SENTENZA N. 176
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della
deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 relativa alla
insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle
opinioni espresse dal senatore Giulio Andreotti nei confronti del dott. Mario Almerighi, promosso con ricorso del Giudice per l’udienza
preliminare del Tribunale di Perugia, notificato il 23 gennaio 2003, depositato
in Cancelleria il 12 febbraio 2003 ed iscritto al n. 1 del registro dei
conflitti 2003.
Visto l’atto di costituzione del Senato della
Repubblica;
udito nell’udienza pubblica dell’8 marzo
2005 il Giudice relatore Francesco Amirante;
udito l’avvocato Giuseppe Morbidelli per il Senato della Repubblica.
Ritenuto in fatto
1.― Con ricorso del 5 ottobre 2001 il Giudice per
l’udienza preliminare del Tribunale di Perugia ha proposto conflitto di
attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in
riferimento alla delibera del 31 gennaio 2001 (documento IV-quater, n. 59) con la quale si è
affermato che le opinioni espresse dal senatore Giulio Andreotti nei confronti
del dott. Mario Almerighi e divulgate dalla stampa e
da alcune televisioni – per le quali pende procedimento penale a carico del
senatore, per il reato di diffamazione aggravata, a seguito di querela sporta
dal dott. Almerighi – costituiscono opinioni espresse
da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto,
insindacabili alla luce dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Osserva il Giudice ricorrente che, a seguito di una
deposizione testimoniale resa dal dott. Almerighi
davanti al Tribunale di Palermo in occasione di un processo penale a carico del
senatore Andreotti, quest’ultimo aveva compiuto una serie di dichiarazioni –
diffuse da alcuni quotidiani e da alcune televisioni in data 25,
26 ottobre e 4 novembre 1999 – in conseguenza delle quali era stato querelato
dal dott. Almerighi. Instauratosi il relativo
procedimento penale per diffamazione aggravata, era intervenuta la delibera del
Senato sopra menzionata, impugnata dal ricorrente al momento dell’udienza
preliminare.
Secondo il G.u.p.
di Perugia, infatti, la prerogativa dell’insindacabilità non sarebbe stata
legittimamente invocata dal Senato in considerazione dell’assoluta estraneità
del comportamento tenuto dal senatore Andreotti rispetto ai concetti di
“opinione” e di “esercizio delle funzioni” proprie dei componenti del
Parlamento. Pur essendo indubbio che il processo penale svoltosi
a Palermo ha avuto una serie di importanti ripercussioni sulla vita politica
nazionale, tuttavia ciò non consente, secondo il ricorrente, di collegare le
dichiarazioni rese dal senatore con una qualche forma di attività parlamentare;
nella vicenda, infatti, il senatore non avrebbe fatto altro che esprimere le
proprie opinioni personali, senza alcun collegamento con la funzione svolta.
La giurisprudenza costituzionale, invece, ha da tempo identificato il perno della prerogativa
dell’insindacabilità nel c.d. nesso funzionale tra le dichiarazioni e
l’attività parlamentare, richiedendo che vi sia un’identità sostanziale tra
l’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni e quella manifestata
all’esterno (sentenze
n. 10, n. 11,
n. 56, n. 58 e n. 82 del 2000),
prescindendo anche dalla sede in cui quest’ultima sia stata divulgata. Nel caso
specifico, invece, le dichiarazioni del senatore Andreotti, oltre a contenere
«valutazioni prettamente soggettive» che comportano l’attribuzione di un reato
ben preciso, ossia quello di falsa testimonianza (“Almerighi
ha detto infamie”, “si tratta di un falso testimone” etc.), si risolverebbero
anche nell’emissione di un giudizio di colpevolezza, che certamente spetta
all’Autorità giudiziaria (“la verità è emersa in modo molto netto e questo
scredita la testimonianza di Almerighi”). E’
evidente, secondo il ricorrente, che la prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost. come non si estende fino a coprire
gli insulti, non può neppure riguardare dichiarazioni che, risolvendosi
nell’attribuzione di illeciti penali, non possono certamente essere espressione
della funzione parlamentare.
