SENTENZA
N. 72
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di
procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1. -
ordinanza emessa il 17 marzo 1976 dalla Corte di cassazione nel procedimento
penale a carico di Subinagh Giorgio, iscritta al n. 579 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 274 del 13
ottobre 1976;
2. - ordinanza
emessa il 10 novembre 1977 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento
penale a carico di Longo Alessandro ed altro, iscritta al n. 59 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del
5 aprile 1978;
3. -
ordinanza emessa il 20 giugno 1978 dalla Corte di appello di Roma nel
procedimento penale a carico di Morandi Mario ed altro, iscritta al n. 452 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 359 del 27 dicembre 1978.
Udito nella
camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto in fatto
1. - La Corte
di cassazione, con ordinanza 17 marzo 1976, ha dichiarato non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2 del
codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato
contro la sentenza del tribunale che lo abbia prosciolto per estinzione del
reato per prescrizione in conseguenza della concessione di circostanze
attenuanti, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione.
Nell'ordinanza
si premette quanto segue.
Con sentenza
6 febbraio 1973, il tribunale di Lodi dichiarò non doversi procedere contro
Subinagh Giorgio in ordine al delitto di frode nelle pubbliche forniture (art.
356, primo comma, cod. pen.), essendo il reato estinto per prescrizione per
effetto della concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche.
Avendo il Subinagh proposto appello, questo fu dichiarato inammissibile dal
giudice di secondo grado, il quale rilevò che avverso le sentenze di
proscioglimento per estinzione del reato pronunciate in primo grado l'imputato
ha solamente la facoltà di ricorrere per cassazione. Contro tale decisione di
inammissibilità il Subinagh propose ricorso per cassazione, osservando che la
sentenza di primo grado doveva ritenersi una vera e propria sentenza di
condanna, pur senza irrogazione di pena: essa infatti conteneva la
dimostrazione della sua responsabilità penale, ma essendo stato egli ritenuto
meritevole delle attenuanti generiche, dandosi atto di ciò, si concludeva con
una pronuncia di non doversi procedere per prescrizione del resto. In tale
situazione - aveva dedotto l'imputato - non poteva negarglisi un secondo
giudizio di merito, per il riconoscimento della propria innocenza e la
rimozione del giudizio che, nonostante la estinzione del reato, si era formato
sulla sussistenza del fatto, sulla sua responsabilità.
Il ricorrente
aveva eccepito, pertanto, l'illegittimità dell'articolo 513, n. 2 del codice di
procedura penale - in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma,
della Costituzione - nella parte in cui non consente all'imputato di proporre
appello contro la sentenza di primo grado che lo abbia prosciolto per
prescrizione del reato in conseguenza dell'applicazione di circostanze
attenuanti, non potendo queste operare sul presupposto di un giudizio
affermativo della colpevolezza.
Ciò premesso,
la Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata detta
questione, osservando che con la sentenza n. 70 del
1975 la Corte costituzionale ha già dichiarato l'illegittimità
costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione, dell'art. 512, n. 2 del codice di procedura penale,
nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di appellare contro la
sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per amnistia a seguito del
giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.
In tale
sentenza - si osserva nell'ordinanza di rimessione - la Corte costituzionale ha
rilevato che per pervenire a detto proscioglimento non é sufficiente un
giudizio ipotetico, formulato allo stato degli atti (come nell'ipotesi normale
di proscioglimento per amnistia), ma occorre valutare in concreto la condotta
dell'imputato al fine di accertare se il fatto sussista, se l'imputato lo abbia
commesso, e se sia previsto dalla legge come reato, e che soltanto sul
presupposto di un giudizio affermativo di colpevolezza può eventualmente aver
luogo la concessione delle attenuanti generiche. Pertanto, sulla base di tale
rilievo, poiché la norma dell'art. 512, n. 2 del codice di procedura penale
concerne anche un tipo di proscioglimento caratterizzato da un riconoscimento
di colpevolezza, idoneo a produrre effetti negativi in altri giudizi civili e
amministrativi, la Corte costituzionale ha ritenuto che essa, in relazione a
questo tipo di proscioglimento, sopprime ingiustificatamente taluni modi
generali di esercizio della difesa, escludendo l'imputato dal diritto di
appellare la sentenza di primo grado.
Le stesse
considerazioni - afferma la Cassazione nell'ordinanza di rimessione - si
debbono fare in ordine all'art. 513, n. 2 del codice di procedura penale, che
ha formulazione identica a quella dell'art. 512, n. 2, salvo che si riferisce,
anziché all'appello contro le sentenze del pretore, all'appello contro le
sentenze del tribunale e della Corte di assise.
2. -
Questione analoga é stata sollevata pure dalla Corte di appello di Roma con
altre due ordinanze del 10 novembre 1977 e 20 giugno 1978.
