SENTENZA N. 52
ANNO 2007
composta dai
signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei
deputati del 13 novembre 2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art.
68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole
Vittorio Sgarbi nei confronti dell’avvocato Giuseppe Lucibello promosso del
Tribunale di Bergamo, con ricorso notificato il 7 gennaio 2005, depositato in
cancelleria il 25 gennaio 2005 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 2005.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 9 gennaio 2007 il Giudice
relatore Francesco Amirante;
udito l’avvocato Massimo Luciani per
Ritenuto in
fatto
1.— Con ricorso depositato il 3
dicembre 2003, il Tribunale di Bergamo ha promosso conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione
alla delibera adottata il 13 novembre 2003 (doc. IV-quater n. 35), con la quale – in difformità rispetto alla proposta
della Giunta per le autorizzazioni – è stato dichiarato che i fatti per i quali
l’avvocato Giuseppe Lucibello aveva intrapreso azione risarcitoria nei
confronti del deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da
quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi,
insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Premette in
fatto il Tribunale che l’attore ha convenuto in giudizio il deputato Vittorio
Sgarbi, chiedendo l’accertamento del contenuto diffamatorio delle frasi da
questi pronunciate in una serie di puntate del programma “Sgarbi quotidiani” e
domandando la condanna al risarcimento dei danni che assumeva arrecatigli.
Rileva il
Tribunale che
Tra le espressioni del deputato Sgarbi,
ipotizzate come diffamatorie, e la sua attività, secondo il Tribunale, non è
riscontrabile alcuna connessione con atti tipici della funzione parlamentare,
né risulta possibile individuare nel suo comportamento, portato alla cognizione
del giudice, un qualche intento divulgativo di una scelta o di un’attività
politico-parlamentare. Le dichiarazioni attengono, invece, ad opinioni del
deputato nella veste di conduttore di un programma televisivo, denominato
“Sgarbi quotidiani”, nel corso del quale egli, a fronte di un compenso
contrattualmente previsto, aveva l’obbligo di commentare ed esprimere le
proprie opinioni su argomenti d’attualità e su quanto riportato dalla stampa in
generale. Sarebbe quindi evidente che il convenuto ha preso parte alle varie
puntate del programma nella sua qualità di privato cittadino, non essendo
ammissibile che un membro del Parlamento percepisca aliunde ricompense o retribuzioni come corrispettivo per atti
inerenti lo svolgimento del proprio mandato.
Il Tribunale di Bergamo ha ritenuto,
pertanto, necessario promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato – considerato ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il
profilo oggettivo – e ha chiesto che questa Corte dichiari che non spetta alla
Camera dei deputati il potere di qualificare come insindacabili le
dichiarazioni di cui si tratta, con conseguente annullamento della relativa
delibera.
2.— Il conflitto
così proposto è stato giudicato ammissibile con ordinanza n. 324
del 2004, notificata, unitamente all’atto introduttivo del giudizio, alla
Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in data 7 gennaio 2005. Il
successivo 15 gennaio 2005 lo stesso ricorrente ha provveduto ad effettuare il
deposito presso la cancelleria di questa Corte.
3.— A
seguito della notifica si è costituita in giudizio
Il ricorso non conterrebbe, inoltre, alcuna indicazione delle ragioni
del conflitto e vorrebbe negare il nesso funzionale solo in conseguenza della
sede (una trasmissione televisiva) nella quale le dichiarazioni extra moenia sono state
rese.
Nel merito, la difesa della Camera
dei deputati sostiene l’infondatezza del conflitto, in quanto le affermazioni dell’on. Sgarbi si basano su una valutazione
eminentemente politica. Infatti, il parlamentare – nel solco d’una risalente e costante polemica con
l’attività della Procura della Repubblica di Milano e in particolare del dott.
Di Pietro, ritenuta lesiva di taluni essenziali principi del nostro ordinamento
– ha sostenuto che essa sarebbe stata
criticabile anche sotto il profilo dei rapporti intrattenuti con gli avvocati
del libero foro, alcuni dei quali sarebbero stati indebitamente favoriti, con
vantaggio anche per i relativi assistiti: le accuse rivolte all’avv. Lucibello
si inseriscono in tale contesto.
