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SENTENZA N. 31
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Giovanni Maria FLICK Presidente
-
Ugo DE SIERVO "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
-
Maria Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
-
Paolo Maria NAPOLITANO "
-
Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
18 marzo 2004 (doc. n. IV-ter, n. 2),
relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Cesare Previti nei confronti
del giornalista Davide Maria Sassoli, promosso con ricorso della Corte
d’appello di Roma, notificato il 17 giugno 2008, depositato in cancelleria il 4
luglio 2008 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato
2008, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;
udito nell’udienza pubblica del 16
dicembre 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese;
udito
l’avvocato Giovanni Pitruzzella per il Senato della
Repubblica.
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d’appello di Roma, con
ricorso del 26 novembre 2007, ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in
relazione alla delibera adottata nella seduta del 18 marzo 2004, con la quale è
stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione,
l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Cesare Previti, rispetto
alle quali pende un procedimento penale.
La Corte espone che
il parlamentare è imputato del reato di diffamazione per avere rilasciato alla
stampa, in data 16 giugno 1995, una dichiarazione, pubblicata dall’agenzia
ANSA, lesiva della reputazione del giornalista David Maria Sassoli. In
particolare, secondo quanto riferisce la Corte d’appello, che al riguardo riporta il testo
contenuto nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma,
l’imputato avrebbe dichiarato che Sassoli «era partecipe di uno stile
giornalistico volutamente mistificatorio e specificatamente diretto ad
annebbiare anche verità pacifiche e come giornalista capace di mistificare
anche fatti notori per scarsa professionalità e per opportunità di
disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche».
In fatto, la Corte d’appello riferisce
che, a seguito della delibera di insindacabilità del Senato della Repubblica
del 18 marzo 2004, secondo cui «le dichiarazioni rese dal Previti non [sono] da
ricondurre ad una polemica meramente personale bensì ad una manifestazione del
pensiero di natura essenzialmente politica», il Tribunale di Roma in prime cure
ha dichiarato, con sentenza del 4 novembre 2004, non doversi procedere nei
confronti del parlamentare a norma dell’art. 129, comma 1, del codice di
procedura penale.
Aggiunge,
inoltre, che avverso tale sentenza avevano proposto appello, da un lato, il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e, dall’altro, la
parte civile, chiedendo entrambi che la Corte sollevasse conflitto di attribuzione ai
sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in particolare rilevando
che le affermazioni diffamatorie del senatore erano connesse, non alla sua
funzione di parlamentare, bensì alla sua personale vicenda nonché alle accuse
di mendacio mossegli in relazione alla sua affermazione di non conoscere il
giudice Dinacci.
La Corte d’appello
ricorrente osserva, in punto di diritto, che non può dedursi dal contenuto
delle espressioni in esame alcun nesso funzionale tra le medesime e l’attività
funzionale svolta dal senatore, atteso che le prime si limitano ad esprimere
una critica personale nei confronti della parte lesa in relazione ad un fatto
del tutto indipendente dalla carica di senatore all’epoca ricoperta dal
parlamentare. In particolare, riferisce che il parlamentare «aveva affermato a
suo tempo di non conoscere personalmente il Magistrato dr. Dinacci
in servizio presso il Ministero di Grazia e Giustizia: tale circostanza,
secondo quanto appurato dal giornalista, era risultata non vera, talché
quest’ultimo aveva posto in evidenza la inattendibilità
della dichiarazione nel corso di un telegiornale andato in onda sulla rete 3
della televisione RAI: di qui la reazione verbale del prevenuto contestata al
capo di imputazione».
La Corte d’appello
ritiene che «appare evidente dunque, così ricostruiti i fatti, come, sia la
conoscenza da parte dell’imputato del dr. Dinacci,
sia il servizio giornalistico redatto in merito alla parte lesa, sia infine la
reazione che si assume offensiva dell’imputato medesimo, non siano affatto
funzionalmente connessi con l’ufficio di senatore».
