SENTENZA N. 31
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ("Norme
per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale"), promossi con ordinanze emesse il
l agosto 1978 dal Pretore di Cuneo, il 13 dicembre 1978 dal Tribunale di Prato,
il 2 marzo 1979 dal Pretore di Ancona, il 30 maggio 1979 dal Pretore di Cuneo,
il 2 novembre 1978 dal Tribunale di Lecce, il 20 maggio 1980 dal Pretore di
Ferrara, il 6 giugno 1980 dal Tribunale di Brindisi e il 7 luglio 1982 dal
Pretore di Bologna, iscritte rispettivamente al n. 616 del registro ordinanze
1978, ai nn. 58, 353, 727 e 821 del registro
ordinanze 1979, e ai nn. 495 e 714 del registro
ordinanze 1980 e al n. 650 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 45, 87, 175 e 353 del 1979, e nn.
15, 263 e 325 del 1980 e n. 53 del 1983;
visti gli atti di costituzione di Casciola Mario, di Cipriani
Otello, di Donati Jolanda, dell'I.N.P.S. e di Mariani Alfredo, nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1985
il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
uditi l'Avv. Fulvio Comito per Casciola e Cipriani, l'Avv.
Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Cuneo, con ordinanze del l agosto
1978 e del 30 maggio 1979, il Pretore di Ancona, con ordinanza del 2 marzo
1979, il Tribunale di Prato, con ordinanza del 13 dicembre 1978, il Tribunale
di Lecce, con ordinanza del 2 novembre 1978, il Pretore di Ferrara, con
ordinanza del 20 maggio 1980, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 6
giugno 1980 ed il Pretore di Bologna, con ordinanza del 7 luglio 1982 (tutte
emesse nel corso di giudizi promossi da pensionati già lavoratori autonomi nei
confronti dell'I.N.P.S. al fine di conseguire un trattamento minimo di pensione
pari a quello spettante ai pensionati già lavoratori dipendenti) hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 2 e 9 (i Pretori di
Cuneo e di Ancora limitano peraltro l'impugnazione al solo art. 2) della legge
3 giugno 1975 n. 160 ("Norme per il miglioramento dei trattamenti
pensionistici e per il collegamento alla dinamica
salariale"), nella parte in cui prevedono un diverso trattamento minimo di
pensione per i lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti,
disciplinando in maniera differente la perequazione automatica del detto
trattamento minimo, che per i lavoratori autonomi é ancorato alle variazioni
del costo della vita calcolata dall'ISTAT, ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria mentre per i lavoratori dipendenti é
ancorato all'aumento dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime
contrattuali degli operai dell'industria.
Osservano i giudici a quibus che i diversi
sistemi di perequazione dei minimi di pensione, da un lato sono destinati ad
accentuare sempre più il divario tra il trattamento minimo pensionistico dei
lavoratori autonomi e quello dei lavoratori dipendenti, poiché il criterio
d'adeguamento automatico stabilito per questi ultimi tende a superare
percentualmente l'aumento del costo della vita, e, da un altro lato, non sembrano avere altra ratio se non quella di ripristinare col
tempo una differenziazione tra i due trattamenti minimi, che era già stata eliminata
con la loro parificazione, a decorrere dal 1 luglio 1975, disposta dall'art. 3
del d.P.R. 12 maggio 1972 n.
Senonché, vertendosi per entrambe le categorie nell'ambito del
sistema di sicurezza sociale e dei trattamenti minimi di quiescenza
riconosciuti ai lavoratori, tale ripristinata differenziazione sembra, a parere
dei predetti giudici, contrastare con gli artt. 3 e
38 Cost.. Se, infatti, una
differente disciplina tra lavoratori autonomi e dipendenti può giustificarsi
(nelle diverse gestioni, in rapporto all'entità degli oneri contributivi ed al
diverso sistema di liquidazione delle prestazioni) per la pensione normale,
essa invece non si giustifica nella determinazione del minimo pensionistico, il
quale, si sostiene nelle ordinanze di rimessione é
per sua natura sganciato dall'entità della contribuzione assicurativa
corrisposta: la sua funzione risponde ad esigenze di "sicurezza
sociale", essendo diretta ad assicurare il minimo livello economico
indispensabile a soddisfare le più elementari esigenze di sopravvivenza. Data
questa finalità alimentare, i minimi pensionistici devono essere riconosciuti
in misura identica a tutti i lavoratori poiché, una volta che il legislatore
abbia quantificato la somma necessaria per vivere, non v'é alcun razionale
motivo che giustifichi, a livello dei bisogni minimi vitali, una
discriminazione fra i titolari dei bisogni stessi a seconda che siano
lavoratori autonomi o dipendenti, dovendosi invero ritenere per tutti
necessaria la somma fissata come indispensabile per una esistenza
dignitosa e risolvendosi quindi ogni sperequazione nella determinazione di tale
minimo in violazione dei principio d'uguaglianza di pari dignità sociale dei
lavoratori.
