SENTENZA N. 221
ANNO 2006
Tommaso F.
Giupponi
(per gentile
concessione del Forum di Quaderni Costituzionali)
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Venezia del 29 aprile 2003 e dell’ordinanza
del Tribunale di Venezia del 21 dicembre 2004, promossi con ricorsi della
Regione Lombardia notificati il 20 maggio 2004 e il 14 marzo 2005, depositati
in cancelleria l’8 giugno 2004 e il 30 marzo 2005 ed iscritti ai nn. 9 del
registro conflitti 2004 e 15 del registro conflitti 2005.
Udito nell’udienza pubblica del 4 aprile
2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;
udito l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per
Ritenuto in fatto
1. – Con il primo dei ricorsi indicati in epigrafe
Al consigliere Belotti, attraverso l’atto citato, veniva contestato il reato di diffamazione aggravata e continuata (artt. 81, 595, comma 3, del codice penale), per avere – in relazione ad una complessa indagine relativa allo spaccio di stupefacenti, nel corso della quale erano stati dapprima tratti in arresto e successivamente liberati, a seguito di udienza di convalida, numerosi cittadini extracomunitari – più volte offeso la reputazione dei giudici della sezione per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, rilasciando due interviste, entrambe al Giornale di Bergamo, nelle edizioni del 26 marzo e del 20 aprile 2002.
Nella prima di esse, in particolare, si attribuiva al consigliere Belotti – che criticava la decisione dei magistrati di scarcerare gli indagati extracomunitari – la testuale dichiarazione: «Non è la prima volta che a Bergamo si butta all’aria per dei cavilli burocratici un lavoro di mesi delle forze dell’ordine […]; a questo punto certi magistrati, anziché pensare a “resistere, resistere, resistere”, dovrebbero pensare a “lavorare, lavorare, lavorare”»; quanto alla seconda intervista, gli si contestava di avere offeso la reputazione del presidente e dell’intera sezione dei giudici delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, per avere invitato il primo «tra uno sciopero e l’altro» a riflettere sullo «stato d’animo dei residenti della zona interessata al fenomeno dello spaccio», insinuando «una sostanziale inerzia dello stesso organo giudicante».
Ai consiglieri Saffioti e Macconi, con l’avviso di conclusione delle indagini, si contestava il reato di diffamazione aggravata in concorso con altri soggetti non identificati (artt. 110, 595, comma 3, cod.pen.), in relazione all’invio, al Giornale di Bergamo del 13 aprile 2002, di una lettera aperta (intitolata “Grazie Signor Giudice”) ritenuta offensiva della reputazione dei magistrati della sezione per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo. In particolare, si contestava loro di aver censurato l’operato dei giudici, in relazione alla medesima vicenda della liberazione degli extracomunitari indagati per spaccio di stupefacenti, ironizzando ed esprimendo giudizi offensivi ed «insinuando una connivenza dei magistrati con gli stessi indagati».
La ricorrente sostiene che le dichiarazioni in questione – costituendo «divulgazione di una serie di iniziative istituzionali intraprese già da tempo dai tre Consiglieri», nonché da altri componenti del Consiglio regionale lombardo, con riferimento alla necessità di interventi «su più fronti nella lotta alla criminalità ad opera di immigrati clandestini in Lombardia e, in particolare, nella provincia di Bergamo» – risultano funzionalmente connesse all’attività politico-consiliare dei predetti; con la conseguenza che l’iniziativa della Procura della Repubblica di Venezia arrecherebbe pregiudizio all’autonomia costituzionalmente garantita alla Regione ed ai suoi organi, tra cui il Consiglio regionale.
Invero – argomenta
Inoltre – prosegue la ricorrente – in data 23 aprile 2002, vale a dire «poco
dopo» il rilascio delle dichiarazioni incriminate, i consiglieri Macconi e Saffioti avevano
presentato in Consiglio regionale una mozione (n. 273), con la quale –
ulteriormente denunciata la grave situazione dell’ordine pubblico in Lombardia
– avevano rilevato lo stato di una
«farraginosa legislazione» che, a causa di «norme procedurali complesse ed ipergarantiste», consentiva di «rilasciare anche persone
già arrestate in flagranza di reato». Nella mozione, i consiglieri suddetti
avevano altresì invitato, per un verso, il Consiglio regionale ad organizzare
una seduta interamente dedicata al tema dell’ordine pubblico e, per altro
verso,
Sottolineata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza
dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la ammissibilità del conflitto, la
ricorrente richiama – sempre alla stregua di tale giurisprudenza – la ratio e l’ampiezza della prerogativa
dell’irresponsabilità sancita dall’art. 122, comma quarto, della Carta
fondamentale: prerogativa estesa a tutte quelle attività che, benché svolte
fuori dalla sede consiliare e non rientranti tra gli atti tipici, siano
comunque riconducibili alla sfera delle funzioni consiliari. In proposito,
Queste caratteristiche, a parere della Regione Lombardia, connoterebbero le dichiarazioni dei tre consiglieri, riproduttive del contenuto delle due mozioni indicate, costituenti atti di sicura espressione della funzione di indirizzo politico; le dichiarazioni rese alla stampa e le mozioni rappresenterebbero, cioè, «due diverse modalità di esercizio della medesima attività politico-istituzionale»: quella di indirizzo, affidata sia al Consiglio regionale nel suo complesso, sia ai singoli consiglieri. Infine, secondo la ricorrente, la nozione di contestualità deve essere intesa come riferibilità delle dichiarazioni rese alla stampa «ad opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni consiliari quanto meno nell’arco della medesima legislatura nella quale si esplica il mandato consiliare», perdurando, in tale ipotesi, il collegamento da nesso funzionale tra le prime e le seconde.
