SENTENZA N. 319
ANNO 2005
Commento alla decisione di
Elena Bindi e Marco Mancini
per gentile concessione della Rivista
telematica Federalismi.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Piero
Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
S
E N T E N Z A
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo
23 gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale per
l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di
massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici), promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 aprile 2004,
depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 47 del registro
ricorsi 2004.
Udito nell'udienza pubblica del
5 luglio 2005 il Giudice relatore Franco Bile;
udito
l'avvocato
dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 9 aprile 2004 e
depositato il successivo 19 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato, in via principale, la legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004,
n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte
ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici), che affida alla Regione l'istituzione e
l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'abilitazione
all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 1, comma 1);
indica l'obiettivo da perseguire mediante tali corsi (art. 1, comma 2); demanda
alla Giunta regionale di emanare linee guida per la realizzazione dei corsi e
di specificarne «durata», «programmi di studio» e «modalità di valutazione
finale» (art. 2, comma 1); attribuisce alla stessa Giunta il compito di
stabilire i requisiti delle strutture pubbliche e private necessari per
ottenere dalla Direzione regionale sanità l'autorizzazione ad effettuare i
corsi, nonché di individuarne i requisiti necessari per l'accesso alla
frequenza (art. 2, comma 2).
Secondo il ricorrente, questa legge – in
quanto attinente alle «professioni» (sanitarie ausiliarie), ovvero
(«ma più latamente») alla «tutela della salute» –
riguarda materia di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, con il conseguente assoggettamento della potestà
legislativa regionale al rispetto dei principi fondamentali la cui
determinazione, nelle singole materie, è riservata alla legislazione statale.
Il ricorrente richiama la sentenza n. 353 del
2003, con la quale questa Corte ha sottolineato
che, dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte II della
Costituzione, nella materia concorrente delle «professioni» tali principi
devono essere ricavati (in difetto di nuove formulazioni) dalla legislazione
statale in vigore. E li rinviene, nella specie,
nell'art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che – inserendo gli
artt. 3-septies e 3-octies nel d. lgs.
30 dicembre 1992, n. 502 – ha, da un lato, prefigurato le c.d. prestazioni
socio-sanitarie, distinguendole in prestazioni «sanitarie a rilevanza sociale»,
«sociali a rilevanza sanitaria» e «sociosanitarie a
elevata integrazione sanitaria», ed ha rimesso ad un apposito atto di indirizzo
e coordinamento (ex art. 2, comma 1, lettera n, della legge 30 novembre 1998, n. 419) l'individuazione delle
prestazioni da ricondurre a ciascuno dei tre tipi; e dall'altro (all'art. 3-octies,
comma 5), ha demandato ad un decreto ministeriale di individuare le «figure
professionali operanti nell'area sociosanitaria ad elevata integrazione
sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni», e di «definire i relativi
ordinamenti didattici».
Poiché in base all'art. 9 della legge 24
ottobre 2000, n. 323, «il profilo professionale di operatore
termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali» è soggetto alla
disciplina del menzionato art. 3-octies, comma 5, del d. lgs. n. 502 del 1992, che lo
ascrive tra le figure professionali di operatori in «area sociosanitaria ad
elevata integrazione sanitaria», la difesa erariale deduce che gli artt. 1 e 2
della legge regionale impugnata (in difetto di individuazione
da parte dello Stato delle figure professionali in esame e dei relativi
ordinamenti didattici) contrastano con il principio fondamentale che riserva
allo Stato siffatta «individuazione». Pertanto non spetta alle Regioni (che
possono solo svolgerli) disciplinare tali corsi, in
particolare determinandone «durata», «programmi di studio», «modalità di valutazione
finale» e requisiti di accesso, che rappresentano elementi essenziali degli
«ordinamenti didattici», da determinarsi con atto statuale.
E, ove anche il citato art. 3-octies,
comma 5, non fosse applicabile alla figura del «massaggiatore-capo bagnino
degli stabilimenti idroterapici», residuerebbe comunque
la violazione del precedente art. 3-septies, comma 3, che riserva alla
competenza statuale l'individuazione dei tre diversi tipi di prestazioni
sociosanitarie (e, quindi, dei relativi operatori).
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei
ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2
(Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte
ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici), che – nei suoi due articoli – prevede e regolamenta
l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale per
l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di
massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici.