Le norme impugnate violano pertanto, a parere dei giudici a quibus, l'art. 38 Cost., perché per la categoria meno favorita si deve ritenere
non raggiunto il minimo indispensabile alle elementari esigenze di vita, come
quantificato dallo stesso legislatore; e violano altresl'
l'art. 3 Cost., giacché la mancanza d'un razionale
motivo che possa giustificare la difformità di disciplina di situazioni simili
e l'abbandono d'un criterio equalitario (quanto a
livelli minimi ed ai sistemi perequativi degli stessi, in relazione sia alla
costante perdita di valore della moneta sia ad esigenze di miglioramento del
tenore di vita delle fasce più disagiate dei cittadini) é dimostrata dal fatto
che in precedenza lo stesso legislatore, in attuazione del precetto
costituzionale, aveva previsto l'introduzione d'una disciplina uniforme.
Tutte le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
2. - Nel giudizio promosso con l'ordinanza del 1 agosto 1978 del Pretore
di Cuneo si é costituito il signor Mario Casciola,
rappresentato dall'Avvocato Prof. Fulvio Comito,
chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale ed
osservando che nel sistema costituzionale, con riferimento ai criteri per determinare
lo standard minimo del tenore di vita, é consentita soltanto la distinzione tra
cittadini inabili al lavoro, per i quali é previsto il "diritto al
mantenimento ed all'assistenza sociale" e cittadini lavoratori pensionati
o divenuti invalidi od involontariamente disoccupati, per i quali é invece
previsto un qualcosa di più, e cioé il diritto a
"mezzi adeguati alle loro esigenze di vita", che devono essere
correlati alla quantità e qualità del lavoro svolto, e, nel loro minimo, alla
retribuzione minima intesa, ai sensi dell'art. 36 Cost., come quella "in ogni caso sufficiente ad assicurare
a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa". Consegue che
pienamente coerente col sistema costituzionale é la correlazione tra trattamento minimo di pensione e retribuzioni minime
contrattuali mentre incoerente é l'esclusione di tale correlazione. D'altra
parte, dovendosi interpretare l'art. 38, secondo comma, Costituzione in
coerenza con l'art. 35, primo comma, Costituzione (che "tutela il lavoro
in tutte le sue forme ed applicazioni"), i "mezzi adeguati alle
esigenze di vita", considerati nella loro entità minimale, non possono essere diversi per le diverse categorie di
lavoratori, per cui il trattamento minimo di pensione deve essere uguale per i
lavoratori autonomi e per quelli subordinati. Ed anche ritenendo consentita al
legislatore una gradualità nella realizzazione del sistema costituzionale, non
può essergli consentito, una volta realizzato tale
sistema, di discostarsi nuovamente da esso.
Nel giudizio promosso con l'ordinanza del Tribunale di
Prato si é costituito il sig. Otello Cipriani,
rappresentato dall'Avvocato Prof. Fulvio
Comito, svolgendo identiche considerazioni. Nello stesso
giudizio si é anche costituita, ma tardivamente, la signora Jolanda Donati.
Nel giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di
Bologna si é costituito il signor Alfredo Mariani, rappresentato dal Prof. Avv. Mattia Persiani,
insistendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.
3. - Nei giudizi promossi con le ordinanze del Pretore di Ferrara, del
Tribunale di Brindisi e del Pretore di Bologna si é costituito l'I.N.P.S., rappresentato dagli
Avvocati Elvira Rainone Tripputi,
Giovanni Belloni, Pasquale Vario, Angelo Renzullo e Fabrizio Ausenda, ponendo
in rilievo la disciplina differenziata delle contribuzioni dei lavoratori
autonomi e di quelli dipendenti: per i primi infatti sono previsti contributi
fissi, mentre per i secondi si hanno numerose classi contributive, con carico
progressivamente crescente di contributi riferiti al salario effettivamente
percepito e quindi con variazioni pressocché
continue. Di conseguenza, il sistema contributivo predispone un'enorme massa
contributiva per i lavoratori dipendenti, in costante aumento con le variazioni
salariali, mentre nulla di ciò si verifica per i
lavoratori autonomi. Non costituisce pertanto identica situazione essere
assicurato e contribuire come lavoratore autonomo ovvero come lavoratore
dipendente; finché, pertanto, non sia dedotta l'incostituzionalità e
l'irrazionalità della diversa situazione contributiva nemmeno può ritenersi
illegittimo ed irrazionale un differenziato regime dei
trattamenti minimi di pensione. D'altra parte, si sostiene sempre dall'I.N.P.S., il criterio di
perequazione previsto per i lavoratori dipendenti non può valere anche per i
lavoratori autonomi, il cui reddito non deriva da una retribuzione bensl' da un guadagno e la cui contribuzione viene
commisurata a parametri diversi da quelli previsti per i lavoratori a reddito fisso.
Per entrambe le categorie di lavoratori risulta
attuato, con mezzi diversi a causa della diversità delle loro situazioni
soggettive ed oggettive, il principio di proporzionalità ed adeguatezza delle
pensioni mentre il trattamento più favorevole per i lavoratori dipendenti trova
la sua ragione logica e giuridica nel maggior importo della contribuzione
versata dai lavoratori dipendenti.
