SENTENZA N. 2
ANNO1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO
PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO
COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA
JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO
MANCA
Prof. ALDO
SANDULLI
Prof. GIUSEPPE
BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale promossi con i seguenti ricorsi:
1) ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 3 marzo 1959, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 9 marzo 1959 ed iscritto al n.
1 del Registro ricorsi del 1959, avverso la legge approvata dal Consiglio
provinciale della Provincia di Bolzano il 14 febbraio 1959, recante norme per
la "assunzione di competenza in materia di case popolari";
2) ricorso del
Presidente della Regione Trentino - Alto Adige, notificato il 13 marzo 1959,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 21 marzo 1959 ed
iscritto al n. 2 del Registro ricorsi del 1959, avverso gli artt. 1, nn. 3 e 4,
2, primo e quarto comma, 3, secondo comma, 4, 6, primo, secondo e terzo comma,
7, 8, secondo comma, 11, primo comma e 13 del decreto legislativo 26 gennaio
1959, n. 28, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Trentino - Alto Adige in materia di case popolari.
Viste le costituzioni
in giudizio del Presidente della Giunta provinciale della Provincia di Bolzano
e del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 25 novembre 1959 la relazione del Giudice Antonio Manca;
uditi il sostituito
avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La Greca, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Karl Tinzl e Giuseppe Guarino, per la
Regione Trentino-Alto Adige e per la Provincia di Bolzano.
Ritenuto
in fatto
Il Consiglio
provinciale della Provincia di Bolzano, il 14 febbraio 1959, approvò la legge
recante norme per la "assunzione di competenza in materia di case
popolari" in relazione agli artt. 11, n. 11, 13 e 92 dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige. Con ricorso, notificato il 3 marzo 1959 alla Provincia di
Bolzano e alla Regione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio, ha impugnato la legge anzidetta. Del ricorso é
stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1959 e nel Bollettino
regionale del 13 marzo 1959.
Nelle deduzioni,
depositate il 9 marzo 1959, l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, rileva anzitutto che
la legge predetta sarebbe in contrasto con l'art. 95 dello Statuto speciale,
che attribuisce soltanto allo Stato la competenza ad emanare norme di
attuazione dello Statuto medesimo. Norme di attuazione che lo Stato ha emanato
con decreto legislativo del 26 gennaio 1959, n. 28, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 14 febbraio 1959, n. 38.
Rileva altresì
l'Avvocatura che la legge impugnata sarebbe nel suo complesso illegittima,
perché quasi tutte le disposizioni in essa contenute riguarderebbero materie
non comprese nella sfera di competenza normativa della Provincia e non
riguarderebbero, in particolare, la materia delle case popolari, ai sensi
dell'art. 11, n. 11, dello Statuto speciale; e che sarebbe altresì in contrasto
con i principi generali ai quali é informata la legislazione dello Stato nella
materia dell'edilizia economica e popolare.
Venendo all'esame
delle singole disposizioni della legge provinciale, l'Avvocatura, ricordando la
precedente sentenza di questa Corte n. 6 del 1957, osserva che negli artt. 1 e
2 sarebbe contenuta un'illegittima ricezione delle leggi dello Stato, non
idonea d'altra parte ad indicare quali poteri siano rimasti allo Stato, nel
campo dell'edilizia popolare, in relazione ad altre materie, quali, fra le
altre, il credito, il trattamento tributario, il lavoro e l'assistenza sociale,
cui la legge provinciale si riferisce e che esulano dalla competenza della
Provincia. A parte il rilievo che la competenza normativa, prevista dall'art.
11, n. 11, dello Statuto, riguarderebbe soltanto la materia delle case
popolari, onde sarebbe illegittima l'estensione all'edilizia economica in
generale.
Secondo l'Avvocatura,
illegittima sarebbe anche la disposizione dell'art. 4, in quanto prescrive che
la composizione della Commissione di vigilanza, prevista nel precedente art. 3,
deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, rappresentati nel
Consiglio provinciale. Si rileva al riguardo che dovrebbe restare immutata la
competenza dello Stato a nominare gli organi amministrativi degli istituti
concernenti l'edilizia economica e popolare.
Quanto all'art. 5,
l'illegittimità deriverebbe dal fatto che esso disciplina l'attività di
istituti di credito, fra i quali la Cassa depositi e prestiti, di carattere
nazionale, o, comunque, extraprovinciale. Illegittimità che, analogamente,
riguarderebbe anche l'art. 6, in quanto dispone che i fabbricati costruiti da
cooperative mutuatane della Cassa depositi e prestiti siano devoluti
all'Istituto delle case popolari di Bolzano, con provvedimento della Giunta
provinciale, sentito il Ministero per il tesoro.
Anche l'art. 7,
secondo comma, non sfuggirebbe a censura poiché, per la vigilanza sulle
cooperative, richiamerebbe le disposizioni delle leggi regionali 29 gennaio
1954, n. 7, e 11 febbraio 1955, n. 3, mentre, secondo quanto ha ritenuto questa
Corte con la sentenza n. 80 del 1958, i controlli sulle cooperative edilizie e,
in particolare, su quelle con contributo erariale, continuerebbero a spettare
allo Stato.
Si rileva altresì che
sarebbe pure illegittima la disposizione contenuta nell'art. 9, con il quale é
stato abrogato l'art. 28 del T.U. del 1938, relativo alla partecipazione degli
istituti autonomi per le case popolari ai consorzi nazionali preveduti dallo
stesso articolo. Si tratterebbe di un'ingerenza della Provincia in
organizzazioni operanti oltre l'ambito provinciale, in contrasto quindi con
l'art. 55 dello Statuto speciale.
L'art. 11 poi sarebbe
in contrasto con l'art. 50 del citato T.U. del 1938, poiché demanda al
Presidente della Giunta provinciale (che ai sensi dell'art. 48 dello Statuto
sarebbe pure incompetente a provvedere direttamente), in luogo del Prefetto,
l'approvazione preventiva dei progetti di case popolari ed economiche, e
deferisce d'altra parte alla Giunta provinciale, d'intesa col Ministero delle
finanze, anziché al Ministero per i lavori pubblici, la decisione dei reclami
contro i provvedimenti del procuratore delle imposte.
Il secondo comma
dell'art. 12 lederebbe la competenza della Regione in base all'art. 5, n. 25
dello Statuto, poiché stabilisce che, alla disciplina delle attività
patrimoniali delle sezioni speciali istituite da società di assistenza e
beneficenza per la costruzione di case popolari, si provvederebbe su richiesta
della Giunta provinciale.
Circa l'art. 13 la
difesa dello Stato fa rilevare che sarebbe in contrasto con l'art. 81 della
Costituzione, essendo formulato genericamente circa l'onere delle spese; e
mancherebbe quindi la concreta indicazione dei mezzi di copertura, richiesta
dal citato articolo della Costituzione.
Riguardo all'art. 17
si osserva che spetterebbe soltanto allo Stato provvedere all'attribuzione
degli alloggi, costruiti con contributo statale concesso precedentemente
all'emanazione della legge.
Riguardo all'art. 18
si rileva che sarebbe arbitrario escludere, nel territorio della Provincia,
l'intervento finanziario dello Stato per la costruzione di case popolari,
mentre sarebbe illegittimo, per contrasto con l'art 50 dello Statuto, anche il
3 comma, in quanto dispone che le somme riscosse dagli istituti mutuanti in
relazione ai commi sesto e settimo dell'art. 8 della legge statale 10 aprile
1950, n. 15, siano riservate alla Provincia.
Sarebbero altresì
illegittimi, secondo il ricorrente, anche gli artt. 19 e 20, perché, col primo,
si richiamano disposizioni di leggi statali riguardanti le case malsane,
materia cioè che esula dalla competenza della Provincia e, col secondo, si
recepiscono leggi tributarie vigenti a favore dell'edilizia popolare ed
economica, invadendosi un campo di esclusiva competenza statale.
Per ciò che concerne
le disposizioni contenute negli artt. 21 e 22, esse sarebbero illegittime in
quanto riferentisi alla gestione dell'Ina - Casa, disciplinata da leggi
statali, materia che, si assume, sarebbe estranea alla competenza della
Provincia, poiché si tratterebbe di attività che si attuano su un piano
nazionale, intese ad incrementare l'occupazione operaia, e rientranti perciò
nel campo della legislazione sociale e del lavoro, circa la quale nessuna
competenza sarebbe attribuita alla Provincia dallo Statuto speciale.
Aggiunge infine
l'Avvocatura che la legge impugnata violerebbe altresì le norme di attuazione
emanate dallo Stato nella materia, dato il carattere particolare delle norme
stesse. Conclude quindi perché si dichiari la illegittimità della legge della
Provincia di Bolzano del 14 febbraio 1959.
La Provincia (la
Regione non si é costituita), rappresentata dagli avvocati Carlo Tinzì e
Giuseppe Guarino, con deduzioni depositate il 21 marzo 1959, ai rilievi di
carattere generale dell'Avvocatura dello Stato obietta che non potrebbe
disconoscersi alla Provincia la potestà di emanare norme di attuazione.
Nell'art. 95, si assume, sarebbe contenuta un'enunciazione generica, dalla
quale non si potrebbe desumere un criterio discriminante della rispettiva
competenza dello Stato e della Provincia. Questa disposizione, secondo la
difesa della Provincia, se fosse intesa nel senso sostenuto dall'Avvocatura, porterebbe
a ritenere una preminenza dell'attività legislativa dello Stato, tale da
restringere arbitrariamente, o da escludere del tutto, l'attività normativa
della Provincia. La disposizione stessa invece dovrebbe essere interpretata nel
senso che spetterebbe allo Stato il compito di rendere possibile o di agevolare
il passaggio dei poteri, degli uffici e del personale trasferito alla
Provincia, in base alle norme statutarie. Di guisa che le norme di attuazione,
da emanarsi dallo Stato, avrebbero carattere integrativo rispetto alla
competenza normativa provinciale. La quale, sarebbe limitata soltanto dall'art.
