SENTENZA N. 224
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 387 cod. proc. pen. (Impugnazioni delle sentenze
istruttorie di proscioglimento) promossi con le ordinanze emesse il 13 maggio
1976 dalla Corte di cassazione, il 25 ottobre 1976 dalla Sezione istruttoria
della Corte d'appello di Roma e il 13 dicembre 1979, i1 29 settembre e il 21
maggio 1981 dalla Corte di Cassazione, rispettivamente iscritte ai nn. 504 e 722 del registro ordinanze 1976, al n. 469 del
registro ordinanze 1980 e ai nn. 63 e 165 del registro
ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253
del 1976, n. 10 del 1977, n. 242 del 1980 e nn. 150 e
248 del 1982.
Visti gli atti di costituzione di Spezzaferri
Aldo e di Ippolito Gino;
udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983
i1 Giudice relatore Michele Rossano;
udito l'avvocato Augusto Castaldo per Ippolito
Gino.
Ritenuto in fatto
1. - Con sentenza 27 ottobre 1975 i1 Giudice istruttore del Tribunale di
Milano dichiarò non doversi procedere nei confronti di Allegra Antonino -
imputato del reato di cui all'art. 606 cod. pen. per avere, quale Commissario Capo di P. S. dirigente
l'Ufficio Politico della Questura di Milano, con abuso di poteri inerenti alle
sue funzioni, proceduto all'arresto illegale dell'anarchico Pinelli
Giuseppe - perché il reato era estinto per amnistia.
Avverso tale sentenza propose ricorso per
cassazione l'Allegra con atto 6 novembre 1975, sollevando, preliminarmente, nei
motivi depositati il 24 novembre 1975, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 387 cod. proc. pen. nella parte in cui consente
all'imputato la facoltà di proporre solo ricorso per Cassazione e non anche
appello avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento per estinzione del
reato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 22
settembre 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte non é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri e non si é costituita la parte privata.
2. - Con sentenza 24 febbraio 1975 il Giudice istruttore del Tribunale di
Roma - ritenuta sussistente l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. - dichiarò non doversi procedere nei confronti
dell'avv. Aldo Spezzaferri - imputato del reato di
cui agli artt. 81, 646, 61, n. 11, cod. pen.- per essersi appropriato della
somma di circa lire 319.000, importo di cambiali riscosse in base a mandato
conferitogli, nella sua qualità di procuratore legale, dalla creditrice Fantini
Bianca - perché il reato era estinto per amnistia.
Avverso tale sentenza propose appello lo Spezzaferri, con atto 18 aprile 1975, sollevando, nei
motivi depositati il 5 maggio 1975, la questione di legittimità costituzionale
dell'art.387, comma terzo, cod. proc.
pen.- nella parte in cui
esclude l'appello dell'imputato avverso la sentenza del Giudice Istruttore di
proscioglimento per amnistia in conseguenza della applicazione di circostanza
attenuante - in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso
L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12
gennaio 1977.
Nel giudizio davanti a questa Corte non é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Si é costituita la parte privata, Spezzaferri
Aldo, con deduzioni depositate il 27 novembre 1976, con le quali ha chiesto che
sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, comma terzo, cod. proc. pen.
3. - Con sentenza 3 ottobre 1979 il Giudice istruttore del Tribunale di
Cassino dichiarò non doversi procedere contro Sole Nicola
e Sole Giuseppe - imputati del reato di cui agli artt.
110 e 610 cod. pen. per
avere impedito all'avv. Carlo Majello,
comproprietario, di accedere alla tomba di famiglia - in ordine al reato di cui
all'art. 393 cod. pen., così modificata l'imputazione
originaria, perché il reato era estinto per amnistia.
Avverso tale sentenza proposero ricorso per
cassazione i due imputati, sostenendo che non sussistevano gli estremi del
reato di cui all'art. 393 cod. pen.
Con ordinanza 29 settembre 1981
L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 2
giugno 1982.
Nel giudizio davanti a questa Corte non é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri e non si é costituita la parte privata.