Da ciò discenderebbe – secondo
2. – Con il secondo ricorso indicato in epigrafe,
La ricorrente – dopo aver richiamato il precedente ricorso per conflitto
di attribuzione, proposto in relazione alla emissione dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari nell’ambito della medesima vicenda processuale –
evidenzia che, successivamente alla notifica di tale avviso, il Giudice per le
indagini preliminari aveva disposto il rinvio a giudizio dei consiglieri Belotti, Saffioti e Macconi per i medesimi reati già contestati; e che, nel
frattempo,
Ad avviso della ricorrente, tale statuizione del giudice penale
costituirebbe illegittimo sindacato sull’attività consiliare, lesivo
dell’autonomia costituzionalmente garantita alla Regione ed ai suoi organi; e
la proposizione di un nuovo conflitto trova ragion d’essere nella circostanza
che – entrata in vigore, successivamente alla proposizione del primo conflitto,
la menzionata legge regionale n. 26 del 2004, la quale disciplina le procedure
per la valutazione di insindacabilità, in attuazione dell’art. 122, comma
quarto, della Costituzione – il Consiglio regionale si era appunto espresso con
una delibera di insindacabilità per i consiglieri regionali Belotti,
Saffioti e Macconi,
relativamente ai fatti oggetto della contestazione. Pertanto – argomenta
Alla luce di tali premesse – conclude la ricorrente – l’ordinanza del Tribunale di Venezia, mostrando di «non tener conto dell’effetto inibitorio della delibera consiliare», costituisce illegittima invasione nella sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla Regione, in violazione dell’art. 122, comma 4 della Costituzione; pertanto, anche di tale atto si chiede l’annullamento, a seguito di declaratoria di non spettanza del relativo potere.
3. – Con successive memorie, depositate in entrambi i giudizi,
Considerato in diritto
1. – Va, preliminarmente, disposta la riunione dei giudizi, avuto riguardo alla sostanziale coincidenza dell’oggetto dei due ricorsi.
In proposito,
La ricorrente – dopo aver sottolineato come anche tale conflitto avesse
per oggetto i medesimi fatti e presupposti di quello già proposto – ha
rappresentato che, dopo il rinvio a giudizio dei consiglieri Belotti, Saffioti e Macconi per i reati contestati, era intervenuta
l’approvazione da parte della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 122,
comma quarto, della Costituzione, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 26,
recante “Norme in materia di insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi
dell’art. 122, comma quarto, della Costituzione”; e che, in applicazione di
essa, il Consiglio regionale aveva deliberato, nella seduta del 23 novembre
2004, di «esprimersi favorevolmente» in ordine alla sussistenza della causa di
insindacabilità per i tre consiglieri regionali, a norma dell’art. 122, comma
quarto, della Costituzione. Trasmessa tale delibera (n. VI/108) al Tribunale di
Venezia, quest’ultimo, all’udienza del 21 dicembre 2004, pronunciando sulla
conseguente richiesta di assoluzione avanzata dai difensori dei consiglieri
regionali, aveva disatteso l’istanza difensiva, disponendo il rinvio ad una
successiva udienza per l’audizione dei testi e per l’esame degli imputati. Da
qui la necessità, secondo
2. – I ricorsi sono infondati.
2.1. – Va, preliminarmente, rilevato che – come esattamente affermato dalla Regione ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica – la legge della Regione Lombardia 28 ottobre 2004, n. 26, con cui è stata introdotta normativa in materia di insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell’art. 122, comma quarto, della Costituzione, non può assumere, in questa sede, rilievo alla stregua di norma interposta, atteso che tale disciplina regionale ha soltanto la funzione di regolare le cadenze procedurali interne, inerenti lo scrutinio consiliare relativo alla deliberazione sulla insindacabilità (quali: l’onere, per il consigliere regionale di investire l’organo consiliare; l’obbligo per il Consiglio di procedere alla valutazione della sussistenza della garanzia entro un termine definito; e così via). La fonte normativa della guarentigia rimane l’art. 122, comma quarto, della Costituzione, cui soltanto si connette l’effetto “inibitorio” della delibera consiliare di insindacabilità.