4 dello Statuto speciale, per le norme primarie, e dall'art. 5 per quelle
complementari.
Si obietta inoltre,
che, essendosi statutariamente attribuita alla Provincia la competenza in
materia di case popolari, la Provincia potrebbe emanare non soltanto le norme
riguardanti principalmente la materia stessa, ma anche tutte le altre ad essa
collegate. Tutte quelle disposizioni cioè contenute nel T.U. del 28 aprile
1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, e che comprendono il
credito, la cooperazione, l'amministrazione e l'assistenza. Tutto questo
complesso di disposizioni, anche se alcune di esse, isolatamente considerate,
non sarebbero comprese nella potestà normativa attribuita alla Provincia, vi
rientrerebbero invece in relazione ai fini, per i quali é stata assegnata alla
Provincia stessa la competenza a legiferare circa le case popolari; competenza
di carattere primario, non subordinata perciò ai principi stabiliti dalla legge
dello Stato.
Per quanto attiene in
particolare agli articoli impugnati nel ricorso, la difesa della Provincia
osserva quanto segue:
Circa gli artt. 1 e 2
relativi alla ricezione delle leggi statali, si osserva che la censura sarebbe
infondata, perché con la ricezione delle leggi statali la Provincia, nella sua
competenza statutariamente riconosciuta, non farebbe che adattare, emanandole
come proprie, le norme già comprese nella legge dello Stato, salva la
dimostrazione (che spetterebbe al ricorrente) che alcune delle disposizioni, in
quanto adottate dalla Provincia, fossero in contrasto con la Costituzione o con
lo Statuto speciale. Né sussisterebbe una illegittima estensione della
competenza, assegnata per le case popolari, all'edilizia economica in generale,
poiché nel T.U. del 1938 l'una e l'altra sarebbero sottoposte in generale allo
stesso trattamento giuridico. A parte l'osservare che l'accennata distinzione
sarebbe comunque superata, sia dalle leggi posteriori al T.U., sia dalla
Costituzione.
Riguardo
all'impugnazione dell'art. 4 si osserva che essa si riferirebbe ad una
questione di principio che sarebbe da richiamare anche riguardo alle censure
rivolte a vari altri articoli della legge; il principio cioè che, data la
competenza primaria attribuita alla Provincia, questa potrebbe emanare, nella
materia, norme di contenuto diverso da quelle delle leggi statali e legiferare
altresì, in relazione alle case popolari, anche in materie per se stesse non di
competenza della Provincia. Il ché giustificherebbe la disposizione contenuta
nell'art. 4. Così parimenti sarebbe infondata anche la censura relativa agli
artt. 5 e 6, perché il credito sarebbe appunto uno degli elementi essenziali
per raggiungere lo scopo della legge. E per ciò che concerne la violazione
dell'art. 55, pure dedotto dal ricorrente, si obietta che se é da escludere che
la Provincia possa legiferare sull'organizzazione e il funzionamento di enti
pubblici extra - provinciali, ciò non osterebbe tuttavia che potesse
disciplinarne l'attività, in quanto si svolgesse nell'ambito della Provincia.
Principio questo che, in relazione appunto all'art. 55, sarebbe stato già
applicato rispetto ad enti parastatali dalla legge provinciale 7 ottobre 1955,
n. 3, e dalle leggi regionali 21 gennaio 1954, n. 6, e 17 maggio 1956, n. 7.
Nessun fondamento
dovrebbe quindi riconoscersi anche alla censura concernente l'art. 7, secondo
comma, circa la vigilanza sulle cooperative edilizie, o a quella relativa
all'art. 9, perché rientrerebbe nella competenza della Provincia emanare
disposizioni circa la partecipazione, ai consorzi nazionali, degli enti
operanti nell'ambito del territorio provinciale. In caso diverso, si osserva,
questi enti verrebbero sottratti alla competenza della Provincia con un atto
amministrativo dello Stato.
Non giustificata
d'altra parte sarebbe l'impugnazione dell'art. 11, poiché la potestà degli
organi provinciali di agire previa intesa con gli organi statali, sarebbe già
stata riconosciuta legittima dallo Stato, riguardo alla legge della Provincia
di Bolzano del 24 luglio 1957, n. 8, sulla tutela del paesaggio, e dalla legge
regionale del 6 aprile 1956, n. 5, sulle elezioni comunali, e dalla legge pure
regionale del 12 marzo 1959 sulla costituzione del medio credito nella Regione
Trentino-Alto Adige. D'altra parte l'approvazione del progetto per la
costruzione di abitazioni popolari non sarebbe compresa fra le materie per le
quali l'art. 48 dello Statuto richiede l'intervento della Giunta.
Circa l'art. 12 rileva
che l'impugnazione spetterebbe se mai alla Regione e non allo Stato.
L'art. 13, inoltre,
non importerebbe violazione dell'art. 81 della Costituzione, perché la legge
non richiederebbe per se stessa una spesa, ma soltanto la previsione di nuove o
maggiori spese, alle quali si provvederebbe mediante previsione concreta della
copertura nei bilanci futuri.
Non avrebbe neppure
alcun fondamento la censura per ciò che riguarda l'art. 17, poiché tale
articolo non farebbe che confermare la competenza dello Stato circa le
assegnazioni di alloggi costruiti col contributo statale prima dell'emanazione
della legge. Analogo rilievo é svolto per la censura relativa all'art. 20.
Per quanto concerne
l'art. 18 si obietta che se si ammette la competenza legislativa della Provincia,
si dovrebbe ammettere altresì che, nella formulazione della legge provinciale,
si possano inserire od omettere le disposizioni della legge statale che
regolano la materia trasferita all'ente autonomo; e, circa il 3 comma, si
richiamano le osservazioni già esposte relativamente alla potestà della
Provincia di regolare l'attività degli enti che agiscono nel suo ambito.
E parimenti, ai
rilievi già accennati circa la potestà della Provincia di emanare norme che per
se stesse non rientrerebbero nella competenza della medesima, perché non
riflettenti le case popolari, si fa riferimento a quanto osservato circa
l'impugnazione dell'art. 19.
Per quanto concerne
infine la gestione dell'Ina-Casa, cioè riguardo agli artt. 21 e 22, si osserva
che tutta la legislazione sulle case popolari ha finalità di carattere sociale,
in quanto diretta ad agevolare la costruzione di alloggi per i non abbienti,
così che anche la gestione dell'Ina-Casa, intesa alla stessa finalità, sebbene
disciplinata da una legge diversa da quella inerente alla edilizia popolare,
dovrebbe ritenersi compresa nella sfera di competenza attribuita alla Provincia
di Bolzano.
La quale conclude per
il rigetto del ricorso.
Con memoria
depositata il 12 novembre 1959 l'Avvocatura dello Stato insiste nella tesi che
la Provincia, con la legge impugnata, avrebbe emanato norme di attuazione in
contrasto con l'art. 95 dello Statuto speciale. Questa disposizione, si
ribadisce, richiede al riguardo un decreto legislativo, che potrebbe essere
emanato soltanto dallo Stato, previa valutazione dell'interesse generale.
Aggiunge inoltre che l'art. 11, n. 11, dello Statuto, che attribuisce alla
Provincia di Bolzano la competenza a legiferare nella materia delle case
popolari, non legittimerebbe l'estensione della competenza stessa,
tassativamente stabilita, ad altre materie pure contenute nel T.U. del 28
aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, quali, tra le altre,
il credito, la cooperazione, l'assistenza.
Anche la difesa della
Regione ha depositato il 12 novembre 1959 una memoria con la quale ribadisce la
tesi già prospettata nel ricorso, che cioè nel concetto di case popolari si
comprenderebbero tutte le materie che ad essa si collegano, e quindi anche la
disciplina dell'edilizia economica, non esclusa quindi la gestione Ina-Casa.
Ciò per la ragione che tra i due tipi di edilizia, quella popolare e quella
economica, non sussisterebbe alcuna differenza sostanziale, poiché tutta la
materia sarebbe preordinata allo scopo fondamentale di porre i ceti più
bisognosi in condizioni di poter avere un alloggio. E deriverebbe altresì dalla
necessità, data anche la particolare situazione della Provincia di Bolzano, che
siano emanate, con l'osservanza dello Statuto, norme idonee al raggiungimento
delle finalità cui la legislazione sull'edilizia popolare si ispira. Circa poi
il richiamo alla disposizione dell'art. 55 dello Statuto speciale, osserva che
essa riguarderebbe soltanto l'organizzazione e il funzionamento degli enti
pubblici, che svolgono la loro attività anche fuori del territorio della
Regione e perciò il richiamo stesso sarebbe inconferente nel caso attuale.
Poiché, a parte la possibilità per la Provincia di creare organi propri in
relazione alle attività ad essa conferite, non sarebbe vietato di regolare - in
base alla legislazione emanata dalla Provincia stessa - l'attività di tali
enti, in quanto svolta nell'ambito del territorio provinciale.