4. - Con sentenza 24 giugno 1979 il Giudice istruttore del Tribunale di
Torino dichiarò non doversi procedere nei confronti di Motta
Francesco, Dini Franco, Angeli Aurelio, Chiappa
Riccardo - dipendenti della soc. Italgas di Torino -
imputati dei reati di cui agli artt. 590, commi primo
e secondo, cod. pen., e 1,
3, 5 legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (norme per la sicurezza del gas
combustibile) - perché i reati erano estinti per amnistia.
Avverso tale sentenza proposero appello gli
imputati.
Con ordinanza 8 novembre 1979
L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 dell'8
settembre 1982.
Nel giudizio davanti a questa Corte non é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri e non si sono costituite le parti private.
5. - Con sentenza 9-13 marzo 1979 il Giudice istruttore del Tribunale di
Milano dichiarò, tra l'altro, non doversi procedere nei confronti di Ippolito
Gino in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 318, p.p., cod. pen.
perché estinti per prescrizione.
Avverso tale sentenza l'Ippolito propose ricorso
per Cassazione.
Con ordinanza 13 dicembre 1979
L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 3
settembre 1980.
Nel giudizio davanti a questa Corte non é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Si é costituito la parte privata, Ippolito Gino, con deduzioni depositate
il 21 maggio 1980, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 387 cod. proc. pen.
Considerato in diritto
1. - I cinque giudizi sono riuniti e decisi con unica sentenza perché
hanno per oggetto questioni di legittimità costituzionale della medesima norma,
prospettate con argomenti nella maggior parte identici ed in
riferimento agli stessi articoli della Costituzione.
2. -
3. - Lo stesso art. 387 cod. proc. pen. é ritenuto dalla Corte di
cassazione, con ordinanza 13 dicembre
4. - Le censure sono fondate.
Si devono, innanzitutto, precisare i limiti dei presenti giudizi di
legittimità costituzionale.
Nei cinque procedimenti penali i Giudici istruttori dei Tribunali di
Milano, Roma, Torino e Cassino, come é già stato sopra indicato, non si erano
limitati a dichiarare l'estinzione dei reati per il sopraggiungere
dell'amnistia o della prescrizione, ma avevano compiuto una
valutazione degli atti e ritenuto, esplicitamente o implicitamente,
sussistenti tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati o del reato
diverso da quello contemplato nell'originario capo di imputazione,
disattendendo le espresse richieste di alcuni degli imputati dirette ad
ottenere il proscioglimento con formula ampia, ai sensi dell'art. 152, comma
secondo, cod. proc. pen.
É costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in presenza di causa di estinzione del reato, sia il giudice
di merito che quello di legittimità decidono allo stato degli atti ai fini
dell'applicabilità dell'art. 152, comma secondo, cod. proc.
pen., ma, mentre il primo
può vagliare le risultanze processuali direttamente, il secondo deve attenersi
alla situazione di fatto emergente dalla stessa sentenza impugnata, essendo
vietate in quella sede indagini di fatto.
L'art. 387 cod. proc. pen. é oggetto delle censure della Corte di
cassazione e della Sezione istruttoria della Corte di appello di Roma perché non
consente all'imputato di proporre appello avverso la sentenza istruttoria di
proscioglimento per estinzione del reato a seguito di concessione di amnistia o
del verificarsi della prescrizione, al fine di ottenere il proscioglimento con
formula ampia ai sensi dell'art. 152, cpv., cod. proc. pen.,
dopo un riesame del fatto più ampio di quello che può compiere il giudice di
legittimità.
In questi limiti ben determinati le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 387 cod. proc. pen. sono state circoscritte nelle
ordinanze di rinvio e devono, quindi, essere esaminate da questa Corte.
5. - In proposito va osservato, poi, che il legislatore del 1930, nel
dettare la disciplina delle impugnazioni delle sentenze istruttorie e
dibattimentali da parte dell'imputato, seguì un sistema unitario, ponendo gli
stessi limiti all'appello contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in
giudizio dal Pretore (art. 512, n. 2, cod. proc. pen.) e dal Tribunale (art. 513,
n. 2, cod. proc. pen.) e contro le sentenze di proscioglimento emanate
al termine della istruzione formale (art. 387, comma terzo, cod. proc. pen.)
o della istruzione sommaria (art. 395, comma terzo, cod. proc.
pen.) e dal Pretore nei
procedimenti di sua competenza (art. 399 cod. proc. pen.).
