SENTENZA N. 200
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LIVIO PALADIN, Presidente
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO
Prof. RENATO DELL'ANDRO
Prof. GABRIELE PESCATORE
Avv. UGO SPAGNOLI
Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1984 dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti da Ippolito Francesco e Luberti Francesco, iscritta al n. 928 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 25 ottobre 1983 il Giudice istruttore del Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti del dott. Francesco Ippolito e dell'avv. Francesco Luberti, entrambi componenti del Consiglio Superiore della magistratura, in ordine al reato di abuso di ufficio aggravato (così modificata l'originaria imputazione di interesse privato in atti d'ufficio), "perché fatti non sono previsti dalla legge come reato sussistendo la causa di non punibilità di cui all'art. 5 della legge 1981, n. 1".
Entrambi prosciolti proponevano ricorso per cassazione avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, con o senza rinvio, per molteplici motivi; in via subordinata eccepivano, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del giudice istruttore che ha dichiarato non doversi procedere perché fatti non sono previsti come reato sussistendo una causa di non punibilità".
Il Procuratore Generale concludeva richiedendo il proscioglimento degli imputati perché il fatto non sussiste: sarebbe stato, infatti, possibile "correggere vizi" della sentenza impugnata così da adeguare la formula di proscioglimento alla verità processuale, donde la "perdita di rilevanza" della questione di legittimità costituzionale.
Con ordinanza del 9 maggio 1984, la Corte di cassazione, premesso che l'esame circa la fondatezza delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dei fatti integranti il reato di abuso d'ufficio, attenendo "in definitiva alla valutazione delle prove", doveva ritenersi precluso in sede di legittimità e che, pur tuttavia, non poteva disconoscersi "l'esigenza in sede di impugnazione di un più approfondito riesame del merito della sentenza", ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del giudice istruttore che ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato per la presenza di una causa di non punibilità (nella specie, la causa di non punibilità specifica di cui all'art. 32 - bis della legge 24 marzo 1958, n. 195)".
In punto di rilevanza, si osserva che l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale consentirebbe agli imputati di ottenere un riesame del fatto ben più ampio di quello ammesso in sede di legittimità (con la possibilità di conseguire un provvedimento più favorevole); si aggiunge che la norma impugnata incide concretamente - data la sua natura processuale - sul corso del processo, sul compimento e sull'efficacia degli atti del medesimo, nonché sulla sfera dei poteri e dei doveri delle parti e del giudice, perché il giudizio non può proseguire se non viene prima identificato il giudice competente a conoscere dell'impugnazione avverso la sentenza istruttoria che applichi una "causa di non punibilità".
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione richiama la sentenza costituzionale n. 224 del 1983, cogliendo precise analogie fra l'ipotesi ivi decisa e quella della sentenza istruttoria, che "riconosciuta la presenza degli elementi positivi oggettivi e soggettivi del reato, proscioglie in virtù della presenza di una causa di giustificazione".
Dalla
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza della Corte di cassazione sottopone a controllo di legittimità costituzionale l'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del giudice istruttore che ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato per la presenza di una causa di non punibilità".
2. - Una puntualizzazione si rende necessaria in via preliminare, per tenere nel debito conto le modificazioni apportate al codice di procedura penale dalla legge 18 giugno 1955, n. 517. Se prima di tali modificazioni in nessun caso era prevista l'appellabilità, da parte dell'imputato, della sentenza dichiarativa di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato per la presenza di una causa di non punibilità, dopo di esse la situazione si é presentata in termini sensibilmente diversi. Fra l'altro, l'art. 19 della legge n. 517 del 1955 ha innovato l'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale nel senso che, "se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto" (limite non in discussione nella presente sede, oltretutto per ragioni di rilevanza), "l'imputato può appellare alla sezione istruttoria contro la sentenza del giudice istruttore" non solo "quando é stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale", ma anche quando é stato dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se é stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza".
Pertanto, la questione dedotta ha per oggetto, più precisamente, la parte in cui il comma in esame esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del giudice istruttore che ha dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato", qualora non sia stata applicata né possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza.
3. - Una seconda puntualizzazione concerne significati e contenuti della formula di proscioglimento che contraddistingue le sentenze con le quali viene dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato".
