SENTENZA
N. 66
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei ricorsi riuniti
promossi dal Presidente della Giunta regionale siciliana:
1) ricorso notificato
il 12 febbraio 1964, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il
24 febbraio 1964 ed iscritto al n. 2 del Registro ricorsi 1964, per conflitto
di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sorto per effetto
dell'ordinanza 14 dicembre 1963, con la quale il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana ha sospeso il decreto 4 dicembre 1963,
n. 177, del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;
2) ricorso notificato
il 31 marzo 1964, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale l'11
aprile 1964 ed iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1964, per conflitto di
attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sorto per effetto della
sentenza 2 maggio-15 luglio 1963, con la quale la Corte di cassazione a Sezioni
unite ha dichiarato la competenza giurisdizionale del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana a provvedere sul ricorso di Moscato
Giovanni avverso il decreto 9 gennaio 1961 del Presidente dell'Assemblea
regionale siciliana.
Udita nell'udienza
pubblica del 10 giugno 1964 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi gli avvocati
Luigi Maniscalco Basile e Salvatore Orlando Cascio, per la Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di un
procedimento instaurato dal signor Amintore Ambrosetti per l'annullamento del
decreto 4 dicembre 1963 del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana col
quale gli veniva negata l'ammissione al concorso a quattro posti di segretario presso
l'Assemblea (bandito con decreto 11 maggio 1963), il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana con ordinanza del 14 dicembre 1963 ha
sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Il Presidente della
Giunta regionale siciliana, autorizzato con deliberazione 8 febbraio 1964 della
Giunta, ha presentato ricorso a questa Corte ai sensi dell'art. 134 della
Costituzione e degli artt. 39, 41 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la
risoluzione del conflitto di attribuzione determinatosi fra lo Stato e la
Regione per effetto della predetta ordinanza.
Nel relativo atto -
notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 febbraio 1964 e
depositato il 24 successivo - il Presidente della Giunta regionale,
costituitosi con la difesa degli avvocati Luigi Maniscalco Basile e Salvatore
Orlando Cascio, premesso di aver avuto conoscenza dell'ordinanza attraverso la
comunicazione fattagliene dal Presidente dell'Assemblea regionale in data 8
febbraio 1964, ha chiesto che la Corte, risolvendo l'insorto conflitto, a)
"dichiari che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana non ha il potere di sindacare gli atti con i quali l'Assemblea
regionale siciliana realizza la propria organizzazione e provvede all'ordinamento
del personale"; b) pronunzi l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
2. - Con altro
ricorso, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 marzo e
depositato l'11 aprile 1964, il Presidente della Giunta regionale siciliana,
autorizzato con deliberazione della Giunta adottata nella seduta dell'8
febbraio 1964, e difeso dagli avvocati Luigi Maniscalco Basile e Salvatore
Orlando Cascio, ha chiesto che questa Corte risolva il conflitto di
attribuzione sorto fra lo Stato e la Regione siciliana per effetto della
sentenza 2 maggio-15 luglio 1963 con la quale la Corte di cassazione a Sezioni
unite ha dichiarato la competenza giurisdizionale del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana a provvedere sulla causa promossa
innanzi a quell'organo dal dott. Giovanni Moscato per l'annullamento del
decreto 9 gennaio 1961 del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana col
quale era stata disposta nei suoi confronti la revoca dall'impiego di vice
direttore dell'Assemblea.
Nel ricorso il Presidente
della Giunta regionale dichiara di aver avuto conoscenza della predetta
sentenza attraverso la lettera, depositata in copia conforme, con la quale in
data 8 febbraio 1964 il Presidente dell'Assemblea regionale gliene diede
comunicazione, e presenta conclusioni analoghe a quelle del ricorso precedente,
chiedendo che la Corte statuisca che il Consiglio di giustizia amministrativa
non ha nella materia de qua il potere di sindacato giurisdizionale e annulli la
sentenza impugnata.
3. - Nei due ricorsi
il Presidente della Giunta denunzia la violazione degli artt. 64, 66, 68 e 116
della Costituzione; degli artt. 11-19 dello Statuto della Regione siciliana;
dell'art. 5 del D. L. 6 maggio 1948, n. 654; dell'art. 26 del T. U. 26 giugno
1924, n. 1054, e degli artt. 1 e 362 del Codice di procedura civile; denunzia
altresì un eccesso di potere giurisdizionale.
