SENTENZA N. 141
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1,
commi da
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 20 marzo 2007 il Giudice relatore Romano Vaccarella;
uditi gli avvocati Giuseppe Franco
Ferrari e Roland Riz per
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso (n. 33 del 2006) notificato il 24
febbraio 2006,
La ricorrente ritiene che tale normativa, col disciplinare la suddetta prestazione e nel prevederne l’erogazione direttamente attraverso organi ed uffici dell’amministrazione statale, senza alcun coinvolgimento della Provincia, violi le competenze statutarie in materia di assistenza e beneficenza pubblica e le relative norme di attuazione, nonché la disposizione di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 266 del 1992.
Ad avviso della ricorrente, infatti, le erogazioni in questione hanno natura assistenziale e non già previdenziale e sono pertanto riconducibili alla previsione dell’art. 8, n. 25), dello statuto del Trentino-Alto Adige, che attribuisce alle Province autonome potestà legislativa primaria in materia di «assistenza e beneficenza pubblica», nel solco di quella giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 17 del 1995 e n. 31 del 1986) secondo cui l’art. 38 della Costituzione configura due modelli distinti, dei quali, l’uno, fondato sulla solidarietà collettiva, che garantisce ai cittadini, per il caso di accertate situazioni di bisogno, i mezzi necessari per vivere, e l’altro, suscettibile di realizzazione mediante strumenti mutualistico-assicurativi, che attribuisce ai lavoratori, prescindendo dallo stato di bisogno, la diversa e più elevata garanzia del diritto ai mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
Una conferma di ciò starebbe nel fatto che, mentre l’art. 1 del d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali), assegna alla Regione Trentino-Alto Adige, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 6 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, la facoltà di integrare la legislazione dello Stato e di costituire appositi istituti autonomi o di agevolarne l’istituzione «in materia di protezione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi, nei casi di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e maternità», e, cioè nella materia della previdenza sociale obbligatoria strettamente intesa, lo statuto riserva invece la materia dell’«assistenza sociale» alla potestà legislativa esclusiva delle Province autonome, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 106 del 2005, n. 236 del 2003, n. 520 del 2000, n. 355 del 1992, nn. 75 e 36 del 1992, n. 532 del 1988, n. 139 del 1985 e n. 250 del 1974).
Osserva,
infine, la ricorrente che se le norme di attuazione dello statuto per
Ritiene peraltro la provincia che, anche ove fosse attuato il principio della leale collaborazione, esso andrebbe armonizzato con quello sancito dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, il quale prevede che, «fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell’ambito del territorio regionale o provinciale», e pone pertanto il divieto dei vincoli di destinazione delle risorse previste da fondi statali, coerentemente con il principio che vieta trasferimenti finanziari dallo Stato agli enti territoriali con vincolo di destinazione nelle materia di competenza regionale e provinciale, ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 16 e 423 del 2004 e n. 370 del 2003).
1.2.– Si è
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale osserva che l’erogazione di un
assegno una tantum per la nascita di
un figlio è riconducibile, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 287 del
2004), ad un intervento in materia di «previdenza sociale» (assegnata
dall’art. 117, comma secondo, lettera o,
Cost., alla competenza legislativa esclusiva dello Stato); sicché non rileva,
ai fini dell’applicazione dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001, nessuna delle previsioni statutarie che attribuiscono alla provincia
autonoma potestà legislativa in materia di assistenza e beneficenza pubblica.
2.– Con tre distinti ricorsi (nn. 35, 36 e 39 del 2006), le Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna promuovono giudizio di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), tra cui l’articolo 1, commi 330.
2.1.– In
particolare,
La ricorrente ritiene, infatti, che la creazione di un fondo diretto ad interventi gestiti esclusivamente da un organo statale invada la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di politiche sociali, soggiungendo che vi sarebbe una concreta limitazione degli ordinari finanziamenti destinati alle attività programmate dall’ente regionale, essendo stati contestualmente ridotti in modo considerevole i trasferimenti finanziari da parte dello Stato sul Fondo nazionale delle politiche sociali, cosicché si sarebbe verificato un effetto di sostituzione del nuovo fondo all’attività regionale in materia, con conseguente lesione delle prerogative degli enti regionali nelle loro funzioni e nelle corrispondenti risorse finanziarie.