Secondo il ricorrente, la legge impugnata
si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, perché
regola materie di legislazione concorrente, quali le «professioni» sanitarie
ausiliarie e («ma più latamente») la «tutela della
salute», pur in difetto di una specifica disciplina statale della figura
professionale in questione; e in particolare viola la riserva allo Stato, posta
dagli artt. 3-septies e 3-octies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, del potere di «individuare» le figure professionali
degli operatori sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria e di
determinarne gli ordinamenti didattici.
In linea subordinata, ove pure il citato
art. 3-octies, comma 5, fosse inapplicabile alla figura del
massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, la normativa
impugnata violerebbe comunque la riserva alla legge
statale dell'individuazione dei diversi tipi di prestazioni sociosanitarie, e
quindi dei relativi operatori, di cui all'art. 3-septies, comma 3.
2. – Il ricorso è fondato.
2.1. – La legge impugnata disciplina l'istituzione e l'organizzazione da parte della
Regione Abruzzo di corsi di formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio
dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino
degli stabilimenti idroterapici (art. 1, comma 1); individua la finalità di
tali corsi, «rivolti, in particolare, alla formazione di operatori tecnico
sanitari in grado di prestare assistenza fisico manuale su prescrizione medica
e di garantire, nel limite delle proprie competenze, attività di prevenzione,
cura, riabilitazione e recupero funzionale idroterapico, balneotermale
e massoterapico» (art. 1, comma 2); demanda alla
Giunta regionale di emanare linee guida per la realizzazione dei corsi,
specificandone «la durata, i programmi di studio e le modalità di valutazione
finale» (art. 2, comma 1), ed anche di stabilire i requisiti delle strutture
pubbliche e private necessari per ottenere dalla Direzione regionale sanità
l'autorizzazione ad effettuare i corsi, nonché di individuare i requisiti
necessari per l'accesso alla frequenza degli stessi (art. 2, comma 2).
Al di là della
denominazione data ai corsi, la specifica finalità di abilitazione
all'esercizio della professione di massaggiatore-capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici e l'attribuzione alla Regione dell'individuazione dei
requisiti necessari per la relativa frequenza, dei programmi di studio e delle modalità
di valutazione finale escludono che la normativa sia riconducibile alla materia
residuale della «formazione professionale» (come definita dalla sentenza n. 50 del
2005; v. anche le sentenze n. 51
e n. 175 del
2005). E dimostrano che essa si propone invece la finalità – diversa ed ulteriore rispetto a quella propriamente formativa – di
disciplinare una specifica figura professionale sociosanitaria, regolandone le
modalità di accesso e così incidendo sul relativo ordinamento didattico (cfr. sentenza
n. 82 del 1997).
L'impianto generale, il contenuto e lo
scopo della legge inducono pertanto a ritenere che il suo oggetto debba essere
ricondotto alla materia concorrente delle «professioni» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed in particolare
delle professioni sanitarie.
2.2. – Ricondotta la normativa in esame
alla materia concorrente delle «professioni», di cui all'art. 117, terzo comma,
Cost., sono determinanti ai fini della decisione le
argomentazioni svolte dalla citata sentenza n. 353 del
2003.
Occorre quindi ribadire,
in termini generali, che – nel sistema derivante dalla riforma del Titolo V
della Parte II della Costituzione – nelle materie di competenza concorrente la
legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali
determinati dalla legge dello Stato e che tali principi, ove non ne siano stati
formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale previgente (sentenze n. 201 del
2003 e n.
282 del 2002; art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131).
E va
parimenti riaffermato che, in materia di professioni sanitarie, dal complesso
dell'ampia legislazione statale già in vigore, analiticamente richiamata dalla
ricordata sentenza n. 353 del 2003, si ricava, al di là dei
particolari contenuti di singole disposizioni, il principio fondamentale per
cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e
ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale. Questo principio
si pone quindi come un limite invalicabile dalla potestà legislativa regionale.
La legge impugnata – che tale limite non ha
rispettato – deve perciò essere dichiarata costituzionalmente illegittima,
restando assorbito ogni altro profilo di censura.
per questi motivi
dichiara l'illegittimità
costituzionale della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2
(Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte
ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 luglio 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.