Il Collegio
ricorrente riporta la giurisprudenza costituzionale in tema di nesso funzionale
secondo cui debbono ritenersi sindacabili, in linea di principio, tutte quelle
dichiarazioni che fuoriescono dal campo applicativo delle dichiarazioni
«divulgative all’esterno di attività parlamentari» e che non siano
immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni
parlamentari, non essendo sufficiente una generica comunanza di argomento o di
contesto politico (sentenze n. 140 del
2003 e n.
521 del 2002).
A parere
della Corte d’appello, non può essere condivisa la tesi difensiva secondo la
quale, a seguito dell’entrata in vigore della legge 20 giugno 2003, n.140, le
decisioni della Camera di appartenenza circa la sussistenza delle guarentigie
previste dall’art. 68 Cost., sarebbero sindacabili solo da un punto di vista formale
e cioè unicamente nell’ipotesi in cui siano affette da vizi procedurali o
motivazionali tali da risolversi in una menomazione delle attribuzioni
dell’autorità giudiziaria. Secondo la
Corte, limitare alla mera inosservanza dei requisiti formali
la sindacabilità della decisione del Parlamento significherebbe proporre
un’interpretazione della legge in esame innovativa rispetto al testo
costituzionale e, comunque, in contrasto con la giurisprudenza della Corte
costituzionale che ha affermato che la legge in argomento esplicita, ma non
amplia, il contenuto della tutela della insindacabilità
delle opinioni espresse dai membri del Parlamento (sentenza n. 120 del
2004).
La Corte d’appello
di Roma, infine, osserva di non ritenere ostative ad «una nuova proposizione
del conflitto di attribuzione» le due precedenti pronunce di improcedibilità (sentenza n. 35 del
1999) e di inammissibilità (sentenza n. 30 del
2002) della Corte costituzionale, citate dalla difesa e relative ad
altrettanti conflitti di attribuzione sollevati dal Tribunale di Roma, atteso che,
in entrambi i casi, la Corte
costituzionale non è entrata nel merito del conflitto «per ragioni puramente
formali», che pertanto non precludono una nuova proposizione del conflitto da
parte del giudice di appello.
2. - Con ordinanza n. 187
del 2008 è stato ritenuto ammissibile il conflitto.
3. - Si è costituito in giudizio il
Senato della Repubblica, sostenendo che il ricorso è inammissibile e infondato.
In via preliminare, la difesa del
Senato eccepisce «l’inammissibilità del conflitto per divieto di riproposizione
dello stesso» atteso che il conflitto in esame è stato già oggetto di due
distinte pronunce della Corte costituzionale. Osserva il Senato della
Repubblica che, con una prima pronuncia, la Corte costituzionale rilevava la
improcedibilità del conflitto per irrituale deposito degli atti (sentenza n. 35 del
1999) e che, con una seconda pronuncia, dichiarava l’inammissibilità del
ricorso atteso che la delibera oggetto del conflitto non era stata adottata
dalla Camera competente (Camera dei deputati al posto del Senato della
Repubblica) a dichiarare l’insindacabilità a norma dell’art. 68 Cost. (sentenza n. 30 del
2002). Tanto richiamato, la difesa chiede che possa trovare ingresso anche
nel processo costituzionale «l’istituto del ne bis in idem» e, a tal fine, rammenta la giurisprudenza costituzionale
secondo cui la ratio
del divieto della riproposizione del conflitto tra poteri sarebbe
rintracciabile nell’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta
instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti (sentenza n. 116 del
2003) e sul presupposto della «non riproponibilità
ad libitum di ricorsi già dichiarati improcedibili» (ordinanze n. 143
del 2005 e n.
153 del 2003). In conclusione, il Senato insiste perché il conflitto in
esame sia dichiarato inammissibile.
