SENTENZA N. 383
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 9 luglio 2003 (doc. IV-quater, n. 50), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Silvio Berlusconi nei confronti dei deputati Walter Veltroni e Pietro Folena, promosso con ricorso della Corte d’appello di Roma (I sezione civile), notificato il 6 dicembre 2004, depositato in cancelleria il 10 dicembre 2004 ed iscritto al n. 29 del registro conflitti 2004.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
udito l’avvocato Massimo Luciani
per
1.¾ La Corte d’appello di Roma (I sezione civile) ha promosso, con ricorso del 26 gennaio 2004, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, per l’annullamento della deliberazione (doc. IV-quater, n. 50) da quest’ultima adottata «nella seduta dell’8 ottobre del 2003» (recte: del 9 luglio del 2003).
1.1.¾ L’odierna ricorrente premette di essere investita del gravame proposto dall’on. Silvio Berlusconi avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 27 febbraio 2001, con la quale l’appellante veniva condannato a risarcire, ai deputati Walter Veltroni e Pietro Folena, i danni (da liquidarsi in separata sede giudiziale) conseguenti ad una condotta diffamatoria, per avere l’on. Berlusconi definito gli stessi deputati (nel corso della trasmissione radiofonica “Radio anch’io” del 30 novembre 1999) «quali “complici” e “in collusione con alcuni magistrati, autori di un disegno teso ad eliminare una parte politica a danno di un’altra”».
Assume, inoltre, la ricorrente che, nelle more del
giudizio d’appello,
Lamenta
Richiama, quindi, la ricorrente i principi enunciati
dalla costante giurisprudenza costituzionale – alla stregua dei quali
Su tali basi
2.¾ Con ordinanza n. 360 del 2004, depositata il 25 novembre 2004, questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, riservata, peraltro, ogni decisione definitiva – anche in punto di ammissibilità – all’esito del giudizio.
L’ordinanza di ammissibilità, unitamente all’atto introduttivo del giudizio, è stata notificata in data 6 dicembre 2004. Il conseguente deposito è stato effettuato il successivo 10 dicembre.
3.¾ Si è costituita in giudizio
3.1.¾ Secondo la resistente, «la sostanza delle affermazioni» rese dall’interessato – e cioè la denuncia di una «commistione tra magistratura e politica», avente lo scopo di «attaccare una specifica parte dello schieramento parlamentare», quello facente capo proprio al dichiarante – evidenzierebbe come le opinioni de quibus abbiano «a fondamento una valutazione eminentemente politica», circostanza ritenuta di «decisiva importanza nel presente giudizio».
Già in precedenti occasioni, difatti, il predetto deputato aveva manifestato, «in sede parlamentare», l’opinione che «l’azione della magistratura (specialmente penale) fosse animata da intenti politici e dalla volontà di colpire talune parti politiche e non altre», sicché già allora poteva ritenersi «presente l’intera sostanza della dichiarazione ora in contestazione».
Ed invero, nell’interpellanza n. 2/00252 del 21 ottobre 1996 e, ancor prima, in quella n. 2/00748 del 14 novembre 1995 (delle quali l’interessato fu, rispettivamente, uno dei cofirmatari ed il primo firmatario), si chiedeva al Governo quali iniziative intendesse assumere, tanto per assicurare che il processo penale non fosse «trasformato surrettiziamente in uno strumento di azione politica nei confronti di parlamentari e di movimenti politici», quanto per evitare «ogni interferenza dell’azione giudiziaria sul libero svolgimento dell’attività politica ed elettorale». In entrambi i casi, dunque, l’interessato «imputava alla magistratura di agire per fini politici a vantaggio di alcuni e detrimento di altri, il che è esattamente quanto egli ha affermato nelle dichiarazioni rese extra moenia».
Né, d’altra parte, prosegue
A confermare, difatti, la sostanziale coincidenza tra il contenuto delle interpellanze e quello delle dichiarazioni per cui è giudizio, dovrebbe bastare il rilievo che nessuno dei due parlamentari risulta evocato uti singulus. Ed invero, il primo, «è stato chiamato in causa quale leader dei Democratici di sinistra» (all’epoca delle dichiarazioni egli ne era, infatti, il segretario), e, dunque, come «principale responsabile delle politiche di quel partito nei settori più importanti e delicati della vita nazionale (tra i quali rientra sicuramente la questione della giustizia)», apparendo, in definitiva, quale «beneficiario ultimo» di quella che il dichiarante definisce «una gestione poco equilibrata della giustizia». Non diversamente, il secondo parlamentare risulta evocato «in quanto responsabile delle questioni della giustizia del partito dei Democratici di sinistra», sicché sarebbe «evidente che la critica a lui rivolta atteneva ai contenuti della strategia di un partito contrapposto a quello» guidato dal dichiarante.