Né vi é il preteso contrasto con l'art. 38 Cost., si assume ancora dall'I.N.P.S.,
giacché nel nostro sistema previdenziale il trattamento minimo di pensione non
ha una funzione "alimentare" e non é concepito come minimo
indispensabile mezzo di mantenimento né come minimo mezzo adeguato alle
esigenze del lavoratore giunto alla vecchiaia, tant'é
vero che il diritto a percepire il minimo pensionistico é indipendente da
condizioni di effettivo bisogno, e sussiste, come questa Corte ha confermato,
anche in presenza di altri redditi. É quindi contraddittoria la richiesta dei
lavoratori autonomi, che invocano il trattamento migliore
previsto per i lavoratori dipendenti, per i quali la perequazione automatica
non offre soltanto la difesa del minimo di pensione dall'aumento del costo
della vita ma un aggio rispetto ad esso, perseguendo Così scopi diversi da
quello di garanzia della sopravvivenza. Del resto l'art. 38 Cost. non va
interpretato nel senso che le esigenze di vita tutelate
debbano essere rigidamente uguali per tutti i lavoratori, prescindendo dal
reddito fruito durante la vita lavorativa ed assoggettato a contribuzione: appare,
pertanto, legittimo l'attuale sistema, essendosi perseguito l'ampliamento della
tutela sociale con razionale gradualità di passaggio imposta dalle
disponibilità finanziarie del Paese.
4. - In tutti i giudizi (ad eccezione di quello promosso con l'ordinanza
30 maggio 1979 del Pretore di Cuneo) é intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il
rigetto della questione di legittimità costituzionale, ed osservando che l'art.
38 Cost. non esclude la possibilità che prestazioni previdenziali spettanti ai
lavoratori dipendenti siano disciplinate in modo diverso da quelle spettanti ai
piccoli imprenditori (quali gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori
diretti): la norma costituzionale é rispettata quando la legge, per una certa
categoria, abbia apprestato un sistema previdenziale in qualche parte non
identico a quello previsto per un'altra categoria. Non
é poi violato il principio di eguaglianza perché, di
fronte all'esigenza previdenziale, lavoratori dipendenti e piccoli imprenditori
si trovano in situazioni diverse, in quanto per i primi vige il sistema della
pensione retributiva (commisurata cioé non all'entità
dei contributi versati ma ad una percentuale fissata dalla legge tenendo anche
conto dell'anzianità di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e
figurativa) mentre per i secondi (che non hanno ovviamente retribuzione) vige
il sistema della pensione contributiva (commisurata cioé
all'entità dei contributi versati durante il periodo d'assicurazione). É quindi
razionale che, ai fini della rivalutazione automatica delle pensioni, per i
titolari di pensioni retributive si faccia riferimento agli aumenti di
retribuzione di determinati lavoratori mentre per i
titolari di pensioni contributive, mancando per definizione una retribuzione di
riferimento, la rivalutazione sia agganciata all'aumento dell'indice del costo
della vita.
D'altra parte, osserva ancora l'Avvocatura, nel nostro sistema
previdenziale i trattamenti dei lavoratori subordinati ed autonomi sono stati
sempre differenziati, pur dopo la legge n. 153 del
1969; e tale differenziazione trova ragione nelle diverse compatibilità
finanziarie delle due gestioni che ne sopportano gli oneri: non é arbitrario,
pertanto, che i minimi di pensione possano, a differenza della pensione sociale
(che assolve ad una diversa funzione) essere diversi per le diverse categorie
di assicurati. Del resto, l'incremento della massa contributiva, dovuto ai
sensibili incrementi retributivi dei lavoratori dipendenti, spiega perché,
mentre per i lavoratori autonomi é rimasto fermo il criterio di perequazione
ancorato ad un indice oggettivo (riflettente le condizioni di vita della
generalità) per i lavoratori dipendenti é stato invece introdotto un criterio
che tiene conto della dinamica salariale, cioé d'un elemento che riflette la massa contributiva in
relazione alle variazioni della massa retributiva in coerenza con il sistema
assicurativo dei lavoratori dipendenti.
D'altronde, conclude l'Avvocatura, la tendenza a
realizzare gradualmente un ordinamento pensionistico, quanto più conforme e
generalizzato, non avrebbe giustificato né l'arbitraria estensione
dell'aggancio alla dinamica salariale fuori dell'ambito suo proprio né
l'inutile sacrificio della solidarietà di categoria, in un sistema nel quale é
praticato l'aggancio della pensione alla retribuzione. Di qui la razionalità
d'una disciplina diversificata che comunque assicura
anche ai minimi pensionistici dei lavoratori autonomi livelli base di poco
inferiori a quelli dei lavoratori dipendenti ed un congegno di perequazione
automatica alle variazioni del costo della vita.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze indicate in epigrafe pongono analoghe questioni: i
relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Con le predette ordinanze sono stati impugnati, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., gli artt. 2 e 9 della legge 3
giugno 1975, n. 160, nella parte in cui prevedono un diverso trattamento minimo
di pensione per i lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti e
disciplinano in maniera differente la perequazione automatica del trattamento
minimo delle pensioni stesse (che per i lavoratori autonomi viene
ancorato alle variazioni del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini
della scala mobile, mentre per i lavoratori dipendenti é determinato in base
all'aumento dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli
operai dell'industria). Si osserva, infatti, nelle ordinanze di rimessione che, trattandosi di minimi pensionistici, in
quanto tali finalizzati ad assicurare, nell'ambito del sistema di sicurezza
sociale, il minimo indispensabile a soddisfare le più elementari esigenze di
sopravvivenza, la previsione d'un diverso criterio d'adeguamento automatico e,
conseguentemente, la diversa determinazione del loro ammontare contrasti, da un
lato, con l'art. 38 Cost.,
dovendosi ritenere non raggiunto, per la categoria meno favorita, il minimo
indispensabile per vivere (come quantificato dallo stesso legislatore per la
categoria più favorita) e, dall'altro, con l'art. 3 Cost.,
non essendovi alcun razionale motivo che giustifichi, a livello dei bisogni
minimi vitali, una discriminazione fra i titolari dei bisogni stessi a seconda
che siano lavoratori autonomi oppure lavoratori dipendenti.