Nel merito, la difesa del Senato
richiama gli orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale in
materia di verifica della correttezza delle delibere di insindacabilità delle
Camere assunte a norma dell’art. 68, comma primo, Cost., che, a parere della
stessa difesa, avrebbero determinato il giudice di primo grado nel processo
penale originato dalle dichiarazioni del senatore a pronunciarsi per il non
luogo a procedere a norma dell’art. 129 del codice di procedura penale;
difatti, secondo la difesa del Senato, il Tribunale di Roma avrebbe ricondotto
le dichiarazioni rese dal senatore Previti «nell’alveo delle esternazioni di
matrice politica i cui profili di garanzia – a fronte della particolare
qualificazione soggettiva dell’agente – sfuggono alla previsione di cui
all’art. 21 Cost. per rientrare, invece, nei parametri di cui all’art. 68,
comma primo, Cost.».
Osserva, inoltre, la difesa del
Senato che la Corte
d’appello rimettente non avrebbe «sufficientemente motivato in merito alla
pretesa insussistenza del c.d. nesso funzionale, attestandosi sulla eventuale qualificazione delle relative dichiarazioni
alla stregua della fattispecie [di reato di diffamazione a mezzo stampa]; il
che tuttavia non rientra entro la cognizione della Corte costituzionale bensì,
appunto, del solo giudice ordinario (penale) e non può costituire, dunque, il thema decidendum
del presente giudizio». In conclusione, insiste per l’infondatezza del ricorso.
Considerato in diritto
1. - La Corte
d’appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato
della Repubblica in relazione alla delibera del 18 marzo 2004, con la quale è
stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione,
l’insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Cesare Previti, rispetto
alle quali pende un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo
stampa ai danni del giornalista David Maria Sassoli.
La Corte
d’appello ricorrente sostiene che la delibera di insindacabilità adottata dal
Senato della Repubblica costituisce una interferenza
nelle attribuzioni della autorità giudiziaria, non sussistendo il nesso
funzionale tra le dichiarazioni rese dal senatore e la sua attività di
parlamentare.
2. - Preliminarmente, deve essere confermata l’ordinanza n. 187
del 2008, con la quale questa Corte ha dichiarato l’esistenza della materia
di un conflitto, la cui soluzione spetta alla sua competenza, per la
sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo,
impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità.
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - Questa Corte ha più volte ribadito che il ricorso con il quale
l’autorità giudiziaria propone il conflitto di attribuzione ai sensi dell’art.
68, primo comma, della Costituzione, deve rispettare il principio di
completezza ed autosufficienza. Tale principio impone all’autorità giudiziaria
l’onere di indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte
costituzionale di valutarne la fondatezza, raffrontando le
dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare con il contenuto di atti
tipici della sua funzione (sentenze n. 163 del
2008 e n. 271
del 2007). In particolare, l’atto introduttivo del giudizio deve riportare
le espressioni ritenute offensive (sentenza n. 52 del
2007), il cui contenuto deve essere riferito «compiutamente» e in modo
«esatto» e «obiettivo» (sentenza n. 383 del
2006).
Esaminato alla luce di tali principi, il ricorso con il quale la Corte d’appello di Roma ha
promosso il presente conflitto non può ritenersi completo ed autosufficiente.
Esso è, al contrario, lacunoso e impreciso.
Per un verso, l’autorità giudiziaria non ha allegato la delibera di
insindacabilità del Senato all’atto introduttivo del conflitto, né, in
quest’ultimo, ne ha riferito in modo esauriente i contenuti. Per altro verso,
il ricorso della Corte d’appello non riporta, in modo esatto ed obiettivo, il
testo delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie
rese dal parlamentare, ma riproduce le parole con le quali il Tribunale di
Roma, nella sentenza di primo grado, ha riassunto il contenuto di tali
dichiarazioni.
A causa di tali lacune e imprecisioni, l’atto introduttivo del giudizio
non esprime con chiarezza l’oggetto del contendere e non consente perciò di
valutare in modo esatto la fondatezza del conflitto proposto. Difettando
pertanto di un requisito essenziale, a norma degli articoli 37 della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato, nei confronti del Senato della
Repubblica, dalla Corte d’appello di Roma, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso, in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Presidente
Sabino
CASSESE, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 6 febbraio 2009.