In conclusione, «il riferimento nominativo» ai due deputati «non era altro che il consequenziale e logico sviluppo del più generale giudizio politico formulato in ordine alla ritenuta distorsione dei rapporti tra giustizia e politica», volta, oltretutto, a favorire «proprio la parte politica» al vertice della quale i medesimi si trovavano. Nella medesima prospettiva non irrilevante sarebbe, infine, la circostanza che, in sede di dichiarazioni programmatiche del Governo successivamente presieduto dall’interessato (dichiarazioni rese alla Camera dei deputati il 18 giugno 2001), il medesimo «abbia posto l’accento sull’autonomia della magistratura come fondamentale principio del nostro ordinamento e come obiettivo della futura azione della nuova compagine governativa».
Né ad escludere la ricorrenza dell’ipotizzato nesso funzionale potrebbe attribuirsi rilievo alla «diversità di alcune delle singole parole impiegate (negli atti tipici da una parte e nelle dichiarazioni dall’altra)», giacché ciò equivarrebbe a trasformare la verifica sulla “corrispondenza sostanziale”, tra gli uni e le altre, «in un puntiglioso (e inammissibile) controllo sulla corrispondenza “formale” delle espressioni usate».
3.2.— Assume, ancora, la resistente Camera che, oltre a quelli direttamente riferibili all’interessato, rileverebbero – sempre ai fini della dimostrazione della sussistenza del nesso funzionale – numerosi altri atti tipici di funzione, provenienti da diversi appartenenti al medesimo gruppo parlamentare.
Difatti, attraverso «tale complessa ed articolata attività ispettiva», si denunciava «esattamente quanto rilevato» nelle dichiarazioni qui in contestazione, e cioè che l’attività della magistratura «sarebbe unidirezionalmente rivolta a danneggiare una parte politica (in particolare: Forza Italia) e a favorirne un’altra (in particolare Pci-Pds-DS)».
Ciò premesso, la resistente Camera dei deputati sottolinea di non ignorare la sentenza di questa Corte n. 347 del 2004, nella quale si nega che possano assumere rilevanza – ai fini della verifica del “nesso funzionale” – atti parlamentari posti in essere da membri delle Camere diversi dal dichiarante; ciò nondimeno la resistente reputa tale affermazione «meritevole di revisione», e ciò in quanto la prerogativa prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione ha la funzione di «tutelare le istituzioni rappresentative (le Camere) e non i loro membri».
Nel caso di specie, poi, gli atti “di funzione” risultano provenire da deputati o senatori appartenenti allo stesso gruppo parlamentare del dichiarante.
3.3.— Infine,
Si assume che, secondo tale pronuncia, sarebbe sufficiente, ai fini dell’applicazione della garanzia della insindacabilità, la semplice «inerenza delle opinioni all’esercizio delle funzioni parlamentari», evenienza ipotizzabile in presenza di un «complessivo contesto parlamentare» nel quale tali opinioni risultino manifestate.
Del resto, prosegue
Reputa, pertanto, la resistente che sia necessario distinguere tre diverse evenienze: «opinioni del tutto estranee alla sfera della politica»; «opinioni connesse alla sfera della politica»; «opinioni connesse alla politica parlamentare», le sole non sindacabili ai sensi dell’art. 68 Cost.
3.4.— In prossimità dell’udienza di discussione,
3.4.1.— Nel rammentare il contenuto delle dichiarazioni oggetto del conflitto, la resistente sottolinea come le stesse si siano risolte, in sostanza, «nell’affermazione che una parte della magistratura avrebbe agito mossa da intenti squisitamente politici», e ciò «in ragione di una “collusione diretta e precisa” con una specifica parte politica».
Tale essendo la sostanza delle opinioni espresse extra moenia, risulterebbe evidente come il riferimento al segretario politico e al responsabile del settore giustizia dei democratici di sinistra altro non sia stato se non «l’individualizzazione-personalizzazione delle critiche rivolte alla parte asseritamente collusa con la magistratura, e cioè i DS», avendo l’interessato semplicemente «fatto ricorso ad una figura retorica, menzionando, in forma di sineddoche, la parte (i due uomini politici), per il tutto».
Ribadisce, inoltre,
3.4.2.— Per un verso, difatti, si evidenzia come proprio il deputato delle cui opinioni si controverte, «in numerosi atti di funzione» (ulteriori rispetto a quelli già allegati dalla resistente alla propria memoria di costituzione), abbia «manifestato, intra moenia, opinioni che quelle proiettate all’esterno si sono limitate a divulgare».
In particolare, nell’intervento alla seduta della Camera del 17 luglio 1996, egli ebbe a manifestare l’intendimento di sollevare «come grande tema istituzionale la questione del rapporto tra politica e magistratura», sottolineandone «l’incombente drammaticità».