Contro le sentenze istruttorie e dibattimentali di proscioglimento per
estinzione del reato non era concesso l'appello all'imputato, che poteva
proporre solo il ricorso per Cassazione, che é, di per sé, limitato ai motivi
di legittimità, con esclusione, quindi, di riesame del merito.
L'appello del P.M. era consentito in ogni caso.
I suddetti limiti all'appello dell'imputato avverso le sentenze
dibattimentali di proscioglimento per estinzione del reato sono stati
notevolmente circoscritti da questa Corte.
In particolare, con le sentenze n. 70 del
1975, n. 73
del 1978, n.
72 del 1979, n.
53 del 1981, alle quali sono seguite le ordinanze n. 79 del
1979 e nn. 11 e 87 del 1980, é
stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt.
512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen. nelle parti in cui
escludevano il diritto dell'imputato a proporre appello contro le sentenze
dibattimentali di proscioglimento perché i reati erano estinti per effetto di
amnistia o di prescrizione a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti, a seguito della concessione di circostanze
attenuanti, a seguito di definizione giuridica del fatto diversa da quella
enunciata nel decreto di citazione o nell'ordinanza di rinvio a giudizio. In
tali sentenze é stato rilevato che le norme impugnate concernevano un
proscioglimento caratterizzato da un previo riconoscimento di colpevolezza,
idoneo a produrre effetti negativi in altri giudizi civili ed amministrativi,
essendo necessario valutare in concreto la condotta dell'imputato al fine di
accertare se il fatto sussistesse, se l'imputato lo avesse commesso o se fosse
previsto dalla legge come reato; e, solo sul presupposto di un giudizio
affermativo di colpevolezza, avrebbe potuto avere luogo l'altro giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti o di concessione delle
circostanze attenuanti ed il proscioglimento per amnistia o per prescrizione
nella ipotesi che anche questo secondo giudizio fosse stato favorevole
all'imputato. Nelle stesse sentenze, inoltre, é stata posta in evidenza la
possibilità che le sentenze dibattimentali di proscioglimento arrecassero un
pregiudizio morale e giuridico al soggetto prosciolto, perché le norme
impugnate sopprimevano ingiustificatamente taluni modi generali d'esercizio della
difesa, negando al solo imputato il diritto di appellare la sentenza di primo
grado.
Anche le sentenze istruttorie di proscioglimento per estinzione del reato
a seguito di amnistia o di prescrizione, che, come quelle pronunciate dai
giudici istruttori di Milano, Roma, Torino e Cassino, escludono l'applicabilità
dell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto contengono una
sostanziale dichiarazione di colpevolezza, possono arrecare agli imputati
pregiudizi di ordine morale e di ordine giuridico.
É innegabile, quindi, che l'imputato ha interesse a dolersi della
sentenza istruttoria di proscioglimento, che abbia ritenuto sussistenti gli
elementi costitutivi dei reati contestati e rigettato la sua specifica
richiesta diretta ad ottenere il proscioglimento con formula ampia ai sensi
dell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen. o escluso l'applicabilità di
tale norma indipendentemente da quella determinata richiesta. In tali specifici
casi l'interesse dell'imputato va riconosciuto più rilevante degli interessi di
carattere collettivo e sociale che sono soddisfatti dagli istituti
dell'amnistia e della prescrizione. Il proscioglimento per amnistia nella fase
istruttoria non comporta preclusione dell'azione civile risarcitoria
e dell'azione disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti per la sua
inefficacia di giudicato nei giudizi civili o nel procedimento disciplinare, ma
certamente non può disconoscersi l'influenza che possano
avere in tali giudizi l'accertamento e la valutazione dei fatti effettuati in
sede penale. In particolare l'art. 29, comma secondo, r.d.l. 31 maggio 1946, n.