Nei motivi posti a
fondamento delle conclusioni il ricorrente deduce che l'affermazione della
giurisdizione del Consiglio di giustizia amministrativa - riconosciuta nella
sentenza della Corte di cassazione e presupposta nell'ordinanza del Consiglio
di giustizia amministrativa - viola la sfera di competenza dell'Assemblea
regionale, la quale, avendo esclusivamente attribuzioni legislative ed essendo
organo politico, non può essere soggetta a controlli giurisdizionali ordinari o
speciali. Nell'ambito della Regione siciliana, organizzata a somiglianza dello
Stato, sono nettamente distinti, come si evince dallo Statuto, gli organi del
potere legislativo e gli organi del potere esecutivo, e la Regione nel suo
complesso non é ente amministrativo, ma politico. L'Assemblea, a differenza dei
Consigli delle altre Regioni, esplica esclusivamente attività legislativa e le
argomentazioni svolte dalla Cassazione in base all'art. 117 della Costituzione
per dedurne la natura unitaria e amministrativa della Regione urtano contro il
disposto di quelle norme dello Statuto siciliano (artt. 14-19) le quali,
realizzando le particolari forme di autonomia previste dall'art. 116 della
Costituzione, conferiscono direttamente all'Assemblea le funzioni legislative.
Dalla natura di corpo politico deriva, secondo il ricorrente, che al Parlamento
della Regione va riconosciuta quell'autonomia e quell'indipendenza dal potere
giudiziario che non sono contestate al Parlamento della Repubblica, giacché
l'identità delle funzioni non può non comportare identità di disciplina e, in
particolare, l'insindacabilità giurisdizionale dei provvedimenti organizzativi
dell'Assemblea. Non trattandosi di atti subbiettivamente amministrativi, non
può esservi giurisdizione del Consiglio di giustizia amministrativa, essendo
questa limitata (art. 5 del D. L. 6 maggio 1948, n. 654) al sindacato degli
atti di autorità amministrative aventi sede nel territorio della Regione. Né ,
a parere del ricorrente, potrebbe affermarsi la giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria in base all'art. 24 della Costituzione, giacché il
principio enunciato in questa norma deve essere contemperato con le richiamate
esigenze istituzionali di indipendenza e richiede perciò norme procedurali di
struttura che consentano la tutela nell'ambito della stessa organizzazione del
corpo politico. Il regolamento interno degli uffici, del personale e dei
servizi dell'Assemblea siciliana già contiene norme adeguate a garantire questa
tutela; e se in ipotesi queste fossero insufficienti, ciò non potrebbe
comportare l'attribuzione del sindacato ad un potere diverso da quello
dell'Assemblea.
4. - Il Presidente
del Consiglio dei Ministri - al quale i due ricorsi sono stati ritualmente
notificati - non si é costituito.
5. - Nelle due
memorie, di identico contenuto, depositate il 25 maggio 1964, la difesa della
Regione analizza la natura del conflitto denunziato, tratta dell'autonomia,
autarchia e autocrinia come prerogative costituzionali delle assemblee
legislative, enuncia i motivi a fondamento della tesi che le stesse prerogative
spettano all'Assemblea regionale siciliana e muove infine vari rilievi critici
alla motivazione della sentenza della Cassazione.
Quanto al primo
punto, secondo la difesa del ricorrente, i due ricorsi denunziano un conflitto
fra Stato e Regione che include un conflitto fra organi appartenenti a due
poteri diversi (legislativo ed esecutivo) e sono ammissibili in quanto i due poteri
non appartengono entrambi alla Regione, ma l'uno allo Stato, l'altro alla
Regione. Trattandosi di conflitto fra enti non si richiede che l'atto provenga
da organo superiorem non recognoscens (il che peraltro sussiste nel
conflitto determinato dalla sentenza della Cassazione) e la legittimazione
spetta al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri indipendentemente dall'organo dal quale l'atto proviene e qualunque
sia la denunziata violazione di competenza. Si aggiunge che Presidente del
Consiglio dei Ministri e Presidente della Regione, oltre a rappresentare i due
rispettivi enti, rappresentano anche i singoli organi tra i quali il conflitto
é sorto: nel caso in esame il Presidente della Regione rappresenta la Regione e
in particolare il potere legislativo dell'Assemblea (e, essendo quest'ultima
costituzionalmente legittimata a legiferare in via esclusiva su determinate
materie, la difesa delle sue prerogative é anche difesa del potere legislativo
dello Stato), mentre il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresenta lo
Stato e in particolare il potere giudiziario (egli rappresenta, si afferma, il
Capo dello Stato che, in quanto Presidente del Consiglio superiore della
Magistratura, é anche Capo del potere giudiziario).
