SENTENZA
N. 124
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 13 giugno 1957 recante "sospensione
dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino e provvedimenti in
materia d'imposta generale sull'entrata per il commercio dei prodotti
stessi", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato il 21 giugno 1957, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il successivo giorno 26 ed iscritto al n. 12 del Registro
ricorsi 1957.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio, con deposito nella cancelleria delle deduzioni in
data 11 luglio 1957, del Presidente della Regione siciliana, rappresentato e
difeso dagli avvocati Giuseppe Guarino e Camillo Ausiello Orlando;
udita nell'udienza
pubblica del 16 ottobre 1957 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il ricorrente e gli avvocati
Giuseppe Guarino e Camillo Ausiello Orlando per la Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
Il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale
la legge regionale siciliana concernente la "sospensione dell'imposta di
consumo sui vini, mosti ed uve da vino e provvedimenti in materia di imposta
generale sull'entrata per il commercio dei prodotti stessi".
La citata legge, al
dichiarato scopo (art. 1) "di soddisfare alle particolari esigenze
determinate dalla grave crisi creatasi in Sicilia nel settore vinicolo e di
incrementare il consumo dei prodotti vinicoli", dispone (art. 2) che sui
vini, sui mosti e sulle uve da vino venga sospesa, nel territorio della Regione
siciliana, l'applicazione dell'imposta di consumo, e che (art. 3) a decorrere
dal 1 novembre 1957, l'imposta generale sull'entrata per il commercio dei
citati prodotti venga corrisposta una tantum all'atto della loro immissione in
commercio, con aliquote non superiori al 12% del prezzo medio dei prodotti
stessi ed in base a norme da emanarsi dall'Assessore regionale per le finanze.
Inoltre, il movimento
dei citati prodotti nell'ambito regionale viene dichiarato esente dalle
formalità previste negli articoli 89 e seguenti del regolamento per la
riscossione delle imposte di consumo, approvato con R.D. 30 aprile 1936, n.
1138, disponendosi l'obbligo della bolletta d'accompagnamento solo per le
spedizioni dei prodotti vinicoli fuori del territorio della Regione (art. 4).
Infine, per
compensare i comuni siciliani del mancato introito della imposta di consumo, la
legge (art. 5) pone a carico della Regione l'onere di corrispondere ai comuni
stessi, fino al 31 dicembre 1957, delle integrazioni mensili commisurate al
gettito dell'imposta per l'anno 1956 e, successivamente, fino alla
regolamentazione della materia in sede nazionale, delle integrazioni pari alla
metà del tributo riscosso dai comuni nel triennio 1954-56. Nella legge si
precisa anche (art. 5, quarto e quinto comma) che agli oneri derivanti da tali
disposizioni sarà provveduto con appositi stanziamenti da iscriversi nel
bilancio 1957-58 e successivi, e si autorizza l'Assessore regionale per il
bilancio ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti.
La legge é stata approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del
13 giugno 1957.
Il Commissario dello
Stato, cui il provvedimento fu comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.
28 dello Statuto siciliano, con nota del 15 giugno 1957, pervenutagli il giorno
dopo, con ricorso del 21 dello stesso mese, ritualmente notificato nella
medesima data e depositato nella cancelleria della Corte il successivo giorno
26, ha impugnato la citata legge dinanzi alla Corte costituzionale, chiedendone
la dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Del ricorso é stata
data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 13 luglio, n. 174, e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 6 dello stesso mese, n.
35.
Successivamente la
legge impugnata é stata promulgata e pubblicata (legge 22 luglio 1957, n. 42,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione in data 23 luglio 1957, n.
39).
Il Presidente della
Regione siciliana si é costituito in giudizio e nelle deduzioni depositate in Cancelleria
addì 11 luglio 1957 e nella memoria depositata il 3 ottobre ha illustrato le
ragioni per le quali intende resistere al ricorso.
Dal ricorso
introduttivo del giudizio e dalla successiva memoria depositata il 27 settembre
1957, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato riprende e sviluppa alcuni
dei motivi del ricorso, questi si possono riassumere in quattro punti.
1) Violazione
dell'art. 36 dello Statuto regionale siciliano.