Nessuna parte
si é costituita dinanzi a questa Corte in alcuno dei tre giudizi di legittimità
costituzionale così proposti.
Considerato in diritto
1. - Le tre
ordinanze indicate in narrativa sollevano questioni analoghe ed i relativi
giudizi possono essere quindi riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Le
questioni sollevate riguardano la legittimità costituzionale dell'art. 513, n.
2 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'appello
dell'imputato contro la sentenza del tribunale che lo abbia prosciolto per
estinzione del reato per prescrizione, in conseguenza della concessione di
circostanze attenuanti. Tale esclusione, secondo quanto esposto nelle ordinanze
di rimessione, sopprimerebbe ingiustificatamente quel modo generale di
esercizio del diritto di difesa che si concretizza nella facoltà dell'imputato
di impugnare le sentenze di primo grado a lui sfavorevoli dinanzi al giudice
d'appello.
Detta
questione, in conformità dell'indirizzo già affermato da questa Corte con le sentenze n. 70 del
1975 e n. 73
del 1978, deve ritenersi fondata.
Con tali
sentenze é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, rispettivamente,
degli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte
in cui escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la
sentenza di primo grado (del pretore o del tribunale) che l'avesse prosciolto
per amnistia a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti
ed attenuanti.
A fondamento
della anzidetta declaratoria d'illegittimità costituzionale si é osservato che
di regola l'applicazione della amnistia postula il riconoscimento che le
ipotesi di reato addebitate agli imputati rientrino, astrattamente considerate,
tra quelle per le quali é stata concessa amnistia. Viceversa, quando l'amnistia
viene applicata in dibattimento a seguito di comparazione fra circostanze
attenuanti ed aggravanti, non é sufficiente un giudizio ipotetico, formulato
allo stato degli atti, ma si valuta in concreto la condotta dell'imputato al
fine di accertare se il fatto sussista, se l'imputato lo abbia commesso e se
sia previsto dalla legge come reato. Cosicché soltanto sul presupposto di un
giudizio affermativo di colpevolezza può avere luogo la concessione delle
attenuanti, la loro comparazione con le aggravanti ed il proscioglimento per
estinzione del reato.
Da tali
considerazioni questa Corte ha tratto la conseguenza che, mentre l'esclusione
dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento per amnistia di regola non
contrasta con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei casi, invece, in cui la
pronuncia - come nell'ipotesi di applicazione dell'amnistia a seguito di
giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti - abbia per
presupposto un giudizio di colpevolezza, idoneo a produrre effetti negativi in
altri giudizi, tale esclusione é costituzionalmente illegittima, sopprimendo
ingiustificatamente un mezzo generale d'esercizio della difesa.
3. - I
suddetti argomenti portano ad identica conclusione anche per quanto riguarda la
questione ora proposta.
Infatti,
anche la pronuncia di prescrizione del reato, di regola, prescinde da un
giudizio di colpevolezza dell'imputato, essendo condizionata unicamente
all'accertamento che non sussistano gli elementi per una pronuncia più
favorevole ai sensi dell'art. 152 del codice di procedura penale e sia decorso
il tempo necessario per la prescrizione, cosicché, in generale, la esclusione
dell'appellabilità della sentenza di non doversi procedere per prescrizione del
reato non viola né l'art. 3 né l'art. 24 della Costituzione. Peraltro, poiché i
termini di prescrizione, a norma dell'art. 157 del codice penale, possono
essere influenzati dalla presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, può
verificarsi che alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si
giunga a seguito di un giudizio dibattimentale, previo accertamento della
colpevolezza dell'imputato e concessione di circostanze attenuanti, con o senza
giudizio di comparazione con le aggravanti.
In tale
ipotesi, presupponendo la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato
un accertamento sulla sussistenza del fatto e sulla colpevolezza dell'imputato,
deve ritenersi che la norma impugnata, privando l'imputato di un mezzo generale
d'esercizio del diritto di difesa quale é l'appello, violi gli artt. 3 e 24
della Costituzione.
4. - In
conseguenza della declaratoria d'illegittimità Costituzionale dell'art. 513, n.
2 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto
dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del tribunale che l'abbia
prosciolto per estinzione del reato per prescrizione, a seguito della
concessione di circostanze attenuanti, va dichiarata d'ufficio, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale
anche dell'art. 512, n. 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui,
analogamente, esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la
sentenza del pretore che l'abbia assolto per estinzione del reato per
prescrizione, a seguito della concessione di circostanze attenuanti.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura
penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello
avverso la sentenza del tribunale che l'abbia prosciolto per estinzione del
reato per prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti;
b) dichiara,
altresì, d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, del codice di procedura
penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello
contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per estinzione del reato
per prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l'11 luglio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 16 luglio 1979.