Quanto al carattere
delle norme di attuazione, ribadisce il concetto che quelle emanate dallo Stato
per essere costituzionalmente legittime, cioè secundum legem, dovrebbero
riguardare soltanto, ed ove se ne manifesti la necessità, il trapasso dei
poteri dallo Stato alle Regioni e alle Province senza peraltro incidere sulle
competenze a tali enti assegnate.
Per quanto attiene
invece alle norme di attuazione praeter legem, a parte il dubbio circa
la legittimità delle norme stesse, se emanate in base alla delega particolare
prevista dall'art. 95 dello Statuto regionale, esse sarebbero incostituzionali
nel caso che fossero state già emanate dalla Provincia norme proprie, o
comunque cesserebbero di avere efficacia nel momento in cui venissero emanate
le norme locali. Donde la conseguenza, in concreto, che la legittimità della
legge impugnata, essendo stata deliberata per l'ultima volta il 14 febbraio
1959, nella stessa data della pubblicazione delle norme di attuazione emanate
dallo Stato, dovrebbe essere esaminata indipendentemente da queste ultime
disposizioni; le quali dovrebbero ritenersi illegittime solo in quanto
contrastanti o incompatibili con quelle della Provincia.
Con successivo
ricorso notificato il 13 marzo 1959 la Regione del Trentino-Alto Adige, in
persona del Presidente della Giunta, previa autorizzazione del Consiglio
regionale, ha proposto ricorso per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale degli artt. 1, nn. 3 e 4, 2, primo e quarto comma, 3, secondo
comma, 4, 6, primo, secondo e terzo comma, 7, 8, secondo comma, 11, primo
comma, e 13 del decreto legislativo 26 gennaio 1959, n. 28 ( pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 1959 ), contenente norme di attuazione
dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di case
popolari.
Del ricorso é stata
data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 24 aprile 1959.
La Regione,
costituitasi in giudizio a mezzo degli avvocati Carlo Tinzì e Giuseppe Guarino,
con deduzioni depositate il 21 marzo 1959, a sostegno del ricorso osserva, nel
primo motivo, che, in contrasto con gli l'artt. 11, n. 11, e 13 dello Statuto regionale,
il quale attribuisce alle Provincie l'intera materia delle case popolari,
l'art. 1, n. 3, del decreto impugnato limiterebbe tale competenza riguardo agli
alloggi per i mutilati, gli invalidi di guerra, i profughi e categorie
assimilate.
Nel secondo motivo
osserva che sarebbe altresì in contrasto con le norme dell'art. 11, n. 11 e n.
14, dello Statuto speciale, il punto 4 dell'art. 1 dell'anzidetto decreto,
poiché esclude che le Province, alle quali é attribuita competenza esclusiva
per le opere di pronto soccorso in caso di calamità pubbliche, possano disporre
agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da gravi
calamità naturali.
Nel terzo motivo
sostiene che il comma primo dell'art. 2, in quanto riserva allo Stato la competenza
ad emanare norme relative alla organizzazione e al funzionamento del piano per
incrementare l'occupazione operaia, mediante la costruzione di case per i
lavoratori, di cui alla legge 28 febbraio 1949, n. 43, sarebbe pure in
contrasto con l'art. 11, n. 11, dello Statuto speciale che attribuisce alle
Province l'intera materia delle case popolari.
Nel quarto motivo
assume che sarebbero in contrasto con il citato art. 11 e con l'art. 95 dello
Statuto anche le disposizioni del comma quarto dello stesso art. 2, e dell'art.
7, in quanto, provvedendo alla costituzione, alla composizione ed al
funzionamento delle Commissioni per lo svolgimento delle varie attività
inerenti alle case popolari e all'Ina-Casa, apporterebbe limitazioni alla
competenza delle Province.
Nel quinto motivo si
impugna il secondo comma dell'art. 3, per violazione degli artt. 11, n. 11, 13
e 58 dello Statuto speciale, poiché il divieto di trasferire in proprietà alle
Province le case costruite a carico dello Stato, sarebbe da un lato contrastante
con i poteri amministrativi trasferiti alle Province dal 1 comma, e dall'altro
con l'art. 58, che concerne il trasferimento alla Regione dei beni immobili
patrimoniali dello Stato situati nel territorio regionale.
Nel sesto motivo si
sostiene che l'art. 4 sarebbe pure illegittimo, in relazione agli artt. 11, n.
11, 13 e 70 dello Statuto, poiché consentirebbe allo Stato di intervenire nella
determinazione dei mezzi finanziari che le Province possono destinare alla
costruzione delle case popolari, introducendo limitazioni, sia circa
l'ammontare delle somme da destinare alle costruzioni, sia circa le modalità di
utilizzazione delle somme stesse.
Nel settimo motivo si
deduce la illegittimità del primo e del secondo comma dell'art. 6, poiché
introdurrebbero limitazioni non consentite dagli artt. 11 e 13 dello Statuto.
L'ottavo motivo
riguarda il terzo comma dello stesso art. 6, in quanto, riservando al Ministero
dei lavori pubblici la vigilanza sugli istituti autonomi delle case popolari
relativamente alle costruzioni a carico dello Stato, lederebbe la competenza
amministrativa spettante alle Province, in base all'art. 12 dello Statuto
speciale, o la subordinerebbe al concorso di un organo statale.
Per le stesse
ragioni, nel motivo nono, sono impugnate le disposizioni dell'art. 8, secondo
comma, e 11, primo comma.
Sarebbe altresì
illegittima (motivo decimo) la disposizione contenuta nell'art. 13, in quanto
riserva allo Stato l'attuazione dei piani residenziali deliberati
precedentemente all'entrata in vigore del decreto in esame.
Ed in fine (motivo
undicesimo) tutta la legge sarebbe in contrasto con l'art. 2 dello Statuto
regionale, in quanto, nel suo complesso, lederebbe la consistenza etnica dei
gruppi linguistici.
Conclude quindi
perché si dichiari l'illegittimità costituzionale delle norme sopra indicate.
L'Avvocatura generale
dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha
depositato le deduzioni il 2 aprile 1959. Osserva in via generale, riferendosi
ai principi affermati dalla sentenza di questa Corte n. 20 del 1956, che le disposizioni del decreto legislativo
impugnato dalla Regione, resterebbero, anche se talune praeter legem,
nell'ambito rigoroso delle norme contenute nello Statuto regionale e non
avrebbero altro scopo se non quello di delimitare la sfera di competenza dello
Stato e della Regione nella materia. Rileva altresì che le disposizioni stesse
non sarebbero nel loro complesso in contrasto con l'art. 2 dello Statuto, in
quanto riguarderebbero tutti i cittadini, considerati con assoluta parità di
diritti e di doveri.
A confutazione poi
delle censure mosse, in particolare, riguardo a varie disposizioni del decreto,
l'Avvocatura osserva, circa quelle contenute nei nn. 1 e 4 dell'art. 1, che in
effetti si tratterebbe di agevolazioni a favore di categorie di dipendenti
dell'Amministrazione statale e di provvedimenti in caso di pubbliche calamità,
da disciplinarsi sotto un aspetto unitario e quindi sul piano nazionale.
Relativamente
all'art. 2 assume che la gestione Ina-Casa non potrebbe essere attribuita alla
competenza delle Province, trattandosi di legislazione attinente al lavoro e
alla previdenza sociale.
In riferimento al
secondo comma dell'art. 3, rileva che l'art. 58 dello Statuto speciale non
sarebbe richiamato a proposito, nell'attuale controversia, poiché esso si
riferirebbe al passaggio dei beni patrimoniali dello Stato alla Regione, mentre
nella specie si tratterebbe di costruzioni interamente compiute con fondi
statali e da questo acquisite in proprietà.
Rileva d'altra parte,
in relazione all'art. 4, che, trattandosi di somme stanziate nel bilancio del
Ministero dei lavori pubblici, non potrebbe spettare se non allo Stato
provvedere all'erogazione e alle modalità delle medesime.
Per quanto riguarda
poi l'art. 6, primo, secondo e terzo comma, l'Avvocatura osserva che le
disposizioni avrebbero lo scopo di garantire, da un lato, il mantenimento degli
istituti autonomi per le case popolari, e, dall'altro, di garantire ai singoli
assegnatari degli alloggi il rispetto delle loro legittime aspettative. Le
disposizioni non lederebbero quindi la competenza statutaria, in quanto si
tratterebbe di istituti che svolgono la loro attività in tutto il territorio
della Repubblica; e di enti, cioè, la cui disciplina é riservata allo Stato
dall'art. 55 dello Statuto speciale.
Non contrasterebbero
neppure con alcuna norma statutaria gli artt. 8 e 13 del decreto in esame. Non
sarebbe ammissibile, per quanto riguarda la prima di queste disposizioni, che
la Provincia provveda, con organi propri, su materia spettante agli organi
dello Stato; ed osserva, quanto alla seconda, che il perfezionamento dei
procedimenti per l'assegnazione degli alloggi già costruiti con contributi
dello Stato, nonché l'attuazione di complessi residenziali non contrasterebbero
con le norme statutarie poiché avrebbero di mira la realizzazione di programmi
generali relativi a tutto il territorio nazionale.
L'Avvocatura dello
Stato conclude quindi perché sia dichiarato inammissibile e comunque respinto
il ricorso.
Con memoria
depositata il 10 novembre 1959 la difesa della Regione ha illustrato i motivi
del ricorso già dedotti.
