SENTENZA N. 175
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 151 e 596 del codice penale, 152, 591 e 592 del
codice di procedura penale, nonché della legge di delegazione 21 maggio 1970,
n. 282, e del relativo d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (concessione di amnistia e
di indulto), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 maggio 1970 dal
pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di Ferrati Aldo ed altro,
iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1970;
2) ordinanza emessa il 27 maggio 1970 dal
tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Buttafava Vittorio ed
altri, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;
3) ordinanze emesse il 29 luglio 1970 dal
pretore di Padova e il 26 giugno 1970 dal tribunale di Milano nei procedimenti
penali rispettivamente a carico di Mengato Paolo e di Bizzi Ives ed altro,
iscritte ai nn. 254 e 271 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970;
4) ordinanze emesse il 25 giugno 1970 dal
tribunale di Milano e il 27 maggio 1970 dal pretore di Civitanova Marche nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Zanetti Gualtiero e di
Perticarà Vincenzo, iscritte ai nn. 282 e 286 del registro ordinanze 1970 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre
1970;
5) ordinanza emessa il 23 luglio 1970 dal
pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Lombardi Enzo,
iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970;
6) ordinanze emesse il 16 giugno 1970 dal
pretore di Roma e il 30 luglio 1970 dal pretore di Modena nei procedimenti
penali rispettivamente a carico di Cavicchioli Luigi e di Conte Salvatore,
iscritte ai nn. 337 e 342 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1970;
7) ordinanza emessa il 15 ottobre 1970 dal
pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Parco Ada e Saracco
Cesare, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970;
8) ordinanze emesse il 3 ottobre 1970 dal
tribunale di Velletri e il 1 giugno 1970 dal tribunale di Milano nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Atzeni Antonio, di Allegri
Renzo ed altro e di Caviglione Giacomo, iscritte ai nn. 360, 362 e 363 del
registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 329 del 30 dicembre 1970;
9) ordinanza emessa il 25 giugno 1970 dal
pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di Mosso Anna, iscritta al
n. 361 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971;
10) ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dal
pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Guidoni Giovanni ed
altri, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971;
11) ordinanza emessa il 27 giugno 1970 dal
pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Sette Nicola, iscritta al
n. 7 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971;
12) ordinanza emessa il 29 ottobre 1970 dal
pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Malucelli Dario, iscritta
al n. 44 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971.
Visti gli atti d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri e di costituzione di Greco Elena, Ergas Moris, Parco
Ada, Saracco Cesare, Mancini Giacomo - parte civile nel procedimento penale a
carico di Buttafava Vittorio ed altri - e società Pezziol - parte civile nel
procedimento penale a carico di Mosso Anna;
udito nell'udienza pubblica del 16 giugno
1971 il Giudice relatore Costantino Mortati;
uditi gli avvocati Giuliano Vassalli e
Renzo Provinciali, per Greco Elena, l'avv. Augusto Addamiano, per Moris Ergas,
l'avv. Luigi De Luca, per la società Pezziol, ed i sostituti avvocati generali
dello Stato Franco Casamassima e Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Nel corso del procedimento penale
contro Ferrati Aldo e Tollardo Bortolo, imputati di omissione di referto,
compreso, tanto per i riferimenti temporali quanto per quelli obiettivi e
subiettivi, nell'ambito di operatività dell'amnistia concessa col decreto
presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, il pretore di Chieri, con ordinanza in
data 26 maggio 1970, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 del decreto stesso e dell'art. 5 della legge di
delegazione 21 maggio 1970, n. 282, in riferimento agli artt. 3 e 79 della
Costituzione.
Nel provvedimento egli osserva che, seppure
l'art. 79 della Costituzione esplicitamente legittima la decorrenza degli
effetti dell'amnistia da una data determinata dal legislatore e la conseguente
deroga al principio di eguaglianza, tale deroga sembra riguardare soltanto le
amnistie ricollegate a situazioni eccezionali (quali quelle determinate dallo
stato di guerra, da gravi conflitti sociali, da crisi economiche, da calamità
naturali) e non anche le amnistie "celebrative" applicabili ad una
generalità di reati. Di conseguenza, con riferimento alle disposizioni
impugnate, mentre deve ritenersi legittima l'amnistia "particolare e
sindacale" di cui all'art. 1, appare invece incostituzionale l'amnistia
"generale" di cui all'art. 5, la quale determina una ingiustificata disparità
di trattamento fra i responsabili dei reati commessi prima o dopo il 6 aprile
1970.
Il vincolo della rilevanza impone al
pretore di limitare la sua denuncia all'art. 5 suddetto, ma egli esplicitamente
invita la Corte costituzionale ad estendere l'eventuale dichiarazione
d'illegittimità costituzionale alle altre norme della legge di delegazione e
del decreto presidenziale in tema di amnistia generale e di indulto, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Avanti la Corte costituzionale é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato come per
legge dall'Avvocatura generale dello Stato, che nel suo atto d'intervento ha
concluso per l'infondatezza della questione.
A sostegno del suo assunto l'Avvocatura
sottolinea - richiamandosi anche alla sentenza di questa Corte n. 171 del 1963
- come il fatto che un reato sia stato commesso in un momento anziché in un
altro é già un elemento differenziale che può giustificare, ai fini del
rispetto dell'art. 3 della Costituzione, l'applicabilità all'uno e non
all'altro del provvedimento di clemenza.
L'interpretazione dell'art. 79, Cost.,
proposta dal pretore, secondo la quale l'amnistia sarebbe riservata a
circostanze eccezionali con esclusione di ogni funzione meramente celebrativa,
sarebbe inoltre inaccettabile poiché si fonderebbe esclusivamente su
valutazioni di carattere politico sottratte a qualunque sindacato della Corte.
2. - Nel corso del procedimento penale per
diffamazione a mezzo della stampa contro Buttafava Vittorio e altri il
tribunale di Milano, con ordinanza 27 maggio 1970, dopo avere respinto
l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal patrono della parte civile
Greco, dell'art. 5, lettera d, del d.P.R. n. 282 del 1970 per violazione
dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui discrimina i querelanti per
diffamazione a seconda che abbiano effettuato la concessione della facoltà di
prova prima o dopo l'intervento del decreto di amnistia, nella considerazione
che ogni concessione di amnistia importa di necessità distinzioni di ordine
temporale fra i fatti che ne sono oggetto, ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità dell'art. 596, primo comma, del codice penale, in relazione
all'art. 21 Cost., nonché del citato art. 5 per violazione dell'art. 3, perché
opera un'ingiustificata diversità di trattamento secondo che vi sia stata o non
la formale domanda del querelante, di cui all'art. 596, n. 3, del codice
penale. E dal momento che il diritto di provare la verità dei fatti trova la
sua base nella garanzia costituzionale del diritto di cronaca e non nella
richiesta della parte offesa, osserva in ordine alla rilevanza della questione
sollevata, come tutte le imputazioni ad esso sottoposte riguardano articoli
giornalistici che potrebbero eventualmente ritenersi esercizio del diritto di
cronaca e che per alcuni di essi sia stata ab initio concessa facoltà di
prova, mentre per altri essa sia stata concessa tardivamente.
Nel procedimento avanti la Corte
costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale
ha concluso per l'infondatezza della questione, e si sono costituiti il signor
Moris Ergas, col patrocinio degli avvocati Addamiano, Promontorio e Sarno, il
quale ha concluso per l'inammissibilità della questione e, in subordine, per la
sua infondatezza; ed altresì la signora Elena Greco in De Lollis, col
patrocinio degli avv. prof. Pisapia, Provinciali e Vassalli, la quale ha
concluso invece per l'incostituzionalità della norma impugnata o in subordine,
per la pronuncia di una sentenza interpretativa di rigetto; ed infine l'on.
Giacomo Mancini, col patrocinio degli avvocati Gullo e Striano, il quale si é
riservato di dedurre oralmente.
