Ordinanza n. 143 del 2005

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ORDINANZA N. 143

 

ANNO 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Fernanda                     CONTRI                                Presidente

 

- Guido                         NEPPI MODONA                   Giudice

 

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                                "

 

- Annibale                     MARINI                                       "

 

- Franco                         BILE                                             "

 

- Giovanni Maria           FLICK                                          "

 

- Francesco                    AMIRANTE                                 "

 

- Ugo                             DE SIERVO                                 "

 

- Romano                      VACCARELLA                           "

 

-Paolo                            MADDALENA                            "

 

- Alfio                           FINOCCHIARO                          "

 

- Alfonso                       QUARANTA                               "

 

- Franco                         GALLO                                        "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 9 novembre 1999, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti dell’ing. Vincenzo Mancino, promosso dal Tribunale di Cosenza, sezione G.i.p. – G.u.p., con ricorso notificato il 30 settembre 2004, depositato in cancelleria il 17 novembre 2004 ed iscritto al n. 24 del registro conflitti 2004.

 

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante.

 

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico del deputato Vittorio Sgarbi per gli apprezzamenti asseritamente offensivi formulati, nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» andata in onda il 4 dicembre 1992, in merito alla professionalità e alla competenza dell’ing. Vincenzo Mancino, consulente tecnico del pubblico ministero nell’ambito del processo per l’omicidio Ligato, il Tribunale di Cosenza, sezione G.i.p. – G.u.p., con ordinanza del 29 aprile 2002 pervenuta alla cancelleria della Corte costituzionale il 9 maggio 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dall’Assemblea il 9 novembre 1999 che ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il suddetto procedimento penale riguardano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e sono, in quanto tali, insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

 

che il Tribunale, preliminarmente, esclude che il presente conflitto sia improcedibile (recte: inammissibile) in considerazione della sua identità con altro conflitto sollevato, nel corso del medesimo procedimento, con atto del 15 giugno 2000 e non più coltivato – con l’esecuzione dei prescritti adempimenti – dopo il superamento della fase di ammissibilità;

 

che, peraltro, data l’identità delle questioni trattate, vengono integralmente richiamate le argomentazioni gia espresse nell’atto di promovimento del suddetto precedente conflitto;

 

che, quanto al contenuto della deliberazione di cui si tratta, il Tribunale osserva che l’Assemblea, dopo aver rilevato che le frasi pronunciate dall’onorevole Sgarbi erano connesse con lo svolgimento «di un procedimento penale che, all’epoca del suo inizio, aveva gravemente leso la reputazione degli indagati, alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti ad una lunga custodia cautelare» prima di essere dichiarati estranei ai fatti criminosi riguardanti l’omicidio Ligato, ha concluso attribuendo alle opinioni espresse dal parlamentare il carattere di «critica tutta politica» della conduzione da parte dell’accusa di un procedimento penale nel quale le tesi della medesima, risultate alla fine del tutto infondate, avevano arrecato gravi danni non solo alla reputazione degli interessati «ma anche al rapporto tra opinione pubblica e classe politica»;

 

che, ad avviso del Tribunale, la suddetta deliberazione di insindacabilità ha determinato una menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria, in quanto ha sostanzialmente esteso la prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost. a comportamenti del deputato che, «pur potendosi ritenere latamente riconducibili ad attività politica, non sono strettamente funzionali all’esercizio delle attribuzioni parlamentari»;

 

che, infatti, come più volte affermato da questa Corte (v. sentenze n. 10, n. 11, n. 56 e n. 58 del 2000), la prerogativa dell’insindacabilità non copre tutte le opinioni espresse dai membri delle Camere al di fuori del Parlamento che comunque si inseriscano in un contesto politico, ma riguarda soltanto quelle opinioni che siano collegate con atti tipici del mandato parlamentare;

 

che, nel caso di specie, essendo del tutto evidente l’assenza di tale collegamento, il Tribunale di Cosenza «solleva conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, come esercitato dalla Camera dei deputati» con la suindicata delibera, relativamente al giudizio penale in argomento;

 

che il conflitto così proposto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 224 del 2003 depositata il 24 giugno 2003 e comunicata al ricorrente con plico pervenuto il 25 giugno 2003;

 

che questi ha, quindi, provveduto ad effettuare la prescritta notifica alla Camera dei deputati il successivo 11 luglio 2003 (secondo quanto riferito dalla Camera stessa) e ha depositato l’atto introduttivo del giudizio, unitamente con l’ordinanza dichiarativa dell’ammissibilità, nella cancelleria di questa Corte con plico del 15 novembre 2004 pervenuto il successivo 17 novembre;

 

che si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, con apposito atto difensivo, sostenendo in rito l’inammissibilità del ricorso e nel merito l’infondatezza del medesimo, con conseguente riconoscimento della spettanza alla Camera del potere di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi;

 

che, quanto all’inammissibilità, si rileva, in primo luogo, che il presente ricorso costituisce la riproposizione di altro precedente ricorso del 15 giugno 2000 relativo alla medesima vicenda, dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 489 del 2000, non più coltivato dallo stesso Tribunale di Cosenza, sezione G.i.p. – G.u.p., e si soggiunge che lo stesso è carente del prescritto petitum;

 

che, per quel che riguarda il merito del conflitto, si sostiene la sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni dell’onorevole Sgarbi di cui si tratta e precedenti atti tipici di altri parlamentari aventi ad oggetto la vicenda dell’omicidio Ligato (interrogazione a risposta scritta del senatore Frasca presentata l’8 settembre 1992, n. 4/00950; interrogazione a risposta scritta del senatore Calvi presentata l’11 settembre 1992, n. 4/01024; interpellanza dell’onorevole Matteoli presentata il 3 dicembre 1992, n. 2/00404).

 

Considerato che il Tribunale di Cosenza, sezione G.i.p. – G.u.p., ripropone, nei confronti della Camera dei deputati, un conflitto di attribuzione già dichiarato ammissibile e non più coltivato con l’esecuzione dei prescritti adempimenti, adducendo che l’identità tra i due conflitti sarebbe ininfluente;

 

che, viceversa, come è stato affermato da questa Corte nella sentenza n. 116 del 2003 (e ribadito nelle ordinanze n. 153, n. 188, n. 189, n. 214, n. 217, n. 238, n. 247, n. 254, n. 277, n. 280, n. 358 del 2003 e n. 40 del 2004), le finalità e particolarità dell’oggetto del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato fanno emergere, nel quadro della disciplina della legge 11 marzo 1953, n. 87, «l’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti», ragion per cui non è consentito mantenere indefinitamente in sede processuale una situazione di conflittualità tra poteri, procrastinando così ad libitum il ristabilimento della «certezza e definitività» dei rapporti;

 

che, pertanto, l’attuale ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato deve essere dichiarato inammissibile.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Cosenza, sezione G.i.p. – G.u.p., nei confronti della Camera dei deputati con l’atto indicato in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005.

 

Fernanda CONTRI, Presidente

 

Francesco AMIRANTE, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2005.