ORDINANZA N. 5
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della
deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004 relativa
all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione,
delle opinioni espresse dall’onorevole Umberto Bossi nei confronti del dott.
Vittorio Feltri, promosso dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio,
con ricorso depositato il 26 luglio 2004 ed iscritto al n. 270 del registro
ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il
Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto
che
con ordinanza del 13 luglio 2004 il Tribunale di Monza, sezione distaccata di
Desio, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il 4
febbraio 2004, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è stato
instaurato «procedimento penale» a carico del deputato Umberto Bossi (recte: i fatti per i quali Vittorio
Feltri ed altra hanno instaurato un
procedimento civile nei confronti del deputato Umberto Bossi) riguardano
opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni
parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che il Tribunale
premette in fatto che Vittorio Feltri ed altra hanno convenuto in giudizio il
deputato Umberto Bossi ed altri lamentando che sul numero del quotidiano “La
Padania” del 16 febbraio 2002 era stata pubblicata una intervista rilasciata
dall’onorevole Bossi contenente svariate affermazioni, ad avviso degli attori,
diffamatorie;
che il Tribunale
stesso, dopo aver deciso e definito, con sentenza del 19 novembre 2003, la
controversia tra gli attori e i convenuti diversi dal parlamentare, ha
disposto, in relazione a quest’ultimo, la prosecuzione e la contestuale
sospensione del giudizio rimettendo gli atti alla Camera dei deputati che ha,
poi, adottato la delibera cui si riferisce il presente conflitto;
che il ricorrente
ricorda, in primo luogo, che in più occasioni questa Corte ha escluso
l’esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni del parlamentare e le
funzioni da questo svolte per le affermazioni proferite nel corso di
interviste, in assenza di riscontro in opinioni espresse nel corso di regolari
interventi durante le sedute parlamentari;
che, inoltre, nella
sentenza n. 120
del 2004 − nella quale l’intera materia dell’insindacabilità è stata
riesaminata alla luce dell’entrata in vigore della legge 20 giugno 2003, n. 140
− è stato, conclusivamente, affermato che, anche dopo l’emanazione della
suddetta legge, permane l’esigenza che vi sia un collegamento necessario tra il
comportamento del parlamentare e l’ambito funzionale nel quale esso va
inserito, nel senso che in ogni caso si deve trattare di esercizio in concreto
delle funzioni proprie dei membri delle Camere;
che, nel caso di
specie, mentre alcune delle risposte dell’onorevole Bossi all’intervistatore,
«ancorché caratterizzate da connotazioni forti», costituiscono senz’altro, ad
avviso del Tribunale, «opinioni di un politico e rientrano anche nell’esimente
del diritto di critica», due dichiarazioni, entrambe relative a Vittorio
Feltri, «travalicano il limite della continenza verbale e trasmodano
nell’espressione ingiuriosa priva di finalità diversa da quella di svilire e
indicare a disprezzo pubblico la persona oggetto della critica medesima, mera
denigrazione fine a sé medesima»;
che tali ultime
dichiarazioni, oltre a non rientrare nel diritto di critica, sembrano esulare
anche dalla garanzia di cui all’art. 68, primo comma, Cost. perché pronunciate extra moenia ed estranee all’attività
parlamentare, non potendosi esse in particolare ricollegare al dibattito
parlamentare sul c.d. caso “Telekom Serbia”, dato il loro carattere di
valutazioni personali e offensive svincolate dai fatti in questione;
che le suddette
considerazioni del Tribunale ricorrente, ancorché ampiamente illustrate
nell’ordinanza di richiesta dell’autorizzazione a procedere, non sembra siano
state esaminate né dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere né dalla
Camera dei deputati, visto che dai resoconti delle rispettive sedute risulta
che la dichiarazione di insindacabilità è stata adottata in riferimento a
dichiarazioni diverse da quelle indicate dal Tribunale come diffamatorie, senza
valutare in alcun modo queste ultime, le quali anzi, soprattutto negli
interventi in Assemblea, non sono state proprio menzionate;
che ciò induce a
ritenere che la suddetta valutazione sia stata effettuata violando le
prerogative del potere giurisdizionale, perché, in contrasto con l’orientamento
più volte espresso da questa Corte, essa è stata assunta sulla premessa che sia
da considerare insindacabile «qualsiasi espressione proferita da un
parlamentare, in virtù della mera veste di quest’ultimo, così esponendo
qualunque cittadino alla possibilità di essere diffamato senza poter neppure
tutelare i propri diritti ex art. 24
Cost.»;
che il Tribunale ritiene,
pertanto, necessario promuovere il presente conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato – che considera ammissibile sia sotto il profilo soggettivo
sia sotto il profilo oggettivo – e chiede che questa Corte dichiari che non
spettava alla Camera dei deputati il potere di qualificare come insindacabili
le dichiarazioni di cui si tratta ed annulli la relativa delibera della Camera
stessa.
Considerato che in questa fase la Corte
è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile,
valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti
soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
impregiudicata rimanendo ogni definitiva decisione anche in ordine
all’ammissibilità;
che, quanto al requisito
soggettivo, il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, è legittimato a
sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in
relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui
appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza,
costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;
che analogamente la Camera
dei deputati, che ha deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;
che, per quanto riguarda il
profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente Tribunale denuncia la
menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme
costituzionali, in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera dei
deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente
illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano
nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia
di insindacabilità stabilita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, esiste la
materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale
di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti della Camera dei deputati
con l’atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della
Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente
Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio;
b) che l’atto introduttivo e
la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei
deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al
punto a), per essere poi depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella
cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall’art.
26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria l'11
gennaio 2005.