3. - Le questioni non sono fondate.
Al fine d'inquadrare i quesiti sottoposti all'esame di questa Corte nella
cornice degli interessi o valori che sottostanno alle scelte legislative in
materia pensionistica va premesso che due diverse
esigenze motivano, di regola, le predette scelte: la necessità d'accelerare il
processo tendente, quanto più possibile, alla parificazione dei minimi
pensionistici, nell'ambito di un unico sistema di perequazione periodica delle
prestazioni previdenziali e l'esigenza, di carattere squisitamente politico, di
controllare, nel miglior modo possibile, il fenomeno infiattivo.
Le precisate esigenze, per tanti versi contrastanti, non vanno taciute nel
riscontrare divergenze od oscillazioni nelle scelte del legislatore ordinario
in materia pensionistica.
Nel merito dei quesiti di cui in narrativa va anzitutto
evidenziato, e sottoposto ad analisi, il sillogismo sul quale si fondano le
ordinanze di rimessione.
Poiché i minimi pensionistici, si sostiene, sono finalizzati alla
soddisfazione di elementari bisogni, quasi si direbbe
di "pura sopravvivenza", poiché essi costituiscono il minimo vitale,
il minimo alimentare e poiché quest'ultimo non può
essere diversamente valutato a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o
di lavoratori autonomi (essendo identico per tutti) risulta illegittima la
scelta del legislatore ordinario allorché determina diversi minimi
pensionistici a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori
autonomi.
Qui va sottoposta ad analisi la "premessa maggiore"
dell'argomentazione ora indicata, precisando se davvero i minimi pensionistici
tendano a soddisfare unicamente le più elementari esigenze vitali, le Così
dette esigenze alimentari, se, cioé, corrisponda a
verità l'affermazione secondo la quale i precitati minimi garantiscano
unicamente il minimo vitale, il minimo esistenziale.
A proposito del minimo alimentare va subito
ricordato che anch'esso potrebbe logicamente, astrattamente ritenersi
diversificabile (essendo postulabili esigenze alimentari diverse per distinte
categorie di cittadini e lavoratori in ispecie): qui
si dà, tuttavia, per ammesso che, giuridicamente (si rinvia, invero, a quanto
accade per la pensione sociale, dal nostro legislatore determinata sempre in
misura uguale per tutti i cittadini) il minimo alimentare non é, di regola, in
materia pensionistica, determinato diversamente, nella sua entità, a seconda
delle diverse categorie di soggetti.
Rimane, conseguentemente, qui da analizzare il quesito, dianzi indicato, se il trattamento minimo delle pensioni dei
lavoratori, istituito con la legge 4 aprile 1952, n. 218, sia, o meno, diretto
a soddisfare elementari esigenze di sopravvivenza, a garantire, cioé, unicamente il minimo esistenziale.
La risposta al quesito comporta la determinazione dell'essenza
dell'istituto del trattamento pensionistico minimo
attribuito ai lavoratori (anche per distinguere quest'ultimo
dalla "pensione sociale", sempre determinata in maniera uguale per
tutti) e, da tale limitato profilo, l'esame dei contenuti tutelati dall'art. 38
Cost. e dell'intensità della tutela dei medesimi. D'altra parte é appunto il
precisato articolo che contiene le prime norme di riferimento
invocate nelle ordinanze di rimessione.
Né
Senonché il dibattito,
ideologicamente caratterizzato, tra l'antico, tradizionale orientamento, che
nettamente distingue i modelli di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 38
Cost. (assistenza da un lato e previdenza dall'altro) e l'orientamento, di
minoranza, che oscura la predetta distinzione riconducendo entrambi i modelli
all'unità di fondamento e funzione (liberare i cittadini dal bisogno) é men radicale, almeno ai nostri limitati fini, di quanto
possa credersi: anche l'ultimo dei citati orientamenti, infatti, pur aspirando
ad un tendenzialmente uguale intervento statale in materia di minimi
pensionistici, non disconosce che i lavoratori, avendo contribuito al benessere
della collettività, abbiano titolo ad un trattamento preferenziale. Da ciò
discende che, sia pur in funzione soltanto di una maggiore intensità di tutela,
le ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 38 Cost., rimangono distinte. E, comunque,
il "nostro" tema (della differenziazione dei minimi pensionistici
entro le diverse categorie di lavoratori) non risulta dal precisato dibattito
sufficientemente chiarito. Se i minimi pensionistici devono essere
indiscriminatamente uguali per tutti i cittadini, lo devono essere anche per le
diverse categorie di lavoratori; ma se una diversificazione quantitativa é possibile
tra cittadini in genere e lavoratori in ispecie,
rimane ancora tutto da chiarire se un'ulteriore
diversificazione sia possibile tra i vari gruppi di lavoratori.