Il primo motivo di
censura parte dal presupposto che la legge impugnata abbia carattere
finanziario e che quindi la potestà legislativa regionale, nella specie, vada
disciplinata in base all'art. 36 dello Statuto siciliano. Secondo la difesa
dello Stato, infatti, la competenza legislativa della Regione si deve determinare
con riferimento ai "mezzi giuridici" di cui essa si serve per
raggiungere determinati scopi; per cui se - come nella specie - per migliorare
la situazione di un determinato settore agricolo, la Regione agisce mediante
disposizioni di carattere fiscale (nel senso, ad esempio, di abolire o ridurre
o modificare certe imposte), la potestà legislativa spettante all'Assemblea
regionale sarà quella concernente i tributi e unicamente questa, e non quella
riguardante il settore agricolo che si é inteso favorire.
Ciò premesso, il
Commissario dello Stato sostiene che, avendo la Regione, in materia di tributi
locali od erariali, una potestà normativa concorrente e sussidiaria, le leggi
regionali relative devono rispettare non solo le leggi costituzionali ed i
limiti territoriali, ma anche i limiti derivanti dai principi e dagli interessi
generali cui si uniformano le leggi statali. In particolare, la legislazione
regionale deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali della
legislazione statale per ogni singolo tributo anche per quanto attiene alle
caratteristiche di esso, ai cespiti colpiti ed alle modalità di riscossione.
Ora, la legge
impugnata, abolendo l'imposta di consumo sui vini, sui mosti e sulle uve da
vino e sospendendo fino al 31 ottobre 1957 l'applicazione dell'imposta generale
sull'entrata relativa al commercio di detti prodotti, contrasta sia col
principio generale derivante dal testo unico delle leggi sulla finanza locale
14 settembre 1931, n. 1175, che pone le bevande vinose al primo posto fra i
generi assoggettabili all'imposta di consumo; sia col principio, vigente nella
legislazione statale, secondo il quale l'imposta generale sull'entrata sui vini
é dovuta per il solo fatto del loro assoggettamento all'imposta di consumo,
talché la "correlazione I.G.E. - imposta di consumo" costituisce un
sistema tributario inscindibile in sede nazionale; sia, infine, con la
legislazione dello Stato, in quanto si concedono ad un prodotto agevolazioni
che non trovano, per il medesimo prodotto, riscontro nell'ordinamento in
vigore. Ma, soprattutto, la legge impugnata viola i limiti della potestà
normativa regionale che, essendo in questo caso concorrente e sussidiaria, non
può spingersi fino ad abolire o sospendere l'applicazione di un tributo
stabilito da leggi statali, a meno che tale esenzione non trovi riscontro nelle
leggi statali e giustificazione in un particolare interesse regionale.
Circostanze queste che non sussisterebbero nella specie: non la prima, perché
l'esenzione totale del vino dall'imposta di consumo non trova alcun riscontro
nella legislazione statale; non la seconda, perché quella vinicola é una crisi
a carattere nazionale e, quindi, solo su tale piano può trovare la sua
soluzione.
Infine, tenuto conto
che "il gettito dell'imposta generale sull'entrata, che graverà una tantum
all'atto dell'immissione al consumo dei vini, compenserà in parte notevole e,
col tempo, supererà l'ammontare della sopprimenda imposta di consumo", é
da dubitare che la legge in parola possa apportare degli effettivi benefici al
settore vinicolo, in quanto il carico tributario gravante sui prodotti in
questione, rimarrebbe in sostanza inalterato.
2) Violazione
dell'art. 15 dello Statuto regionale siciliano.
Con il secondo motivo
di ricorso si denunzia l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 5
della legge impugnata, per violazione dell'art. 15 dello Statuto regionale
siciliano.
In base al citato
articolo l'ordinamento degli enti locali in Sicilia si basa sui comuni e sui
liberi consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e
finanziaria.