511, sulle guarentigie della Magistratura prescrive l'obbligo di iniziare
l'azione disciplinare nei confronti del magistrato prosciolto con sentenza
istruttoria di non doversi procedere per estinzione del reato.
Il pregiudizio derivante all'imputato dalle sentenze istruttorie di
proscioglimento fu messo in evidenza da questa Corte con la sentenza n. 151 del
1967, dichiarativa della illegittimità costituzionale degli artt. 376, 395, comma ultimo, e
398, comma ultimo, cod. proc. pen. per le mancate previsioni della contestazione
del fatto e dell'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con
formula diversa da quelle che il fatto non sussiste o non é stato commesso
dall'imputato. In tale decisione si afferma che le sentenze istruttorie di
proscioglimento per loro natura sono atte a cagionare un nocumento almeno
temporaneamente irrimediabile in quanto, a differenza delle pronunce di rinvio
a giudizio, chiudono il processo. La citata decisione aggiunge che il
proscioglimento può ferire la dignità del cittadino non dissimilmente
da una pronuncia di rinvio a giudizio e che anche la declaratoria istruttoria
di estinzione del reato per sopravvenuta amnistia produce effetti analoghi a
quelli della corrispondente pronuncia dibattimentale, senza, però, che vi sia
stato un previo accertamento di reità.
All'interesse morale dell'imputato ad ottenere la sentenza istruttoria di
proscioglimento con la formula a lui più favorevole questa Corte ha, poi,
riconosciuto rilevanza anche con la sentenza n. 5 del
1975 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 152, comma
secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui non comprende tra le ipotesi,
in cui il Giudice istruttore, ad istruttoria ultimata, deve pronunciare
sentenza di proscioglimento nel merito, anziché declaratoria di estinzione del
reato per amnistia, anche l'ipotesi in cui manchi del tutto la prova che
l'imputato abbia commesso il reato stesso.
Analoghe considerazioni portano a ritenere, quanto al caso in esame non
giustificata la disparità di trattamento tra P. M. ,
che ha il diritto di proporre appello avverso le sentenze istruttorie di
proscioglimento per estinzione del reato, e l'imputato, al quale lo stesso
appello non é consentito. La norma impugnata turba il necessario equilibrio del
contraddittorio ed in tal senso viola anche il principio del diritto di difesa.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 387,
comma terzo, cod. proc. pen. nella parte in cui esclude il diritto
dell'imputato ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen.,
a proporre appello avverso la sentenza del Giudice istruttore che lo abbia
prosciolto per estinzione del reato per amnistia o per prescrizione.
In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale
dell'art. 387, comma terzo, cod. proc. pen., va dichiarata, di ufficio,
ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n.
La dichiarazione di illegittimità va anche estesa, di ufficio, ai fini e
nei limiti sopra indicati, agli artt. 512, n. 2, e
513, n. 2, cod. proc. pen., come sostituiti dagli artt.
134 e 135 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), dato che le citate sentenze di questa Corte n. 70 del
1975, n. 73
del 1978, n.
72 del 1979, n.
53 del 1981 hanno circoscritto l'illegittimità di tali norme alle ipotesi
di sentenze dibattimentali di primo grado di proscioglimento, pronunciate dal
Pretore e dal Tribunale, perché i reati erano estinti per effetto di amnistia o
di prescrizione, a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti, a seguito di concessione di circostanze attenuanti, a
seguito di definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata nel
decreto di citazione o nell'ordinanza di rinvio a giudizio.
L'appello - al fine esclusivo di ottenere dal giudice di secondo grado un
riesame degli atti - deve essere consentito all'imputato anche avverso la
sentenza dibattimentale del Pretore, del Tribunale e della Corte di assise di
non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia o prescrizione
qualora in tale sentenza siano stati effettuati un esame ed una valutazione del
fatto e sia stata esclusa la possibilità di
proscioglimento nel merito con una delle formule previste dall'art. 152, cpv., cod. proc. pen.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, comma terzo, cod. proc. pen.
nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai
fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. proc.
pen., avverso la sentenza
del Giudice istruttore, che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per
amnistia o prescrizione;
b) di ufficio, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n.
c) di ufficio, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 15 luglio 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.