In relazione al
secondo punto, la difesa della Regione rileva che l'indipendenza delle Camere,
costituzionalmente garantita, trova la sua ragione nell'attività politica (o
attività libera nel fine) esercitata dalle due assemblee e si estrinseca nel potere
di auto- regolamento (c. d. autonomia), che comprende sia la potestà di
autoamministrarsi (c. d. autarchia) che quella di autogiudicarsi (c. d.
autocrinia o autodicastia o autodichia). Tale potere riconosciuto nell'art. 61
dello Statuto Albertino, é presupposto dall'art. 64 della Costituzione; si pone
come fonte di norme primarie; deriva da una riserva di regolamento che sottrae
alla legislazione ordinaria tutto quanto attiene alla organizzazione
dell'organo; si riferisce non solo al funzionamento interno dell'Assemblea, ma
anche agli uffici ed alla regolamentazione dei rapporti con i funzionari e
comprende la disciplina del sindacato per violazione delle norme. Circa
quest'ultimo aspetto non si può ravvisare un ostacolo negli artt. 113 e 24
della Costituzione. É certa l'inapplicabilità del primo, perché le assemblee
legislative non rientrano nel concetto di pubblica Amministrazione; ed é
inconcludente il richiamo del secondo, perché non si nega la tutela dei diritti
dei dipendenti delle Assemblee, ma solo si afferma che essa trova la sua
disciplina nelle norme regolamentari: e se queste fossero carenti o
insufficienti, non per questo si potrebbe violare la riserva di regolamento col
riconoscere il sindacato dell'autorità giudiziaria.
Gli stessi principi,
secondo il ricorrente, valgono per tutti gli organi dei quali la Costituzione
vuole garantire l'indipendenza, come dimostra la circostanza che la potestà
autoregolamentare va riconosciuta alla stessa Corte costituzionale proprio in
considerazione della natura delle sue funzioni; e, in particolare, le sarebbe
spettata la potestà di autodichia anche se non fosse stata emanata la legge 11
marzo 1953, n. 87, che espressamente la contempla (art. 14).
L'esame della
posizione costituzionale dell'Assemblea regionale siciliana condurrebbe,
secondo la difesa della Regione, a conclusioni identiche. L'Assemblea é
investita del potere di legiferare in modo esclusivo in varie materie e le
leggi emanate vanno identificate con quelle dello Stato, sicché dal punto di vista
qualitativo la sua funzione é uguale a quella delle Camere. Anche all'Assemblea
regionale é stata attribuita una potestà regolamentare (art. 4 dello Statuto
siciliano) la cui natura si desume dall'art. 4 del D. L. C. P. S. 25 marzo
1947, n. 204, che temporaneamente applicò le norme regolamentari dell'Assemblea
Costituente e, fra queste, quella relativa alla convalida degli eletti, nella
quale si evidenzia il potere di autodichia che é tipico degli organi
costituzionalmente indipendenti.