Le dichiarazioni, tra l’altro,
oltre a caratterizzarsi per la pesantezza di alcune espressioni (“Almerighi è pazzo, dica quello che vuole. Mi
procura solo divertimento”), farebbero anche emergere
un interesse del tutto personale (e patrimoniale) del senatore Andreotti verso
la vicenda, interesse sicuramente estraneo alla funzione parlamentare (“magari
mi fa un’azione penale: mi farebbe guadagnare forse qualche cosa in sede
civile”, “potrei guadagnare qualcosa in sede civile e ciò non guasterebbe”).
Dall’insieme di tutte queste considerazioni emerge
chiaramente, secondo il G.u.p.
del Tribunale di Perugia, che la delibera di insindacabilità assunta dal Senato
si risolve in un’estensione abusiva della garanzia prevista dalla Costituzione,
oltre che in una lesione del principio costituzionale di autonomia della
magistratura e del fondamentale principio di uguaglianza. Il ricorrente,
quindi, chiede a questa Corte di dichiarare che non spetta al Senato della
Repubblica la valutazione della condotta attribuita al senatore Andreotti, con
conseguente annullamento della delibera in oggetto.
2.— Il conflitto così proposto è
stato giudicato ammissibile con ordinanza n. 4 del 2003, regolarmente
notificata al Senato in data 23 gennaio 2003; il ricorrente ha poi provveduto
al deposito presso la cancelleria di questa Corte il successivo 12 febbraio
2003.
3.— A seguito della notifica si è
costituito il Senato della Repubblica, chiedendo che il conflitto proposto
venga dichiarato inammissibile o comunque respinto nel merito.
Il Senato ricorda, prima di tutto, che la vicenda in
questione è stata al centro di un ampio dibattito parlamentare, svoltosi prima
davanti alla Giunta per le immunità e poi in aula, nel corso del
quale lo stesso senatore Andreotti si è opposto «al diniego della
domanda di autorizzazione a procedere». Dal dibattito è emerso che
Ciò posto, nella memoria difensiva si osserva che il ricorso
è privo di fondamento, perché i pretesi interventi del senatore presso il
giudice Carnevale sono stati oggetto di ampio
dibattito parlamentare, nel quale l’interessato ha dimostrato la propria totale
estraneità, sicché le dichiarazioni contro il comportamento del dott. Almerighi non sarebbero altro che «il seguito ed anzi il
doveroso sviluppo di quanto affermato già dal senatore Andreotti in aula».
Oltre a ciò, il Senato
rileva che, nel valutare la posizione del senatore Andreotti, non si può trascurare
il fatto che egli è un senatore a vita; le sue opinioni, quindi, dovrebbero
essere valutate non solo con riguardo alla funzione parlamentare, ma anche in
relazione alla sua «investitura per meriti eccezionali che, in estrema sintesi,
radica un rapporto di rappresentanza con
Il Senato, pertanto, chiede a questa Corte di dichiarare che
il fatto oggetto del procedimento penale concerne opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ricadendo in tal modo
nell’ambito della prerogativa di cui all’art. 68,
primo comma, della Costituzione.
4.— In data 22 febbraio 2005 il Senato della Repubblica,
richiamandosi ai documenti depositati il precedente 18 febbraio
Nella memoria il Senato sostiene di aver fatto un uso
corretto della prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione, essendo indubbia la
connessione tra gli atti di critica e quelli di funzione parlamentare. Nella
specie, attesa l’enorme rilevanza politica del processo penale
svoltosi a Palermo nei confronti del senatore Andreotti, il Senato ebbe ad
occuparsi della vicenda nel corso di varie sedute, nelle quali il senatore
imputato sostenne sempre la propria assoluta estraneità ai fatti a lui
contestati. Nel corso di tale dibattito egli criticò anche aspramente i
calunniatori, osservando come il processo contro di lui fosse animato da
intenti denigratori nei suoi confronti.
