibili alla competenza legislativa di tipo concorrente, nel cui
esercizio la Regione, ex art. 117 Cost., deve osservare sia i vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario (primo comma), sia i principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato (terzo comma) che, nella specie, risulterebbero entrambi violati.
Secondo il ricorrente, sarebbe anzitutto illegittimo il riconoscimento
"regionale" di professioni aventi ad oggetto l'esercizio di pratiche
terapeutiche "non convenzionali" non ancora istituite dalle norme
statali, alle quali è riservata la formulazione dei principi generali nella
materia. Infatti, la regione non potrebbe emanare norme aventi ad
oggetto la disciplina, attraverso l'istituzione d'un registro, o albo, e la
regolamentazione dei requisiti per la relativa iscrizione, di figure di operatori professionali non ancora individuate dal
legislatore statale. L'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e l'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, hanno infatti riservato allo Stato l’individuazione delle figure
professionali in oggetto –quindi, degli operatori di pratiche terapeutiche
"non convenzionali"- e hanno enunciato nella materia della
"sanità" un principio fondamentale, da ritenersi vigente anche
successivamente alla novellazione del Titolo V della
Costituzione realizzata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La
legge impugnata si porrebbe altresì in contrasto con i "vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario" in materia di diritto di stabilimento e di
libera prestazione di servizi. Le direttive comunitarie aventi ad oggetto la
libera circolazione dei professionisti riguardano
infatti anche il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in uno
Stato membro ai fini dell'esercizio della attività professionale in un altro
Stato, tenuto a garantirne l’osservanza su tutto il proprio territorio. Senonché, la legge impugnata, da
un canto, determina l’operatività del principio derivante dalle norme
comunitarie in riferimento alle nuove figure professionali, dall’altro,
inevitabilmente limita ad una parte del territorio nazionale l’esercizio del
diritto alla libera circolazione, realizzando in tal modo una discriminazione
"tra cittadini residenti e cittadini provenienti da un altro Stato
membro".
3.
— Nel giudizio si è costituita la Regione Piemonte, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Secondo
la resistente, sarebbe notorio che sono ampiamente
diffuse le cc.dd. "terapie non
convenzionali", praticate in Europa da un numero sempre più ampio di
pazienti, al punto che il Parlamento europeo, nel 1997 ha approvato una
risoluzione con la quale affermava la necessità di tutelare la libertà degli
utenti nella scelta delle terapie, garantendo allo stesso tempo la sicurezza e
la correttezza dell’informazione in ordine alla loro innocuità. Anche in
Italia, benché la materia non sia stata disciplinata, è stata prevista una aliquota IVA ridotta per i medicinali omeopatici ed il d.P.C.m. 29 novembre 2001, recante direttive in ordine ai
livelli essenziali di assistenza, fa riferimento alle medicine non
convenzionali; la Federazione nazionale dell’Ordine dei medici, in un documento
del 18 maggio 2002, ha inoltre identificato nove discipline che riconduce alla
pratica professionale medica (agopuntura; fitoterapia; medicina tradizionale
cinese; ayurveda; osteopatia e chiropratica),
mentre alcune Regioni hanno anche inserito nei piani sanitari regionali la
realizzazione di programmi di sperimentazione estesi alle medicine non
convenzionali, ricondotte nel novero delle prestazioni erogabili dal servizio
sanitario nazionale.
La
legge impugnata mirerebbe a garantire chiarezza e trasparenza di queste
attività, tutte concretamente e legalmente già esercitate, anche allo scopo di
assicurare una corretta informazione. La realizzazione di questa finalità
sarebbe garantita dall’istituzione di una Commissione alla quale sono stati
attribuiti compiti di informazione, studio e verifica
del possesso dei requisiti da parte di coloro che chiedono di essere iscritti
nel registro regionale degli operatori di pratiche terapeutiche e di discipline
non convenzionali.
Secondo
la Regione, le norme impugnate non istituirebbero affatto
un albo professionale, ma disciplinerebbero "uno strumento assolutamente
non vincolante per gli esercenti le professioni considerate", che non sostituisce,
né elimina e neppure limita i titoli di abilitazione professionale e lo
svolgimento dell’attività, secondo le norme vigenti.
4.
— All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle
conclusioni rassegnate nelle difese scritte.
Considerato
in diritto
1.
— Il giudizio in via principale, promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso in epigrafe nei confronti della Regione Piemonte, ha ad
oggetto la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle
pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali) in
riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.
Secondo
la ricorrente Avvocatura erariale, il riconoscimento "regionale" di
professioni aventi ad oggetto l’esercizio di pratiche terapeutiche "non
convenzionali", non ancora previste ed istituite dalle norme statali,
eccederebbe la competenza della Regione, così come violerebbe i limiti della
competenza regionale previsti dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che sarebbe riservata alla legislazione dello
Stato la formulazione dei principi fondamentali attinenti all’individuazione,
nell’ambito della materia "sanità", delle figure professionali di
operatori di pratiche terapeutiche "non convenzionali". Sarebbero
inoltre, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, violati anche i
"vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario" in tema di libera
circolazione dei professionisti e di riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in uno Stato membro, poiché le
direttive comunitarie in materia non consentirebbero che l’istituzione di nuove
figure professionali non sia garantita in tutto il territorio statale,
realizzandosi altrimenti "trattamenti discriminatori tra cittadini
residenti e cittadini provenienti da un altro Stato membro".