Nell'ultima parte la
memoria contesta l'esattezza dei motivi che la Cassazione ha posti a fondamento
della sua sentenza. Si nega, anzitutto, che la Regione siciliana possa essere
assimilata alle altre Regioni e addirittura a quelle c. d. di diritto comune;
si afferma che, in base allo Statuto siciliano, le varie attività regionali non
vanno riferite alla Regione nel suo complesso, ma ai singoli organi (e in
particolare l'attività legislativa va imputata all'Assemblea regionale); si
sostiene che la Regione siciliana é un ente politico e l'Assemblea é corpo
politico, risolvendosi le sue attribuzioni esclusivamente nell'attività
legislativa e in atti di indirizzo e sindacato politico; si assume che il
regolamento prevede un adeguato sistema di garanzie per i dipendenti, più minuzioso
di quello predisposto nei regolamenti delle Camere e che comunque - il che si
esclude - se si dovessero riscontrare lacune o insufficienze ciò non potrebbe
comportare l'ablazione dei poteri di autodichia spettanti all'Assemblea. La
Regione, infine, contesta che dalle norme regolamentari in vigore possa
desumersi, come la Cassazione ha fatto, che il regolamento stesso presupponga
l'applicazione del diritto comune per quanto riguarda la tutela giurisdizionale
in materia di pubblico impiego. Ciò non si ricava dalla circostanza che non
vien fatto rinvio al regolamento delle Camere ma alla legge sugli impiegati
statali, perché il regolamento dell'Assemblea ha ricopiato quasi alla lettera
quello del Senato, né dal fatto che si dispone che sui ricorsi contro la
pubblicazione del ruolo di anzianità il Presidente decide
"definitivamente": tale formula, infatti, lungi dal poter essere
presupposto della giurisdizione del Consiglio di giustizia é stata
integralmente recepita da quella adoperata nei regolamenti per il personale
delle Camere.
6. - Nella pubblica
udienza gli avvocati Luigi Maniscalco Basile e Salvatore Orlando Cascio hanno
ulteriormente illustrato i motivi dei ricorsi ed hanno insistito nelle
conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - I due ricorsi,
discussi congiuntamente nell'udienza pubblica, prospettano la stessa questione
e vanno conseguentemente riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Dalla
valutazione complessiva dei ricorsi, dei motivi posti a loro fondamento e dei
provvedimenti chiesti alla Corte risulta che il presente conflitto si configura
come conflitto di attribuzione fra Regione e Stato (ai sensi dell'art. 134
della Costituzione e dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87), ha per
oggetto la questione se allo Stato spetti la potestà giurisdizionale sugli atti
dell'Assemblea regionale siciliana relativi alle vicende del rapporto di
impiego dei propri dipendenti e va deciso con riferimento alle norme
costituzionali che, secondo quanto si assume, garantirebbero l'indipendenza e le
prerogative dell 'Assemblea e sarebbero state violate dai due atti
giurisdizionali che hanno dato causa al conflitto.
Ciò posto, é evidente
che il tema da decidere non é quello se nel caso in esame spetti o meno al
Consiglio di giustizia amministrativa la giurisdizione, ma l'altro, preliminare
e più ampio, se gli atti dell'Assemblea relativi all'oggetto innanzi
specificato siano esenti dalla giurisdizione in generale e, quindi, dalla
corrispondente potestà dello Stato. In altri termini occorre accertare se il
principio secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti ed interessi legittimi, affermato in via generale dall'art. 24,
primo comma, della Costituzione (e ribadito nell'art. 113, primo comma, con
riferimento agli atti della pubblica Amministrazione), incontri un limite nelle
garanzie o prerogative di indipendenza che il ricorrente afferma vadano
riconosciute all'Assemblea regionale.
3. - La difesa della
Regione parte dal presupposto che la posizione costituzionale dell'Assemblea
regionale sia identica a quella delle due Camere del Parlamento, e ne fa
discendere la conseguenza che identiche debbano essere, ed in effetti siano, le
prerogative. L'Assemblea regionale, si afferma, é un corpo politico al pari
delle Camere, in quanto esplica un'attività politica che si estrinseca nella
emanazione di atti legislativi aventi efficacia identica a quella dei
corrispondenti atti dello Stato; e, si aggiunge, in base a norma costituzionale
(art. 4 dello Statuto siciliano) essa ha lo stesso potere di regolamento che
comprende, così come é indiscusso per le Camere, non solo la potestà di
organizzazione delle funzioni e degli uffici, ma anche il sindacato sugli atti
che violino le norme poste nell'esercizio di quel potere.
Questa tesi, valutata
nei singoli argomenti e nel suo insieme, non può essere accolta.
La Corte non dubita
che l'Assemblea regionale siciliana non possa essere configurata come organo
amministrativo, giacché le sue attribuzioni - così come delineate nello Statuto
che realizza le particolari forme di autonomia previste nell'art. 116 della
Costituzione - sono o legislative (artt. 14-19 dello Statuto siciliano) o
politiche (artt. 9, primo comma, e 20, secondo comma), e mai amministrative
(cfr. sent. n. 2 del 15 gennaio 1959) fino al punto che anche il potere
regolamentare di esecuzione delle leggi é demandato al Governo regionale (art.