Posto che tale formula non risulta usata in modo univoco dal legislatore, occorre distinguere la portata che essa assume nell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale (come negli analoghi artt. 399, primo comma, 512 n. 2 e 513 n. 2 dello stesso codice, dedicati alle impugnazioni delle sentenze di proscioglimento emanate da giudici diversi dal giudice istruttore) dalla portata, più circoscritta, che la stessa formula riveste nell'art. 378, primo comma, del codice di procedura penale (attinente, come l'analogo art. 479, primo comma, dello stesso codice, alla pronuncia delle sentenze di proscioglimento), ove si parla di "persona non punibile, perché il fatto non costituisce reato o per un'altra ragione". Dal raffronto emerge chiaramente che quanto dall'art. 378, primo comma, viene ricompreso nell'ambito del "non punibile per un'altra ragione" deve ritenersi sussunto dall'art. 387, terzo comma, nel l'ambito del "non punibile perché il fatto non costituisce reato".
Non meno significativo si rivela il raffronto con l'art. 152 del codice di procedura penale, che, nel disciplinare in via generale la "declaratoria di determinate cause di non punibilità", non contiene nei suoi due commi alcun cenno alla formula "perché il fatto non costituisce reato" (e nemmeno alla formula "perché la persona non é imputabile", normalmente affiancata ad essa), utilizzando, invece, entrambe le volte la formula "perché il fatto non é preveduto dalla legge come reato", a sua volta del tutto assente tanto negli artt. 387 (399,512 e 513) quanto negli artt. 378 (e 479). Ciò ha indotto questa Corte (sentenza n. 175 del 1971) a recepire l'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale che con larga prevalenza attribuisce alla formula "perché il fatto non é preveduto dalla legge come reato", quale utilizzata dall'art. 152, "un significato generico, comprensivo non solo delle ipotesi del difetto di una qualsiasi norma penale cui possa ricondursi il fatto imputato, ma anche di quelle di mancanza delle condizioni di imputabilità o di punibilità rispetto a cui il fatto, pur se astrattamente previsto dalla legge penale, risulta giuridicamente irrilevante al fine dell'applicabilità di questa, e quindi del tutto equivalente all'altra".
Rispetto alle formule "perché il fatto non sussiste" e "perché l'imputato non l'ha commesso", dirette a rimarcare l'una l'insussistenza materiale del fatto storico e l'altra la totale estraneità dell'imputato, la formula "perché il fatto non costituisce reato" si caratterizza in quanto proscioglimento che, pur riconoscendo la sussistenza della materialità del fatto storico e la sua riferibilità all'imputato, esclude la punibilità per la mancanza dell'elemento soggettivo oppure per la presenza di una causa di esclusione dell'antigiuridicità o di una causa di esclusione della punibilità.
4. - Ad avviso della Corte di cassazione, il tipo di formula di proscioglimento così individuata non può mai dirsi "ampiamente liberatoria", qualunque sia la particolare causa che di volta in volta ne comporti l'adozione, compresa ovviamente quella (v. in proposito sentenza n. 148 del 1983) ravvisata nella specie dalla pronuncia istruttoria sottoposta a ricorso: "sembra perciò innegabile l'interesse dell'imputato ad ottenere" il proscioglimento con la più favorevole formula "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non l 'ha commesso". Pertanto, "la preclusione dell'appello si risolverebbe non solo in una non giustificata disparità di trattamento tra due parti del processo, P. M. e imputato (art. 3 Cost.), ma anche in un impedimento all'esercizio della difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, secondo comma, Cost.): il tutto sulla base del principio - da questa Corte più volte enunciato in relazione al proscioglimento per estinzione del reato - "che vi é violazione dei diritti della difesa se all'imputato, prosciolto dopo un esame del merito che ne abbia sostanzialmente accertato la responsabilità, non é riconosciuto il diritto di appellare al fine di ottenere un completo riesame del merito, e che vi é disparità di trattamento tra l'imputato al quale l'appello non é consentito e il P.M. al quale l'appello é consentito in ogni caso". Tale principio - che ha, fra l'altro, comportato la declaratoria di illegittimità costituzionale dello stesso art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di pro porre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza del Giudice istruttore, che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione" (sentenza n. 224 del 1983) - sarebbe, ad avviso del giudice a quo, ugualmente, se non maggiormente, valido riguardo ai "casi in cui il Giudice abbia, dopo l'esame del merito, accertato la sussistenza di tutti gli elementi di un reato, ma si sia astenuto dal rinviare a giudizio per la presenza di una causa di non punibilità".
La questione é fondata.
5. - Come questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 70 del 1975, n. 73 del 1978, n. 72 del 1979,
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
b) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito dapprima ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, e poi ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del pretore che abbia dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
c) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale (nel testo dapprima sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, poi ad opera dell'art. 134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed infine ad opera dell'art. 3 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto "perché si tratta di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con procedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
d) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale (nel testo dapprima sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, poi ad opera dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed infine ad opera dell'art. 4 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise che l'abbia prosciolto "perché si tratta di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.
LIVIO PALADIN, PRESIDENTE
GIOVANNI CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1986.