Nell'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri si ricorda innanzi tutto come la Corte di cassazione
abbia affermato in numerose pronunce il principio che il diritto di cronaca
costituisce espressione del fondamentale diritto dei cittadini alla libera
manifestazione del pensiero, per cui la cronaca giornalistica é sempre lecita,
e quindi causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 51 del codice
penale, alle sole condizioni che la notizia sia vera o quanto meno seriamente
accertata, che sussista un interesse pubblico alla sua diffusione e che la
cronaca sia mantenuta nei limiti di continenza delle notizie pubblicate
rispetto al tema della pubblicazione. Perciò l'imputato di diffamazione a mezzo
stampa può sempre dimostrare la sussistenza di tali condizioni anche se il
querelante non abbia esplicitamente chiesto la prova della verità dei fatti
addebitatigli.
Sulla base di questa ormai consolidata
interpretazione, la questione di costituzionalità dell'art. 596 del codice
penale, in riferimento all'art. 21 Cost., risulta infondata, ed infondata
appare altresì la questione proposta nei confronti dell'art. 5, lett. d, della
legge di delegazione in riferimento all'art. 3 Cost., dal momento che questa
norma giustificatamente tutela l'interesse delle parti offese a vedere
accertata la falsità delle accuse loro rivolte.
La difesa del signor Moris Ergas invece,
pur muovendo da analoghi presupposti, perviene alla conclusione che la
questione é inammissibile per irrilevanza rispetto al giudizio a quo. Infatti,
soltanto ove gli imputati dichiarassero di aver agito nell'esercizio del
diritto di cronaca diverrebbe necessario stabilire se l'art. 596 del codice
penale sia o meno incostituzionale, mentre l'ordinanza del tribunale prospetta
tale ipotesi come solo eventuale. D'altronde, ove in definitiva gli imputati
risultassero in grado di reclamare l'applicazione dell'esimente, tutti
potrebbero provare la verità dei fatti e la questione di costituzionalità
sarebbe anche in questo caso irrilevante.
La difesa della signora Elena Greco motiva
invece le suindicate conclusioni sottolineando come siano insostenibili tanto
il sistema di rimettere alla volontà del querelante l'exceptio veritatis
anche nei casi in cui dalla prova della verità discenda l'affermazione
dell'esistenza di un diritto costituzionalmente garantito, quanto il sistema di
interdire con un decreto di amnistia la concessione di tale prova liberatoria
concedendola o vietandola a seconda dei momenti temporali in cui sia
effettuata, che pure in via generale sono tutti validi a fondare l'esercizio del
diritto relativo, dando così luogo a grave e ingiustificata discriminazione.
Ricordato che l'affermazione del diritto di
cronaca quale esimente del reato di diffamazione a mezzo stampa non é cosi
pacifica in dottrina ed in giurisprudenza come dedotto ex adverso, la
difesa della Greco chiede in primo luogo che la Corte con sentenza
interpretativa di rigetto avalli l'orientamento della Cassazione nel senso di
ritenere inclusa nell'art. 596 una ulteriore espressa ipotesi di prova
liberatoria, o ne dichiari la parziale illegittimità in quanto non concede tale
prova pel caso di esercizio del diritto di cronaca. Chiede inoltre che si
dichiari fondata la questione dell'art. 5, lett. d, della legge n. 282, per la
preclusione che oppone alla non applicabilità dell'amnistia quando la facoltà
di prova sia concessa dopo l'emanazione della legge citata, dato che
l'esercizio della facoltà stessa nasce da una norma costituzionale. Queste
argomentazioni sono ulteriormente svolte nella memoria 1 giugno 1971, nella
quale si mette in rilievo come il decreto d'amnistia tassativamente fa salve
solo le ipotesi del terzo comma dell'art. 596 c.p. e quindi, per effetto
dell'art. 152 dello stesso codice, preclude che si tenga conto della situazione
dell'imputato pel quale non ricorre nessuna di dette ipotesi, e ciò in
contrasto con il diritto della libertà di stampa e con il principio di
eguaglianza, nella misura in cui istituisce una disparità di trattamento tra
imputati ai quali la persona offesa conceda ed imputati ai quali la persona
offesa non conceda la facoltà di prova liberatoria.
Quanto alla rilevanza osserva che
l'invocazione del diritto di cronaca non corrisponde ad un'eventualità, dato
che vi é certezza della sua validità per quanto riguarda i giornalisti
incriminati e ciò é sufficiente per poter richiedere una pronuncia di merito
sulla questione, tanto più tenendo presente che, come risulta dall'ordinanza,
in tutti i procedimenti e da tutte le persone offese é stata concessa la
facoltà di prova. Insiste nelle conclusioni già prese.
3. - Diversa é la questione sollevata dal
pretore di Padova con l'ordinanza in data 29 luglio 1970 nel corso del
procedimento penale contro Mengato Paolo, la quale impugna gli artt. 592 e 152,
capoverso, codice di procedura penale, "nella parte in cui impediscono, in
costanza di amnistia, al giudice, di assumere prove che rendano evidente
l'insussistenza del fatto e la non commissione del medesimo da parte
dell'imputato e di prosciogliere con la formula prescritta a seguito del
convincimento scaturito dalle prove posteriori al provvedimento di clemenza,
perché in presunto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione".
In questo giudizio il difensore
dell'imputato aveva proposto delle prove a discarico che, a suo avviso,
avrebbero potuto portare al proscioglimento per insussistenza del fatto o
almeno per mancata partecipazione dell'imputato al fatto medesimo ed aveva
chiesto che, sulla base di una interpretazione liberale degli artt. 592 e 152,
secondo comma, del codice di procedura penale, si provvedesse all'assunzione di
tali prove, sollevando, per l'opposta eventualità, questione di legittimità
costituzionale di tali disposizioni, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Il pretore ha ritenuto di non poter
adottare l'interpretazione richiesta ed ha sollevato la suddetta questione di
legittimità costituzionale.
Nessuno si é costituito, né é intervenuto
in questo giudizio.
4. - L'ordinanza 26 giugno 1970,
pronunciata dal tribunale di Milano nel corso del procedimento penale contro
Bizzi Ives e Caviglione Giacomino, si richiama esplicitamente a quella dello
stesso tribunale precedentemente ricordata. Nella motivazione si precisa che
con essa "non si é inteso impugnare l'art. 596, n. 3, del codice penale,
il quale mantiene una sua indubbia operatività nelle materie estranee al
diritto di cronaca, bensì il richiamo allo stesso nel d.P.R. citato, nella
misura in cui ponga una discriminazione fra casi identici di fronte al diritto
di cronaca, secondo sia stata o meno proposta dal querelante una formale
domanda, che in quest'ambito sarebbe priva di significato pratico e giuridico,
avendo riguardo a una facoltà di prova spettante comunque in base all'art. 21
della Costituzione".
Nel giudizio avanti la Corte costituzionale
é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha svolto
argomentazioni identiche a quelle viste a proposito dell'altra ordinanza.
5. - L'ordinanza in data 25 giugno 1970 del
tribunale di Milano, pronunciata nel corso del procedimento penale a carico del
direttore della "Gazzetta dello Sport", Gualtiero Zanetti, propone
invece una questione diversa da quelle sollevate con le altre ordinanze dello
stesso tribunale e sostanzialmente identica a quella introdotta dal pretore di
Padova col provvedimento sopra ricordato, anche se formalmente l'impugnazione
viene qui riferita agli artt. 591 e 592, codice di procedura penale, e come
norma di raffronto viene indicato il solo art. 24 della Costituzione.
Anche in questo giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza
della questione affermando che l'amnistia propria costituisce una rinuncia
dello Stato alla pretesa punitiva ed ha natura di abolitio criminis che
opera sul fatto-reato sin dal momento della sua emanazione. Verificatesi le
condizioni di operatività dell'amnistia, si estingue la rilevanza penale del
fatto e quindi non vi é più luogo a parlare di diritto di difesa, essendo
questo concepibile solo in correlazione ad una pretesa punitiva dello Stato che
in questo caso più non sussiste.
Il divieto di ulteriori indagini discende
pertanto dalla natura stessa dell'istituto dell'amnistia e non può perciò
violare le norme della Costituzione che tale istituto ha recepito.