Tale prerogativa, nella specie, è invocata dalla Regione quale garanzia connessa all’esercizio di un’attività costituente esplicazione di funzione consiliare tipica: ciò per l’evidente collegamento funzionale sussistente, ad avviso della ricorrente, tra le dichiarazioni rese alla stampa e l’attività consiliare svolta dai tre consiglieri attraverso le due mozioni richiamate. Le dichiarazioni avrebbero funzione divulgativa di queste ultime, in ragione sia della contestualità con esse, sia di una sostanziale corrispondenza di significati; di tal l’opinione resa al di fuori dell’esercizio delle attività parlamentari risulterebbe in simmetria a quella espressa nell’ambito di tali attività e, dunque, ad esse riconducibile.
In proposito, va tuttavia specificato che gli atti di funzione invocati dalla
regione a “copertura” della insindacabilità risultano, innanzitutto,
soggettivamente diversificati: infatti, la mozione del 23 aprile 2002 risulta
sottoscritta esclusivamente dai consiglieri Saffioti
e Macconi, ma non dal consigliere Belotti;
rispetto a quest’ultimo, dunque, l’unica scriminante
funzionale – nei confronti della quale le interviste apparse sulla stampa nelle
edizioni del 26 marzo e del 13 aprile 2002 dovrebbero costituire mera
divulgazione – è rappresentata dalla mozione n. 106 presentata in data 6
febbraio
Inoltre, le dichiarazioni oggetto della incriminazione non possono considerarsi come divulgazione del contenuto della mozione in questione, difettando la sostanziale corrispondenza di contenuto fra le une e l’altra. Con la mozione del 6 febbraio 2001 si stigmatizzava la carenza degli organici di polizia della provincia di Bergamo, ritenuti inadeguati rispetto all’incremento del tasso di criminalità: tanto che il Consiglio regionale impegnava il presidente della Giunta a richiedere al Ministro dell’interno un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine in provincia di Bergamo ed a sollecitare il Governo a procedere all’espulsione di tutti i clandestini. Le dichiarazioni rese alla stampa – vale a dire, sia le due interviste rilasciate dal consigliere Belotti, sia la “lettera aperta” a firma dei consiglieri Saffioti e Macconi – hanno, invece, ad oggetto non già l’inefficacia dell’operato delle forze di polizia o l’insufficiente dotazione di organico, quanto l’azione della magistratura, che ne avrebbe vanificato il risultato. Anzi, nelle reiterate affermazioni circa l’esistenza di una valida azione preventiva delle forze di polizia, che è dato cogliere nelle dichiarazioni in questione («la prevenzione c’è, manca la repressione», «i giudici si coordino con le forze dell’ordine per far sì che i risultati di lunghi mesi di indagini non risultino vanificati»), appare persino rovesciata – o, quantomeno, totalmente superata – l’opinione espressa nella mozione citata, che lamentava proprio l’impossibilità di una efficace prevenzione, per insufficienza degli organici di polizia. Nel caso di specie, dunque, atto funzionale tipico e dichiarazioni risultano legati, al più, solo da una generica comunanza di argomento – la sicurezza pubblica, in senso lato – idonea a ricondurre entrambi ad un generico, comune contesto politico; ma del tutto inadeguata a prospettarsi quale nesso funzionale tra quanto oggetto di atto tipico e quanto riprodotto, in chiave divulgativa, dagli organi di informazione, secondo i principi ripetutamente affermati da questa Corte (v., ex plurimis, sentenze n. 276 del 2001; n. 391 del 1999).
Quanto all’ulteriore mozione n. 273 del 23 aprile 2002, ed inerente soltanto ai consiglieri Saffioti e Maccone, non può ritenersi la sussistenza di un utile collegamento temporale, rispetto alla pubblicazione, in data 13 aprile 2002, sulla stampa locale della “lettera aperta” a firma dei due citati consiglieri regionali ed oggetto della contestazione del reato loro ascritto. Questa Corte ha effettivamente riconosciuto la possibilità che l’atto funzionale segua alle dichiarazioni esterne, entro un arco talmente compresso di tempo da poter affermare la «sostanziale contestualità» fra l’uno e le altre (v. sentenze n. 10 del 2000 e n. 276 del 2001); ma tale ipotesi non ricorre nella specie, sussistendo uno iato temporale – dieci giorni – considerevole tra la dichiarazione apparsa sulla stampa e la mozione proposta: così da invertire, evidentemente, l’ordine logico, prima che giuridico, tra atto consiliare e sua divulgazione.
2.2. – Si deve, quindi, concludere che le dichiarazioni dei consiglieri della Regione Lombardia Daniele Belotti, Carlo Saffioti e Pietro Macconi non possono ritenersi rese nell’esercizio della funzione consiliare regionale, né, pertanto, coperte dalla speciale immunità di cui all’art. 122, quarto comma, della Costituzione.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara che spetta allo Stato – e per esso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ed al Tribunale di Venezia, – adottare nei confronti dei consiglieri della Regione Lombardia Daniele Belotti, Carlo Saffioti e Pietro Macconi i provvedimenti in relazione ai quali sono stati sollevati i conflitti di cui in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 5 giugno 2006.
Annibale
MARINI, Presidente
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata
in