SENTENZA N. 271
ANNO
2007
composta
dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei
deputati del 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater, n. 85) relativa
alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione,
delle opinioni espresse dall’on. Umberto Bossi nei
confronti del dott. Vittorio Feltri, promosso dal Tribunale di Monza, sezione
distaccata di Desio, con ricorso notificato il 18 febbraio 2005, depositato in
cancelleria il 26 febbraio 2005 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti
2005.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2007 il Giudice
relatore Francesco Amirante;
udito l’avvocato Roberto Nania per
1.–– Il
Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, con ordinanza del 13 luglio
Premette in
fatto il Tribunale che il giornalista Vittorio Feltri e
Il
Tribunale ricorda, in primo luogo, che in più occasioni questa Corte ha escluso
l’esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni del parlamentare e le
funzioni da questo svolte per le affermazioni proferite nel corso di
interviste, in assenza di riscontro in opinioni espresse nel corso di regolari
interventi durante le sedute parlamentari. Inoltre, nella sentenza n. 120 del
2004 − nella quale l’intera materia dell’insindacabilità è stata
riesaminata alla luce dell’entrata in vigore della legge 20 giugno 2003, n. 140
− è stato, conclusivamente, affermato che, anche dopo l’emanazione della
suddetta legge, permane l’esigenza che vi sia un collegamento necessario tra il
comportamento del parlamentare e l’ambito funzionale nel quale esso va
inserito, nel senso che in ogni caso si deve trattare di esercizio in concreto
delle funzioni proprie dei membri delle Camere.
Nel caso di
specie, mentre alcune delle risposte del parlamentare all’intervistatore,
«ancorché caratterizzate da connotazioni forti» costituiscono senz’altro, ad
avviso del Tribunale, «opinioni di un politico e rientrano anche nell’esimente
del diritto di critica», due dichiarazioni, entrambe relative a Vittorio
Feltri, «travalicano il limite della continenza verbale e trasmodano
nell’espressione ingiuriosa, priva di finalità diversa da quella di svilire e
indicare a disprezzo pubblico la persona oggetto della critica medesima, mera
denigrazione fine a sé medesima». Tali ultime dichiarazioni, oltre a non
rientrare nel diritto di critica, sembrano esulare anche dalla garanzia di cui
all’art. 68, primo comma, Cost., perché pronunciate extra moenia e del tutto estranee all’attività parlamentare,
non potendosi ricollegare al dibattito parlamentare sul cosiddetto caso Telekom-Serbia, dato il loro carattere di valutazioni
personali e offensive del tutto svincolate dai fatti in questione.
Per il
Tribunale, tali considerazioni, ancorché ampiamente illustrate nell’ordinanza
di richiesta di deliberazione, non sembra siano state esaminate né dalla Giunta
per le autorizzazioni né dalla Camera dei deputati, visto che dai resoconti delle
rispettive sedute risulta che la valutazione di insindacabilità è stata
adottata in riferimento a dichiarazioni diverse da quelle indicate dallo stesso
Tribunale come diffamatorie, senza alcuna considerazione di queste ultime, le
quali anzi, in particolare negli interventi in Assemblea, non sono state
neppure menzionate.
Ciò induce
a ritenere che la suddetta valutazione sia stata effettuata violando le
prerogative del potere giurisdizionale perché, in contrasto con l’orientamento
più volte espresso da questa Corte, essa è stata assunta sulla premessa che sia
da considerare insindacabile «qualsiasi espressione proferita da un
parlamentare, in virtù della mera veste di quest’ultimo, così esponendo
qualunque cittadino alla possibilità di essere diffamato senza poter neppure
tutelare i propri diritti in base all’art. 24 Cost.».
Il Tribunale ritiene, pertanto,
necessario promuovere il presente conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato – che considera ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il
profilo oggettivo – e chiede che questa Corte dichiari che non spettava alla
Camera dei deputati il potere di qualificare come insindacabili le
dichiarazioni di cui si tratta, annullando la relativa delibera della Camera.
2.— Il conflitto così proposto è stato
dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 5 del
2005, depositata in data 11 gennaio 2005. Tale provvedimento, comunicato al
ricorrente, è stato a cura di questi notificato alla Camera dei deputati,
unitamente al ricorso, il 18 febbraio 2005, ed il successivo deposito presso la
cancelleria di questa Corte è avvenuto, a mezzo posta, il 26 febbraio 2005.
3.— Si è costituita in giudizio
Il conflitto, inoltre, sarebbe
inammissibile in quanto l’atto introduttivo è ritenuto carente per ciò che
riguarda l’individuazione del thema decidendum, poiché aver riportato solo in parte il
contenuto dell’intervista contestata renderebbe il conflitto stesso privo dei
necessari connotati di oggettività. Analogamente inammissibili, poi, sarebbero
le censure contenute nel ricorso, secondo cui
Quanto al merito, la difesa della
Camera dei deputati sostiene che il ricorrente fonda il proprio erroneo assunto
sulla base di una valutazione parziale delle dichiarazioni rese dal
parlamentare, dichiarazioni che vanno lette, invece, nella loro globalità. Esse
si connotano per il tentativo di contrastare un attacco politico nei confronti
del partito della Lega Nord che avrebbe visto nel quotidiano “Libero”, diretto
appunto da Vittorio Feltri, uno dei protagonisti. Dopo aver riportato per
intero le frasi pronunciate dal deputato nel corso dell’intervista, la parte
costituita precisa trattarsi di «affermazioni polemiche che nulla hanno di
gratuito», in quanto finalizzate a sostenere la linea politica del proprio
partito in riferimento ad alcune tematiche di rilievo (il federalismo e la
tutela della famiglia tradizionale). Di questo avrebbe dato atto
A sostegno della propria linea difensiva,
A tale scopo, la memoria cita alcune
audizioni del deputato (17 gennaio, 20 febbraio e 26 giugno 2002) presso le
Commissioni della Camera e del Senato, tenute nella sua qualità di Ministro per
le riforme istituzionali, dalle quali emerge tutto il suo impegno per la
riforma federalista. Quanto alle iniziative intraprese contro la prostituzione
e la pedofilia, vengono richiamati numerosi atti, fra i quali la mozione
dell’onorevole Francesca Martini, capogruppo del partito della Lega Nord nella
Commissione parlamentare per l’infanzia, contro la pedofilia, nonché
un’interrogazione del 5 ottobre 2000 nella quale veniva proprio criticato
l’atteggiamento seguito in questa materia dal quotidiano “Libero”.