6. - Diversa dalle precedenti é anche la
questione, sollevata dal pretore di Civitanova Marche nel corso del
procedimento penale contro Perticarà Vincenzo, con l'ordinanza in data 27
maggio 1970. In essa si impugnano "l'art. 151 del codice penale e la legge
21 maggio 1970, n. 282, e conseguente decreto del Presidente della Repubblica,
nella parte in cui privano l'imputato del potere di ricusare o di rifiutare
l'applicazione dell'amnistia propria, in relazione agli artt. 24, commi primo e
secondo, e 3 della Costituzione repubblicana".
Nella motivazione di questo provvedimento
si segnala come l'applicazione automatica del beneficio dell'amnistia determini
una situazione pregiudizievole per l'imputato perché lascia sussistere il
dubbio circa l'avvenuta commissione del reato e circa la colpevolezza di lui,
con conseguenze sul piano morale e giuridico (tra cui l'impossibilità di
ripetere dal querelante le spese del giudizio), che si traduce in una
violazione del diritto di difesa, inteso, non già nel senso meramente formale
di garanzia dell'assistenza di un difensore, ma anche come diritto di ottenere
una sentenza che riconosca, se del caso, la propria innocenza. Il pretore
sottolinea quindi la disparità di trattamento che deriva dalla irrinunciabilità
dell'amnistia del 1970 rispetto ad altre precedenti, in relazione alle quali la
rinuncia era stata ammessa, e rispetto alla remissione della querela che é
operante soltanto se accettata dall'imputato.
Anche in questo giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza
della questione. Ricordate le sentenze di questa Corte n. 171 del 1963
e n. 52 del 1968,
l'Avvocatura osserva che l'art. 151, codice penale, ha carattere assolutamente
generale e sembra perciò fuori causa, mentre le norme del decreto di amnistia
non sono incostituzionali perché la previsione costituzionale di questo
istituto consente al legislatore di renderla, a sua discrezione, rinunciabile o
meno.
7. - La questione proposta dal pretore di
Pietrasanta con l'ordinanza 23 luglio 1970, pronunciata nel corso del
procedimento penale contro Lombardi Enzo, concerne esclusivamente la
determinazione del limite finale del periodo di tempo cui l'amnistia deve
essere applicata, fissato dall'art. 11 della legge n. 282 e del decreto
presidenziale n. 283, del 6 aprile 1970, nonostante che una proposta di legge
d'iniziativa parlamentare per la concessione di amnistia fosse stata presentata
il 3 febbraio 1970.
A conclusione di una dettagliata analisi
delle due proposte di legge e dei relativi lavori parlamentari, dalla quale
trae il convincimento che esse, seppur non identiche, erano quanto meno
analoghe, il pretore denuncia, in riferimento all'art. 79, secondo comma, della
Costituzione, l'art. 11 suddetto nella parte in cui estende gli effetti dell'amnistia
ai reati commessi successivamente al 3 febbraio 1970.
Il Presidente del Consiglio dei ministri,
intervenuto avanti la Corte costituzionale, ha concluso per l'infondatezza
della questione assumendo che l'eventuale coincidenza letterale dei due testi
non può valere come prova dell'avvenuta confluenza della proposta d'iniziativa
parlamentare depositata il 3 febbraio 1970 nel disegno di legge presentato il 5
maggio successivo, dato che quest'ultimo aveva una portata molto più ampia
della prima.
Inoltre l'Avvocatura osserva che il termine
del 6 aprile 1970 riguarda in pratica solo i reati comuni (quelli cioè cui si
riferisce la parte innovativa del disegno di legge governativo), poiché la
previsione dei reati sindacali, ecc. concerne i fatti dell'"autunno
caldo" che si erano già esauriti ben prima del 3 febbraio 1970.
8. - Simile a quella proposta con
l'ordinanza del pretore di Padova sopra ricordata é la prima delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate dal pretore di Roma con l'ordinanza 16
giugno 1970, pronunziata nel corso del procedimento penale a carico di
Cavicchioli Luigi. Richiamandosi, tra l'altro, alla motivazione della sentenza n. 171 del
1963 della Corte costituzionale, questo giudice impugna infatti gli artt.
152, capoverso, e 592, capoverso, del codice di procedura penale, nelle parti
in cui precludono al giudice l'acquisizione di nuove prove, ai fini del
proscioglimento nel merito dell'imputato di un reato estinto per amnistia, in
riferimento all'art. 24, capoverso, Cost.
In via subordinata a tale questione - dopo
avere dichiarato manifestamente infondata l'altra relativa al preteso contrasto
tra l'art. 592 del codice di procedura penale e l'art. 27, capoverso, della
Costituzione - il pretore impugna altresì, in riferimento allo stesso precetto
costituzionale, il decreto presidenziale n. 283, nella parte in cui non prevede
la rinuncia all'amnistia da parte dell'imputato (con impostazione analoga a
quella della ricordata ordinanza del pretore di Civitanova Marche). Richiamata la
sentenza di
questa Corte n.
52 del 1968, il pretore discute intorno alla natura della rinuncia e
conclude che, in attuazione del diritto di difesa inteso in senso ampio, una
volta iniziata l'azione penale é doveroso lasciare al prevenuto la possibilità
di ottenere un accertamento completo della propria innocenza (come del resto é
previsto per il caso di remissione della querela, la cui operatività é
subordinata all'accettazione dell'imputato).
Anche in questo giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che la questione sia
dichiarata infondata sulla base di argomentazioni simili a quelle viste in
relazione all'ordinanza del pretore di Civitanova Marche.
9. - Aspetti comuni rispetto al
provvedimento del pretore di Chieri ricordato al principio presenta invece
l'ordinanza 30 luglio 1970 con la quale il pretore di Modena ha denunciato
l'art. 5 del decreto presidenziale n. 283, concernente l'amnistia
"generale", differenziandosene tuttavia per il fatto di indicare come
norme di raffronto, anziché gli artt. 3 e 79, gli artt. 3 e 27 della
Costituzione.
Secondo il pretore di Modena, la funzione
rieducativa della pena, postulata dall'art. 27 Cost., dovrebbe potersi
esplicare senza trovare ostacoli in istituti quali l'amnistia e l'indulto che
appaiono, anche al comune sentire, gravemente iniqui nella latitudine
amplissima di operatività loro conferita dal legislatore ordinario. Di
conseguenza il principio desumibile dall'art. 27 dovrebbe indurre a
circoscrivere i concetti di amnistia e di indulto, rimasti imprecisati
nell'articolo 79 Cost., nel senso di renderli applicabili soltanto ad ipotesi
particolari come, ad esempio, quella prevista dall'art. 1 del decreto
presidenziale n. 283, mentre varrebbe a rendere illegittime applicazioni più
ampie ed indeterminate come quella prevista appunto dall'art. 5.
Il Presidente del Consiglio dei ministri,
intervenuto anche in questo giudizio, ha concluso per l'infondatezza della
questione ripetendo che l'amnistia rappresenta un istituto previsto dalla
Costituzione ed osservando che l'art. 27, terzo comma, Cost., é a questo
proposito inconferente.
10. - Nel corso del procedimento penale
contro Parco Ada ed altri, il pretore di Napoli ha sollevato d'ufficio con
ordinanza 15 ottobre 1970 questione in confronto dell'art. 152 del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non prevede, in presenza di causa
estintiva del reato quale l'amnistia, il proscioglimento nel merito, con la
formula "non punibile perché il fatto non costituisce reato", quando già
esistono prove che rendono evidente tale causa di proscioglimento, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 17, secondo comma, della
Costituzione".
Tale questione si differenzia da quelle
proposte dalle ordinanze del pretore di Padova, del tribunale di Milano (25
giugno 1970) e del pretore di Roma (16 giugno 1970), in quanto non riguarda il
divieto di ulteriore istruttoria, ma il divieto di immediato proscioglimento
con la formula "perché il fatto non costituisce reato" in caso di
intervenuta amnistia.
Ricordato come l'art. 152, capoverso,
richiamato dall'articolo 592, codice di procedura penale, preveda l'obbligo di
prosciogliere nel merito, anche in presenza di amnistia, quando già esistono
prove le quali rendano evidente che "il fatto non sussiste", che
"l'imputato non lo ha commesso" o che "il fatto non é preveduto
dalla legge come reato", e come la dottrina distingua quest'ultima formula
da quella "perché il fatto non costituisce reato", usata in altri
articoli del codice, il pretore ravvisa nella diversità di trattamento che ne
consegue elementi d'irrazionalità tali da determinare una violazione del
principio di eguaglianza.
