SENTENZA N.
79
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai
signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della
delibera della Camera dei deputati del 17 gennaio 2001 relativa alla
insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei
confronti di Giuseppe Arlacchi, promosso dalla Corte d’appello di Roma con
ricorso notificato il 26 luglio 2002, depositato in cancelleria il 7 agosto
2002 e iscritto al n. 33 del registro conflitti 2002.
Visto l’atto di costituzione della
Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 14
dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;
udito l’avvocato Roberto Nania per
Ritenuto in
fatto
1. -
-
che traendo spunto da un processo allora in corso presso il Tribunale di
Palermo nei confronti del senatore Giulio Andreotti e da un libro scritto da
Pino Arlacchi, intitolato «Il processo. Giulio Andreotti sotto accusa a
Palermo», il deputato Sgarbi aveva espresso nella trasmissione televisiva
giudizi ritenuti da Arlacchi «lesivi della sua identità e del suo impegno
scientifico, politico e civile contro la criminalità organizzata, dipingendolo
come un ‘mercante della giustizia’» che aveva tratto immeritate fortune e
vantaggi anche economici dall’opera dei ‘pentiti’, sfruttando il fenomeno
mafioso e lucrando «sulla pelle» di imputati per reati di mafia, tra cui lo
stesso Andreotti, e sottolineando che proprio Arlacchi nella precedente
legislatura era stato nominato consulente del Ministero dell’interno del
Governo presieduto dal senatore Andreotti, ricevendo per detto incarico la
somma di duecento milioni di lire;
-
che in pendenza dell’appello proposto da Pino Arlacchi nei confronti della
sentenza di primo grado, che aveva ritenuto sussistenti gli estremi della
scriminante del diritto di critica e di cronaca, era intervenuta la
deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati del 17 gennaio 2001.
Ciò
premesso, la ricorrente ritiene che
2. - Il ricorso, dichiarato ammissibile con ordinanza n. 379
del 10 luglio 2002, depositata il 23 luglio 2002, è stato notificato alla
Camera dei deputati insieme all’ordinanza il 26 luglio 2002 e depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 7 agosto 2002.
3. - Con atto depositato il 5 agosto 2002 si è costituita
La
difesa della Camera precisa, in fatto, che nel corso della trasmissione
televisiva del 13 gennaio 1996 il deputato Sgarbi ebbe a dire:
«Questo
perché avvenne? Perché
Ciò
premesso, la resistente ritiene che il giudizio sia inammissibile o
improcedibile per plurimi motivi, e in particolare perché:
a)
nell’atto introduttivo non sono riprodotte le ‘frasi’ del deputato Sgarbi che
dovrebbero costituire l’oggetto del conflitto; omissione che renderebbe carente
la prospettazione del thema decidendum;
b)
il medesimo difetto impedirebbe inoltre «di discernere le dichiarazioni sulle
quali si è formato il convincimento del giudice», dal momento che nel ricorso i
‘giudizi lesivi della dignità e dell’impegno’ di Arlacchi vengono espressi sulla base di una ‘ricostruzione’ soggettiva che
non corrisponde al tenore testuale delle dichiarazioni e che rende «impossibile
discernere se talune formule – non attribuibili al deputato, ma che nondimeno
figurano nell’atto introduttivo – abbiano rivestito efficacia causale immediata
e diretta nell’elevazione del conflitto».
Nel
merito,
In
positivo, l’insindacabilità delle dichiarazioni in esame discenderebbe dalla
loro riconducibilità ad attività parlamentari, posto che le proposizioni
riguardanti «i (pretesi) vantaggi che il deputato Arlacchi avrebbe tratto dalle
vicende giudiziarie del senatore Andreotti» andrebbero collegate al costante
«impegno politico-parlamentare» del deputato Sgarbi sul tema del ‘processo
Andreotti’, con particolare riguardo «al ruolo dei cosiddetti pentiti»; impegno
del quale sarebbero espressione le interrogazioni 2/01770 del 21 aprile 1999,
3/00010 del 29 aprile 1994 e 3/00009 del 29 aprile 1994, mentre «il costante
impegno ispettivo» del deputato Sgarbi in relazione al problema della
‘gestione’ dei collaboratori di giustizia sarebbe testimoniato dalle
interrogazioni 4/08683 del 21 marzo 1995, 2/00252 del 21 ottobre 1996, 3/01624
del 28 ottobre 1997. La risonanza in ambito parlamentare della attività di
consulenza prestata dal deputato Arlacchi per il Ministero degli interni
sarebbe a sua volta dimostrata dalle interrogazioni 4/05288 del 16 novembre
1994 e 4/14128 del 27 settembre
Infine
Con
memoria depositata il 26 novembre 2004
A
tal proposito la resistente sottolinea come la «personale sintesi» delle
dichiarazioni del deputato, contenuta nel ricorso, «non è idonea a prospettare
i termini della controversia sottoposta alla cognizione della Corte». Dovendo
Al
riguardo, non potrebbe avere rilievo che
Sotto
altro aspetto, la lamentata anomalia del ricorso lederebbe anche il principio
del contraddittorio, risultando «incerto, dal punto di vista difensivo, se il
contraddittorio concernente la sfera di operatività della garanzia
costituzionale di cui all’art. 68, primo comma, Cost. debba riguardare le
dichiarazioni così come rese dal parlamentare ovvero il tenore e il significato
che ha ritenuto personalmente di ravvisarvi il giudice».