I fatti oggetto del presente conflitto derivano dalla
testimonianza resa dal dott. Almerighi nel citato
processo palermitano, testimonianza che, secondo la difesa del Senato, sarebbe
stata smentita dalle successive verifiche processuali, come poi evidenziato
nelle sentenze di primo e di secondo grado emesse dal Tribunale e dalla Corte
d’appello di Palermo. La conseguente reazione del sen. Andreotti «non è altro
che il seguito, ed anzi il doveroso sviluppo di quanto
già affermato in aula», sicché le affermazioni riportate dai giornali e dalla
televisione non sarebbero altro che un modo per ribadire la propria totale
estraneità ai fatti contestati.
Il Senato, infine, dopo aver richiamato le più recenti
sentenze costituzionali in argomento, ricorda che la nozione di nesso
funzionale si presta ad un’intrinseca flessibilità e
che, comunque, l’art. 68, primo comma, Cost. dovrebbe essere letto in modo da
consentire «al parlamentare la piena libertà di espressione».
Considerato in diritto
1.–– Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di
Perugia ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione del Senato della Repubblica
del 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 59), con la quale l’Assemblea ha approvato la
proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i
fatti per i quali pende procedimento penale nei confronti del senatore a vita
Giulio Andreotti davanti al ricorrente concernono opinioni espresse dal
suddetto quale membro del Parlamento e ricadono pertanto nell’ipotesi di cui
all’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il ricorrente espone in fatto che nell’intervista rilasciata
all’ANSA il 25 ottobre 1999, riportata da alcuni quotidiani e da alcune
emittenti televisive nello stesso giorno o in quello successivo, e
nell’intervista rilasciata al settimanale “L’Espresso” del 4 novembre 1999, il senatore
aveva affermato la falsità della deposizione resa nel processo a suo carico dal
magistrato Mario Almerighi relativamente ad un
asserito colloquio telefonico tra il senatore stesso ed
il Ministro della giustizia dell’epoca, nel quale il primo avrebbe invitato
l’altro a non far nulla contro il magistrato Corrado Carnevale, nei cui
confronti era stato presentato un esposto al Consiglio superiore della
magistratura. Nelle menzionate interviste il senatore aveva affermato che, se
anche altri avevano detto il falso, era molto grave che a rendere dichiarazioni
false fosse un magistrato, sicché della vicenda doveva essere investito il Consiglio superiore della magistratura; che l’Almerighi doveva essere pazzo e che in sede civile sarebbe
stato condannato a risarcirgli il danno.
Almerighi aveva
proposto querela e contro il senatore si procedeva per il reato di diffamazione
a mezzo stampa.
Secondo il ricorrente le dichiarazioni suindicate non sono
legate da nesso funzionale con l’attività parlamentare del senatore a vita, ma
costituiscono espressione di un interesse privato di quest’ultimo.
Il Senato della Repubblica si è costituito sostenendo
l’infondatezza della tesi del ricorrente, in quanto le
dichiarazioni incriminate non sarebbero altro che la specificazione di quanto
affermato dal senatore Andreotti nel dibattito parlamentare avente ad oggetto
la concessione dell’autorizzazione a procedere a suo carico, cui era seguito il
processo davanti al Tribunale di Palermo, nel corso del quale il dott. Almerighi aveva reso le deposizioni qualificate false dal
senatore. Secondo la difesa del Senato, inoltre, in considerazione del titolo
d’investitura dei senatori a vita, il nesso funzionale delle loro opinioni con
l’attività parlamentare deve essere valutato con maggiore larghezza rispetto ai
criteri seguiti relativamente ai deputati e ai
senatori eletti.
2.–– Il ricorso per conflitto di attribuzione è fondato.
Questa Corte, nel delimitare i confini dell’immunità
spettante ai parlamentari in virtù dell’art. 68, primo
comma, della Costituzione, ha da tempo adottato il criterio del c.d. nesso
funzionale che deve legare le opinioni espresse dai componenti delle Camere
all’attività parlamentare, affermando l’insufficienza di un contesto politico
cui esse possano riferirsi, contesto che, su un diverso piano, può rilevare in
sede di merito.