Nella società
dell’informazione i tempi, i mezzi e le modalità della politica e della stessa
attività parlamentare sono profondamente mutati, sicché l’imposizione di una
connessione stretta tra singoli atti parlamentari e singole opinioni
manifestate all’esterno determinerebbe un’eccessiva formalizzazione del tutto
anacronistica; infatti, è la «natura» stessa dell’attività parlamentare che
oggi impone la sua «proiezione esterna».
E’ del resto innegabile che una trasmissione televisiva costituisca un
momento di incontro tra parlamentare e cittadini, e quindi le dichiarazioni
dell’on. Sgarbi andrebbero qualificate come una forma di diretto esercizio del
mandato parlamentare. Inoltre, dato che il sovraccarico di attività legislativa
e di controllo che grava sulle assemblee rappresentative erode progressivamente
la visibilità della discussione parlamentare, anche in ragione della
contrazione dei tempi a disposizione per il singolo rappresentante all’interno della Camera di
appartenenza, voler ridurre il ruolo del rappresentante all’adempimento delle
funzioni intra moenia significa trascurare del tutto la realtà del
mandato rappresentativo, che non si esaurisce nel compimento di atti “tipici”,
ma si manifesta nel raccordo costante tra rappresentante e rappresentato, nelle
forme della comunicazione democratica.
La difesa della Camera conclude rilevando in alcuni spunti della
giurisprudenza di questa Corte la conferma alla propria tesi fondata su un’ampia
accezione del termine «politica parlamentare», nel senso che, quando si afferma che il nesso funzionale ricorre laddove vi sia
«sostanziale identità di contenuti» fra dichiarazioni tipiche e dichiarazioni
esterne, non sembra escludersi che tale «identità sostanziale» sia desunta
proprio dal complesso della «politica parlamentare».
Considerato in diritto
1.— Il
Tribunale di Bergamo ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei confronti della Camera dei deputati riguardo alla delibera del 13
novembre 2003 (doc. IV–quater, n.
35), con la quale l’Assemblea ha dichiarato che le opinioni espresse dal
deputato Sgarbi nel corso di alcune puntate del programma televisivo “Sgarbi
quotidiani” – oggetto del giudizio di risarcimento danni instaurato
dall’avvocato Lucibello che le aveva ritenute offensive nei propri confronti –
costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio
delle sue funzioni e sono quindi coperte dall’immunità, di cui all’art. 68,
primo comma, della Costituzione.
Il
ricorrente sostiene che le espressioni oggetto del giudizio risarcitorio non
possono essere ricondotte all’esercizio del mandato parlamentare, essendo state
espresse nel corso di una trasmissione televisiva, nella quale il deputato
svolgeva il ruolo di conduttore retribuito.
2.— Il
ricorso è inammissibile.
Questa
Corte ha più volte affermato che le opinioni espresse extra moenia da un parlamentare, per essere coperte dall’immunità
di cui all’art. 68, primo comma, Cost., devono costituire sostanziale
divulgazione di uno o più atti riconducibili alla funzione del loro autore.
D’altra parte, perché questa Corte possa accertare la sostanziale identità
delle espressioni in questione e per il principio di autosufficienza degli atti
introduttivi dei giudizi costituzionali, il ricorrente ha l’onere di riportare
nell’atto introduttivo del giudizio le espressioni ritenute offensive (ex plurimis, sentenze n. 79 del
2005 e n.
383 del 2006).
Nel caso in
esame, il Tribunale di Bergamo non ha ottemperato a tale onere, né può essere
accolta la tesi secondo la quale il ruolo di conduttore retribuito di una
trasmissione televisiva, ricoperto dal deputato nel momento in cui manifestava
le opinioni, in teoria offensive, è tale da escludere l’esistenza di un nesso
con la funzione parlamentare; nesso ritenuto necessario per l’accertamento
dell’immunità. Ciò che conta è che ad essere divulgato sia il contenuto
sostanziale di un atto parlamentare, mentre le circostanze della divulgazione
potranno avere rilievo eventualmente su piani diversi, estranei ai compiti di
questa Corte.
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, proposto dal Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei
deputati, con l’atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7
febbraio 2007.
F.to:
Depositata in