2.1.1.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale osserva, per un verso, che la previsione dell’art. 1, comma 330, rientra nella materia della «previdenza sociale», assegnata dall’art. 117, comma secondo, lettera o), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (come già stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 287 del 2004) e, per altro verso, che tale norma non detta alcuna regola circa i soggetti e gli organi competenti ad effettuare le scelte di spesa e le modalità delle erogazioni, per cui le censure formulate dalla ricorrente o hanno ad oggetto mere intenzioni del legislatore ovvero avrebbero dovuto avere ad oggetto norme ulteriori le quali, tuttavia, non risultano impugnate.
2.2.–
2.2.1.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale osserva, in primo luogo, che le finalità del fondo sono individuate nei commi successivi al 330 che non risultano impugnati, e inoltre che «la costituzione di un fondo presso un ministero, di per sé svincolata dai criteri di utilizzazione, rientra evidentemente nel sistema contabile dello Stato, sul quale le Regioni non possono rivendicare competenze».
2.3.–
La ricorrente ritiene infatti che lo Stato, intervenendo in una materia regionale per “chiamata in sussidiarietà”, avrebbe dovuto «percorrere la strada, costituzionalmente obbligata, di assegnare i finanziamenti al Fondo per le politiche sociali, e istituire una procedura di leale collaborazione» anziché prevedere «un fondo settoriale […] a destinazione vaga se non interamente franca […] e senza alcuna garanzia di partecipazione delle Regioni».
2.3.1.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha svolto difese identiche a quelle spiegate nel ricorso n. 36 del 2006.
3.– In prossimità dell’udienza
3.1.– In
particolare,
3.2.–
Anche
3.2.–
Infine,
4.– Anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato memoria in tutti i giudizi, articolando difese sostanzialmente unitarie.
In
particolare, con riguardo al comma
In ogni caso, ribadito che la previsione rientra nella materia del «sistema contabile dello Stato», l’Avvocatura generale ha puntualizzato che la norma, fissando la destinazione del fondo senza indicare alcuna norma procedimentale e di competenza, ha posto un limite allo Stato e non anche alle Regioni, per cui la dotazione del fondo potrebbe essere trasferita a queste ultime ed alle Province con una semplice indicazione dello scopo, senza vincoli e con la possibilità per esse di non assecondare gli obiettivi statali.
Dei vincoli, semmai, potrebbero derivare solo dalle previsioni contenute nei successivi commi 331, 332 e 333 che, essendo stati impugnati dalla sola Provincia autonoma di Bolzano, rimarrebbero comunque fermi per le altre Regioni ricorrenti, le cui impugnative, pertanto, risultano infondate.
In ogni caso, l’Avvocatura generale, soffermandosi sulla giurisprudenza costituzionale relativa a fondi statali per interventi in materie di legislazione regionale concorrente, ne ha sollecitato un riesame da parte della Corte al fine di consentire allo Stato la programmazione di una politica economica di sostegno, valida per l’intero territorio nazionale, quantomeno in tutti quei casi nei quali, risultando impossibile concedere dei benefici della stessa entità e nello stesso tempo ad opera di tutte le Regioni, emerge l’esigenza di operare una politica generale sul piano economico e sociale uniforme su tutto il territorio nazionale.
In particolare, quanto ai commi 331, 332 e 333, la finalità di incentivare le famiglie ad avere figli, «superando i timori delle giovani coppie ad incrementare il nucleo familiare» – sostanziandosi in una misura diretta a superare difficoltà «in prospettiva» e non a rimuovere problemi «preesistenti» – risulterebbe più vicina alla materia della previdenza sociale piuttosto che a quella, riservata alla potestà legislativa esclusiva della Provincia di Bolzano, della beneficenza ed assistenza pubblica.