In questo giudizio si sono costituite le
parti private Saracco Cesare e Parco Ada, col patrocinio dell'avv. prof.
Claudio Dal Piaz, le quali hanno chiesto, in tesi, che la questione sia
dichiarata infondata, sul presupposto che l'art. 152 del codice di procedura
penale consente di prosciogliere anche nell'ipotesi di non punibilità perché il
fatto non costituisce reato, ritenuta equivalente a quella secondo cui il fatto
non é preveduto dalla legge come reato, e, in ipotesi, che la questione sia
riconosciuta fondata ove non si ammetta l'equivalenza delle suddette formule.
Tali conclusioni sono state quindi
succintamente svolte nella memoria in data 1 giugno 1971.
11. - Diversa da tutte le precedenti é
anche l'ordinanza pronunciata il 3 ottobre 1970 dal tribunale di Velletri nel
corso del procedimento penale contro Atzeni Antonio, la quale, mediante un
argomentazione opposta a quella che sta alla base dei provvedimenti dei pretori
di Chieri e di Modena precedentemente esaminati, perviene a denunciare, per
violazione degli artt. 1, 3, 4, 35, 39 e 42 della Costituzione, l'art. 1 della
legge n. 282 e del d.P.R. n. 283, in quanto rispettivamente delegano a
concedere e concedono un'amnistia "particolare" anziché
"generale".
Anche di questa questione il Presidente del
Consiglio dei ministri, intervenuto in causa, chiede sia dichiarata l'infondatezza
riaffermando l'esistenza di un ampio ed insindacabile potere discrezionale del
legislatore nella determinazione dell'ambito dei provvedimenti di clemenza.
12. - La questione di legittimità
costituzionale sollevata dal pretore di Chieri con l'ordinanza in data 25
giugno 1970 nel corso del procedimento penale contro Mosso Anna concerne, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 5, penultimo comma, del
d.P.R. n. 283, che esclude dall'ambito di applicazione dell'amnistia il reato
di cui all'art. 515 del codice penale (frode in commercio), fuori del caso in
cui sia riscontrabile l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 (speciale tenuità
del danno). Il pretore osserva che, poiché rientra invece nell'amnistia il più
grave reato di truffa (art. 640, codice penale), l'imputata avrebbe potuto
beneficiare del provvedimento soltanto qualora avesse posto in essere una
condotta ben più antisociale di quella da lei realizzata; e poiché tale
conclusione gli appare affatto illogica ed iniqua, e d'altronde non superabile
se non mediante la declaratoria d'illegittimità costituzionale, denuncia
appunto l'art. 5 suddetto per violazione del principio di eguaglianza.
In questo giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri e si é costituita la parte civile s.p.a.
Pezziol, col patrocinio dell'avv. Luigi De Luca.
L'Avvocatura generale dello Stato solleva
innanzitutto dubbi intorno alla rilevanza della questione rispetto al giudizio
a quo, osservando che essa non concerne una norma che il pretore di Chieri
debba applicare. Dato infatti che l'art. 5, penultimo comma, del decreto
presidenziale esclude il reato di frode in commercio dall'amnistia, il pretore
doveva definire il procedimento applicando l'art. 515 del codice penale, e non
anche le norme sull'amnistia che erano nella specie inoperanti.
Nel merito per l'Avvocatura la questione é
infondata sussistendo elementi strutturali che differenziano il reato di frode
in commercio da quello di truffa, a cominciare dall'esistenza di un valido
accordo delle parti, non carpito, come nella truffa, mediante artifici o
raggiri. Avendo essi diversa obbiettività non é possibile, altro che sul piano
della politica legislativa, procedere al raffronto del trattamento che essi
ricevono da parte del legislatore, sia in sede di determinazione della pena,
sia in sede di applicazione del provvedimento di clemenza.
Anche la società Pezziol conclude per
l'infondatezza della questione, ravvisando nella denuncia d'incostituzionalità
in esame una inammissibile censura all'uso del potere discrezionale del
Parlamento e negando che l'esclusione dall'amnistia di alcuni reati più o meno
gravi di altri cui essa é dichiarata applicabile possa ricondursi ad una
violazione del principio di eguaglianza.
13. - Le due ordinanze identiche
pronunciate il 1 giugno 1970 dal tribunale di Milano nel corso dei procedimenti
penali contro Allegri Renzo e Caviglione Giacomo propongono la stessa questione
sollevata con gli altri provvedimenti dello stesso organo giudiziario in data
27 maggio e 26 giugno 1970 precedentemente ricordati, con la sola differenza
che esse indicano come norma violata da tutte le disposizioni impugnate anche
in quelle altre sedi il solo art. 3, primo comma, della Costituzione.
Nessuno si é costituito, né é intervenuto
in questi giudizi.
14. - La stessa questione proposta con le
ordinanze del pretore di Padova, del tribunale di Milano (25 giugno 1970) e del
pretore di Roma (16 giugno 1970) é stata sollevata, con amplissima motivazione,
anche con l'ordinanza pronunciata il 30 ottobre 1970 dal pretore di Pietrasanta
nel corso del procedimento penale contro Guidoni Giovanni ed altri.
In essa il pretore si sofferma
particolarmente a segnalare il rapporto che sussiste fra l'esercizio del
diritto di difesa nel processo penale ed in altre sedi per dedurne che, poiché
la difesa in ordine al fatto-reato avviene nel modo più efficace nel processo
penale, la tutela del diritto di difesa implica altresì la tutela
dell'interesse dell'imputato a veder riconosciuta la propria innocenza, anche a
prescindere dalla concreta applicabilità di una sanzione.
Tale conclusione trova fondamento nel
diritto positivo dal momento che questo riconosce in vari casi all'imputato il
potere di impugnare sentenze di proscioglimento, condiziona alla sua accettazione
l'operatività della remissione di querela ed impone al giudice, a determinate
condizioni, di preferire il proscioglimento nel merito a quello per estinzione
del reato.
In questo ordine di idee, la regola che
vieta al giudice, in presenza di amnistia, ogni ulteriore attività istruttoria
risulta chiaramente in contrasto con la garanzia del diritto di difesa e
poiché, d'altronde, non rappresenta una conseguenza necessaria della
concessione dell'amnistia, sembra equo che debba cadere di fronte alla tutela
costituzionale che a quel diritto é stata riconosciuta dall'art. 24, secondo
comma, della Costituzione.
Conseguenza questa che é confermata
dall'esame della norma che, in apparente deroga a tale disciplina, prescrive
l'interrogatorio dell'imputato o comunque la contestazione del reato come
condizione del proscioglimento per amnistia. Non si vede infatti come
l'imputato possa avvalersi dell'opportunità di difendersi che in questo modo
gli sembra offerta, se il giudice non può poi controllare mediante ulteriori
atti istruttori le sue affermazioni difensive.
Nell'ulteriore svolgimento della
motivazione il pretore di Pietrasanta si sofferma ad analizzare tutta una serie
di ingiustificate disparità di trattamento che derivano dalla disposizione che
vieta al giudice di iniziare o proseguire l'istruttoria dopo l'avvento
dell'amnistia. Tali elementi d'incostituzionalità, a suo giudizio, non
sarebbero stati del tutto eliminati neppure se il decreto di amnistia avesse
previsto la possibilità per l'imputato di rinunciare al beneficio, poiché ciò
avrebbe portato ad una ulteriore ingiustificata discriminazione tra coloro che
per effetto di particolari vicende processuali si fossero trovati già in
condizione di poter dimostrare con sicurezza la propria innocenza e coloro che,
in ipotesi egualmente innocenti, non fruissero però di un'analoga situazione
probatoria. Ma, a parte tale aspetto, la previsione della possibilità di
rinuncia all'amnistia avrebbe sufficientemente riequilibrato il sistema
processuale, salvaguardando in pratica in modo abbastanza adeguato il diritto
di difesa; poiché tuttavia ciò non si é verificato, solo una sentenza della
Corte può attualmente porre rimedio alla rilevata illegittimità.
Nemmeno in questo giudizio vi é stato
intervento o costituzione di parti.