La legislazione
esclusiva spetta alla Regione solo nel quadro di tali principi. Il che
significa che la Regione siciliana non ha alcuna potestà di interferenza nella
finanza locale perché, altrimenti, verrebbe a violare l'autonomia finanziaria
dei comuni. La legge in questione, togliendo ai comuni dell'Isola il potere di
imporre un tributo e di esercitare tale potere nel modo ritenuto più adatto e
più rispondente alle esigenze locali, viola tale principio. Né vale obiettare
che la Regione si assume l'onere di compensare i comuni siciliani del mancato
introito dell'imposta di consumo, perché in questo modo si esclude qualsiasi
miglioramento e qualsiasi iniziativa da parte dei comuni siciliani, i quali, privati
del loro potere autonomo di imposizione, verrebbero a trovarsi in una
situazione di inferiorità rispetto agli altri comuni italiani.
3) Con il terzo
motivo di ricorso si denunzia, in via subordinata anche l'illegittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge, perché in violazione dei limiti della
potestà legislativa regionale in materia tributaria ed in contrasto con l'art.
12 dello Statuto regionale siciliano.
Sotto il primo
profilo si rileva che l'art. 3 della legge, prevedendo la corresponsione
dell'imposta generale sull'entrata una tantum, istituirebbe un regime speciale
d'imposizione di tale tributo, in contrasto con il D.L.L. 19 ottobre 1944, n.
348, e successive modificazioni, per il quale la determinazione di speciali
regimi d'imposizione é demandata soltanto al Ministro per le finanze ed é
limitata ad una serie di prodotti, che non comprende il vino, i mosti e le uve
da vino, per i quali vige invece il principio - che risale all'epoca della
soppressa tassa di scambio - per cui l'imposta generale sull'entrata é dovuta
per il solo fatto dell'assoggettamento dei prodotti all'imposta di consumo.
Sotto il secondo
profilo, poi, si lamenta la violazione dell'art. 12 dello Statuto regionale
siciliano, nel senso che l'art. 3 della legge impugnata, demandando
all'Assessore regionale per le finanze l'emanazione di norme - di natura
regolamentare - relative alla corresponsione dell'imposta generale sull'entrata
una tantum, sottrae al Governo la potestà regolamentare attribuitagli dall'art.
12 dello Statuto.
Sempre con lo stesso
motivo di ricorso, si denunzia, inoltre, la violazione dell'art. 23 della
Costituzione, perché l'art. 3 della legge in questione, demandando allo stesso
Assessore per le finanze la fissazione dell'aliquota dell'imposta generale sull'entrata,
sia pure nella misura massima del 12%, non fissa criteri idonei a delimitare la
potestà discrezionale d'imposizione attribuita a detto organo.
4) Con l'ultimo
motivo di ricorso, infine, si lamenta la violazione dell'art. 81, quarto comma,
della Costituzione, sotto il riflesso che l'art. 5, quarto comma, della legge
impugnata, disponendo che agli oneri derivanti dalla sua applicazione sarà
provveduto con appositi stanziamenti con carattere obbligatorio da iscriversi
nel bilancio dell'esercizio finanziario 1957-58 e successivi, non rispetta il
precetto costituzionale sancito nell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
per il quale ogni legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte.
Per gli esposti
motivi il Commissario dello Stato per la Regione siciliana chiede che la legge
regionale 22 luglio 1957. n. 42, sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
La difesa della
Regione siciliana, dopo aver illustrato i motivi che hanno ispirato
l'emanazione della legge impugnata, rileva quanto segue
1) In ordine al primo
motivo di ricorso, con il quale si denunzia la violazione dell'art. 36 dello
Statuto siciliano, la Regione eccepisce che tale articolo é erroneamente
richiamato nella specie, perché la materia di cui alla legge in discussione
rientra nella potestà legislativa esclusiva della Regione, e non già in quella
sussidiaria e concorrente.
E ciò per due ordini
di ragioni.
Anzitutto, l'art. 36
dello Statuto siciliano concerne esclusivamente il fabbisogno finanziario dello
Stato e della Regione, ossia i tributi regionali e quelli statali, laddove la
legge in questione, come si evince dai lavori preparatori, dal carattere
provvisorio del provvedimento e dalle sue finalità, prevedendo la sospensione
di una imposta e non già la creazione di nuovi tributi, mira esclusivamente a
venire incontro alle necessità dell'agricoltura, dell'industria e del commercio
siciliani nel settore vinicolo ed alla difesa dei relativi prodotti. E poiché
in tale materia l'art. 14, lett. e, dello Statuto conferisce alla Regione
siciliana una potestà legislativa esclusiva, la denunziata illegittimità non
sussiste.