Sostiene, con diffusa
analisi, che la materia prevista nell'art. 11, n. 11, dello Statuto speciale
comprenderebbe tutta la materia dell'edilizia economica e sovvenzionata,
ricondotta, nella legislazione dello Stato, alla generica, comprensiva
denominazione di "case popolari". Di guisa che non sarebbe possibile
distinguere, nell'ambito della materia stessa, diversi campi (sottratti alla
competenza delle Province) in relazione alla categoria dei soggetti interessati,
o in base alle ragioni che inducono il legislatore ad intervenire. In
particolare sarebbe illegittimo escludere da detta materia la disciplina delle
case per gli invalidi, mutilati, profughi, di quelle per le località colpite da
calamità, nonché la disciplina della gestione Ina-Casa.
Osserva, fra l'altro,
che le finalità perseguite dallo Stato con la legge 28 febbraio 1949, n. 43,
che ha introdotto il complesso sistema della gestione Ina-Casa, sarebbe da un
lato compatibile con l'attribuzione della materia stessa alla competenza
provinciale, e dall'altro rientrerebbe nella finalità inerente a tutta la
legislazione in materia di edilizia popolare.
La difesa della
Regione, in riferimento all'art. 4 del decreto impugnato, rileva infine che il
sistema della attribuzione alle Province di quote dei fondi a disposizione del
Ministero dei lavori pubblici, importerebbe un'ingerenza di quest'ultimo
nell'attività degli enti autonomi, tale da condizionare e annullare, di fatto,
l'esplicazione della competenza esclusiva. Ai bisogni finanziari delle
Province, dipendenti dall'attuazione delle proprie finalità istituzionali, non
si potrebbe perciò provvedere mediante contributi da parte dello Stato,
devoluti specificamente per determinate materie, ma mediante la costituzione di
un fondo generale che le Province possano discrezionalmente destinare.
Con memoria
depositata il 10 novembre 1959 l'Avvocatura dello Stato ha illustrato i motivi
già dedotti per sostenere la legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1959, n. 28. Le cui disposizioni,
osserva l'Avvocatura, sarebbero intese all'osservanza dei criteri fondamentali
dello Statuto. Onde dovrebbe essere esclusa ogni possibilità di conflitto con
l'autonomia provinciale e regionale:
Riguardo alle singole
disposizioni, insiste particolarmente nel rilevare che la riserva di competenza
a favore dello Stato, contenuta nell'art. 2 del decreto impugnato,
relativamente alla materia della gestione Ina-Casa, sarebbe giustificata dalla
necessità che le provvidenze assistenziali ad essa inerenti, siano disposte in
attuazione di un piano nazionale. Provvidenze previste nell'interesse generale
nell'ambito della legislazione sociale e del lavoro, rispetto alla quale non
spetterebbe alla Provincia di Bolzano alcuna competenza.
La difesa dello Stato
si sofferma inoltre a confutare l'assunto della ricorrente in riferimento
all'art. 8 del decreto impugnato, concernente l'attribuzione al Ministro delle
finanze della competenza a decidere i ricorsi contro gli atti del Presidente
della Giunta provinciale in materia di approvazione preventiva dei progetti di
case popolari. Rileva al riguardo, fra l'altro, che la partecipazione di organi
dell'Amministrazione dello Stato é preordinata allo svolgimento di attività, che,
come quella finanziaria, non spettano alle Province.
Considerato
in diritto
1. - Le due cause
congiuntamente discusse devono essere riunite e decise con unica sentenza,
poiché riguardano la stessa materia.
É da premettere che
il disegno di legge concernente "Assunzione di competenza in materia di
case popolari" é stato approvato dal Consiglio provinciale di Bolzano
nella seduta del 14 febbraio 1959, nella stessa data cioè in cui fu pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale (n. 38) il decreto legislativo del Presidente della
Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, contenente "Norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in materia di case
popolari". Occorre, quindi, ad avviso della Corte, esaminare, con
precedenza, il ricorso proposto dalla Regione nei confronti dell'anzidetto
decreto legislativo, sia perché, la legge della Provincia non é ancora
promulgata, stante la pendenza del ricorso proposto dallo Stato contro la legge
stessa, sia perché il decreto legislativo contiene norme di attuazione dello
Statuto speciale. Norme, la natura e finalità delle quali (é opportuno
ricordare dato che se ne discute dalle parti) sono state già precisate dalla
giurisprudenza di questa Corte (sentenze, nn. 14, 15, 16, 20 del 1956 e 15 del 1957), e che é necessario siano emanate, secondo quanto ha pure
ripetutamente ritenuto questa Corte (sentenze n. 9, 11, 13, 19 del 1957, 1 del 1958 e 65 del 1959), quando occorre trasferire agli organi regionali, e, nel caso, a quelli
delle Province di Trento e di Bolzano, funzioni esercitate da organi statali;
dato che tali enti, pur essendo dotati di autonomia, restano sempre inquadrati
nell'unità dello Stato ed a questo subordinati. Principio altresì affermato da
questa Corte in numerose sentenze (nn. 9, 14, 19 e 54 del 1957, 45 del 1958 e 65 del 1959).
Ma la necessità delle
norme di attuazione, cui si é accennato, non esclude che la potestà normativa,
attribuita anche alle province anzidette, possa svolgersi nelle materie
indicate nelle norme statutarie, e quindi pure in quella relativa alle case
popolari, (art. 11, n. 11, dello Statuto speciale) nei limiti stabiliti dallo
Statuto medesimo, e sempre che non riguardino funzioni attribuite a organi
statali.
2. - Il ricorso
proposto dalla Regione riguarda alcune delle disposizioni comprese nel decreto
legislativo del 26 gennaio 1959.
Col primo e col
secondo motivo si deduce l’illegittimità per contrasto con gli artt. 11, n.
11,13 e 14, dello Statuto speciale, delle disposizioni contenute nei nn. 3 e 4
dell'art. 1, concernenti la prima le agevolazioni per la costruzione e
l'assegnazione di case agli invalidi ed ai mutilati di guerra, ai profughi e
alle categorie assimilate, la seconda le agevolazioni per la costruzione di
case popolari ed economiche nelle località colpite da gravi calamità naturali.
Si sostiene dalla
Regione che le norme statutarie attribuiscono alle Province l’intera materia
delle case popolari, mentre, con le accennate disposizioni, tale competenza
verrebbe limitata riguardo alle categorie indicate.
É da precisare,
anzitutto, essendo anche questo punto oggetto di discussione, che, come risulta
dalla relazione al decreto legislativo ora impugnato, uno dei criteri
informatori delle norme di attuazione é il riconoscimento che la potestà
normativa, attribuita alle Province di Trento e di Bolzano dall'art. 11, n. 11,
dello Statuto, comprende tutta la materia delle case popolari ed economiche,
dato che, come pure si legge nella relazione, nella legislazione successiva al
T.U. delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con decreto del
28 aprile 1938, n. 1165, una distinzione fra i due tipi di alloggi ha perduto
ogni importanza pratica. Il ché non può non ritenersi esatto e rispondente allo
svolgimento legislativo nella materia. Già infatti, nello stesso T.U., la
distinzione fra i due tipi di abitazione é limitata ad alcune caratteristiche
obiettive delle case popolari rispetto a quelle economiche, e al fatto che
queste ultime possono essere costruite da privati, da società o dagli enti
indicati nei nn. 1, 3, 6, 7 e 8 dell'art. 16, richiamati dagli artt. 48 e 49
del citato T.U.; mentre in generale la disciplina giuridica é conforme per le
une e per le altre. Nelle numerose leggi successivamente emanate, e
specialmente in quelle del periodo post-bellico determinate dalle note e gravi
esigenze, la distinzione accennata non ha pratica rilevanza. Alle case popolari
infatti, a quelle cioè aventi determinate caratteristiche, si riferiscono le
varie provvidenze adottate dallo Stato, con la cooperazione di enti e società,
per facilitare, il più possibile, il conseguimento dell'alloggio a favore dei
cittadini meno abbienti, o degni di particolare considerazione per la loro
condizione di mutilati di guerra, di invalidi, di colpiti da calamità naturali,
di profughi, di senza tetto in seguito ad eventi bellici, o alloggiati in
ricoveri malsani, o comunque insufficienti per i fondamentali bisogni.
Ora l'art. 1 del
decreto legislativo impugnato conferma che tutta la materia anzidetta é
compresa nell'ampia formulazione dell'art. 11, n. 11, dello Statuto speciale e
rientra quindi nella competenza legislativa delle Province di Trento e di
Bolzano. Ciò risulta dal testo del predetto art. 1, il quale, nel primo comma,
dispone che, nella materia delle case popolari, restano alla competenza
legislativa dello Stato i settori indicati nei nn. da 1 a 6. Se ne deve perciò
dedurre logicamente che la competenza provinciale concerne di regola la materia
dell'edilizia popolare, restando riservate allo Stato materie che esulano dalla
potestà normativa delle Province. Cioè il credito, da parte di istituti,
compresa la Cassa depositi e prestiti, che hanno carattere extra regionale (n.
1); le agevolazioni tributarie concesse dallo Stato per la costruzione delle
case economiche e popolari (n. 2); il finanziamento, la costruzione,
l'assegnazione e la gestione delle case dell'Istituto nazionale case impiegati
dello Stato (Incis) e delle altre case costruite per i dipendenti
dell'Amministrazione statale (n. 5); l'ordinamento e il funzionamento degli
enti ed istituti che hanno per fine la costruzione e la gestione di case
economiche e popolari, e che svolgono la loro attività anche al di fuori del
territorio della Regione (n. 6). Né al riguardo si muovono ora contestazioni.