Non resta, conseguentemente, che partire dall'interpretazione dell'art.
38 Cost., prescindendo, per
il momento, dalla successiva evoluzione legislativa in materia.
L'esame dell'art. 38 Cost.,
alla luce dell'intero sistema vigente all'atto della sua emanazione, chiarisce
che lo stesso articolo prospetta due distinte fattispecie tipiche, due diverse
ipotesi, rispettivamente nel primo e nel secondo comma. Tre profili strutturali
ed uno modale (la previsione dell'intervento della solidarietà collettiva per
l'attuazione della pensione sociale e l'intervento dei soggetti interessati o
di terzi per la realizzazione della pensione dei
lavoratori) separano le ipotesi in esame.
Il primo aspetto strutturale attiene ai soggetti: nel primo comma si
prevedono fatti giuridici attribuibili a soggetti non particolarmente
qualificati (cittadini) mentre nel secondo comma
s'ipotizzano fatti giuridici attribuibili a soggetti "propri"
(lavoratori). La distinzione tra cittadini e lavoratori qui viene
sottolineata non certo allo scopo d'affermare che soltanto nei confronti dei
cittadini, di cui al primo comma dell'art. 38 Cost.,
e non dei lavoratori, lo Stato debba istituire e gestire gli strumenti
operativi atti a soddisfare il diritto dei cittadini stessi al mantenimento ed
all'assistenza sociale; bensl' per precisare che il
secondo comma dell'art. 38 Cost., indicando fatti
giuridici di soggetti particolarmente qualificati (lavoratori) rinvia a tutte
le norme che impongono le contribuzioni previdenziali dei lavoratori stessi o
che comunque attengono al lavoro prestato. La previsione di fatti giuridici
attribuibili ai cittadini nel primo ed ai lavoratori nel secondo comma
dell'articolo in esame rileva in quanto in quest'ultimo
comma, e non nel primo, é da scorgersi un rinvio a tutte le norme relative al lavoro che si é prestato o si sta prestando. I
fatti di cui al secondo comma colpiscono soggetti che si presentano come
destinatari d'una serie di obblighi adempiuti
personalmente od attraverso terzi. É tutto ciò che distingue nettamente i
cittadini in genere, di cui al primo comma ed i lavoratori, cittadini particolarmente
qualificati: la speciale qualificazione subiettiva é
rilevante in funzione del rinvio ad un sistema di comportamenti giuridici, che costituiscono il presupposto della fattispecie tipica
prevista nel secondo comma dell'art. 38 Cost..
E già, da questo primo aspetto, va ricordato che, ove il trattamento
minimo delle pensioni dei lavoratori fosse
riconducibile al secondo comma dell'art. 38 Cost.,
esso, pur sganciato, quanto ad entità della stessa pensione, dall'entità delle
contribuzioni assicurative corrisposte, nel presupporre necessariamente queste
ultime, non potrebbe ritenersi, come si sostiene in alcune delle ordinanze di rimessione, del tutto sganciato dalle medesime. Non vi
sarebbe, ovviamente, una "integrazione al minimo" se non vi fosse una
base, calcolata in relazione alle contribuzioni
assicurative prestate, d'altra parte, del pari ovviamente, la predetta
"integrazione" non scatterebbe ove il calcolo relativo alle
contribuzioni versate raggiungesse già, per sé, il minimo di pensione.
Il secondo profilo strutturale che distingue le
ipotesi in discussione é costituito dalla diversità dei fatti giuridici dai
quali nascono i due distinti rapporti: nel primo comma i fatti collegati
dell'inabilità al lavoro e dell'essere sprovvisti dei mezzi necessari per
vivere condizionano il nascere del rapporto giuridico assistenziale; nel
secondo comma sono, invece, i fatti singoli di infortunio, malattia,
invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria a condizionare il sorgere
del rapporto giuridico previdenziale.
Ma ciò che caratterizza precipuamente la struttura dei due rapporti
giuridici in esame é il terzo elemento, relativo al contenuto finalistico delle due prestazioni in discussione: mentre
nel primo comma il rapporto giuridico assistenziale
prevede dal lato attivo il diritto del cittadino al mantenimento ed
all'assistenza sociale e dal lato passivo l'obbligo di prestazioni dirette a
provvedere ai mezzi necessari per vivere nel secondo comma il rapporto
giuridico prevede dal lato attivo il diritto dei lavoratori, in quanto tali, ad
essere forniti dei mezzi adeguati alle (loro) esigenze di vita e dal lato
passivo l'obbligo di prestazioni tendenti a garantire ai lavoratori stessi i
mezzi adeguati ora ricordati.