Comunque, rileva la
Regione, anche volendo ricondurre la legge impugnata nell'ambito dell'art. 36
dello Statuto siciliano, dovrebbe ugualmente dichiararsi infondata la censura
di illegittimità costituzionale mossale, sotto il riflesso che trattasi di un
provvedimento a carattere temporaneo e provvisorio, che non abolisce o
sostituisce alcun tributo, ma dispone soltanto un complessivo alleggerimento
fiscale, mediante una semplice sospensione dell'applicazione dell'imposta di
consumo ed una modifica del regime d'imposizione dell'imposta generale
sull'entrata, del tipo di quelli che la legislazione statale ha introdotto per
tutta una serie di svariati prodotti. Nella specie, dunque, la legge avrebbe
rispettato i limiti posti al potere normativo della Regione in materia
tributaria, e cioè: l'esistenza di un particolare interesse regionale che
giustifichi la norma, e la rispondenza della sospensione e del provvisorio
sgravio fiscale a criteri e tipi "generali" di esenzioni o
agevolazioni ammesse dalla legislazione statale. Ora, poiché tali limiti
sarebbero stati rispettati e nessuna sperequazione di trattamento tributario la
legge in parola creerebbe tra i consumatori dell'Isola e quelli del rimanente
territorio nazionale, la Regione conclude perché il ricorso del Commissario
dello Stato, anche sotto tale riflesso, sia dichiarato infondato.
2) Sul secondo motivo
di ricorso, concernente la violazione dell'art. 15 dello Statuto siciliano, la
Regione sostiene che la denunziata violazione non sussiste, non solo perché la
legge impugnata, dato il suo carattere provvisorio, non può considerarsi come
norma tale da abolire il potere impositivo dei comuni, ma anche e soprattutto
perché, essendo questo non un potere autonomo e intangibile, bensì derivato
dalla Regione, spetta a questa, a norma dell'art. 15 dello Statuto, così il
porre come il modificare l'ordinamento dei comuni e quindi anche disciplinare
le finanze e la potestà tributaria dei comuni stessi. Né, in tal modo, si viola
il principio dell'autonomia sancita nell'art. 15 dello Statuto, perché questa
deve essere intesa nel senso che, pur spettando alla Regione il potere di
disciplinare con leggi la finanza comunale, queste leggi devono lasciare ampia
possibilità di scelta e di autoregolamentazione ai comuni.
Sulla base di tali
considerazioni, contesta la Regione quanto si afferma in ricorso e cioè che con
la soppressione dell'imposta di consumo sui vini, la legge leda l'autonomia
finanziaria dei comuni, perché se dall'imposta sono esclusi i vini, rimangono
pur sempre assoggettabili all'imposta i numerosi altri prodotti, elencati
nell'art. 10 della legge 2 luglio 1952, n. 703. Elenco questo che non ha
carattere vincolante, ma assolutamente elastico, nel senso che i comuni, come
non sono tenuti ad assoggettare all'imposta tutti i prodotti e beni in esso
indicati, così hanno la scelta dei beni sui quali far pesare il tributo.
Ai fini della
legittimità o meno della legge impugnata, invero, l'indagine da fare non é
quella di vedere se per i vini sia prevista nella legislazione statale
un'esenzione del tipo di quella introdotta dalla legge regionale, ma di
stabilire se la Regione abbia o meno il potere di modificare il precetto
dell'art. 10 della citata legge n. 703 del 1952, nel senso di includere o meno
nell'elenco qualche singolo prodotto. Ora, purché venga rispettato il principio
generale che l'elenco comprenda un gran numero di prodotti di largo consumo,
tale potere si deve ammettere. E poiché la Regione, nella specie, ha rispettato
il limite sopra accennato, non può parlarsi di illegittimità della legge
impugnata.