Per quanto concerne
peraltro, le disposizioni impugnate, contenute nei nn. 3 e 4, é da osservare
che esse non precludono alle Province la potestà di provvedere, in virtù di
proprie leggi e con mezzi propri, alla costruzione di alloggi da assegnare alle
categorie di persone indicate nei predetti numeri. Esse riguardano invece
particolari facilitazioni da parte dello Stato a favore delle categorie
anzidette; facilitazioni che comprendono la concessione dei mutui, il concorso
o contributo da parte dello Stato medesimo nelle spese delle costruzioni o
nella corresponsione degli interessi sulle somme mutuate; l'assunzione parziale
o totale delle spese di costruzione; le facilitazioni per l'acquisto degli
alloggi, o la determinazione dei canoni di affitto, le agevolazioni ed
esenzioni tributarie. Ed é ovvio che, a tutto ciò, lo Stato, dato il carattere
nazionale degli interessi ai quali si riferisce la legislazione relativa alle
categorie cui si é accennato, provvede con proprie leggi. Il primo e il secondo
motivo sono quindi infondati.
3. - Il terzo motivo
riguarda la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 2, la quale, a
quanto si deduce, sarebbe in contrasto con gli artt. 11, n. 11, e 55 dello
Statuto regionale, sia perché sottrarrebbe alla potestà normativa delle
Province una parte importante della materia attinente alle case popolari, cioè
quella disciplinata dalle leggi sull'Ina-Casa, sia perché l'art. 55 dello
Statuto riserverebbe bensì allo Stato la competenza a provvedere riguardo
all'organizzazione e al funzionamento degli enti pubblici extra - regionali, ma
non anche riguardo alla loro attività.
É necessario
premettere che, tra le finalità della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (contenente
provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione
di case per i lavoratori), integrata dal decreto legislativo del 22 giugno
1949, n. 340, é bensì compresa la costruzione di case di tipo popolare. Ma ciò
non esclude che si tratta dileggi preordinate principalmente - come risulta
chiaro anche dalla relazione del ministro proponente - allo scopo di ovviare
alla disoccupazione, adottando, per la costruzione, per il finanziamento e per
l'assegnazione delle abitazioni un sistema particolare. Sistema organizzato e
attuato mediante l'attività di organi ed enti, creati dallo Stato, o che
agiscono sotto il controllo del medesimo, devoluto al Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per
il tesoro. Risulta infatti dalle disposizioni contenute nelle dette leggi, che
le costruzioni sono realizzate in seguito a programmi e piani predisposti da un
Comitato (istituito dall'art. 1 della legge 1949, n. 43), i cui componenti sono
nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori
pubblici. D'altra parte, per l'esecuzione delle operazioni previste dalla legge
e delle deliberazioni del Comitato é costituita (art. 2 della legge n. 43)
presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni una gestione autonoma, con propria
personalità giuridica, denominata "Ina-Casa", il cui Consiglio di
amministrazione é pure nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto
con quelli per il tesoro e per i lavori pubblici. La ripartizione poi delle
costruzioni degli alloggi nel territorio nazionale é affidata ad enti pubblici
(compreso l'Istituto autonomo delle case popolari) e privati, ed é stabilita
annualmente secondo un piano, pure elaborato dal Comitato, tenendo conto
dell'indice di affollamento di ogni comune e delle distruzioni belliche (art.
10 della legge n. 43). Ed é importante notare, quanto al finanziamento, che ad
esso si provvede non soltanto con contributi a carico dello Stato, ragguagliati
a determinate percentuali stabilite dalla legge, ma altresì con i contributi
cui sono soggetti i lavoratori, i dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche e private, nonché i datori di lavoro pubblici e
privati (art. 5 della legge del 1949, n. 43, e artt. da 26 a 33 del decreto
legislativo n. 340).
Queste disposizioni é
necessario tenere presenti per chiarire che la materia in esame é devoluta o ad
organi dello Stato o a enti pubblici che svolgono la loro attività sul piano
nazionale; come altresì su base nazionale vengono calcolati anche i contributi
occorrenti per il finanziamento delle costruzioni, come rileva l'Avvocatura
dello Stato e come del resto é stato già posto in luce dalla sentenza di questa Corte
n. 8 del 1957. Il che, da un lato, spiega e giustifica come, nel 1 comma
dell'art. 2 del decreto legislativo impugnato, resta riservata alla competenza
legislativa dello Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento
del piano preveduto appunto dalla legge n. 43 e successive modificazioni, e
chiarisce dall'altro come non possa accogliersi la censura di cui al terzo
motivo del ricorso.
Né appare fondata la
distinzione che si fa dalla difesa della Regione, nel senso che la competenza
provinciale sarebbe esclusa relativamente all'organizzazione ed al
funzionamento degli enti, indicati nelle leggi sopra menzionate, ma resterebbe
invece integra per quanto attiene all'attività da essi svolta nel territorio
provinciale. Tale attività infatti costituisce necessariamente la
manifestazione concreta del funzionamento degli enti anzidetti e non può perciò
da questo essere dissociata.
4. - Col quarto
motivo si impugna il quarto comma dello stesso art. 2 e insieme l'art. 7 (come
risulta dal verbale del Consiglio regionale del 10 marzo 1959 e non già il
settimo comma dell'art. 2, come si legge nel ricorso).
Anche questo motivo
peraltro deve ritenersi infondato. Si rileva, a questo proposito, dalla difesa
della Regione che, alla potestà normativa delle Province, spetta determinare
quante e quali commissioni debbano essere costituite per lo svolgimento delle
varie attività amministrative.
L'istituzione di più
commissioni per l'assegnazione delle abitazioni costruite in base alle leggi
sull'Ina-Casa, é già prevista nel decreto legislativo del 9 aprile 1956, n.
1265 (contenente norme integrative della legge n. 43 del 1949 e del decreto
legislativo n. 340 dello stesso anno), in considerazione di particolari
circostanze indicate nell'art. 15 del decreto medesimo. Ora il comma impugnato
non può essere avulso dall'insieme delle disposizioni contenute nello stesso
art. 2. Il quale, anche nella materia riguardante l'Ina-casa, ha investito
organi provinciali di alcune funzioni attribuite ad organi statali. Onde non é
dato riscontrare alcuna lesione della competenza provinciale se, nel trasferire
alla Giunta provinciale la nomina dei componenti della commissione anzidetta,
si sono apportate limitazioni, disponendosi che siano costituite più
commissioni e che la loro composizione sia adeguata proporzionalmente alla
consistenza dei gruppi linguistici nei comuni, nei quali si dovrà procedere
alle assegnazioni.
Osservazioni analoghe
dimostrano pure l'infondatezza della impugnazione riguardante l'art. 7 del
decreto legislativo in esame, secondo il quale anche la composizione delle
commissioni istituite dall'istituto autonomo delle case popolari di Bolzano,
deve essere adeguata alla consistenza dei gruppi linguistici, nel comune nel
quale avvengono le assegnazioni o le permute degli alloggi.
5. - Dell'art. 3 del
decreto anzidetto, riguardante il trasferimento alle Province di Trento e di
Bolzano delle attribuzioni spettanti agli organi centrali e periferici del
Ministero per i lavori pubblici in materia di edilizia popolare, é impugnato,
col quinto motivo, soltanto il secondo comma, che esclude il trasferimento, in
proprietà alle Province, delle case costruite dallo Stato a totale suo carico.
Si deduce che,
riguardo ai poteri amministrativi di cui presuppone l'esercizio, la
disposizione sarebbe in contrasto con il combinato disposto degli artt. 11, n.
11, e 13 dello Statuto regionale, o che, riguardo all'aspetto patrimoniale, la
disposizione stessa sarebbe in contrasto con l'art. 58 dello Statuto speciale.
Il quale articolo peraltro non é utilmente richiamato nell'attuale
controversia, che ha riferimento, come risulta dagli scritti difensivi,
esclusivamente ai rapporti fra lo Stato e la Provincia di Bolzano. Detto
articolo concerne il demanio e il patrimonio regionale, che, nell'attuale
controversia, non viene in discussione. Dispone infatti che costituiscono, tra
l'altro, il patrimonio indisponibile della Regione i beni destinati a un
pubblico servizio regionale, e che i beni immobili patrimoniali dello Stato,
situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della medesima. Nessuna
pretesa possono quindi accampare le Province riguardo alle case costruite dallo
Stato a totale suo carico, secondo le disposizioni del decreto legislativo 10
aprile 1947, n. 261 (per l'alloggio dei senza tetto in seguito ad eventi
bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione, modificato dal decreto
legislativo 25 giugno 1949, n. 403, e ratificato con la legge 28 luglio 1950,
n. 894), e secondo le disposizioni della legge 9 agosto 1954, n. 640 (per
l'eliminazione delle abitazioni malsane). In conseguenza, nessuna attività
amministrativa può spettare alle Province medesime in ordine alle case
anzidette ed é perciò richiamato fuori luogo anche l'art. 13 dello Statuto.
6. - Il sesto motivo
del ricorso riguarda l'art. 4. Questo dispone, nel primo comma, che il
Ministero per i lavori pubblici, non appena approvato il bilancio, comunica
alle Amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano, quale quota dei fondi
stanziati nel bilancio di detto Ministero, in attuazione delle leggi che
prevedono l'intervento finanziario dello Stato per la costruzione di case
popolari, sia destinata alla costruzione delle case stesse nelle rispettive
province. Aggiunge altresì che tale quota é determinata dal Ministero per i
lavori pubblici, tenuto conto delle disponibilità del bilancio e del bisogno
delle popolazioni. Stabilisce, nel secondo comma, che l'ammontare delle quote é
attribuito ai singoli enti e utilizzato in accordo con le Province rispettive
per gli scopi indicati dalle leggi.