15. - L'ordinanza pronunciata dal pretore
di Torino il 27 giugno 1970 nel corso del procedimento penale contro Sette
Nicola é in tutto e per tutto corrispondente a quella del pretore di Chieri in
data 25 giugno 1970. Corrispondente é altresì il tenore dell'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
16. - L'ordinanza pronunciata dal pretore
di Roma il 29 ottobre 1970 nel corso del procedimento penale contro Malucelli
Dario propone infine una questione sostanzialmente analoga a quella sollevata
dal pretore di Padova, dal tribunale di Milano (25 giugno 1970), dal pretore di
Roma (16 giugno 1970) e dal pretore di Pietrasanta (30 ottobre 1970).
Nessuno é intervenuto, né si é costituito
nel relativo giudizio.
Considerato
in diritto
1. - Le diciassette ordinanze riguardano
tutte, pur con diversità di prospettazioni e di conclusioni, l'istituto
dell'amnistia, sicché si rende opportuna la loro riunione e la decisione con
unica sentenza.
2. - All'esame delle questioni dovrà
procedersi secondo un ordine che conduce a dare la precedenza a quelle le quali
investono l'amnistia nel suo fondamento e riguardano il suo più generale ambito
di applicazione. Sotto questo riguardo vengono prima in considerazione le
ordinanze dei pretori di Chieri del 26 maggio 1970 e di Modena del 30 luglio
successivo, le quali denunciano l'art. 5 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, per
violazione degli artt. 3 e 79 e la seconda di esse, anche dell'art. 27 della
Costituzione. Muovendo dal rilievo della sussistenza di una gerarchia fra norme
e norme della stessa Costituzione, si sostiene la necessità di interpretare
l'art. 79 in modo da armonizzarne l'applicazione con il rispetto del supremo
principio di eguaglianza: il che si otterrebbe quando all'amnistia si faccia luogo
solo in confronto a reati commessi in situazioni eccezionali e limitate nel
tempo, ed essa sopravvenga dopo la loro cessazione, poiché, in tali ipotesi,
verrebbe a porsi in contrasto con il detto principio la persecuzione penale di
fatti che ormai la coscienza comune ritiene non più sanzionabili. Mentre al
contrario, tale contrasto presenterebbero le amnistie c.d.
"celebrative" relative a situazioni sempre aperte nel tempo. Infatti
rispetto a queste il trattamento differenziato di reati, per il solo fatto che
siano stati compiuti prima o dopo un certo termine, appare del tutto
arbitrario, ed altresì lesivo dell'altro principio costituzionale che
attribuisce alla pena una funzione rieducativa della personalità del colpevole.
Funzione alla quale (nei casi in cui la particolarità delle circostanze faccia
apparire incongrua la espiazione effettiva della pena o la sua perduranza per
l'intero periodo stabilito nelle sentenze di condanna) ben più opportunamente
dell'amnistia si adeguano altri istituti, come per esempio il perdono
giudiziale o la grazia.
I rilievi riferiti, che del resto
rispecchiano quelli autorevolmente formulati anche in Parlamento in sede di
discussione del provvedimento in esame, appaiono degni di attenta
considerazione, riuscendo di indubbia fondatezza la premessa da cui si fanno
derivare della sussistenza (del resto valevole per ogni corpo di disposizioni
coordinate in sistema) di un ordine che conduce a conferire preminenza ad
alcune di esse rispetto ad altre.
L'esigenza prospettata di contenere
l'esercizio del potere di amnistia nei limiti più ristretti, così da
armonizzarlo con la concezione personalista cui si ispirava la nuova
Costituzione fu bene presente nei costituenti che, nel prevederne la
possibilità (nonostante che autorevoli opposizioni, in accordo con una antica e
diffusa opinione, attribuissero all'istituto carattere di mero "relitto
storico"), ne riaffermarono in modo esplicito il carattere del tutto
eccezionale così da farla ritenere validamente consentita solo nel caso della
sopravvenienza di circostanze siffatte da condurre a considerare i reati
precedentemente commessi, in quanto legati ad un momento storico ormai
superato, non più offensivi della coscienza sociale. Appunto in corrispondenza
a tale orientamento, si formulò espressa condanna della anteriore prassi
caratterizzata da una eccessiva frequenza delle concessioni di amnistia.
Pur tenendo presenti le precedenti
considerazioni, e pur constatato che i nobili propositi del costituente non
hanno trovato attuazione, sicché i provvedimenti di clemenza dopo il 1946 si
sono moltiplicati con un ritmo assai superiore a quello dell'antecedente
regime, tuttavia la Corte ritiene che una indagine volta a sindacare l'ampiezza
dell'uso fatto dal Parlamento della sua discrezionalità in materia eccederebbe
i limiti entro cui deve rimanere racchiuso il sindacato della mera legittimità
della legge ad essa assegnato. Infatti tale sindacato non potrebbe altrimenti
effettuarsi se non con il ricorso ad accertamenti assai più penetranti di
quelli consentiti, da riferire sia alla entità dei reati considerati degni di
oblio, sia alle valutazioni di opportunità in ordine alla situazione politica
ritenuta tale da consigliare il ricorso alla amnistia, nonché alla
individuazione del momento da cui debba farsi validamente decorrere.
3. - Una riprova della difficoltà ora
prospettata può venire desunta dall'esame dell'altra ordinanza del tribunale di
Velletri del 3 ottobre 1970, che, muovendo da un punto di vista opposto a
quello assunto dalle altre prima richiamate, rinviene una lesione del principio
di eguaglianza (ed altresì di quelli proclamati negli artt. 1, 4, 35, 39 e 42
Cost.) nella amnistia "particolare", concessa con l'art. 1 del
decreto presidenziale citato, lesione che si realizzerebbe non solo nei
confronti degli imputati, ma altresì delle persone offese e dei beni
danneggiati, facendo venir meno le garanzie costituzionali previste, senza
discriminazioni, per alcune di queste, quali quelle che hanno recato offesa
alla libertà del lavoro, alla proprietà privata, ecc. Chiaro appare dai rilievi
così prospettati come, anche se si potesse in ipotesi consentire nella opinione
enunciata secondo cui ammissibili siano solo le amnistie celebrative, non si
sfuggirebbe alla necessità di apprezzamenti che trascendono il campo della
legittimità per sconfinare nell'altro diverso dell'opportunità.
Sicché la Corte, pur formulando voti per un
più cauto e meno frequente esercizio della potestà conferita dall'art. 79, deve
dichiarare non fondate le questioni finora esaminate.
4. - A non diversa conclusione deve
giungersi anche in ordine alla questione prospettata con le ordinanze del
pretore di Chieri del 25 giugno 1970 e di quello di Torino del 27 stesso mese,
le quali denunciano l'art. 5, penultimo comma, del d.P.R. n. 283 perché,
consentendo l'amnistia per il reato di truffa ed escludendola invece per quello
meno grave di frode in commercio (quando non ricorra l'attenuante dell'art. 62
n. 4), sarebbe incorsa in violazione dell'art. 3, comma primo, della
Costituzione.
Mentre é da respingere l'eccezione di
inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato poiché, contrariamente a
quanto da questa ritenuto, il dubbio sollevato sulla costituzionalità
dell'esclusione dell'amnistia pel caso del reato oggetto del giudizio, desunto
dal confronto con il trattamento usato per altro reato più gravemente
sanzionato, rendeva la questione indubbiamente rilevante, deve ritenersi
infondata la censura prospettata. Infatti la scelta del criterio di
discriminazione fra reati amnistiabili o non, non é necessariamente legata
all'entità della pena edittale prevista rispettivamente per gli uni e per gli
altri, ma può farsi discendere da considerazioni di diverso ordine, come per
esempio la maggiore diffusione di alcuni in un certo momento e il conseguente
maggiore allarme sociale, tale da sconsigliare per essi l'adozione di un atto
di clemenza. Una irrazionalità potrebbe, se mai, prospettarsi, sotto il
rispetto messo in rilievo, quando la differente disciplina riguardasse reati
lesivi dello stesso bene voluto proteggere: ciò che non si verifica nella
specie dato che la frode in commercio rientra fra i delitti contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, mentre la truffa appartiene alla
categoria dei delitti contro il patrimonio; riguardano cioè interessi
suscettibili di diversa valutazione politico-sociale, e quindi di differente
trattamento ai fini dell'amnistia.
