SENTENZA
N. 53
ANNO
1981
REPUBBLICA
ITALAIANA
In nome
del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto
AMADEI, Presidente
Dott. Giulio
GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele
ROSSANO
Prof. Antonino
DE STEFANO
Prof. Leopoldo
ELIA
Prof. Guglielmo
ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo
MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio
ANDRIOLI
Prof. Giuseppe
FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 2 maggio 1980 dalla Corte d'appello de L'Aquila, nel procedimento
penale a carico di Bernardi Antonio, iscritta al n. 461 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 27
agosto 1980.
Udito nella camera di consiglio del 27
novembre 1980 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto
in fatto
Nel corso di un procedimento penale -
conclusosi in primo grado nei confronti di alcuni imputati con sentenze di non
doversi procedere per amnistia a seguito di derubricazione del reato quanto ad
un capo d'imputazione e per prescrizione del reato, quanto ad altro capo
d'imputazione -
Secondo il giudice a quo la norma
impugnata sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, giacché
la sentenza di proscioglimento per amnistia con derubricazione del reato,
implicherebbe una evidente affermazione di responsabilità dell'imputato in
ordine ai fatti che gli sono stati addebitati, sì che essa, pur se seguita da
una pronuncia di proscioglimento, si rivelerebbe pregiudizievole per l'imputato
non solo per la lesione dell'1ntegrità della sua personalità morale, ma anche
per gli effetti giuridici che ad essa conseguono sul piano dell'autorità del
giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi. Ne deriverebbe una
lesione del diritto di difesa e dello stesso principio di uguaglianza.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte non
vi è stata costituzione di parti.
Considerato
in diritto
1. - La sola questione che
2. - La questione è fondata.
Con le sentenze n. 70 del
1975, n. 73
del 1978 e n.
72 del 1979, questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale
degli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui
escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di
primo grado che l'avesse prosciolto per amnistia o per prescrizione del reato a
seguito di giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti.
Da ciò
3. - Le suddette considerazioni sono
senz'altro applicabili al caso ora sottoposto alla Corte e convincono che debba
dichiararsi la illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc.
pen. anche nella parte in cui non consente all'imputato prosciolto di proporre
appello contro la sentenza di non doversi procedere per amnistia quando essa
contenga una sostanziale pronuncia di colpevolezza dell'imputato per avere
previamente accertato che il fatto sussiste, costituisce reato ed è stato
commesso dall'imputato ma che, per le circostanze nelle quali è avvenuto, va rubricato
fra i reati compresi nel provvedimento di amnistia, a differenza di quanto era
stato ritenuto con ordinanza di rinvio a giudizio.
4. - In conseguenza della declaratoria
di illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen., va dichiarata
di ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, cod. proc. pen., nella parte
in cui, analogamente, esclude il diritto dell'imputato di proporre appello
contro la sentenza del pretore che lo abbia assolto per amnistia negli stessi
casi di cui al precedente n. 3.
PER QUESTI MOTIVI
a) dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude
il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del tribunale
che lo abbia prosciolto per amnistia, a seguito di definizione giuridica del
fatto diversa da quella enunciata nell'ordinanza di rinvio a giudizio;
b) dichiara d'ufficio, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
marzo 1981.
Leonetto AMADEI
– Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN -
Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN
- Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 aprile
1981.