Si assume che le
menzionate disposizioni sarebbero in contrasto con gli artt. 11, n. 11, 13 e 70
dello Statuto regionale, in quanto riservano allo Stato la determinazione dei
mezzi che le Province possono destinare alla costruzione delle case popolari, e
in quanto limitano la competenza legislativa attribuita alle Province, sia in
relazione ai fondi da destinare alle costruzioni, sia per quanto riguarda le
modalità di utilizzazione dei fondi stessi.
A questo proposito,
nella memoria illustrativa del ricorso e nella discussione orale, la difesa
della Regione ha posto in rilievo che l'autonomia finanziaria attribuita alle
Province, e, di riflesso, la potestà normativa che vi é collegata, subirebbero
menomazione per il fatto che lo Stato provvede mediante contributi speciali,
destinandoli ad un determinato scopo e vigilandone l'utilizzazione, mentre tale
forma di finanziamento dovrebbe servire soltanto per far fronte "ad
esigenza straordinaria ed a funzioni aggiuntive". Trattandosi invece di
funzioni normali da svolgersi nell'ambito della competenza provinciale, si
sarebbe dovuto provvedere trasferendo i fondi necessari "sotto forma delle
quote fisse stabilite dalla Costituzione e dallo Statuto e della quota generale
aggiuntiva concordata a questo scopo fra Stato e Regione o tra Regione e
Provincia". Fondi dei quali l'ente autonomo potrebbe liberamente disporre
con criteri di discrezionalità per far fronte alle varie esigenze.
Senonché, restando
nell'ambito dell'impugnazione, é da osservare che, alle Province di Trento e di
Bolzano, lo Statuto speciale riserva quote fisse (i nove decimi di alcune
imposte erariali, sui terreni e fabbricati, sui redditi agrari e sulla
ricchezza mobile) riscosse nei loro territori (artt. 67 e 68 dello Statuto), e
stabilisce altresì che il Consiglio Regionale assegna annualmente una quota
delle entrate tributarie della Regione (art. 70). La tesi sostenuta dalla
Regione quindi contrasta con il sistema statutario, che non può essere modificato
se non con leggi di carattere costituzionale, in base a criteri di politica
legislativa che sfuggono ad ogni esame in questa sede.
Dato ciò la
legittimità dell'accennata disposizione non può essere disconosciuta. Essa si
inserisce infatti nel sistema adottato dallo Stato nelle numerose leggi
riguardanti l'edilizia popolare per il finanziamento delle costruzioni.
Finanziamento al quale, in particolare, il Ministero dei lavori pubblici (che é
l'organo propulsore di tutta l'attività edilizia a carattere popolare, ed al
quale é attribuito un esteso e penetrante potere di vigilanza sull'attività
stessa) provvede (talvolta di concerto con altre Amministrazioni), o mediante
la concessione di contributi nelle varie forme, come si desume dagli artt. da 38
a 43 del T.U. del 1938, n. 1165, e da altre leggi successivamente emanate;
ovvero assumendo totalmente la spesa delle costruzioni, come é preveduto dal
decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, già menzionato, e dalla ricordata
legge 9 agosto 1954, n. 640. Ma, oltre questi casi in cui lo Stato assume a suo
carico l'onere delle costruzioni, pare chiaro che la concessione di fondi, ad
enti ed istituti incaricati di costruire le case di tipo popolare, viene fatta
in base a criteri e in seguito a valutazioni da effettuarsi sul piano
nazionale. Ed é altresì da considerare che l'attribuzione dei fondi, in base
all'art. 4, é in stretto collegamento con il passaggio alla competenza
provinciale delle attribuzioni previste dall'art. 3. Passaggio che, dalle norme
di attuazione, é regolato con criteri di contemperamento degli interessi della
collettività nazionale con gli interessi degli Enti, ai quali é riconosciuta la
competenza a legiferare nella materia. Da tali osservazioni consegue che l'art.
4, primo comma, non viola le norme statutarie e neppure l'autonomia finanziaria
della Provincia di Bolzano, la quale, con legge provinciale dell'8 febbraio
1952, n. 2, modificata da successive leggi, ha già provveduto a costituire un
fondo per l'incremento edilizio popolare, integrato dalle erogazioni dello
Stato e della Regione.
Le osservazioni ora
esposte valgono anche per giustificare la legittimità del secondo comma,
trattandosi di uno dei casi in cui lo Stato non ha trasferito le funzioni
spettanti ai propri organi, ma ha ritenuto invece necessario che l'attività
degli organi stessi si svolga d'accordo con l'Ente dotato di autonomia,
realizzando in concreto tale accordo con la forma dell'intesa, come se ne hanno
numerosi esempi nelle norme emanate per l'attuazione degli statuti speciali di
altre Regioni; e, per ciò che riguarda la Regione del Trentino-Alto Adige, nel
decreto legislativo di attuazione del 30 giugno 1951, n. 574 (art. 26).
7. - Col settimo
motivo si impugnano il primo e il secondo comma dell'art. 6, per contrasto con
gli artt. 11, n. 11, e 95 dello Statuto regionale, perché apporterebbero limiti
e vincoli oltre quelli preveduti nell'art. 11 dello Statuto.
Nel 1 comma di detto
articolo sono contenute tre disposizioni. Stabilisce, infatti, che
nell'esercizio della competenza legislativa in materia di case popolari, le
Province di Trento e di Bolzano terranno conto della necessità:
a) "che gli
Istituti autonomi case popolari conservino il loro patrimonio";
b) "che
continuino a svolgere le attribuzioni ad essi affidate dallo Stato";
c) "che le
Province usino nei confronti degli assegnatari degli alloggi dell'Istituto
autonomo case popolari un trattamento analogo a quello degli assegnatari degli
stessi alloggi nel resto del territorio nazionale".
Le censure che si
riferiscono alle disposizioni indicate sotto le lettere a) e b), ad avviso
della Corte, non sono fondate.
Le disposizioni
stesse infatti devono essere inquadrate nel sistema delle leggi statali
sull'edilizia popolare, e collegate d'altra parte con altre disposizioni delle
norme di attuazione. In relazione al sistema é necessario tener presente che
gli Istituti autonomi delle case popolari sono enti costituiti con
provvedimento del Capo dello Stato, in ciascun capoluogo di provincia; e che le
numerose leggi statali emanate nella materia (T.U. del 1938 e successive
modificazioni e integrazioni), affidano agli Istituti stessi non soltanto la
costruzione delle case con il concorso o contributo dello Stato, ma altresì la
gestione delle case a tipo popolare costruite in base alla legge 28 febbraio
1949, n. 43, e di quelle a totale carico dello Stato, ai sensi delle ricordate
leggi 10 aprile 1947, n. 261, e 9 agosto 1954, n. 640. Sono affidati cioè
compiti che si ricollegano direttamente a tutto quel complesso di attività che
lo Stato svolge in un campo che, per i riflessi di carattere generale,
trascende la competenza delle Province e della stessa Regione. Donde la
necessità che gli Istituti siano conservati, anche nella loro struttura
fondamentale e pure per quanto riguarda la consistenza patrimoniale, affinché
possano continuare ad esercitare le attribuzioni previste dalle leggi
sopramenzionate. Essendo altresì da considerare che essi sono compresi tra gli
enti destinatari, in base al precedente art. 4, dei finanziamenti con i fondi
prelevati dal bilancio dello Stato.
La legittimità delle
disposizioni ora esaminate quindi, in tal senso interpretate, non può essere
disconosciuta, anche perché sono intese a contemperare interessi dello Stato e
delle Province convergenti nella stessa materia. Il che rientra tra le finalità
delle norme di attuazione, come ha già rilevato questa Corte nella sentenza n. 58 del 1958.
Diversamente é da ritenere,
invece, per quanto riguarda la disposizione dell'ultima parte dello stesso 1
comma (indicata sotto la lettera c). Si apportano infatti alla potestà
normativa provinciale limitazioni, a giustificazione delle quali non possono
essere addotte le ragioni ora esposte, e che invece, per la loro generica
portata, appaiono non compatibili con la libertà di legiferare nella materia,
riconosciuta alle Province dalle stesse norme di attuazione in esame, salve le
eccezioni precedentemente indicate e salva l'osservanza dei precetti
costituzionali e statutari.
8. É pure infondata
l'impugnazione del secondo comma, il quale dispone che "per gli attuali
assegnatari degli alloggi degli istituti autonomi delle case popolari restano
salvi in ogni caso i diritti che ad essi possano derivare dalle norme emanate
in virtù della legge del 21 marzo 1958, n. 447". Questa legge autorizzò il
Governo ad emanare le norme occorrenti per disciplinare la cessione in
proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, costruiti a totale
carico dello Stato, ovvero con il suo concorso o contributo. Norme emanate con
il decreto legislativo del 17 gennaio 1959, n. 2, il quale, nell'art. 4,
dispone che hanno diritto alla cessione in proprietà coloro che, al momento
della pubblicazione dei bandi di cui all'art. 10, sono assegnatari di case nel
decreto stesso contemplate. Si tratta quindi di una norma di carattere
transitorio intesa a tutelare un diritto, che la legge considera già quesito in
base all'assegnazione della casa. La legittimità della disposizione pertanto
non può essere messa in dubbio, anche perché, secondo quanto ha già ritenuto
questa Corte con la sentenza
n. 44 del 1957, il potere normativo attribuito agli enti autonomi, nelle
stesse materie regolate da leggi statali, non può riflettersi sul passato,
essendo alle Regioni (e quindi anche alle Province dotate di autonomia
legislativa) inibito di regolare, con efficacia retroattiva, situazioni già
disciplinate da leggi dello Stato.