Inoltre va anche
considerato che non é infrequente, nella legislazione statale, il caso di
esenzione dall'imposta di consumo concessa in vista di situazioni del tutto
straordinarie ed eccezionali, come, da ultimo, si é verificato per il decreto
legge statale 14 settembre 1957, n. 812. Per cui anche sotto tale riflesso vi
sarebbe corrispondenza con un particolare tipo di esenzione.
3) In ordine al terzo
motivo di ricorso, la Regione contesta che l'art. 3 della legge impugnata abbia
ecceduto i limiti della potestà legislativa regionale in materia tributaria.
E ciò, oltre che per
le ragioni poco prima esposte a proposito dell'esenzione dall'imposta di
consumo, anche per la considerazione - particolare dell'I.G.E. - che la
determinazione di speciali regimi di imposizione dell'imposta generale
sull'entrata, per singoli prodotti, come quello del pagamento una tantum
all'atto dell'immissione del prodotto al consumo non é nuova nella legislazione
statale. E questo basta per legittimare la potestà tributaria della Regione,
che nell'esercizio di tale suo potere ha rispettato l'unico limite impostole e
cioè l'osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale per ogni
singolo tributo. Infatti, termine di riferimento del giudizio di uniformità
devono essere non le singole disposizioni contenute nelle leggi statali, bensì
e soltanto gli indirizzi e i criteri desumibili dal complesso della
legislazione statale relativa ad un dato tributo. Ora, poiché nella
legislazione statale esistono molti esempi di pagamento della I.G.E. una tantum
e considerato, d'altra parte, che la "correlazione I.G.E. - imposta di
consumo" non ha alcun carattere di necessità, tanto vero che esistono
molti prodotti, elencati nell'art. 10 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sui
quali i comuni possono stabilire l'imposta di consumo, mentre, per quel che
attiene all' I.G.E., continuano ad essere soggetti alle comuni norme di
riscossione, se ne deve dedurre che, anche sotto tale riguardo, la legge
impugnata non é incorsa in alcuna violazione di principi costituzionali.
Per quanto attiene
poi alle altre censure mosse - in via subordinata - con lo stesso motivo di
ricorso, la Regione contesta la sussistenza delle denunziate violazioni.
In merito alla
lamentata violazione dell'art. 12 dello Statuto siciliano, infatti, la Regione
sostiene che il potere conferito dal l'art. 3 della legge impugnata
all'Assessore per le finanze di emanare norme relative alla corresponsione
dell'I.G.E. una tantum, é un potere autonomo ed ha natura diversa dal potere
regolamentare per l'esecuzione delle leggi di cui all'art. 12 dello Statuto
siciliano. Pertanto in tale conferimento non può ravvisarsi alcuna violazione
dello Statuto, trattandosi di poteri distinti e separati.
Quanto, poi, alla
denunziata violazione dell'art. 23 della Costituzione, la Regione rileva che
l'esercizio del potere demandato all'Assessore regionale per le finanze di
fissare le aliquote dell'I.G.E. da corrispondere una tantum non può dirsi
lasciato alla piena ed incontrollata discrezionalità dell'organo esecutivo,
perché la fissazione dell'aliquota nella misura massima del 12% é un criterio
già di per sé sufficiente ed idoneo a delimitare il potere attribuito in
materia all'Assessore per le finanze.
4) Sull'ultimo motivo
di ricorso, infine, la Regione osserva che il precetto di cui all'ultimo comma
dell'art. 81 della Costituzione - di cui si assume la violazione - é
erroneamente richiamato nella specie, perché detto articolo si riferisce alle
nuove e maggiori spese occasionate da una legge e che non trovino copertura nel
bilancio già approvato, ma non riguarda le ipotesi di spesa per la cui
copertura la legge rimandi, come nel caso che ne occupa, a stanziamenti da
iscriversi in bilanci futuri.
Per gli esposti
motivi la Regione chiede che il ricorso del Commissario dello Stato sia
respinto e la legge 22 luglio 1957, n. 42, sia dichiarata costituzionalmente
legittima.
All'udienza i
difensori delle parti hanno illustrato le rispettive deduzioni e conclusioni.
