SENTENZA N. 335
composta dai
signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione della Camera dei
deputati del 30 maggio 2000, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art.
68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato
Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo
e Francesco Greco, promosso dal Tribunale di Milano, prima sezione civile, con
ricorso notificato l’11 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 23 ottobre
2004 e iscritto al n. 23 del registro conflitti 2004.
Visto l’atto
di costituzione della Camera dei deputati;
udito
nell’udienza pubblica del 26 settembre 2006 il Giudice relatore Francesco
Amirante;
udito
l’avvocato Massimo Luciani per
Ritenuto in fatto
1.–– Con ordinanza del 16 maggio 2003 il Tribunale di Milano, prima
sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il
30 maggio 2000 (documento IV-quater n. 130), con la quale – in
difformità dalla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere – è
stato dichiarato che i fatti per i quali i magistrati Gherardo Colombo,
Piercamillo Davigo e Francesco Greco hanno intrapreso azione risarcitoria
contro il deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da quest’ultimo
nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai
sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Premette,
in fatto, il Tribunale che gli attori hanno convenuto in giudizio il deputato
Vittorio Sgarbi e
Rileva il Tribunale che
Le dichiarazioni di cui si tratta non
sono, infatti, state rese in sede parlamentare né costituiscono alcuna forma di
divulgazione di opinioni espresse dal deputato nell’ambito di atti parlamentari
tipici, attenendo, invece, a valutazioni dell’onorevole Sgarbi in merito al
contenuto di un comunicato sottoscritto dagli attori a commento
dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del c.d. decreto Biondi.
Il Tribunale di Milano ritiene,
pertanto, necessario promuovere il presente conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato – che considera ammissibile sia sotto il profilo soggettivo
sia sotto il profilo oggettivo – e chiede che questa Corte dichiari che non
spettava alla Camera dei deputati il potere di qualificare come insindacabili
le dichiarazioni di cui si tratta ed annulli la relativa delibera della Camera
stessa.
2.— Il conflitto
così proposto è stato giudicato ammissibile con ordinanza 29 settembre 2004, n.
304, notificata, unitamente all’atto introduttivo del giudizio, alla Camera dei
deputati, a cura del ricorrente, in data 11 ottobre 2004. Il successivo 23
ottobre 2004 lo stesso ricorrente ha provveduto ad effettuare il prescritto
deposito presso la cancelleria di questa Corte.
3.— A seguito
della notifica si è costituita in giudizio
A tale ultimo
riguardo
Né, al fine di
negare la sussistenza del nesso funzionale, avrebbero rilievo la diversità di
singole parole rispettivamente usate negli atti parlamentari tipici di cui si è
detto e nelle dichiarazioni extra moenia in contestazione ovvero la
circostanza che non tutti gli atti tipici siano anteriori alle dette
dichiarazioni, dal momento che, comunque, sussisterebbe un rapporto di
sostanziale contestualità fra gli uni e le altre, visto che, senza soluzione di
continuità per molti anni, il deputato Sgarbi ha espresso critiche all’operato
dei magistrati della Procura della Repubblica di Milano.
4.— In prossimità
dell’udienza pubblica di discussione
Considerato in diritto
1.— Il
Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato in relazione alla deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella
seduta del 30 maggio 2000 (doc. IV-quater,
n. 130) con la quale l’Assemblea, non approvando la diversa proposta della
Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali
pende processo civile di risarcimento danni promosso dai magistrati Gherardo
Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco contro il deputato Vittorio
Sgarbi, costituiscono opinioni espresse da quest’ultimo quale membro del
Parlamento nell’esercizio delle proprie funzioni e ricadono pertanto
nell’ipotesi di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il
ricorrente riferisce che i quotidiani “L’Avvenire” e “Il Giornale” nei giorni
15, 16 e 19 luglio 1994, secondo quanto diffuso da agenzie di stampa, avevano
pubblicato le seguenti dichiarazioni dell’onorevole Sgarbi: «Di Pietro,
Colombo, Davigo e gli altri sono degli assassini che hanno fatto morire della
gente ed è giusto quindi che se ne vadano. Nessuno li rimpiangerà.Vadano anzi
in chiesa per tutta quella gente che hanno fatto morire. Moroni, Gardini,
Cicogna: hanno tutte queste croci sulla loro coscienza; … sono degli assassini;
…vanno processati e arrestati. Sono un’associazione a delinquere con libertà di
uccidere».