L’Avvocatura generale osserva inoltre che, comunque, non verrebbe in rilievo il divieto discendente dal d.lgs. n. 266 del 1992, non trattandosi di «attività» svolte in ambito provinciale, atteso che, altrimenti, non potrebbe neppure essere disposto un rimborso di imposta a favore del cittadino della Provincia autonoma.
Considerato in diritto
1.–
2.– Le
Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna sollevano questioni di legittimità
costituzionale – oltre che di altre norme della medesima legge, questioni che
saranno oggetto di separate decisioni – dell’articolo 1, comma 330, della legge
n. 266 del
3.– Va preliminarmente disposta la riunione delle cause proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalle Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna in quanto aventi un oggetto parzialmente comune (comma 330) ed implicanti la soluzione di questioni – ancorché riferite a parametri diversi – sostanzialmente analoghe.
4.– La questione sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano (r.r. n. 33 del 2006) non è fondata.
3.1.–
Ad avviso
della ricorrente, da un lato, le norme impugnate rientrerebbero nella materia
della «assistenza e beneficenza pubblica», che lo statuto riserva alla sua
potestà legislativa esclusiva e, dall’altro lato, la sentenza n. 287 del
2004 (la quale aveva ricondotto analogo intervento alla materia della
«previdenza sociale»), non avrebbe alcun valore per
Aggiunge
4.2.– In proposito deve osservarsi che, se è vero che questa Corte si è pronunciata, con la sentenza n. 287 del 2004, su un ricorso proposto da una Regione a statuto ordinario, è anche vero che le considerazioni svolte in quella decisione, e dirette alla riconduzione di analoga normativa alla materia della «previdenza sociale», si attagliano anche al caso in esame.
In particolare, l’affermazione che le disposizioni allora scrutinate – sostanzialmente analoghe a quelle censurate dalla Provincia autonoma – non attenessero alla materia «assistenza» (riconducibile, si sosteneva, alla competenza regionale residuale) come valeva ad escludere la competenza regionale ai sensi dell’art. 117, comma quarto, Cost., così vale ad escludere la competenza della Provincia autonoma a norma dello statuto speciale, laddove questo esplicitamente si riferisce alla materia «assistenza e beneficenza pubblica».
Le provvidenze previste dalle norme oggetto del ricorso della Provincia presentano le medesime caratteristiche – decisive, secondo la sentenza n. 287 del 2004, per affermarne la natura «previdenziale» – di essere temporanee, di avere carattere indennitario e di «prescindere da ogni situazione di bisogno, di disagio o di difficoltà economica». Ed è appena il caso di rilevare che, se il comma 333 prevede, per beneficiare della provvidenza, un “tetto” di reddito, tale circostanza non incide sulla caratteristica da ultimo indicata, atteso che tale “tetto” è individuato in una somma compatibile con l’assenza di «bisogno, disagio o difficoltà economica» e si risolve, in sostanza, in uno strumento di selezione dei destinatari di risorse comunque limitate.
5.– Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni appena citate sono inammissibili per carenza di interesse.
La disposizione censurata si limita ad indicare la somma (€ 1.140 milioni) con la quale si intende «assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico», riservando ad altre norme «della presente legge» la individuazione degli interventi concreti riconducibili alle «finalità» genericamente enunciate dal comma 330.
Discende da ciò l’inidoneità di tale disposizione a ledere le competenze regionali, potendo la lesione derivare non già dall’enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità indicate in modo così ampio e generico, bensì (eventualmente) dalle norme nelle quali quel proposito si concretizza, sia per entità delle risorse sia per modalità di intervento sia, ancora, per le materie direttamente e indirettamente implicate da tali interventi.
per questi motivi
riservata a separati provvedimenti la decisione delle questioni sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, relativamente ad altre disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006);
riunite le cause promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalle Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 330, 331, 332 e 333, della legge n. 266 del 2005 sollevata, in riferimento all’art. 8, n. 25, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Süd Tirol) ed all’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia Autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe;
dichiara l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 330, della legge n. 266 del 2005 sollevate dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, comma quarto, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 114, 117, comma quarto, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione, con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco
BILE, Presidente
Romano
VACCARELLA, Redattore
Gabriella
MELATTI, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 27 aprile 2007.