9. - Resta da
esaminare il terzo comma dell'art. 6, che é impugnato con l'ottavo motivo pure
per violazione degli artt. 11, n. 11, e 13 dello Statuto speciale. Si deduce
che le attività amministrative, nelle materie devolute alla competenza
legislativa delle Province, sono state già a queste trasferite in base al
citato art. 13, e che il contrasto con le norme statutarie sussisterebbe, sia
perché resterebbe attribuito allo Stato un potere appartenente alla Provincia;
sia perché questa sarebbe costretta a subire il concorso, sotto qualsiasi
forma, degli organi statali, nell'esercizio del potere medesimo.
La censura peraltro é
infondata in quanto richiama l'art. 13, poiché il trasferimento di funzioni già
spettanti ad organi dello Stato, non può essere operante se non con l'entrata
in vigore del decreto legislativo contenente le norme di attuazione. Ed é pure
infondata, per quanto riguarda l'altro aspetto indicato nel motivo del ricorso,
la censura relativa alla prima parte del terzo comma; essendo ovvio che, per le
case costruite dallo Stato a totale suo carico, e che, come si é già detto, non
sono trasferite in proprietà alle Province in base al secondo comma dell'art.
3, gli Istituti autonomi, ai quali, come pure si é accennato, ne é affidata la
gestione, relativamente a tale attribuzione, continuino ad essere sottoposti
alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.
É invece fondata la
censura che investe l'ultima parte del terzo comma. Secondo la quale “rimangono
ferme le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato d'intesa con le
Province di Trento e di Bolzano in ordine alla nomina degli organi
amministrativi degli istituti stessi (cioè gli istituti autonomi per le case
popolari”.
É da tener presente
che, a norma dell'art. 27 del T.U. del 1938 (modificato con la legge 10 marzo
1952, n. 113), spetta al Ministro per i lavori pubblici la nomina e la revoca
dei presidenti e dei vice presidenti dei detti istituti; e che, in base al 2
comma del citato articolo, sono determinate dagli statuti organici, di cui
all'art. 23, le modalità della nomina dei componenti del consiglio di
amministrazione e dei sindaci, secondo lo schema tipo (approvato con decreto
ministeriale del 25 maggio 1936, n. 1049), il quale prevede che taluni membri
del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci siano nominati
dalle Amministrazioni statali. Ora il motivo del ricorso, nella sua generica
formulazione, riguarda ogni intervento dello Stato in relazione a tali nomine;
e, ad avviso della Corte, non si può disconoscere che, col mantenere immutata
al riguardo la competenza degli organi statali, si viene ad istituire un
penetrante controllo sugli organi amministrativi degli istituti anzidetti.
Controllo che non appare conforme alla logica del sistema seguito dal decreto
legislativo impugnato; dato che, come risulta per implicito dal terzo comma in
esame, trasferisce alle Province i poteri di vigilanza sugli Istituti autonomi,
riservandola al Ministero per i lavori pubblici, per quanto attiene alle case costruite
a totale carico dello Stato; e prevede inoltre (art. 5) che le Province stesse
possano costituire una Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed
economica per l'esercizio delle funzioni amministrative, di cui al primo comma
dell'art. 131 del T.U. del 1938.
Sotto tale aspetto,
pertanto, é palese la menomazione dei poteri che vengono a subire le Province;
alle quali, per armonia di sistema, dovrebbe spettare l'iniziativa delle nomine
anzidette, provvedendo, ovviamente, d'accordo con lo Stato, nella forma
dell'intesa, già adottata da altre norme di attuazione e dall'art. 11 del
decreto impugnato.
Dall'esame dell'art.
6 risulta, quindi, che il ricorso proposto dalla Regione appare fondato
limitatamente all'ultima parte del 1 e del 3 comma.
10. - Col nono motivo
del ricorso sono impugnati il secondo comma dell'art. 8 ed il primo comma
dell'art. 11, per ragioni analoghe a quelle addotte per l'art. 6.
L'art. 8 si riferisce
all'art. 50 del T.U. del 1938, modificato dalla legge 11 luglio 1942, n. 843
(riguardante il "coordinamento di talune norme circa le agevolazioni
tributarie in materia di edilizia"). E mentre il primo comma dell'art. 8
(che non é impugnato) demanda al Presidente della Giunta provinciale
l'approvazione preventiva dei progetti di case popolari ed economiche, già
devoluta al Prefetto, nel secondo comma invece deferisce al Ministro per le
finanze i ricorsi avverso le opposizioni del Procuratore delle imposte (art.
50, secondo comma del T.U.), qualora non ritenga che sussistano i requisiti
delle case popolari ed economiche. Ma poiché le funzioni esercitate dal
Procuratore delle imposte, nella materia, attengono alle agevolazioni ed
esenzioni tributarie, é palese che si tratta di materia sottratta alla
competenza delle Province. Donde l'infondatezza dell'impugnazione.
É pure priva di
fondamento la censura relativa al primo comma dell'art. 11, il quale dispone
che "il corrispettivo annuo, che gli assegnatari degli alloggi, di cui
all'art. 7 della legge 9 agosto 1954, n. 640, devono corrispondere, é
determinato dalla Giunta provinciale d'intesa col Ministro del tesoro". Si
sostiene che anche questa disposizione violerebbe la competenza attribuita alle
Province, in quanto l'Amministrazione provinciale deve provvedere d'intesa con
il competente organo dello Stato.
É da tenere presente
che l'anzidetta legge riguarda, come si é accennato, le case costruite dallo
Stato per eliminare le abitazioni malsane, e che, per l'art. 7, i corrispettivi
anzidetti, da versarsi dagli Istituti gestori in conto entrate eventuali del
tesoro, sono determinati dai Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro. Se
dunque, come risulta da tali norme, si tratta di somme di pertinenza dello
Stato (né su questo punto vi é discussione), non può ravvisarsi alcuna illegittimità
della disposizione impugnata. La quale, mentre da un lato, in coerenza con
l'art. 3 delle norme di attuazione, ha trasferito agli organi provinciali le
attribuzioni del Ministro per i lavori pubblici, circa la determinazione dei
corrispettivi sopraccennati, dall'altro ha mantenuto invece fermo l'intervento
del Ministero del tesoro, interessato alla riscossione, le cui attribuzioni non
sono state trasferite alle Province, disponendo che la Giunta provinciale
provveda d'intesa con l'organo dello Stato.
11. - Con il decimo
motivo si impugna l'art. 13, nella parte in cui riserva agli organi dello Stato
"l'attuazione dei complessi residenziali già deliberati prima dell'entrata
in vigore delle norme di attuazione". Anche relativamente a tale disposizione
si deduce il contrasto con gli artt. 11, n. 11,13 e 95 dello Statuto regionale,
poiché le attività amministrative sarebbero già passate alle Province dalla
data di entrata in vigore dello Statuto. Tale motivo é stato gia ritenuto
infondato, e ciò basterebbe, restando nell'ambito dell'impugnazione, per
respingerlo.
Si può aggiungere
tuttavia che, a quanto risulta dalla relazione che accompagna il decreto
impugnato, (né é contestato dalla difesa della Regione), la disposizione in
esame si riferisce alle attribuzioni (menzionate nell'art. 3 della legge 9
aprile 1956, n. 1265) del Comitato di coordinamento per l'edilizia popolare (C.
E. P.), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
25 gennaio 1954, presieduto dal Ministro per i lavori pubblici e i cui
componenti sono pure nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Attribuzioni intese al coordinamento sia dei piani costruttivi preveduti dalle
leggi 26 febbraio 1949, n. 43, sull'Ina-Casa e 26 novembre 1955, n. 1148
(concernente la proroga e l'ampliamento dei provvedimenti per incrementare
l'occupazione operaia), sia di quelli predisposti dallo stesso Ministero per i
lavori pubblici nel campo dell'edilizia popolare per la costruzione di
abitazioni a totale carico o col concorso dello Stato.
Trattandosi quindi di
un'attività che lo Stato, attraverso un organo da lui creato, svolge per fini
di interesse generale, non si ravvisa, in base alle considerazioni
precedentemente esposte, alcuna illegittimità costituzionale, se, nelle norme
di attuazione, tale attività é stata riservata allo Stato medesimo per quanto
attiene alla realizzazione dei piani già deliberati prima dell'emanazione del
decreto legislativo impugnato.
12. - É da rilevare
infine che é pure infondato il motivo undecimo, col quale si deduce che il
decreto legislativo impugnato, considerato nel suo complesso, avrebbe anche
violato l'art. 2 dello Statuto speciale, poiché lederebbe, nella sua
attuazione, la consistenza etnica dei gruppi linguistici, che dovrebbe essere salvaguardata
sotto l'aspetto formale e sostanziale. Al che é da obiettare che, dal decreto
in esame, non risulta alcuna disposizione (né viene indicata dalla difesa della
ricorrente), che giustifichi tale motivo; che anzi le disposizioni dell'art. 2,
quarto comma, e dell'art. 7, ritenuti legittimi, e dell'80 comma dell'art. 2,
non impugnato, sono intese appunto a salvaguardare la consistenza dei gruppi
linguistici; disposizioni che del resto trovano anche rispondenza nell'art. 4
della legge deliberata dalla Provincia.
13. - Occorre ora
esaminare il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei
confronti della Provincia di Bolzano, con il quale si impugna la legge
approvata dal Consiglio provinciale nella seduta del 14 febbraio 1959.