2.
— La questione è fondata.
La
legge impugnata 24 ottobre 2002, n. 25, della Regione Piemonte regolamenta le
"pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali",
prevedendo, tra l’altro, l’istituzione "nell’ottica
del pluralismo scientifico e della libertà di scelta da parte del
paziente" di un registro per le pratiche terapeutiche e per le discipline
non convenzionali (art. 1), nonché la costituzione di una Commissione
permanente presso l’Assessorato regionale alla sanità (art. 3), con compiti, in
particolare, di definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli
istituti deputati alla formazione degli operatori, di verifica del possesso, a
seguito del superamento di apposita prova teorico-pratica, dei requisiti
occorrenti alla iscrizione in un apposito registro regionale (art. 4), ed
altresì di verifica, nel periodo transitorio, di idoneità degli operatori, già
esercenti sul territorio regionale tali pratiche non convenzionali, ai fini
dell’iscrizione in tale registro (art. 7).
I
contenuti precipui della legge, che si focalizzano sui requisiti dei nuovi
operatori, in correlazione con le argomentazioni prospettate nel ricorso
inducono a ritenere che l’oggetto della questione di legittimità costituzionale
in esame vada ricondotto essenzialmente alla materia delle professioni
sanitarie. A questo proposito, segnalando che già il r.d. 27 luglio 1934, n.
1265, assoggettava a vigilanza statale, tra l’altro, l’esercizio delle
professioni sanitarie e delle "arti ausiliarie delle professioni sanitarie",
stabilendo l’obbligo del conseguimento del rispettivo titolo di
abilitazione professionale, va ricordato che dopo l’entrata in vigore
della Costituzione la disciplina delle funzioni relative all’esercizio delle
professioni sanitarie e delle relative professioni ed arti ausiliarie è stata
riservata, ai sensi dell’art. 117, nell’ambito della materia "assistenza
sanitaria", alla competenza statale, anziché a quella regionale (cfr. sentenza n. 82 del 1997), da una serie di atti
legislativi, tra cui: il d. P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, il d. P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, il
d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
In
particolare, il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
all’art. 6, comma 3, riservando alla competenza statale il relativo potere, ha
disposto che le figure professionali da formare ed i connessi
profili, nonché i rispettivi ordinamenti didattici fossero definiti da apposite
disposizioni, secondo un principio che è stato poi confermato dall’art. 124,
comma 1, lettera b), del citato d. lgs. n. 112 del 1998, nonché dall’art. 1, comma 2, della legge 26
febbraio 1999, n. 42, il quale ha stabilito che "il campo proprio di
attività e di responsabilità delle professioni sanitarie" è determinabile
in base alle specifiche norme istitutive dei relativi profili professionali e
degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario. Infine,
la legge 10 agosto 2000, n. 251, ha incluso le diverse figure professionali
sanitarie, di cui al citato art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992, e successive
modificazioni, in distinte fattispecie qualificatorie.
A
seguito dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, la
disciplina de qua è da ricondurre, come già detto, nell’ambito della
competenza concorrente in materia di "professioni", di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. I relativi principi
fondamentali, non essendone stati, fino ad ora, formulati dei nuovi, sono
pertanto da considerare quelli, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze n. 201 del 2003 e n. 282 del 2002), risultanti dalla
legislazione statale già in vigore.
Non
pare quindi dubbio che, anche oggi, la potestà legislativa regionale in materia
di professioni sanitarie debba rispettare il principio, già vigente nella
legislazione statale, secondo cui l’individuazione delle figure professionali,
con i relativi profili ed ordinamenti didattici, debba essere riservata allo
Stato. Né si può dire che trattandosi di nuove
pratiche terapeutiche e di discipline non convenzionali quel principio non
trovi applicazione, ed infatti la legge della Regione Piemonte n. 25 del 2002
–istituendo, tra l’altro, un registro dedicato sia agli operatori medici sia a
quelli non medici, prevedendo percorsi formativi di durata pluriennale, nonché
il rilascio di titoli professionali- viene soprattutto ad incidere su aspetti
essenziali della disciplina degli operatori sanitari senza appunto rispettare,
in violazione dell’art. 117, terzo comma della Costituzione, il principio
fondamentale che riserva allo Stato la individuazione e definizione delle varie
figure professionali sanitarie.
Sotto
questo profilo è pertanto costituzionalmente illegittima l’impugnata legge
della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25, restando assorbiti gli ulteriori profili di censura.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità
costituzionale della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25
(Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non
convenzionali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 novembre 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 12 dicembre 2003.