Nel
merito, la memoria ripercorre le considerazioni già svolte nell’atto di
costituzione.
Considerato
in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, promosso dalla Corte d’appello di Roma nei confronti della Camera dei
deputati, investe la deliberazione con cui l’Assemblea, nella seduta del 17
gennaio
Le
espressioni ritenute offensive erano state pronunciate nel corso della
trasmissione televisiva ‘Sgarbi
quotidiani’ del 13 gennaio 1996, e si riferivano, come emerge dalla esposizione
in fatto, ai vantaggi anche economici che il «deputato progressista Arlacchi»
avrebbe tratto dalla pubblicazione di un suo libro dedicato al processo in
corso a Palermo contro il senatore Andreotti, venduto «sulla pelle di
Andreotti», che quando era stato Presidente del Consiglio aveva chiamato lo
stesso Arlacchi a svolgere attività di consulente sulla mafia e sui pentiti.
2. - Questa Corte, con ordinanza n. 379
del 2002, ha ritenuto, in sede di prima e sommaria delibazione, ammissibile
il conflitto, riservando espressamente all’attuale fase processuale, nella
quale il giudizio si svolge nel contraddittorio tra le parti, ogni ulteriore
decisione, anche relativamente all’ammissibilità.
3. - Il ricorso è inammissibile.
Nell’atto
di costituzione, nella successiva memoria depositata in prossimità dell’udienza
pubblica e nella discussione nel corso dell’udienza stessa, la difesa della
Camera dei deputati resistente ha eccepito sotto vari profili l’inammissibilità
o improcedibilità del ricorso.
In
particolare, la resistente rileva che nell’atto introduttivo non sono
riprodotte le frasi ritenute offensive pronunciate dal deputato Sgarbi nel
corso della trasmissione televisiva, ma è contenuta una ricostruzione dei
giudizi nei confronti di Arlacchi che non corrisponde al tenore testuale delle
opinioni espresse dal deputato Sgarbi: da un lato la mancata riproduzione delle
frasi pronunciate renderebbe carente la prospettazione del thema decidendum, dall’altro la libera rielaborazione del tenore di
tali frasi impedirebbe di «discernere le dichiarazioni sulle quali si è formato
il convincimento del giudice in ordine alla elevazione del conflitto».
In
effetti, l’atto introduttivo del ricorso non contiene una compiuta esposizione
dei fatti, non solo perché non vengono riportate le frasi pronunciate dal
deputato Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva – frasi che assumono
importanza fondamentale ai fini dell’accertamento dell’eventuale nesso
funzionale con atti parlamentari tipici di cui le frasi potrebbero essere la
divulgazione -, ma soprattutto
perché, in luogo delle parole pronunciate nel corso della trasmissione, vengono
espresse valutazioni circa l’incidenza lesiva delle dichiarazioni del deputato
Sgarbi sull’impegno «scientifico, politico e civile contro la criminalità
organizzata» di Arlacchi.
E’
ben vero che le frasi pronunciate dal deputato Sgarbi sono riprodotte nella
deliberazione di insindacabilità allegata al ricorso della Corte d’appello, ma
ciò che rende il ricorso inammissibile non è solo, come s’è già detto, l’aver
omesso di riprodurre quelle frasi nel
ricorso, bensì la loro sostituzione con una libera rielaborazione ad opera
dell’autorità giudiziaria ricorrente. Ne risulta, infatti, una impropria
sovrapposizione tra l’oggettiva rilevanza delle opinioni espresse dal deputato
Sgarbi e l’interpretazione soggettiva che ne è stata data, che interferisce con
l’accertamento del nesso funzionale tra le frasi pronunciate nel corso della
trasmissione televisiva e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le
frasi stesse potrebbero essere la divulgazione esterna.
La
mancanza di una compiuta esposizione dei presupposti di fatto del conflitto di
attribuzione si traduce, a norma degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, nel difetto di un requisito essenziale del ricorso, che deve
conseguentemente essere dichiarato inammissibile.
per questi motivi
dichiara
inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
proposto dalla Corte d’appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati,
con l’atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2005.