Del pari rilevanti, poi, si paleserebbero gli interventi del 28 gennaio e del 28 luglio 1998, atteso che nel primo l’interessato sostenne l’esistenza di un collegamento privilegiato tra il partito democratico della sinistra e settori della magistratura, censurando in particolare l’avvenuta «distruzione dei partiti di tradizione democratica ed occidentale da parte di alcune procure che hanno però risparmiato il PDS e la sinistra democristiana», e criticando, inoltre, – nel corso del secondo dei menzionati interventi – «l’uso politico della giustizia, l’uso di quest’ultima a fini di lotta politica secondo un disegno non giudiziario ma politico».
Da quanto precede dovrebbe evincersi che già negli specifici atti di funzione ascrivibili al predetto parlamentare possa essere rinvenuta «la sostanza della dichiarazione in contestazione».
3.4.3.¾ Per
altro verso, poi,
Pur conscia dell’indirizzo di recente espresso dalla giurisprudenza costituzionale, incline ad escludere la rilevanza delle opinioni manifestate intra moenia da altri parlamentari, la resistente reputa che gli argomenti sui quali si fonda tale indirizzo contraddicano «le premesse» stesse degli orientamenti tradizionali espressi dalla Corte «in materia di insindacabilità parlamentare».
Quanto, poi, agli atti di funzione anteriori alle dichiarazioni extra moenia, se è vero che recenti pronunce della Corte mostrano di ritenere che il tempo intercorrente tra i primi e le seconde non dovrebbe essere eccessivamente lungo, è pur vero che la stessa giurisprudenza costituzionale non ha chiarito quale sia il criterio per stabilire, a priori e con certezza, «il massimo spatium temporis ammissibile».
1.—
Assume, in particolare, la ricorrente – sul presupposto di essere chiamata a giudicare, in seconde cure, della domanda di risarcimento danni proposta dagli onorevoli Walter Veltroni e Pietro Folena nei confronti dell’on. Silvio Berlusconi, avendoli il medesimo, a loro dire, indicati, nel corso della trasmissione radiofonica “Radio anch’io” del 30 novembre 1999, «quali complici e in collusione con alcuni magistrati, autori di un disegno teso ad eliminare una parte politica a danno di un’altra» – l’illegittimità della predetta deliberazione. Con la stessa, difatti, l’assemblea parlamentare, qualificando «i fatti oggetto del (…) procedimento», devoluto al suo esame, alla stregua di «opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni», ha ritenuto di dover ricondurre le dichiarazioni in questione al disposto di cui all’art. 68 Cost.
2.— Il ricorso è inammissibile.
2.1.—
Dopo avere specificato, dunque, la pretesa avanzata
dagli attori nel giudizio civile e la relativa causa petendi da loro posta a fondamento della domanda
risarcitoria, la ricorrente autorità giudiziaria si è astenuta dall’effettuare
una analitica ricognizione dell’esatto ed obiettivo contenuto delle
dichiarazioni extraparlamentari rese dall’interessato. Nella motivazione in
diritto dell’atto di promovimento del conflitto,
Non vi è, quindi, alcun elemento che consenta di stabilire l’effettiva portata delle dichiarazioni de quibus, genericità, questa, cui simmetricamente corrisponde l’evasività della descrizione anche del contenuto della delibera di insindacabilità, adottata dall’assemblea parlamentare il 9 luglio 2003, indicata erroneamente nei suoi stessi estremi identificativi.
2.2.— Ne consegue che – come affermato da questa Corte in una fattispecie analoga (si trattava, allora, di dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso di una trasmissione televisiva) – le descritte carenze dell’atto introduttivo del giudizio comportano l’inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione, dal momento che non consentono di cogliere, in modo esaustivo, l’oggetto del contendere (sentenza n. 79 del 2005).
Ciò in quanto, stante il principio della necessaria autosufficienza che deve caratterizzare l’atto introduttivo del giudizio innanzi a questa Corte, l’assenza nel ricorso di una «compiuta esposizione dei fatti, non solo perché non vengono riportate le frasi pronunciate dal deputato (…) nel corso della trasmissione» – frasi che, in ogni caso, «assumono importanza fondamentale ai fini dell’accertamento dell’eventuale nesso funzionale con atti parlamentari tipici» –, «ma soprattutto perché, in luogo delle parole pronunciate nel corso della trasmissione, vengono espresse valutazioni circa l’incidenza lesiva delle dichiarazioni del deputato» – come, appunto, anche nel caso in esame – si traduce inevitabilmente «a norma degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel difetto del requisito essenziale del ricorso, che deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile» (così la citata sentenza n. 79 del 2005).
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati, con l’atto indicato in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.
Franco
BILE, Presidente
Depositata
in