I mezzi necessari per vivere non possono identificarsi con i mezzi
adeguati alle esigenze di vita: questi ultimi comprendono i primi
ma non s'esauriscono in essi. Il confronto fra le due espressioni, usate
peraltro nello stesso articolo, conduce a rilevare che il Costituente, privilegiando la posizione dei lavoratori, anche in
considerazione del contributo di benessere offerto alla collettività oltreché delle contribuzioni previdenziali prestate, nel
primo comma dell'art. 38 Cost. garantisce ai cittadini il minimo esistenziale,
i mezzi necessari per vivere mentre nel secondo comma dello stesso articolo
garantisce non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari, di pura
"sussistenza" materiale bensì anche il soddisfacimento di ulteriori
esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori. Le prestazioni
previdenziali adeguate alle esigenze dei lavoratori ben possono, pertanto,
essere differenziate tra le diverse categorie dei
medesimi. Non si può, dunque, genericamente far riferimento al "minimo
vitale", richiamando l'art. 38 Cost.; occorre puntualizzare, invece, se ci si riferisce al
primo comma dello stesso articolo, e cioé ai mezzi
necessari per vivere, al minimo esistenziale, alimentare, ed in tal caso é
legittimo richiedere un'indifferenziazione, un'uniformità, una determinazione
quantitativa unica, per tutti i cittadini; se, invece ci si riferisce al
secondo comma dell'art. 38 Cost. (ed a questo comma si rifanno le ordinanze di
rinvio) non é più legittimo richiedere una determinazione quantitativa unica,
uniforme, per tutti i lavoratori, in quanto l'oggetto della valutazione che
conduce al giudizio di adeguatezza dei mezzi alle esigenze di vita può
riguardare anche la posizione economico-sociale delle diverse categorie di
lavoratori, i rischi volontariamente assunti o comunque incombenti, i redditi
conseguiti durante l'attività lavorativa ecc.: la valutazione ora indicata può
ben condurre a determinazioni quantitativamente diversificate delle prestazioni
previdenziali.
Conferma di ciò é nel fatto che il legislatore,
esattamente interpretando il primo comma dell'articolo in esame, ha sempre
mantenuto unico, uniforme, per tutti i cittadini, l'ammontare della pensione
sociale (aumentandola, nei diversi tempi, anche in maniera uniforme) ed ha
sempre mantenuto la stessa pensione ad un livello più basso di tutti i minimi
pensionistici dovuti ai lavoratori.
V'é, infine, il profilo modale che ancora separa i
modelli dei quali qui si discute. Per realizzare la garanzia assicurata
ai cittadini, per provvedere alla pensione sociale, l'art. 38 Cost.
implicitamente in mancanza di contribuzioni previdenziali (non trattandosi di
lavoratori non é dato invocare solidarietà particolari di gruppi o categorie)
si fonda unicamente sulla solidarietà collettiva, chiamando i cittadini tutti a
fornire i mezzi economico-finanziari indispensabili ad
attuare le prestazioni assistenziali. Allo scopo di realizzare, invece, la
garanzia assicurativa ai lavoratori, per provvedere alla prestazione
previdenziale, l'art. 38, secondo comma, si rifà, implicitamente, almeno finché
sia attuato mediante strumenti mutualistico- assicurativi,
alle contribuzioni versate durante i periodi di lavoro. Ed é, invero, questo
profilo modale che non permette di ricondurre, senza adeguate considerazioni,
al modello di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost. l'istituto della pensione
minima dei lavoratori, per altro verso rientrante in esso.
Vale concludere l'esame delle ipotesi tipiche
individuate dall'art. 38 Cost. ricordando che l'idea di sicurezza sociale, a
parte ogni precisazione sulla medesima (non possibile in questa sede) ispira
tutto l'articolo in esame. Pur essendo unico il fondamento, l'anima ispiratrice
delle ipotesi in discorso, esse sono, come s'é visto strutturalmente e
qualitativamente distinte in quanto realizzano, in modo diverso, uno stesso
scopo; apprestando cioé ai cittadini, in generale, in
occasione di alcuni eventi e d'accertata situazione di
bisogno, alcune garanzie attraverso il concorso della collettività ed offrendo
ai lavoratori, in situazioni particolarmente significative, altre, più elevate
garanzie attraverso il concorso degli stessi lavoratori e dei datori di lavoro.
4. - L'indagine, a questo punto, si sposta, più propriamente,
sull'essenza dell'istituto del trattamento pensionistico minimo: l'esame fin
qui condotto sulle norme di riferimento, di cui all'art. 38 Cost., agevola notevolmente, é quasi superfluo rilevarlo, il
compito proposto. Se, infatti, si riuscisse, senza ulteriori
considerazioni, a ricondurre l'istituto della pensione minima dovuta ai
lavoratori al primo od al secondo comma dell'articolo più volte citato si
avrebbe già ora, la risposta al quesito sull'indifferenziazione o meno dei
minimi pensionistici dei lavoratori. Ricondotto, infatti, al primo comma
dell'art. 38 Cost.,
trattandosi di garantire il minimo esistenziale, alimentare, l'istituto della
pensione previdenziale minima non sopporterebbe determinazioni quantitative
diverse; riferito, invece, al secondo comma dello stesso articolo, dovendosi
garantire mezzi adeguati alle esigenze, al tenore di vita dei lavoratori, ben
sarebbero possibili minimi differenziati di pensione per le varie categorie di
lavoratori.