5. - Ad un diverso ordine di problemi é
rivolta l'ordinanza del pretore di Pietrasanta del 23 luglio 1970 riguardante
il dubbio di costituzionalità dell'art. 11 della legge n. 282 e del pedissequo
art. 11 del d.P.R. n. 283, per violazione dell'art. 79, secondo comma, della
Costituzione. Ciò nella considerazione secondo cui, se é vero che la proposta
di delegazione approvata dal Parlamento reca la data del 5 maggio 1970, sicché
di fronte ad essa non appare criticabile il termine del 6 aprile da cui si é
fatto decorrere il beneficio, é vero altresì che una precedente proposta di
iniziativa parlamentare, di analogo contenuto per quanto riguarda i reati
commessi in occasione di agitazioni popolari, era stata presentata fin dal 3
febbraio precedente, sicché il prolungamento del termine oltre tale data può
avere agito come vero e proprio incentivo a delinquere, in contrasto con la
ratio ispiratrice del secondo comma dell'art. 79.
La Corte ha avuto occasione di pronunciarsi
sulla questione, una volta con la sentenza n. 171 del
1963, ed un'altra con la n. 51 del 1968.
Con la prima venne ritenuto che, pur essendo buona parte dei reati allora
amnistiati già previsti da proposte presentate anteriormente, tuttavia tali
proposte erano da considerare irrilevanti, non essendo state né riunite al
disegno governativo per procedere ad un loro esame unitario né in alcun modo considerate,
e non mai poste in discussione. Sostanzialmente conforme é la seconda che, pur
notate le differenze fra le disposizioni delle prime proposte rispetto a quella
poi approvata, fonda la statuizione di rigetto sulla constatazione della
mancata presa in considerazione delle proposte anteriori, che pertanto
restarono completamente fuori dall'iter dell'approvazione della legge.
Tale orientamento dev'essere confermato
anche in presenza della fattispecie in esame, data la sua somiglianza con
quelle che furono oggetto delle precedenti decisioni. Risulta infatti che la
proposta di iniziativa parlamentare del 3 febbraio (che rendeva efficace
l'amnistia particolare prevista per i reati commessi fino al 31 dicembre 1969)
non venne sottoposta a discussione ed anzi fu ritirata dai proponenti il 16
maggio successivo, sicché é rimasta del tutto estranea al procedimento da cui
ha tratto vita la legge di delegazione. Il secondo comma dell'art. 79,
modificando, per quanto riguarda il termine, l'art. 151, terzo comma, cod.
pen., ha fatto riferimento alla "proposta" di delegazione, termine
con il quale si é inteso designare quella fra le varie possibili iniziative da
cui é direttamente derivato l'atto di clemenza.
Non può ritenersi con l'ordinanza di rinvio
che l'esistenza di tale proposta, identica alla parte del progetto governativo
relativa all'amnistia particolare, si sia potuta risolvere in "incentivo a
delinquere", dato il termine del 31 dicembre con essa stabilito, termine
conservato poi dal progetto governativo che aggiungeva alla prima un'amnistia
generale, mentre il prolungamento al 6 aprile avvenne per opera della
commissione deliberante, che, applicando anch'essa esattamente il precetto del
secondo comma dell'art. 79, rese efficace il provvedimento limitatamente ai
reati commessi prima del 6 aprile, data nella quale il Governo aveva, per la
prima volta, manifestato l'intenzione di estenderne la portata.
6. - Altre ordinanze denunciano
disposizioni diverse da quelle concessive dell'amnistia del 1970, o da sole o
in unione a queste ultime. Il pretore di Napoli ha, in data 15 ottobre 1970,
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, capoverso,
del codice di procedura penale, per violazione degli artt. 3, primo comma, e
27, secondo comma, Cost., nella considerazione che, limitando esso la
possibilità della non applicazione dell'amnistia per statuire invece
l'assoluzione in merito solo ai tre casi ivi considerati, esclude che lo stesso
trattamento il giudice possa applicare nell'ipotesi, pur del tutto analoga,
dell'esistenza di prove così evidenti da far ritenere che il "fatto non
costituisce reato".
La censura apparirebbe certamente fondata
ove le ipotesi previste dal citato art. 152 dovessero ritenersi rigidamente
tassative, il che é escluso dalla giurisprudenza e da larga parte della più
autorevole dottrina. In realtà alla formula, ivi considerata, della non
previsione da parte della legge di un fatto come reato si deve attribuire un
significato generico, comprensivo non solo delle ipotesi del difetto di una
qualsiasi norma penale cui possa ricondursi il fatto imputato, ma anche di
quelle di mancanza delle condizioni di imputabilità o di punibilità, rispetto a
cui il fatto, pur se astrattamente previsto dalla legge penale, risulta
giuridicamente irrilevante al fine dell'applicabilità di questa, e quindi del
tutto equivalente all'altra.
Conducono a far adottare tale
interpretazione motivi desunti dalla ratio dell'art. 152, capov., che é quella
di evitare, di fronte all'evidenza delle prove, l'adozione della formula di
proscioglimento per cause di estinzione del reato, che presuppone o può far
presupporre l'esistenza, o per lo meno l'astratta possibilità, di fatti in sé
suscettibili di sanzione penale. E sarebbe assurdo far valere siffatta esigenza
solo in confronto di alcune delle ipotesi prospettate e non di altre delle
quali non può contestarsi l'equivalenza.
Ad avviso contrario si potrebbe pervenire
solo se il linguaggio legislativo in materia presentasse carattere di
univocità, il che non avviene, come risulta dal confronto che si faccia, da una
parte, fra le dizioni degli artt. 1 e 2 del codice penale, e dall'altra quella
dell'art. 152 del codice di procedura penale e delle altre degli artt. 378 e
479 dello stesso codice, nei quali ultimi non appare la dizione "fatto che
la legge non prevede come reato", ed invece ne é adoperata una diversa:
"persona non punibile perché il fatto non costituisce reato".
Quanto si é detto, se porta ad escludere
ogni rilievo alla differenziazione fra le due formule considerate, al fine
della sussistenza dell'obbligo del giudice di pronunciare il proscioglimento in
merito, in luogo di quello fondato sulla causa di estinzione, non incide invece
sull'altro aspetto attinente alla gerarchia delle formule medesime: gerarchia
da determinare in considerazione dell'interesse dell'imputato a venire assolto
con l'impiego di quella fra esse che risulti produttiva degli effetti per lui
meno pregiudizievoli, e che conduce, com'é ovvio, a dare la preminenza alla non
previsione del fatto quale reato.
In conclusione l'interpretazione da
assumere dell'art. 152 del codice di procedura penale conduce a far ritenere
infondata l'eccezione sollevata in ordine ad essa.
7. - Con quattro ordinanze in data 27
maggio, 1 e 26 giugno 1970 il tribunale di Milano ha sollevato d'ufficio
questione di legittimità costituzionale, sia dell'art. 596, primo comma, c.p.,
in relazione all'art. 21 Cost., nella parte in cui escluderebbe la rilevanza e
la prova della verità del fatto diffamatorio attribuito alla persona offesa,
nel caso che la pubblicità data al fatto stesso costituisca esercizio del
diritto di cronaca, e sia conseguentemente dell'art. 5 del d.P.R. n. 283, che,
mentre comprende nell'amnistia i delitti di diffamazione a mezzo della stampa,
esclude solo le ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 596 nn. 1, 2 e 3 del
codice penale. Il che contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, Cost., perché
si opererebbe una diversità di trattamento secondo che il querelante per
diffamazione abbia o no concesso formalmente la facoltà di provare il fatto
attribuito; diversità difettante di ogni ragionevole fondamento quando si
tratti di esercizio della libertà di cronaca, poiché in ordine ad essa
l'interesse del querelante alla tutela dell'"onore reale" conduce ad
escludere che l'omissione della concessione formale di prova sia da
interpretare quale rinunzia alla tutela stessa.