Considerato
in diritto
La difesa della
resistente sostiene che la Regione non abbia esercitato il suo potere a norma
dell'art. 36, bensì a norma dell'art. 14, lett. e, dello Statuto speciale per
la Sicilia. Secondo questa ultima disposizione, alla Regione spetterebbe una
potestà legislativa esclusiva al fine di perseguire i seguenti obbiettivi: l'incremento
della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, la distribuzione e
la difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali. La
Regione con la legge in esame non avrebbe avuto lo scopo di aumentare o di
alleggerire il carico tributario, ma avrebbe avuto esclusivamente la finalità
di venire incontro alle necessità di un settore dell'agricoltura, quello
vinicolo, che, nell'ambito del territorio regionale, si era venuto a trovare in
uno stato di grave crisi. La urgenza di provvedere - prosegue la difesa della
Regione - era tanto impellente che gli stessi organi centrali dello Stato hanno
di recente provveduto ad emanare provvedimenti d'urgenza atti a fronteggiare la
situazione nello stesso settore.
La tesi della Regione
non é fondata. La disposizione contenuta nella lett. e dell'art. 14 non può
essere interpretata in senso finalistico, nel senso, cioè, che la norma
consentirebbe alla Regione l'esercizio della potestà legislativa tutte le volte
che essa fosse giustificata dall'intento di raggiungere quei determinati scopi.
Già la semplice enunciazione di una tesi siffatta ne mostra tutta
l'insostenibilità, non essendo concepibile che, nell'ambito dello Stato
sovrano, siano stati concessi alla Regione poteri tanto ampi da sfuggire ad una
ben definibile delimitazione, quale può essere offerta unicamente dalla precisa
identificazione della materia legislativa.
L'art. 14, lett. e, a
giudizio di questa Corte, non fa che specificare alcuni aspetti,
particolarmente rilevanti agli effetti economici, delle materie contemplate
dalle lettere a e d dello stesso articolo.
Ma anche se, in non
concessa ipotesi, si potesse accedere ad una diversa interpretazione, le
conclusioni non cambierebbero, perché, in ogni caso, i limiti dei poteri
esercitati dalla Regione, specialmente ai fini della demarcazione della
competenza nei rapporti con lo Stato, dovrebbero sempre essere ricavati dal
contenuto obbiettivo della legge regionale, il che vale quanto dire dalla
materia regolata dalla legge stessa. E pertanto, se, per esempio, la Regione,
per il raggiungimento di scopi indicati dall'art. 14, lett. e, esercita poteri
di carattere tributario, tali poteri non possono non sottostare ai limiti
tracciati dalle disposizioni dello Statuto che si riferiscono alla materia
tributaria.
L'urgenza di
provvedere non ha alcun rilievo in questa sede, anche ammesso che in Sicilia la
crisi del mercato vinicolo fosse più grave o avesse aspetti diversi in
confronto dell'intero territorio della Repubblica (circostanza, questa, della
quale é lecito dubitare: proprio l'emanazione del decreto legge 14 settembre
1957, n. 812, indica che il problema siciliano del vino non aveva
caratteristiche peculiari, rispetto alla situazione nazionale). Il fatto che
gli organi della Regione siciliana abbiano più sollecitamente avvertito
l'urgenza di provvedere é circostanza che può avere rilievo politico, ma non
vale a spostare la linea di demarcazione tra la competenza dello Stato e quella
della Regione.
La questione si
riduce ad una sola, ed é quella di stabilire se la Regione abbia esercitato un
potere in materia tributaria o se, come la difesa della Regione sostiene, le
agevolazioni concesse con la legge in questione siano equiparabili più ad una
sovvenzione che ad una esenzione fiscale. Neppure questa tesi può essere
accolta. Non importa se, dal punto di vista economico, la sospensione di una
imposta o la sua esenzione possa equivalere ad una sovvenzione pecuniaria,
giacché, sotto l'aspetto giuridico, la differenza é rilevante. In altri
termini, una sovvenzione pecuniaria ed una esenzione fiscale, di importo
corrispondente, potrebbero anche arrecare, nella stessa misura, una diminuzione
delle disponibilità finanziarie dell'ente pubblico ed un miglioramento di
quelle del beneficiario; nondimeno il carattere giuridico resta profondamente
diverso sotto molteplici ed essenziali aspetti, riguardanti la competenza, le
modalità, i limiti del potere.