Senonché, l'istituto
in esame dovuto all'evoluzione legislativa successiva all'emanazione della
vigente Costituzione potrebbe essere ricondotto al primo comma dell'art. 38
Cost. per l'idea di solidarietà ivi richiamata (alla quale peraltro l'istituto
fa soltanto in parte riferimento) mentre potrebbe essere ricollegato
all'ipotesi di cui al secondo comma dello stesso articolo per quanto attiene ai
fatti produttivi del rapporto giuridico che fonda il diritto alla prestazione
minima ed ai soggetti attivi dello stesso rapporto, con il conseguente rinvio
alla normativa previdenziale prevista dall'intero ordinamento.
Appunto perché ipotesi speciali, il trattamento pensionistico minimo é
stato da alcuni avversato giacché, non riuscendo a scorgere altra tipologia
pensionistica oltre l'alternativa assistenza (del tutto sganciata da
contribuzioni di singoli o di gruppi nonché diretta a
sopperire ad un accertato stato di bisogno) e previdenza (riferita al vecchio
sistema mutualistico-assicurativo) non si é tenuto
nel dovuto conto che il predetto trattamento minimo, realizza in pieno la
particolare garanzia offerta ai lavoratori dal secondo comma dell'art. 38 Cost..
La verità é che l'articolo in esame non é formula "ambigua":
esso, nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale", ipotizza
soltanto due modelli tipici della medesima; l'uno
fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) l'altro
suscettivo di essere realizzato, e storicamente realizzato anche nella fase
successiva all'entrata in vigore della Carta Costituzionale, mediante gli
strumenti mutualistico-assicurativi (secondo comma).
Lo stesso articolo non esclude tuttavia, e tantomeno
impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure
speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti. Ed é quanto avvenuto con l'istituto del trattamento minimo
pensionistico dovuto ai lavoratori.
A questo proposito é significativo quanto
accaduto in sede di Assemblea costituente. La commissione per
La pensione minima dei lavoratori é frutto dell'esercizio, da parte del
legislatore del 1952, dell'"ampia libertà" offertagli dal
Costituente: essa, invero, nasce appunto per realizzare, nei confronti dei lavoratori,
la particolare garanzia offerta dal secondo comma dell'art. 38 Cost..
Il Costituente garantisce ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze
di vita e vincola il legislatore ordinario a provvedervi: facendo, tuttavia,
implicitamente riferimento ai criteri mutualistico-assicurativi
allora in vigore si renderebbe impossibile l'attuazione della garanzia
(privilegiata) ora indicata nelle ipotesi in cui le contribuzioni previdenziali
corrisposte non raggiungano un'entità tale da determinare pensioni idonee a
garantire i mezzi adeguati in discussione. Con la paradossale conseguenza, che,
mentre i cittadini, inabili al lavoro e mancanti di mezzi necessari per vivere,
otterrebbero, in ogni caso, almeno il minimo alimentare
(in virtù del primo comma dell'art. 38 Cost.) i lavoratori, nelle ipotesi di
contribuzioni previdenziali insufficienti, non soltanto non conseguirebbero
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita ma, talvolta, neppure il minimo
alimentare. Per queste ragioni il legislatore del 1952, istituendo, per i
lavoratori, minimi pensionistici, sgancia i predetti minimi
dall'entità delle contribuzioni assicurative corrisposte: l'integrazione al
minimo rifiuta, invero, sia pure parzialmente, la logica del sistema
mutualistico. L'istituto della pensione minima per i lavoratori, nato per
realizzare compiutamente la ratio di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost., é, pertanto, figura che va
ricondotta a questo, nel senso che dello stesso tende ad attuare la ratio.
Per la verità, il legislatore del 1952 fu motivato ad istituire la
pensione minima dai casi di bisogno, "quasi" tendendo ad istituire
una pensione sociale per i lavoratori: e, se non si fossero verificati
mutamenti nelle previsioni legislative successive e nel diritto vivente, si
sarebbero posti ulteriori dubbi sulla natura della
pensione previdenziale minima. Senonché,
appunto le oscillazioni, le contraddizioni ("rimproverate" aspramente
ai legislatori) ed il desiderio da una parte della dottrina manifestato, di
"tornare alle origini", al fine di concedere l'integrazione al minimo
solo nei casi d'accertato bisogno, confermano che il motivo iniziale, per il
quale i minimi pensionistici per i lavoratori furono istituiti, é via via venuto meno; ed oggi può tranquillamente affermarsi che
l'istituto della prestazione pensionistica minima dei lavoratori va ricondotto,
senza più alcun dubbio, al secondo comma dell'art. 38 Cost..
Essendo l'integrazione al minimo concessa anche nei casi di cumulo di pensioni
e di pensione e lavoro retribuito, essa non costituisce una pensione sociale
dovuta ai lavoratori bensì uno strumento atto ad offrire mezzi adeguati alle
esigenze di vita dei lavoratori stessi.
