Consulta OnLine
SENTENZA
N. 355
ANNO 2005
Commenti alla decisione di
I.
Annamaria Poggi, Disciplina "necessariamente
unitaria" per le professioni: ma l'interesse nazionale è davvero
scomparso?, per gentile
concessione del Forum
di Quaderni Costituzionali
II.
Elena Bindi e Marco Mancini, La Corte alla
ricerca di una precisa delineazione dei confini
della materia ‘professioni’ (nota a margine delle sentt.
nn. 319, 355, 405 e 424 del 2005 della Corte
costituzionale), per gentile concessione della
Rivista telematica Federalismi.it
III. Giovanni D’Alessandro, Competenza
legislativa statale e istituzione di nuovi albi professionali, (per gentile
concessione del sito dell’AIC
– Associazione Italiana dei Costituzionalisti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17
(Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio),
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
30 gennaio 2004, depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004 ed iscritto al n.
16 del registro ricorsi 2004.
udito l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
1.– Con
ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17
(Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), per
violazione dell’art. 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo
della Costituzione.
La legge
impugnata, nell’istituire all’art. 1 il registro regionale degli amministratori
di condominio e di immobili, prevede (art. 2, comma 2) che possano chiedere
l’iscrizione al registro regionale degli amministratori di condominio e di
immobili coloro che siano in possesso dei requisiti indicati all’art. 3, tra i
quali figura il superamento di un esame di abilitazione, stabilendo che «la
mancata iscrizione al registro regionale preclude l’esercizio dell’attività di
amministratore, salvo i casi di condomino amministratore» (art. 2, comma 3).
Assume il
Governo che le disposizioni dettate dagli artt. 2, commi 2 e 3, e 3,
determinando una sostanziale limitazione all’esercizio di un’attività di
prestazione di servizi, sarebbero innanzitutto lesive dell’art. 117, primo
comma, della Costituzione, per il mancato rispetto dei principi comunitari
sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese di cui agli artt. 3, comma
1, lettera c), 49 e 57 del Trattato CE 25 marzo 1957 (Trattato che
istituisce la Comunità europea).
L’art. 2,
comma 3, precludendo l’attività di amministratore a chi non sia iscritto nel
relativo registro, sarebbe inoltre invasivo – ad avviso ancora del ricorrente –
della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale,
con conseguente lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Secondo il
ricorrente, infine, l’incostituzionalità delle disposizioni che prevedono
l’istituzione del registro ed i requisiti per l’iscrizione al medesimo si
rifletterebbe in via consequenziale sull’intera legge collegata alle prime da
un nesso di inscindibilità.
2.– E’
intervenuta in giudizio la Federazione Italiana Agenti Immobiliari e
Professionali, argomentando diffusamente in ordine all’ammissibilità del
proprio intervento e concludendo per l’accoglimento del ricorso.
La legge
regionale – nella parte in cui fissa i requisiti per l’iscrizione nel registro
regionale degli amministratori di condominio e di immobili, istituito ai sensi
dell’art. 1, e dispone che l’attività di amministratore di condominio, nella
regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel registro stesso, salvo il caso
di condomino amministratore – sarebbe in contrasto con i principi comunitari
sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese, violerebbe la competenza
statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e, comunque,
eccederebbe i limiti della competenza legislativa concorrente regionale in
materia di professioni.
L’intera
legge regionale sarebbe infine illegittima per illegittimità consequenziale
derivata.
2.– Va
preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento in giudizio della
Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali.
A prescindere
dalla tardività dell’intervento, è decisivo al riguardo il rilievo che nei
giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non è ammessa,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la presenza di soggetti
diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui
atto è oggetto di contestazione (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 166 del 2004, n. 338, n. 315, n. 303 e n. 49 del 2003). Mentre del tutto
improprio è il riferimento dell’interveniente ai principi affermati da questa
Corte nei giudizi di ammissibilità del referendum, avuto riguardo
all’evidente diversità di tali giudizi rispetto a quelli di legittimità
costituzionale in via principale.
3.– Nel
merito la questione è fondata.
Non vi è
dubbio che la legge regionale impugnata, istitutiva, come risulta dalla sua
stessa rubrica, di un registro regionale degli amministratori di condominio,
vada ricondotta alla materia delle professioni, appartenente alla competenza
legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma,
della Costituzione.
E’
altrettanto pacifico che, in siffatta materia, i principi fondamentali – non
essendone stati, sino ad ora, formulati dei nuovi – debbano essere ricavati
dalla legislazione statale in vigore (sentenza n. 353 del 2003).
Al riguardo,
pur mancando nella legislazione statale una disciplina generale delle
professioni, dalla normativa vigente – e segnatamente dall’art. 2229, primo
comma, del codice civile, oltre che dalle norme relative alle singole
professioni – può trarsi il principio, affermato in più occasioni da questa
Corte con riferimento alle professioni sanitarie, che l’individuazione delle
professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo
Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli
aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
Esula,
pertanto, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in
materia di professioni l’istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli
istituiti dalle leggi statali) per l’esercizio di attività professionali,
avendo tali albi una funzione individuatrice delle
professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.
Questa Corte
non può, infine, omettere di rilevare che l’intera legge regionale si pone in
inscindibile connessione con le disposizioni specificamente impugnate dal
ricorrente.
Pertanto, ai
sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le restanti
disposizioni della legge impugnata devono essere dichiarate illegittime per
illegittimità consequenziale.
Restano
assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente.
per questi
motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della
legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro
regionale degli amministratori di condominio);
dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità
costituzionale in via consequenziale delle restanti disposizioni della medesima
legge.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28
settembre 2005.
Piero Alberto
CAPOTOSTI, Presidente
Annibale MARINI,
Redattore
Depositata in
Cancelleria il 30 settembre 2005.