La difesa di una delle parti private ha
opposto un'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, nella
considerazione che il tribunale ha ammesso tale rilevanza in quanto ha ritenuto
che le imputazioni di cui alla causa potrebbero "eventualmente"
ritenersi esercizio del diritto di cronaca, sicché la rilevanza potrebbe venire
validamente affermata solo dopo l'accertamento dell'effettivo realizzarsi di
tale circostanza. Si può opporre che, almeno nei confronti di alcuni degli
imputati che rivestono la qualità di giornalista, cui si addebita la paternità
delle pubblicazioni incriminate, non appare dubbio che queste siano esplicazione
di attività professionale, e ciò é sufficiente a conferire rilevanza alla
questione.
Nel merito l'eccezione non può ritenersi
fondata quando si tengano presenti i principi ai quali é da risalire nella
materia dei reati di diffamazione a mezzo della stampa, alla stregua dei quali
devono interpretarsi gli articoli denunciati. Sembra infatti evidente che
l'art. 596, primo comma, quando non ammette il colpevole del delitto di
diffamazione a provare a propria discolpa la verità o notorietà del fatto attribuito
alla persona offesa, non possa trovare applicazione allorché il colpevole
stesso sia in grado di invocare l'esimente, prevista dall'art. 51 c.p., che
esclude la punibilità in quanto il fatto imputato costituisca esercizio di un
diritto. E non appar dubbio che tale sia il caso del giornalista che,
nell'esplicazione del compito di informazione ad esso garantito dall'art. 21
Cost., divulghi col mezzo della stampa notizie, fatti o circostanze che siano
ritenute lesive dell'onore o della reputazione altrui, sempreché la
divulgazione rimanga contenuta nel rispetto dei limiti che circoscrivono
l'esplicazione dell'attività informativa derivabili dalla tutela di altri
interessi costituzionali protetti. Discende da tali premesse che nei confronti
di imputazioni riconducibili all'ipotesi ora prospettata non può venire in
considerazione la volontà del querelante rivolta a consentire o meno la facoltà
di provare il fatto addebitato, poiché tale facoltà, discendente direttamente
dai principi richiamati, costituisce mezzo necessario affinché l'imputato si
sottragga all'accusa a lui rivolta. Allo stesso modo non incorre in censure di
incostituzionalità l'art. 5, lett. d, del d.P.R. n. 283, poiché deve ritenersi
che l'amnistia non possa trovare applicazione per le imputazioni riferibili
alla cronaca, dato che tale ipotesi é da assimilare in tutto a quelle per le
quali la stessa lett. d nega la concessione di amnistia.
Dall'assunto che l'interpretazione
sistematica conduce ad estendere la non applicabilità dell'amnistia anche al
caso della cronaca diffamatoria, ed a far ritenere che al diritto del cronista
di fornire la prova della verità (o verosimiglianza) dei fatti denunciati, al
fine di sottrarsi alla sanzione, corrisponde quello della persona offesa di
pretendere che tale prova venga effettuata anche senza che ne abbia fatto
espressa richiesta, segue che analoga estensione debba farsi valere in
confronto all'art. 5, lett. d, del decreto presidenziale in esame, in cui é da
ritenersi sottintesa, accanto alle tre ipotesi del terzo comma dell'art. 596
del codice penale, anche quella riguardante la cronaca.
Non si riscontra pertanto alcuna differenza
di trattamento fra il caso di formale concessione dell'exceptio veritatis e
quello in cui essa manchi, data la notata irrilevanza di tale dichiarazione di
volontà.
Alla conclusione cui si deve giungere
dell'infondatezza, alla stregua del criterio interpretativo adottato,
dell'eccezione sollevata nulla può fondatamente opporsi muovendo, come fa la
difesa di una delle parti private, dal richiamo all'articolo 152 del codice di
procedura penale. Infatti, quest'articolo trova applicazione solo quando sia
sopravvenuta una causa di estinzione del reato e pertanto appare chiaro che ad
esso non possa farsi riferimento allorché, come accade nella specie, si debba
escludere l'estensione del provvedimento di clemenza.
8. - Il pretore di Civitanova Marche, in
data 27 maggio 1970, ha eccepito la incostituzionalità dell'art. 151 c.p.,
nonché della legge n. 282 e pedissequo decreto presidenziale, sotto l'aspetto
della violazione dell'art. 24, commi primo e secondo Cost., nella
considerazione della lesione che dall'applicazione automatica dell'amnistia
sancita da dette norme deriva alla tutela giudiziale degli interessi, ed al
diritto di difesa; nonché dell'art. 3 Cost. per la diversità di trattamento,
quale può desumersi sia dalla disposizione del codice penale in ordine
all'analogo caso della remissione della querela, la cui efficacia é
condizionata all'accettazione da parte del querelato, e sia dalle precedenti
leggi di amnistia le quali tutte prevedevano la possibilità della rinuncia.
Il punto relativo alla compatibilità
dell'amnistia con il diritto di difesa spettante all'imputato di reato ad essa
soggetto é stato prospettato una prima volta alla Corte nel 1963, ma non é
stato preso in considerazione, in quanto come statuito con la sentenza n. 171 del
1963, non risultavano allora impugnate le disposizioni di carattere
generale alle quali i provvedimenti di amnistia si uniformavano. Successivamente
con la sentenza
n. 52 del 1968 la Corte (di fronte ad una censura in senso opposto a quella
di cui al presente giudizio, rivolta cioè contro un decreto di amnistia che
invece consentiva la facoltà di rinunzia, per contrasto, oltre che con
l'articolo 79 Cost. che non prevede l'amnistia rinunciabile, anche con gli
artt. 24 e 25 Cost. per le conseguenze che se ne devono far derivare nel caso
che il rinunciante all'amnistia non riesca a raggiungere la prova della propria
innocenza), dopo aver dichiarato infondate le censure che si facevano
discendere dalle presunte violazioni del diritto di difesa garantito dall'art.
24 e del principio nullum crimen sine lege di cui all'articolo 25, ha
statuito che l'istituto dell'amnistia quale risulta regolato dall'art. 79 non é
legato né alla concessione della facoltà di rinunciarvi, né al divieto di
esercitarla, riuscendo indifferente ad essa l'accoglimento dell'una o
dell'altra ipotesi.
Prendendo a base e confermando quanto
stabilito con quest'ultima decisione, e precisamente: a) che la facoltà di
rinuncia all'amnistia non solo non contraddice al diritto di difesa, ma anzi ne
costituisce esplicazione; b) che l'esercizio della facoltà stessa rende
inoperante l'amnistia, e conseguentemente consente l'applicabilità della sanzione
penale a carico del rinunziante che risulti colpevole in seguito alla
prosecuzione e definizione del giudizio, la Corte deve riesaminare il problema
sotto l'aspetto ora sottopostole, se cioè appartenga effettivamente alla
discrezionalità del legislatore concedere o meno la facoltà di rinunzia.
La risposta negativa sembra discendere
logicamente da quanto si é già ritenuto, che cioè la rinunzia all'amnistia
costituisce esplicazione del diritto di difesa, sembrando chiaro discendere da
tale affermazione come in quest'ultimo sia da considerare inclusa non solo la
pretesa al regolare svolgimento di un giudizio che consenta libertà di dedurre
ogni prova a discolpa e garantisca piena esplicazione del contraddittorio, ma
anche quella di ottenere il riconoscimento della completa innocenza, da
considerare il bene della vita costituente l'ultimo e vero oggetto della
difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono
funzione strumentale.
Ora, non é contestabile che, a differenza
di quanto avviene nel caso di abrogazione di una norma penale, l'amnistia non
elimina l'astratta previsione punitiva relativa a determinati comportamenti, ma
si limita ad arrestare la procedibilità dei giudizi relativamente a dati reati,
con riferimento al tempo in cui sono stati commessi. Pertanto, con l'obbligo
fatto al giudice di dichiarare in tutti i giudizi in corso al momento del
sopravvenire di un procedimento di amnistia, l'estinzione del reato (salve le
tre eccezioni prima ricordate) viene compromessa irreparabilmente la
soddisfazione dell'interesse ad ottenere una sentenza di merito, vincolando
invece l'imputato a soggiacere ad una pronuncia di proscioglimento, la quale,
appunto perché non scende ad accertare e neppure solo a delibare la fondatezza
dell'accusa, se anche sottrae ad ogni pena, non conferisce alcuna certezza
circa l'effettiva estraneità dell'imputato all'accusa contro di lui promossa, e
quindi lascia senza protezione il diritto alla piena integrità dell'onore e
della reputazione.
