SENTENZA N. 335
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni
Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo
Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito
della deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2000, relativa alla
insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle
opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati
Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco
Greco, promosso dal Tribunale di Milano, prima sezione civile, con ricorso
notificato l’11 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 23 ottobre 2004 e
iscritto al n. 23 del registro conflitti 2004.
Visto l’atto di costituzione della Camera
dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 26
settembre 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;
udito l’avvocato Massimo Luciani per
Ritenuto in fatto
1.–– Con ordinanza del 16 maggio 2003 il Tribunale di Milano, prima
sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il
30 maggio 2000 (documento IV-quater n. 130), con la quale – in
difformità dalla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere – è
stato dichiarato che i fatti per i quali i magistrati Gherardo Colombo,
Piercamillo Davigo e Francesco Greco hanno intrapreso
azione risarcitoria contro il deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni
espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono,
quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Premette, in fatto, il
Tribunale che gli attori hanno convenuto in giudizio il deputato Vittorio
Sgarbi e
Rileva il Tribunale che
Le dichiarazioni di cui si tratta non
sono, infatti, state rese in sede parlamentare né costituiscono alcuna forma di
divulgazione di opinioni espresse dal deputato nell’ambito di atti parlamentari
tipici, attenendo, invece, a valutazioni dell’onorevole Sgarbi in merito al
contenuto di un comunicato sottoscritto dagli attori a commento
dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del c.d. decreto Biondi.
Il Tribunale di Milano ritiene, pertanto, necessario promuovere il
presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – che considera
ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo – e
chiede che questa Corte dichiari che non spettava alla Camera dei deputati il
potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni di cui si tratta ed
annulli la relativa delibera della Camera stessa.
2.— Il conflitto così proposto è stato giudicato
ammissibile con ordinanza 29 settembre 2004, n. 304, notificata, unitamente
all’atto introduttivo del giudizio, alla Camera dei deputati, a cura del
ricorrente, in data 11 ottobre 2004. Il successivo 23 ottobre 2004 lo stesso
ricorrente ha provveduto ad effettuare il prescritto deposito presso la cancelleria
di questa Corte.
3.— A seguito della notifica si è costituita in
giudizio
A tale ultimo riguardo
Né, al fine di negare la sussistenza del nesso
funzionale, avrebbero rilievo la diversità di singole parole rispettivamente
usate negli atti parlamentari tipici di cui si è detto e nelle dichiarazioni extra
moenia in contestazione ovvero la circostanza che
non tutti gli atti tipici siano anteriori alle dette dichiarazioni, dal momento
che, comunque, sussisterebbe un rapporto di sostanziale contestualità fra gli
uni e le altre, visto che, senza soluzione di continuità per molti anni, il
deputato Sgarbi ha espresso critiche all’operato dei magistrati della Procura
della Repubblica di Milano.
4.— In prossimità dell’udienza pubblica di discussione
Considerato in diritto
1.— Il Tribunale di
Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in
relazione alla deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta
del 30 maggio 2000 (doc. IV-quater,
n. 130) con la quale l’Assemblea, non approvando la diversa proposta della
Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali
pende processo civile di risarcimento danni promosso dai magistrati Gherardo
Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco contro
il deputato Vittorio Sgarbi, costituiscono opinioni espresse da quest’ultimo
quale membro del Parlamento nell’esercizio delle proprie funzioni e ricadono
pertanto nell’ipotesi di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il ricorrente riferisce
che i quotidiani “L’Avvenire” e “Il Giornale” nei giorni 15, 16 e 19 luglio
1994, secondo quanto diffuso da agenzie di stampa, avevano pubblicato le
seguenti dichiarazioni dell’onorevole Sgarbi: «Di Pietro, Colombo, Davigo e gli altri sono degli assassini che hanno fatto
morire della gente ed è giusto quindi che se ne vadano. Nessuno li rimpiangerà.Vadano anzi in chiesa per tutta quella gente
che hanno fatto morire. Moroni, Gardini, Cicogna: hanno tutte queste croci
sulla loro coscienza; … sono degli assassini; …vanno processati e arrestati.
Sono un’associazione a delinquere con libertà di uccidere».
Secondo il Tribunale
siffatte dichiarazioni non sono espressione di funzioni parlamentari e non sono
quindi insindacabili, come del resto aveva ritenuto
2.— La difesa della
Camera premette che le dichiarazioni del deputato Sgarbi vanno interpretate nel
senso che egli ha inteso denunciare l’uso illegittimo della custodia cautelare
tale da provocare la morte di molte persone colpite dai provvedimenti dei
magistrati.