Quanto, poi, alla questione
dell’intervento militare nel Kosovo, la difesa della
Camera ricorda come anch’essa sia stata oggetto di specifico impegno
parlamentare, da parte della Lega Nord e del deputato di cui si tratta. Si
citano, a questo proposito, numerosi atti, a cominciare dall’intervento del
medesimo alla Camera in data 26 marzo 1999, aggiungendo anche che tale vicenda
si collega a quella oggetto dell’inchiesta parlamentare sull’affare Telekom-Serbia, in relazione al quale vengono pure
richiamati numerosi atti di funzione, provenienti da vari deputati, sia della
maggioranza che dell’opposizione (primo fra tutti, l’intervento in aula
dell’onorevole Pagliarini, della Lega Nord, in data
28 febbraio 2001).
Considerato in diritto
1.–– La Corte è chiamata a pronunciarsi
sul conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Monza, sezione
distaccata di Desio, nei confronti della Camera dei deputati che, con
deliberazione del 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater,
n. 85), ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni di
dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile per
risarcimento dei danni promosso dal giornalista Vittorio Feltri e dalla
Cooperativa editoriale Libero nei confronti del deputato Umberto Bossi, per le
dichiarazioni da questo rese alla stampa, concernono opinioni espresse dal
parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo
comma, della Costituzione.
Il ricorrente espone
che davanti a lui pende il suindicato processo avente
ad oggetto la natura asseritamente diffamatoria di
alcune frasi pronunciate dal deputato nel corso di un’intervista rilasciata al
quotidiano “
2.–– Il conflitto è
ammissibile.
Si rileva, anzitutto,
che il principio di completezza e autosufficienza del ricorso non comporta – in
particolare per quanto concerne i ricorsi per conflitti insorti in tema di
applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. – che debbano essere riportate
tutte le dichiarazioni rese nella medesima occasione in cui furono espresse le
opinioni addebitate al parlamentare come illecite e lesive. Il principio di autosufficienza
esige, invece, che siano esposti tutti i fatti idonei a giustificare la
proposizione del conflitto e richiede specificamente, per i conflitti del tipo
di quello in esame, che l’esposizione del ricorrente sia tale da consentire
alla Corte di raffrontare le dichiarazioni extra moenia
con il contenuto di atti tipici della funzione parlamentare. Una volta
soddisfatto tale requisito, il ricorso non può essere ritenuto viziato da
insufficienza se la controparte adduce che le
opinioni nel medesimo riportate, pur fedeli nel loro tenore letterale a quelle
espresse dal parlamentare, valutate tuttavia in un più ampio contesto assumano
un significato tale da poter essere ricondotte a specifici atti di esercizio
della funzione parlamentare. Ciò, infatti, può dar luogo a una questione di
merito e non di ammissibilità (sentenza n. 246 del
2004) ed è, comunque, ipotesi non ricorrente nel caso in esame, come si
dirà in seguito.
Nel presente
conflitto, l’atto introduttivo del procedimento riporta letteralmente le espressioni
ritenute lesive oggetto del giudizio per risarcimento dei danni, con ciò
delineando anche i termini del giudizio costituzionale.
Neppure decisiva ai fini dell’eccepita inammissibilità
è l’osservazione secondo la quale il Tribunale di Monza, nell’affermare che
altre espressioni contenute nell’intervista, pur aspre nei toni, non esorbitano
dall’esercizio del diritto di critica, avrebbe anticipato il giudizio di
merito. Infatti, le considerazioni svolte sul punto dall’Autorità giudiziaria
sono funzionali alla individuazione dell’oggetto del conflitto e non si
comprende sotto quale profilo dovrebbero negativamente incidere
sull’ammissibilità del medesimo.
Infine, per concludere
sull’ammissibilità, il Tribunale si duole che la Camera non abbia dato alcun
rilievo alle motivazioni dallo stesso svolte, nel trasmetterle gli atti, circa
l’estraneità delle espressioni sopra riportate alla funzione parlamentare, non
per dedurre un vizio di motivazione della delibera di insindacabilità –
certamente irrilevante ai fini del presente giudizio – quanto, piuttosto, per
trarne conferma della propria valutazione di estraneità delle opinioni asseritamente diffamatorie alla funzione parlamentare.
3.–– Nel merito, il
ricorso è fondato.
Non sono stati indicati, infatti, atti parlamentari
tipici anteriori o contestuali alla intervista suddetta, compiuti dallo stesso
deputato, ai quali per il loro contenuto possano essere riferite le opinioni
oggetto del giudizio di merito. E, come questa Corte ha più volte affermato, è
insufficiente la comunanza di temi politici tra tali opinioni e atti della
funzione parlamentare.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare
che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, per le quali è pendente
davanti al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, il giudizio per il
risarcimento dei danni indicato in epigrafe riguardano opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68,
primo comma, della Costituzione;
annulla, per l’effetto, la delibera di
insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio
2004 (doc. IV-quater, n. 85).
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
luglio 2007.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in