A riprova della rilevanza
costituzionalmente protetta dell'interesse di chi sia perseguito penalmente ad
ottenere non già solo una qualsiasi sentenza che lo sottragga alla irrogazione
di una pena, ma precisamente quella sentenza che nella sua formulazione
documenti la non colpevolezza, possono richiamarsi le considerazioni prima
dedicate alla gerarchia che é da porre fra le formule di proscioglimento, quale
risulta anche dallo stesso primo comma dell'art. 152 c.p.p. in cui le cause di
estinzione occupano l'ultimo posto; gerarchia che é stata esattamente
considerata applicazione del favor innocentiae, come particolare aspetto
del principio generale del favor rei.
Non varrebbe, per giungere a diversa
conclusione, richiamarsi alla funzione che si attribuisca all'amnistia, di
tutela degli interessi della vita sociale, poiché tale funzione deve essere
coordinata con quelli inalienabili della personalità morale, fra i quali
rientra la pretesa dell'imputato di addurre e far valutare le prove da cui
crede potersi argomentare la propria irresponsabilità penale.
Si aggiunga poi che all'interesse morale ad
una sentenza di assoluzione con formula piena si affianca anche quello
patrimoniale, dato che l'assoluzione da amnistia lascia integra (a tacere delle
eventuali connesse responsabilità amministrative) l'azione civile per
risarcimento del danno, mentre corrisponde all'interesse dell'imputato di
ottenere dal giudice penale una pronuncia che, ai sensi dell'art. 25 cod. proc.
pen., e ricorrendone i presupposti, renda improponibile l'azione civile.
Una volta accertata la violazione dell'art.
24 Cost. può ritenersi ultroneo esaminare l'altra denunzia fondata sul
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
9. - Un ultimo gruppo di ordinanze denuncia
le norme le quali, nel caso di sopravvenienza di una amnistia, mentre impongono
al giudice di non darvi applicazione, pronunciando in merito, allorché vi siano
prove "evidenti" che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha
commesso o che il fatto non é previsto come reato dalla legge penale,
inibiscono poi la prosecuzione dell'istruttoria e quindi l'acquisizione delle
prove già richieste ma non ancora iniziate o delle altre in corso di
acquisizione. In questo senso sono l'ordinanza in data 16 giugno 1970 del
pretore di Roma (secondo cui gli artt. 152 e 592 cod. proc. pen. contrastano
con l'art. 24, secondo comma, Cost.); quelle in data 25 giugno 1970 del
tribunale di Milano (che denuncia gli artt. 591 e 592 c.p.p. per violazione
dell'art. 24 Cost.); quella del pretore di Padova del 29 luglio 1970 (che
impugna gli artt. 152 e 592 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.);
l'altra del pretore di Roma del 29 ottobre 1970 (che allega il contrasto
dell'art. 152, secondo comma, c.p.p. con l'art. 24, secondo comma, Cost.); ed
infine quella del pretore di Pietrasanta del 30 ottobre 1970 anch'essa rivolta
a denunciare, per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma,
della Costituzione, gli artt. 152 e 592 del codice di procedura penale.
Le considerazioni esposte in precedenza in
ordine alla rilevanza costituzionale dell'interesse dell'imputato ad ottenere
una sentenza di merito in luogo di una dichiarativa dell'estinzione per
amnistia conducono a far ritenere fondate le eccezioni proposte. L'incongruenza
delle disposizioni che precludono al giudice di assumere prove o di completare
quelle in corso appare tanto più grave quando si tengano presenti gli artt. 376
e 398, ultimo comma, c.p.p., che sanciscono, a pena di nullità, il divieto di
dichiarare non doversi procedere per amnistia con sentenza istruttoria senza il
previo interrogatorio dell'imputato sul fatto costituente l'oggetto
dell'imputazione. Infatti se, come é stato messo in rilievo con la sentenza della
Corte n. 151 del
1967, funzione dell'interrogatorio é quella di consentire all'imputato, in
conformità dell'art. 24 Cost., di opporre le proprie difese allo scopo di
evitare il tipo di sentenze, come quelle di amnistia e le altre previste nello
stesso art. 376, che analogamente non forniscono la prova della sua non
colpevolezza lasciandolo sotto il peso di accuse relative a "fatti che,
pur non costituendo reato, possono essere giudicate sfavorevolmente dalla
opinione pubblica o dalla coscienza sociale", appare chiaro che tale funzione
risulterebbe elusa se non fosse consentito l'esperimento delle prove a discolpa
dedotte nell'interrogatorio stesso.
Accertata la fondatezza delle censure
rivolte agli artt. 152 e 592 c.p.p. sorge il quesito circa l'influenza che
sulla formulazione della conseguente pronuncia di incostituzionalità debba
essere assegnata alla conclusione cui prima si é giunti relativamente
all'obbligo gravante sul legislatore di consentire in ogni caso il diritto di
rinunciare all'amnistia.
Sembra infatti che, una volta ancorata la
pretesa ad ottenere una sentenza di merito, in luogo di quella dichiarativa di
amnistia, alla soddisfazione dell'interesse dell'imputato prevalente su quello
posto a base del provvedimento di clemenza, lo strumento più idoneo al
conseguimento di tale risultato debba ritenersi la rinunzia, senza che occorra
aver riguardo al fatto, del tutto accidentale, della situazione processuale, e
quindi alla fase dell'iter istruttorio in corso al momento della
sopravvenienza.
Di conseguenza, la dichiarazione di
illegittimità costituzionale per l'omessa previsione del diritto alla rinunzia
può ritenersi assorbente le altre censure, nel senso di rendere superflua ogni
pronuncia in ordine alla differenza di trattamento fra il caso che al momento
del sopravvenire dell'amnistia siano o no acquisite prove evidenti, dovendosi
gli articoli denunciati 152 e 592 c.p.p. interpretare nel senso che l'obbligo
ivi sancito dell'immediata declaratoria dell'amnistia non sia da far valere
quando risulti l'avvenuta rinunzia a voler beneficiare del provvedimento di
clemenza.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 151, primo comma, del codice penale, nonché degli artt. 1, 2 e 5
della legge 21 maggio 1970, n. 282, e degli artt. 1, 2 e 5 del d.P.R. 22 maggio
1970, n. 283, nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze
indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia;
b) dichiara non fondate, ai sensi di cui in
motivazione, le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt.
152, 591 e 592 del codice di procedura penale, sollevate, con le ordinanze 25
giugno 1970 del tribunale di Milano, 29 luglio 1970 del pretore di Padova, 16
giugno e 29 ottobre 1970 del pretore di Roma e 30 ottobre 1970 del pretore di
Pietrasanta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
c) dichiara non fondata, ai sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, primo
comma, del codice di procedura penale, sollevata, con l'ordinanza 15 ottobre
1970 del pretore di Napoli, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27,
secondo comma, della Costituzione;
d) dichiara non fondata, ai sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 596, primo
comma, del codice penale, e 5, lett. d, della legge 21 maggio 1970, n. 282,
sollevata, con quattro ordinanze del tribunale di Milano in data 27 maggio, 1 e
26 giugno 1970, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 21, primo comma,
della Costituzione;
e) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge n. 282 del 1970, ed 1
e 5 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, sollevata, con le ordinanze 26 maggio
1970 del pretore di Chieri, 30 luglio 1970 del pretore di Modena e 3 ottobre
1970 del tribunale di Velletri, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27, 35, 39,
42 e 79 della Costituzione;
f) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 21 maggio 1970, n. 282,
sollevata con ordinanza 23 luglio 1970 del pretore di Pietrasanta, in
riferimento all'art. 79, secondo comma, della Costituzione;
g) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, del d.P.R. 22 maggio
1970, n. 283, sollevata con le ordinanze 25 giugno 1970 del pretore di Chieri e
27 giugno 1970 del pretore di Torino, in riferimento all'art. 3, primo comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 14 luglio
1971.