Sulla base di tale premessa la difesa della Camera
sostiene che le dichiarazioni che hanno dato luogo al giudizio per risarcimento
danni sono riproduttive di altre rese in sede parlamentare, in particolare
degli interventi dello stesso onorevole Sgarbi
nella seduta dell’Assemblea del 19 maggio 1994, nel corso del dibattito
sulla fiducia al Governo, e vanno comunque considerate nell’ambito di una
sequela di atti tipici parlamentari compiuti dallo stesso deputato nel periodo
dal 1° agosto 1994 al 23 marzo 1999.
3.— In via preliminare,
si conferma l’ammissibilità del conflitto già dichiarata con l’ordinanza n. 304
del 2004.
L’atto introduttivo ha,
infatti, il contenuto essenziale del ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato, con l’affermazione da parte del Tribunale che la delibera
impugnata costituisce invasione della propria sfera di competenza.
Si deve, inoltre,
rilevare che la difesa della Camera, la quale con la comparsa di costituzione,
nell’affermare l’inammissibilità o l’improcedibilità del conflitto, si era
riservata di esplicitare e motivare tali tesi nel corso del giudizio di
costituzionalità, non si è avvalsa di
tale facoltà.
4.— Nel merito il
conflitto è fondato.
Sono principi
ripetutamente ed anche di recente affermati da questa Corte che le opinioni
espresse da un parlamentare extra moenia sono coperte dalla insindacabilità qualora
costituiscano la sostanziale – ancorché non testuale – riproduzione di atti
parlamentari e siano quindi legate con nesso funzionale alle attività proprie
del loro autore quale membro del Parlamento.
In tale ordine di idee si
è quindi ritenuta l’irrilevanza, ai fini della insindacabilità di cui all’art.
68, primo comma, della Costituzione, della generica omogeneità tra le opinioni
cui essa dovrebbe riferirsi ed il contesto politico, nonché degli atti compiuti
dal parlamentare successivamente alla manifestazione delle opinioni
addebitategli (cfr., ex plurimis,
le sentenze n.
10 e n. 11
del 2000, n.
347 e n. 348
del 2004, n.
164, n. 176,
n. 193 del 2005,
n. 286 e n. 317 del 2006).
È opportuno precisare, su
tale ultimo punto, che il rapporto di
sostanziale contestualità che
Da quanto detto consegue, anzitutto, l’ininfluenza
delle attività del deputato successive al 19 luglio
L’impugnata delibera di insindacabilità deve perciò
essere valutata con riguardo agli interventi del parlamentare nel dibattito del
19 maggio 1994, che costituiscono i soli atti antecedenti le dichiarazioni in
argomento. Ma tra il contenuto delle opinioni espresse dal deputato in quella
occasione e i fatti per i quali è causa
si riscontra soltanto l’omogeneità del tema politico e cioè l’applicazione
delle norme sulla custodia cautelare, che si asseriva quantomeno non corretta.
Infatti, la vicenda concreta cui si fece riferimento nel dibattito del 19
maggio era diversa da quella cui si ricollegano i fatti oggetto del processo,
non soltanto per la persona destinataria dei provvedimenti di custodia
cautelare e per la diversità degli uffici giudiziari procedenti – quindi per le
persone dei singoli magistrati – ma, soprattutto, per la sostanziale differenza
che sussiste tra l’affermazione che le norme sulla custodia cautelare vengono
spesso male applicate con sacrificio della libertà individuale e la denuncia
dell’esistenza di un’associazione a delinquere formata dai magistrati di un
ufficio giudiziario, ai quali vanno addebitati delitti per aver provocato i
suicidi dei destinatari dei loro provvedimenti, emessi con la consapevolezza
della loro illegittimità.
Si deve, pertanto,
dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per
i quali i magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo
e Francesco Greco hanno intrapreso azione risarcitoria contro il deputato
Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio
delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi
dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
per
questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei
deputati affermare che i fatti per i quali è pendente davanti al Tribunale di
Milano, prima sezione civile, il giudizio per risarcimento danni indicato in epigrafe
riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle
sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l’effetto, la delibera di
insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio
2000 (doc. IV-quater, n. 130).
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
ottobre 2006.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in