Secondo il
Tribunale siffatte dichiarazioni non sono espressione di funzioni parlamentari
e non sono quindi insindacabili, come del resto aveva ritenuto
2.— La
difesa della Camera premette che le dichiarazioni del deputato Sgarbi vanno
interpretate nel senso che egli ha inteso denunciare l’uso illegittimo della
custodia cautelare tale da provocare la morte di molte persone colpite dai
provvedimenti dei magistrati.
Sulla base di tale premessa la difesa della Camera sostiene che le
dichiarazioni che hanno dato luogo al giudizio per risarcimento danni sono
riproduttive di altre rese in sede parlamentare, in particolare degli
interventi dello stesso onorevole Sgarbi
nella seduta dell’Assemblea del 19 maggio 1994, nel corso del dibattito
sulla fiducia al Governo, e vanno comunque considerate nell’ambito di una
sequela di atti tipici parlamentari compiuti dallo stesso deputato nel periodo
dal 1° agosto 1994 al 23 marzo 1999.
3.— In via
preliminare, si conferma l’ammissibilità del conflitto già dichiarata con l’ordinanza n. 304 del
2004.
L’atto introduttivo
ha, infatti, il contenuto essenziale del ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato, con l’affermazione da parte del Tribunale che la
delibera impugnata costituisce invasione della propria sfera di competenza.
Si deve,
inoltre, rilevare che la difesa della Camera, la quale con la comparsa di
costituzione, nell’affermare l’inammissibilità o l’improcedibilità del
conflitto, si era riservata di esplicitare e motivare tali tesi nel corso del
giudizio di costituzionalità, non si è avvalsa
di tale facoltà.
4.— Nel
merito il conflitto è fondato.
Sono
principi ripetutamente ed anche di recente affermati da questa Corte che le
opinioni espresse da un parlamentare extra
moenia sono coperte dalla insindacabilità qualora costituiscano la sostanziale
– ancorché non testuale – riproduzione di atti parlamentari e siano quindi
legate con nesso funzionale alle attività proprie del loro autore quale membro
del Parlamento.
In tale
ordine di idee si è quindi ritenuta l’irrilevanza, ai fini della insindacabilità
di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione, della generica omogeneità
tra le opinioni cui essa dovrebbe riferirsi ed il contesto politico, nonché
degli atti compiuti dal parlamentare successivamente alla manifestazione delle
opinioni addebitategli (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 10
e n. 11 del 2000,
n. 347 e n. 348 del 2004,
n. 164, n. 176, n. 193 del 2005,
n. 286 e n. 317 del 2006).
È opportuno
precisare, su tale ultimo punto, che il rapporto di sostanziale contestualità che
Da quanto detto consegue, anzitutto, l’ininfluenza delle attività del
deputato successive al 19 luglio
L’impugnata delibera di insindacabilità deve perciò essere valutata con
riguardo agli interventi del parlamentare nel dibattito del 19 maggio 1994, che
costituiscono i soli atti antecedenti le dichiarazioni in argomento. Ma tra il
contenuto delle opinioni espresse dal deputato in quella occasione e i fatti per i quali è causa si riscontra
soltanto l’omogeneità del tema politico e cioè l’applicazione delle norme sulla
custodia cautelare, che si asseriva quantomeno non corretta. Infatti, la
vicenda concreta cui si fece riferimento nel dibattito del 19 maggio era
diversa da quella cui si ricollegano i fatti oggetto del processo, non soltanto
per la persona destinataria dei provvedimenti di custodia cautelare e per la
diversità degli uffici giudiziari procedenti – quindi per le persone dei
singoli magistrati – ma, soprattutto, per la sostanziale differenza che
sussiste tra l’affermazione che le norme sulla custodia cautelare vengono
spesso male applicate con sacrificio della libertà individuale e la denuncia
dell’esistenza di un’associazione a delinquere formata dai magistrati di un ufficio
giudiziario, ai quali vanno addebitati delitti per aver provocato i suicidi dei
destinatari dei loro provvedimenti, emessi con la consapevolezza della loro
illegittimità.
Si deve, pertanto,
dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per
i quali i magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco
hanno intrapreso azione risarcitoria contro il deputato Vittorio Sgarbi
riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni
parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione.
per questi
motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei
deputati affermare che i fatti per i quali è pendente davanti al Tribunale di
Milano, prima sezione civile, il giudizio per risarcimento danni indicato in
epigrafe riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione;
annulla, per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata
dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 2000 (doc. IV-quater,
n. 130).
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
ottobre 2006.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in