Nella memoria
depositata dalla difesa della Provincia si fa notare che il ricorso si sarebbe
dovuto notificare non soltanto alla Regione (come é stato fatto), ma anche alla
Provincia di Trento, dato l'interesse della medesima ad intervenire nella
controversia. Sebbene, al riguardo, non sia stata formulata eccezione di
inammissibilità, né se ne faccia cenno nelle conclusioni, é tuttavia da
osservare che il rilievo non appare giustificato. Il ricorso infatti é stato
regolarmente notificato alla Regione, la quale avrebbe potuto costituirsi se lo
avesse ritenuto opportuno, dato che alla Regione stessa é affidata la tutela
degli interessi delle Province che ne fanno parte, verso lo Stato.
14. - Nel merito,
l'Avvocatura dello Stato deduce che l'intera legge impugnata deve ritenersi
viziata di illegittimità costituzionale, dato il contrasto con le norme
statutarie delle disposizioni che ne costituiscono i cardini fondamentali.
Sostiene infatti che,
con la legge anzidetta, la Provincia di Bolzano, oltre che assumere funzioni di
carattere amministrativo attribuite ad organi dello Stato da leggi statali
(artt. 1, 2, 3), avrebbe legiferato in materia sottratta alla sua potestà
normativa, estendendo da un lato la propria competenza (che, a quanto assume la
difesa dello Stato, sarebbe limitata alle case popolari in stretto senso),
anche alle abitazioni di tipo economico, e interferendo dall'altro
nell'attività degli enti di carattere nazionale, finanziatori delle costruzioni
di case popolari (art. 5), nella disciplina delle cooperative (artt. 7 e 8) e
degli enti di assistenza e beneficenza (artt. 7 e 12), e nel sistema tributario
erariale (art. 20).
É da premettere che,
nell'esaminare il ricorso proposto dalla Regione contro il decreto legislativo
26 gennaio 1959, n. 28, si é chiarito che rientra nella competenza normativa
delle Province, ai sensi dell'art. 11, n. 11, dello Statuto regionale, la
materia relativa all'edilizia popolare, senza distinzione fra case popolari e
case economiche. Donde l'infondatezza dei rilievi prospettati su questo punto
dal ricorrente.
15. - Il ricorso, ad
avviso della Corte, deve ritenersi tuttavia fondato. Come é agevole desumere
dall'art. 1, collegato con gli artt. 2, 3, 8, 11 e 21 della legge impugnata, la
Provincia non si limita a recepire notevole parte delle norme del T.U.
sull'edilizia popolare ed economica del 1938 e successive modificazioni e
integrazioni, ed altresì le norme delle leggi 10 agosto 1950, n. 715, e 9
agosto 1954, n. 640 (il che sarebbe stato quanto meno superfluo), ma ha applicato,
nell'ambito del proprio territorio, le disposizioni di tali leggi,
considerandole, come risulta espressamente dal testo dell'art. 1, quali leggi
provinciali. Ed inoltre (art. 2) ha trasferito agli organi ed uffici
provinciali le attribuzioni amministrative che le leggi statali sopra ricordate
attribuiscono ad organi ed uffici dello Stato. Deferisce infatti, tra l'altro,
(art. 3) alla Giunta provinciale la nomina della Commissione di vigilanza per
l'esercizio delle funzioni amministrative previste dall'art. 131 del T.U. sopra
ricordato, nomina da questo devoluta invece al Ministro per i lavori pubblici
(art. 129). Deferisce altresì (art. 8) alla Giunta provinciale, previa intesa
con la Giunta Regionale, la competenza, che l'art. 29 del T. U. attribuisce al
Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Ministro
per i lavori pubblici, ad autorizzare l'Istituto autonomo delle case popolari a
sostituirsi alle cooperative edilizie non fruenti di contributo erariale.
Demanda (art. 11) al Presidente della Giunta provinciale l'approvazione
preventiva dei progetti di case popolari ed economiche, che spetta invece al
Prefetto, in base all'art. 50 del T.U. sopra citato, attribuendo inoltre alla
Giunta provinciale la competenza a decidere sui ricorsi contro le opposizioni
del Procuratore delle imposte; competenza che il secondo comma di detto
articolo attribuisce invece al Ministro per i lavori pubblici, previa intesa
con quello per le finanze. Trasferisce inoltre (art. 21) agli organi provinciali
l'attività amministrativa che le leggi sull'Ina-Casa demandano agli organi
dello Stato.
É perciò palese, che
con le ricordate disposizioni, gli organi provinciali sono sostituiti a quelli
statali, e che quindi non é stato osservato il principio fondamentale, cui si é
già in precedenza accennato, sulla necessità che tale sostituzione sia disposta
con apposite norme di attuazione.
16. - Devono anche
ritenersi fondate le altre censure relative a quelle disposizioni della legge
impugnata, le quali concernono materie che, pur essendo comprese nel T.U. del
1938 e nelle altre leggi che a questo si collegano, esulano tuttavia dalla
competenza normativa delle Province. Materie relative al finanziamento per le
costruzioni da parte di istituti ed enti di carattere nazionale, al sistema
tributario dello Stato, e alla disciplina delle cooperative e degli enti di
assistenza e beneficenza. A tal proposito la difesa della Provincia sostiene
che dall'attribuzione alla Provincia stessa della potestà normativa
sull'edilizia popolare, deriverebbe anche la competenza a legiferare su tutte
le altre materie (cosiddette sotto materie) a quelle collegate, come mezzo
necessario per il conseguimento delle finalità inerenti alle costruzioni delle
case popolari. E tale collegamento giustificherebbe, a quanto si assume, la
estensione della competenza, anche se le materie stesse, per sé considerate,
non vi fossero comprese.
Senonché la potestà
normativa assegnata alle Province del Trentino-Alto Adige (come pure alle Regioni),
non può essere esercitata se non sulle materie espressamente indicate nelle
norme statutarie, le quali, di tale potestà, costituiscono bensì la fonte
giuridica, ma anche i limiti. Limiti che non consentono l'emanazione di
provvedimenti legislativi fuori dell'ambito delle materie indicate
tassativamente nello Statuto speciale, anche se tali provvedimenti siano
preordinati al conseguimento di finalità inerenti alle materie anzidette. In
tal senso del resto si é già pronunciata questa Corte con la sentenza n. 124 del 1957.
Posto ciò non può
disconoscersi la illegittimità delle disposizioni delle legge impugnata,
concernenti il regime tributario, il finanziamento delle costruzioni da parte di
istituti e di enti pubblici, che svolgono la loro attività sul piano nazionale,
l'organizzazione e il funzionamento dei quali l'art. 55 dello Statuto regionale
riserva allo Stato. E si é già precisato, nell'esaminare il precedente ricorso,
che, nel funzionamento, é compresa anche l'attività che i predetti istituti ed
enti sono tenuti a svolgere. A parte poi l'ingerenza della Giunta provinciale
relativamente agli istituti di assistenza e beneficenza (circa i quali é
competente la Regione a norma dell'art. 5, n. 2, dello Statuto speciale), non
si può neppure disconoscere la illegittimità delle disposizioni, con le quali
la Provincia ha assunto in genere la vigilanza sulle cooperative edilizie.
Vigilanza che, per quelle a contributo erariale, spetta allo Stato, come ha già
ritenuto questa Corte nella sentenza n. 80 del 1958,
e che quindi non può essere esercitata dalle Province se non in base alle norme
di attuazione.
17. - La
illegittimità delle disposizioni sopra indicate, che, nella struttura della
legge impugnata hanno carattere fondamentale, si riflette necessariamente
sull'intera legge, la quale pertanto, senza che sia necessario esaminare le
altre norme In essa contenute, non può essere ritenuta legittima. Occorre
quindi che la Provincia, nell'esercizio della potestà normativa nella materia
delle case popolari, osservi non soltanto i limiti segnati dalla Costituzione e
dallo Statuto speciale, ma altresì che, per quanto attiene all'assunzione di
funzioni già spettanti agli organi dello Stato, adegui le proprie leggi alle
norme di attuazione contenute nel decreto legislativo del 26 gennaio 1959,
delle quali, in base a quanto si é osservato esaminando il ricorso proposto
dalla Regione, si é riconosciuta la legittimità.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando sui due
ricorsi riuniti:
a) in parziale
accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige, con atto
notificato il 13 marzo 1959, contro il decreto legislativo 26 gennaio 1959, n.
28, contenente "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige in materia di "case popolari": dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'ultima parte del primo comma dell'art. 6 del
decreto anzidetto, la quale dispone che le Province di Trento e di Bolzano
terranno conto delle necessità "di usare nei confronti degli assegnatari
degli alloggi dell'Istituto autonomo case popolari un trattamento analogo a
quello degli assegnatari degli stessi alloggi nel resto del territorio
nazionale"; e della disposizione contenuta nell'ultima parte del terzo
comma dello stesso art. 6: "Rimangono ferme le attribuzioni delle
Amministrazioni dello Stato d'intesa con le Province di Trento e di Bolzano in
ordine alla nomina degli organi amministrativi degli Istituti stessi", in
riferimento agli artt. 11, n. 11, e 95 dello Statuto speciale;
b) in accoglimento
del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto
notificato il 3 marzo 1959, contro la legge approvata dal Consiglio Provinciale
di Bolzano nella seduta del 14 febbraio 1959: dichiara la illegittimità
costituzionale della legge stessa, in riferimento agli artt. 5, n. 2, 11, n.
11, 55 e 95 dello Statuto speciale.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio
1960.
Gaetano AZZARITI -
Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe
BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 26 gennaio 1960.