D’altro canto, è stato ritenuto che la qualifica di attività
parlamentare non sia subordinata al suo estrinsecarsi
necessariamente in atti tipici della funzione o alla sua localizzazione e che
sono quindi coperte dall’immunità anche le divulgazioni all’esterno del
Parlamento di opinioni espresse nello svolgimento di attività qualificabili
come parlamentari (cfr. tra le più
recenti, sentenze
n. 10 e n.
11 del 2000, n.
120, n. 246,
n. 298, n. 347, n. 348 del 2004,
n. 28 del 2005).
La tesi della difesa del Senato, secondo la quale l’immunità
di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione
avrebbe, in riferimento ai senatori a vita, un’ampiezza maggiore di quella
attribuita ai parlamentari eletti non trova riscontro in alcuna norma
costituzionale, né essa può essere desunta dalla asserita maggior importanza
del titolo d’investitura dei senatori a vita rispetto a quello dei senatori
eletti, sicché è alla stregua dei criteri appena menzionati che deve essere
accertata e valutata l’esistenza degli elementi di fatto alla quale è
subordinato il riconoscimento dell’immunità.
La difesa del Senato ha prodotto numerosi atti del processo
svoltosi davanti agli organi giudiziari palermitani a carico, tra gli altri,
del senatore Andreotti, e nel quale è risultata la sua
non colpevolezza; ha prodotto, inoltre, il verbale delle sedute del Senato del
13 maggio e del 29 luglio 1993 e i verbali delle deposizioni del dott. Mario Almerighi del 22 luglio 1993, del 3 dicembre 1994 e del 9
giugno 1997, nonché la dichiarazione spontanea del senatore Andreotti. Tra tali
atti, la difesa del Senato indica l’intervento di quest’ultimo in sede di
discussione in Assemblea, nella seduta del 13 maggio 1993, sul rilascio
dell’autorizzazione a procedere, come l’atto parlamentare del quale le
esternazioni del senatore Andreotti del 1999, oggetto dell’imputazione, rappresenterebbero la mera divulgazione.
La tesi non può essere accolta.
Le dichiarazioni del senatore in Assemblea, cui si appella la
difesa del Senato, per il loro contenuto, valutato anche in considerazione
dell’epoca in cui furono rese, sono tali da escludere che le affermazioni fatte
poi nelle interviste in questione ne rappresentino la mera divulgazione.
Nelle dichiarazioni suindicate, di oltre sei anni precedenti
le interviste, non è mai nominato il dott. Almerighi
mentre, oltre un generico riferimento alle “invenzioni di pentiti”, ricorre più
volte il nome del “pentito” Marino Mannoia. Occorre, inoltre, osservare che
delle tre deposizioni del querelante, i cui verbali sono stati prodotti dalla
difesa del Senato, due sono successive alle dichiarazioni del senatore in sede
parlamentare e neppure l’altra, soltanto di una settimana precedente, vi è menzionata. Nè si può quindi
ritenere che il senatore Andreotti, nel rivendicare
davanti all’Assemblea non soltanto la propria innocenza, ma anche i
propri meriti politici nella lotta alla criminalità organizzata, quando
tacciava di falsità coloro che lo accusavano si sia riferito seppure
implicitamente anche al dott. Almerighi.
Dalle considerazioni esposte consegue il rilievo della inesistenza di qualsivoglia collegamento tra le
dichiarazioni per le quali il senatore a vita è imputato e le opinioni da lui
espresse in sede parlamentare.
Si deve pertanto concludere che non
spetta al Senato della Repubblica affermare, nella vicenda in questione, che le
dichiarazioni rese dal senatore Giulio Andreotti costituiscono opinioni
espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono,
pertanto, insindacabili alla luce dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione.
La delibera di insindacabilità deve
essere, pertanto, annullata.
per questi motivi
dichiara che non
spetta al Senato della Repubblica affermare che le opinioni espresse dal
senatore Giulio Andreotti per le quali pende procedimento penale a suo carico,
per il reato di diffamazione aggravata, davanti al Giudice per l’udienza
preliminare del Tribunale di Perugia, costituiscono opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68,
primo comma, della Costituzione;
annulla, per
l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica
nella seduta del 31 gennaio 2001 (documento IV-quater, n. 59).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 4
maggio 2005.