12, terzo comma). Ma da ciò non deriva che l'Assemblea regionale possa essere
parificata alle Camere né sotto il profilo della equivalenza degli atti
legislativi né sotto quello, più lato e comprensivo, della c. d. attività di
indirizzo politico.
É in proposito da
osservare che l'attività della Regione, anche quando é manifestazione di
legislazione "esclusiva", incontra vari limiti nella legislazione
statale, che discendono o da esplicite previsioni degli Statuti o, come la
Corte più volte ha avuto modo di affermare (cfr., ad es., sent. n. 49 del 4 aprile 1963 e sent. n. 4 del 24 gennaio 1964), dal principio fondamentale di unità della
Repubblica enunciato nell'art. 5 della Costituzione (cfr. anche art. 1 dello
Statuto siciliano), con la necessaria conseguenza che nel quadro delle fonti le
leggi regionali, anche se emanate nelle materie riservate, non possono essere
poste sullo stesso piano delle leggi statali.
Questa conclusione
trova adeguata giustificazione nella constatazione che, per quanto lo Statuto
siciliano conferisca alla Regione un'ampia autonomia, questa non é da
confondere con la sovranità che resta attributo dello Stato. La Corte ha
affermato, anche in decisioni riguardanti la legislazione regionale
"esclusiva", che la Regione resta inquadrata nello Stato e
subordinata allo Stato (cfr. sentenza n. 9 del 1957), e con giurisprudenza costante (cfr. sentenze nn. 124 del 1957; 2 e 32 del 1960; 66 del 1961; 46 del 1962) ha in via generale accertato che la competenza delle Regioni é
strettamente limitata alle materie quali sono elencate negli Statuti speciali,
restando escluso che, rispetto a queste, possano valere criteri finalistici che
non risultino da valutazioni del tutto obiettive del loro contenuto. Questo
indirizzo giurisprudenziale ha trovato conferma nella recente sentenza n. 56 del
9 giugno 1964, nella quale la Corte, enunciando a proposito della
legislazione della Regione Trentino-Alto Adige un principio generale, ha
ribadito che le Regioni sono enti con fini predeterminati e inderogabilmente
fissati.
Viene così delineata
netta e profonda la differenza esistente fra attività legislativa regionale e
attività legislativa statale, perché solo questa ultima può essere considerata
libera nel fine, salvo i casi in cui un fine sia stato prestabilito in una
norma costituzionale. Ed é conseguentemente chiaro che il vigente ordinamento
costituzionale non consente l'assimilazione delle funzioni dell'Assemblea
regionale alle funzioni delle Camere: le prime, infatti, appaiono
manifestazione di autonomia politica costituzionalmente riconosciuta e
delimitata, le seconde invece sono espressione del potere di indirizzo politico
generale, alla determinazione del quale il Parlamento, anche attraverso la
legislazione, partecipa, e che la Costituzione, predisponendo il controllo di
merito sulla legislazione regionale (art. 127), considera prevalente.
4. - Dai richiamati
principi consegue che, come all'Assemblea regionale siciliana non può
attribuirsi la stessa posizione costituzionale delle Camere, così al potere
regolamentare ad essa conferito dall'art. 4 dello Statuto siciliano non può
riconoscersi la stessa sfera di effetti che si attribuiscono al potere
regolamentare che a ciascuna delle due Camere deriva dall'art. 64 della
Costituzione.
L'esame delle norme
costituzionali conferma questa conclusione e dimostra come al Parlamento
vengono garantite forme di indipendenza e prerogative ben più ampie di quelle
concesse ai Consigli regionali e all'Assemblea siciliana.