Ora, che la Regione,
sospendendo a tempo indeterminato la imposta di consumo sulle bevande vinose,
sospendendo per un tempo determinato l'imposta generale sull'entrata e
trasformando il regime dell'imposta stessa in relazione alle predette bevande,
abbia esercitato poteri in materia tributaria, é constatazione del tutto ovvia.
A questo punto la
Corte non ha che da riportarsi alla sua giurisprudenza che é ormai costante e
dalla quale non ci sono ragioni di discostarsi. Ond'é che, per giungere ad una
conclusione nella causa odierna, basterà un breve richiamo ai precedenti.
É da premettere che
la Corte non ha ravvisato alcuna distinzione, e molto meno alcuna
contrapposizione, fra la sfera dei tributi erariali e quella dei tributi
locali. Il problema é stato espressamente risolto con la sentenza n. 58 del 13 aprile
1957, la quale, appunto nei riguardi delle imposte di consumo, ha
dichiarato che per la legislazione regionale in materia di tributi locali
valgono quegli stessi limiti che, per i tributi erariali, erano stati delineati
con la sentenza n. 9
del 17 gennaio 1957. La sentenza n. 113 del 28
giugno 1957 ribadiva uguali principi, mettendo in rilievo che, nella
materia della finanza locale, la Regione incontra, oltre che gli stessi limiti
esistenti per la legislazione sui tributi erariali, un ulteriore limite
derivante dall'art. 15 dello Statuto speciale, il quale impone il rispetto
della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria dei comuni e dei liberi
consorzi comunali.
Che la legge
regionale in esame abbia oltrepassato i limiti ai quali era vincolata, é
facilmente dimostrabile. Sospendere a tempo indeterminato l'imposta di consumo
sulle bevande vinose e sospendere a tempo determinato l'imposta generale
sull'entrata non trova riscontro nei principi generali della legislazione
tributaria statale né in quelli delle leggi che regolano la materia delle due
imposte, non esistendo nel nostro sistema tributario un principio, né
trovandosi nelle singole leggi alcun apprezzabile precedente, che porti
sospensione di imposte a causa della crisi commerciale di un prodotto.
Ma é anche manifesta
la illegittimità costituzionale della disposizione concernente il nuovo regime
dell'imposta generale sull'entrata relativa alla materia in esame.
Il criterio stabilito
dalla legge statale (art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte
in legge il decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2) consiste nell'ancorare il
regime della imposta generale sull'entrata in materia di bevande vinose al
regime delle imposte di consumo. La dissociazione tra le due imposte, adottata
con la legge regionale, creando un grave squilibrio tra il sistema statale e
quello regionale, pone in essere, tra i due sistemi, un contrasto fondamentale,
che é causa di illegittimità per la norma regionale.
Questa considerazione
basta a giustificare la dichiarazione di illegittimità della intera
disposizione contenuta nell'art. 3 della legge in esame; e la considerazione é
perentoria ed assorbente, tanto da togliere rilievo, nell'attuale controversia,
ad ogni altra questione relativa al punto se la Regione possa, in linea generale,
stabilire, con sue leggi, regimi particolari per la imposta sull'entrata e
all'altro punto se, con la legge impugnata, si potessero conferire
all'Assessore per le finanze i poteri indicati nello stesso art. 3.
La dichiarazione di
illegittimità degli artt. 2 e 3 della legge travolge l'art. 1, che ha carattere
introduttivo, e tutti gli articoli successivi, i quali non sono altro che uno
sviluppo delle disposizioni dichiarate illegittime, insieme con le quali,
inscindibilmente, vengono meno. Per questo, non c'é ragione di prendere in
esame i motivi di ricorso che investono in particolare gli artt. 4 e seguenti
della stessa legge.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana 22 luglio 1957,
n. 42, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 giugno 1957 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 23 luglio 1957, n. 39,
recante "sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da
vino e provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per il
commercio dei prodotti stessi", in riferimento agli artt. 15 e 36 dello
Statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre
1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 5 novembre 1957