SENTENZA
N. 62
ANNO 1981
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome
del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto
AMADEI, Presidente
Dott. Giulio
GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele
ROSSANO
Prof. Guglielmo
ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo
MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio
ANDRIOLI
Prof. Giuseppe
FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 435, ultima parte, del codice di procedura
penale (Reati commessi in udienza), promosso con ordinanza emessa il 16
settembre 1975 dalla Corte d'appello di Venezia, nel procedimento penale a
carico di Pinna Giovanna, iscritta al n. 609 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio
1976.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Leopoldo Elia;
udito l'avvocato
dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
L'ordinanza, regolarmente notificata e
comunicata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 38 dell'11 febbraio 1976.
Interveniva nel presente giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato,
deducendo l'infondatezza della questione. Richiamava precedenti sentenze di
rigetto di questa Corte (sentt. nn. 122 del 1963 e 92 del 1967) relative alla disciplina dei
reati commessi in udienza, le quali pongono in luce le caratteristiche
specifiche dei medesimi idonee a giustificare un differenziato
trattamento processuale. Né costituirebbe diritto costituzionalmente garantito
quello al doppio grado di giurisdizione, del resto riconosciuto non senza significative eccezioni nel vigente ordinamento processuale.
Non sarebbe comprensibile, infine, il richiamo all'art. 111 della
Costituzione, attesochè la norma impugnata non
esclude il ricorso alla Suprema Corte.
All'udienza di discussione l'Avvocatura
dello Stato ribadiva le tesi in precedenza svolte.
Considerato
in diritto
Basta leggere la breve ordinanza di
rimessione della Corte d'appello di Venezia per
accorgersi che la disposizione denunziata non è l'art. 436, ultima parte, del
codice di procedura penale bensì l'art. 435, ultimo comma, dello stesso codice.
Su quest'ultimo articolo o su parte di esso questa
Corte ebbe già a pronunziarsi, ma ad altro proposito (sentt.
nn. 122 del 1963 e 92 del 1967). Questa volta la denunzia di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma, pur
sollevata con riguardo agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, si fonda sulla ingiustificata esclusione del "diritto ad un
doppio grado di giurisdizione" quando si proceda a giudizio immediato per
reati commessi in udienza.
Nemmeno in questi termini la questione è
fondata.
Già nella sentenza n. 117 del 1973 - con un asserto
non riducibile ad obiter dictum -
questa Corte aveva escluso che il sistema costituzionale prevedesse la garanzia
del doppio grado di giurisdizione (cognizione di merito). L'esclusione di tal
garanzia, data per pacifica da dottrina largamente prevalente e dalla
giurisprudenza della Cassazione, si fonda innanzitutto
sulla assenza nel testo costituzionale di una proposizione analoga a quella
contenuta nel secondo comma dell'art. 111 per il ricorso in Cassazione. Del
resto i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente chiariscono
esaurientemente i motivi di tale assenza: a parte le c.d. contravvenzioni oblazionabili, rimaneva dubbio se potesse concepirsi
appello contro le sentenze adottate dalle giurie e ad ogni modo la questione
andava rimessa alla legge, che avrebbe conformato l'istituto stesso della
giuria "in un modo o nell'altro". Sicché il Presidente della
Commissione per
Né diversa conclusione (a favore di una
protezione costituzionale sia pure indiretta dell'appello) può, con una argomentazione a fortiori,
trarsi dal disposto dell'art. 125, secondo comma, della Costituzione
("Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica"). Infatti questa norma disciplina innanzitutto una modalità
che deve assumere il sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi della
Regione, modalità che, del resto, va inquadrata in un sistema di giustizia
amministrativa nel quale, in base all'art. 111, ultimo comma, della
Costituzione, non si dà ricorso in Cassazione per violazione di legge.
La garanzia costituzionale del doppio
grado di giurisdizione non può neppure farsi discendere dall'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione come
proiezione diretta del diritto di difesa: in realtà questo precetto assicura la
tutela di tale diritto in ogni stato e grado del procedimento, ma non
garantisce la parte contro la soppressione di un grado del processo.
Né il diritto
dell'imputato ad un riesame delle decisioni che non prosciolgono con formula
piena può dirsi garantito indirettamente dalla nostra Costituzione, soltanto
come mezzo per rendere effettivo l'esercizio dei diritti costituzionali
esercitabili nel processo (si vedano anche le sentt.
nn. 110 del 1963 e 54 del 1968). In
effetti, talune pronunzie che richiamano l'appello quale mezzo o modo generale
del diritto di difesa (sentt. nn. 70 del 1975, 73 del 1978, 72 del 1979 e 53 del 1981) si fondano
altresì sulla necessità di ristabilire la par
condicio tra imputato e pubblica accusa (artt.
512, n. 2 e 3; 513, n. 2 e 3 cod. proc. pen.) e non
contraddicono pertanto alla più generale conclusione che la non appellabilità
delle sentenze di proscioglimento per amnistia non contrasta di regola con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione (così sent. n. 72 del 1979,
n. 2 del considerato in diritto).
La situazione non può poi dirsi mutata per
effetto dell'art. 14, paragrafo 5, del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici (legge 25 ottobre 1977, n.
881 e deposito dello strumento di ratifica da parte del Governo italiano
comunicato in G.U. 23 novembre 1978, n. 328). Oltre alle considerazioni di
carattere generale contenute nella sentenza n. 188 del 1980 (n. 5 del
considerato in diritto), soprattutto in relazione all'art.
2, paragrafo 2 - che prevede misure legislative degli Stati parti del Patto per
dare efficacia ai diritti in esso enunziati - è da
soggiungere come già ora non appare in contrasto con l'art. 14, paragrafo 5, un
sistema che prevede un riesame nel merito di un giudizio di condanna per
delitti, solamente nelle ipotesi di accoglimento di un ricorso (art. 111,
secondo comma, Cost.) con il quale si denunzino veri e propri vizi nello
svolgimento del processo e nella formazione del convincimento del giudice.
Quanto alla
violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione (o anche del combinato
disposto degli artt. 3 e 24), è da dire che le
peculiarità del contesto in cui si svolge il giudizio previsto dall'art. 435
del codice di procedura penale (specie in ordine alla evidenza della prova),
peculiarità già sottolineate nella sentenza n. 92 del 1967, escludono che si
realizzi una illegittimità costituzionale per disparità di trattamento.
Le affermazioni precedenti, peraltro,
non tolgono che l'intera disciplina processuale dei reati commessi in udienza sia suscettibile di una opportuna riconsiderazione in sede
legislativa, dal momento che non a caso si è parlato in dottrina, proprio con
riguardo all'art. 435, ultimo comma, del codice di procedura penale, di grave
dissonanza, di deviazione dal sistema, di mancato coordinamento con
l'abrogazione del terzo comma dell'art. 34 del codice di procedura penale
(legge 18 giugno 1955, n. 517). Solo che il difetto di
ragionevolezza così denunziato non è tale da conferire consistenza ad una
censura di costituzionalità.
Le altre disposizioni costituzionali,
richiamate come parametro nella ordinanza di
rimessione, non appaiono pertinenti ai termini in cui è stato proposto il
presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, la questione
proposta con l'ordinanza in epigrafe dalla Corte d'appello di Venezia relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 435,
ultimo comma, del codice di procedura penale.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2
aprile 1981.
Leonetto AMADEI
– Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA -
Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN
- Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 aprile
1981.