Per la Camera dei
Deputati e per il Senato della Repubblica gli artt. 64, primo comma, 66 e 68
della Costituzione delineano nel loro insieme un compiuto ed ampio sistema di
garanzie, che non ha riscontro nelle norme riguardanti gli enti regionali. Per
le Regioni in genere, infatti, la Costituzione (art. 122, quarto comma)
sancisce solo la irresponsabilità dei consiglieri per le opinioni espresse e
per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (cfr. anche art. 6 dello
Statuto siciliano; art. 25 dello Statuto sardo; art. 24 dello Statuto Val
d'Aosta; art. 22 dello Statuto Trentino-Alto Adige; art. 16 dello Statuto
Friuli - Venezia Giulia) e per le Regioni ad autonomia speciale gli Statuti si
limitano ad attribuire ai Consigli (per la Sicilia all'Assemblea) il potere di
dettarsi un regolamento (art. 4 dello Statuto siciliano; art. 19 dello Statuto
sardo; art. 25 dello Statuto Trentino-Alto Adige; artt. 18 e 21 dello Statuto
Friuli - Venezia Giulia).
Manca, come si vede,
una norma costituzionale che, come avviene per le Camere in base all'art. 66
della Costituzione, attribuisca ai Consigli regionali, anche di Regioni a
statuto speciale, il giudizio definitivo dei titoli di ammissione dei loro
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. E
di maggior rilievo é la circostanza che non c'é principio o disposizione
costituzionale che riconosca ai componenti dei Consigli regionali l'immunità
quale risulta prevista dall'art. 68 della Costituzione per i membri del
Parlamento. Va anzi ricordato che, per quanto riguarda specificamente i
Deputati dell'Assemblea siciliana, la giurisprudenza (Cassazione, Sezioni
unite, camera di consiglio 10 dicembre 1949) ritenne che tale prerogativa non
si ricavasse né esplicitamente né implicitamente dal vigente ordinamento e che
l'Alta Corte per la Regione siciliana (sentenza 16 - 20 marzo 1961, n. 38) giudicò illegittimo l'art. 64 della legge
regionale (20 marzo 1951, n. 29) che espressamente la introduceva. Ora, se si
considera che l'immunità é conferma dell'indipendenza dell'organo nei confronti
degli altri poteri e come essa getti luce su tutto il complesso delle garanzie
costituzionali accordate alle Camere, é agevole dedurre dalla sua mancanza la
dimostrazione che il sistema costituzionale non ha inteso attribuire
all'Assemblea regionale quelle stesse prerogative che spettano al Parlamento.
5. - Le esposte
considerazioni inducono a ritenere che né dai principi né dalle norme
costituzionali é dato ricavare, nella materia in esame, un limite al diritto che
a tutti l'art. 24 della Costituzione riconosce. E che tale diritto non possa
essere soddisfatto, come invece assume la difesa della Regione, dalle norme che
all'uopo sarebbero predisposte nel Regolamento dell'Assemblea, si ricava dalle
considerazioni già esposte, alle quali va aggiunto che l'art. 24 della
Costituzione, quando parla del diritto di "agire in giudizio", non
può non riferirsi alla funzione giurisdizionale così come regolata dagli artt.
101 e seguenti della Costituzione, e che, comunque, come la Corte ha affermato
fin dalla sentenza n. 4 del 15 giugno 1956, la Regione non ha competenza a dettare
norme in tema di giurisdizione.
Pervenendo a queste
conclusioni non si nega all'Assemblea regionale siciliana l'indipendenza nella
misura necessaria ad assicurare il libero esercizio delle sue funzioni
legislative e politiche: il potere di regolamento, infatti, offre la
possibilità di dettare norme di organizzazione dei servizi e degli uffici e di
disciplina dei rapporti coi dipendenti secondo l'autonomo apprezzamento che
l'Assemblea fa delle proprie esigenze, ed il sindacato giurisdizionale sulla
conformità dei singoli atti a queste norme non appare in verità tale da turbare
quella libertà.
6. - Accertato che
spetta allo Stato la giurisdizione nella materia in esame, il presente giudizio
resta definito.
Decidere, infatti, a
quale organo dello Stato essa vada in concreto riconosciuta esorbita
dall'oggetto e dai limiti del conflitto di attribuzione fra Regione e Stato e
rientra nelle questioni di giurisdizione che il vigente ordinamento riserva
alla competenza della Corte di cassazione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
letto l'art. 134
della Costituzione; letti gli artt. 39, 41 e 38 della legge 11 marzo 1953, n.
87;
dichiara che spetta
allo Stato la giurisdizione sugli atti dell'Assemblea regionale siciliana
relativi ai rapporti di impiego dei propri dipendenti.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 30 giugno 1964.