Vale, infatti, ricordare che, nel sistema originario delle norme che
regolavano l'integrazione al minimo delle pensioni gestite dall'I.N.P.S., il trattamento minimo
pensionistico dei lavoratori era riguardato sotto un profilo squisitamente
soggettivo (cfr. art. 10
della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonché la legge 20 febbraio 1958, n. 55, che
ha accentuato questo profilo). In tale logica, l'erogazione del trattamento
minimo veniva subordinata al verificarsi di
particolari condizioni soggettivo - negative (oltreché
al mancato svolgimento di attività lavorativa, al non godimento di altre
prestazioni previdenziali, a qualunque titolo percepite, il cui importo
complessivo superasse quello del minimo garantito, ecc.) tutte concorrenti a
dimostrare che il reddito globale del pensionato fosse, effettivamente,
inferiore al minimo pensionistico.
Senonché ben presto
leggi, giurisprudenza e prassi amministrativa hanno enucleato situazioni nelle
quali il trattamento minimo delle pensioni dei lavoratori é stato riguardato
sotto un profilo oggettivo, quale garanzia, cioé, a
che la prestazione pensionistica abbia comunque un determinato livello minimo,
a prescindere dalle effettive condizioni soggettive del destinatario.
Vanno ricordate, a questo proposito, le leggi 12 agosto 1962, n. 1338, 27
ottobre 1965, n. 1199, e 30 aprile 1969, n. 153, per effetto delle quali
l'integrazione al minimo é stato escluso, in linea generale, soltanto per i
titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di altre forme di previdenza sostitutiva di detta
assicurazione, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca d'un
trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito. L'originaria
valutazione del reddito globale del pensionato, ai
fini dell'accertamento delle condizioni per l'erogazione del trattamento
minimo, é stata, pertanto, circoscritta al soli proventi derivanti da
trattamenti pensionistici, restando invece esclusa la rilevanza dei redditi
derivanti da attività lavorativa (v. art. 20 legge n. 153 del 1969, e art. 10,
ultimo comma, legge 3 giugno 1975, n. 160); si é reso
obbligatorio, cioé, l'intervento solidaristico
anche in ipotesi in cui i bisogni vitali del pensionato certamente risultavano
altrimenti soddisfatti. Peraltro, in deroga alla norma che, in
ordine al cumulo di pensioni, limitava l'integrazione al minimo
all'ipotesi in cui l'importo complessivo delle pensioni cumulate fosse
inferiore al minimo garantito, l'art. 23 della legge n. 153 del
In tal modo il legislatore ed il diritto vivente hanno finito ancor più
col nettamente distinguere la "pensione sociale", di cui al primo
comma dell'art. 38 Cost.,
dal trattamento minimo dei lavoratori pensionati in quanto la prima importa
necessariamente l'effettiva dimostrazione dello stato di bisogno del
beneficiario mentre il secondo non é per nulla condizionato da tale
dimostrazione. Il fatto che la "pensione sociale" provveda
a soddisfare del minimo alimentare il beneficiario non può, dunque,
indurre a ritenere che anche il minimo pensionistico in discussione provveda a
soddisfare unicamente i bisogni elementarmente materiali del lavoratore
pensionato. Se é vero che si é venuto a rendere obbligatorio
l'intervento solidaristico anche nei confronti di
pensionati i cui minimi bisogni vitali sono certamente ed altrimenti
soddisfatti da diverse fonti di reddito, non può, allo stato, ritenersi che il
trattamento minimo delle pensioni dei lavoratori soddisfi unicamente i predetti
minimi bisogni.
É la "pensione sociale" che provvede ai bisogni minimi,
alimentari del beneficiario: il legislatore ha, infatti, determinato sempre,
come s'é già più volte osservato, in un unico
ammontare, valido per tutti indistintamente i beneficiari, l'entità della
"pensione sociale".
Il fatto che, peraltro, il legislatore ordinario abbia mantenuto sempre
la pensione sociale in misura inferiore ai minimi pensionistici dei lavoratori conferma, ove proprio ve ne fosse bisogno,
che tali minimi non tendono a soddisfare unicamente bisogni di sopravvivenza bensl' anche esigenze di vario genere (relative, fra
l'altro, al tenore di vita dei lavoratori) che superano certamente i precitati
bisogni.
D'altra parte, attraverso la determinazione dei minimi pensionistici dei
lavoratori, il legislatore ordinario ha pienamente rispettato, come é stato
anche già sottolineato, la direttiva costituzionale
secondo la quale ai lavoratori va attribuita una posizione preferenziale
rispetto ai cittadini in genere: mantenendo, in misura inferiore, rispetto ai
minimi pensionistici dei lavoratori, l'importo della pensione sociale, il
legislatore ha indubbiamente mostrato di privilegiare, in modo conforme alla
Costituzione, i lavoratori.
5. - Da tutto ciò consegue che i trattamenti minimi qui in discussione
ben possono essere diversamente stabiliti dal legislatore per diverse categorie
di lavoratori, in relazione alle diverse
"esigenze di vita" dei lavoratori stessi. L'art. 38, secondo comma, Cost., invero, non vincola il
legislatore a considerare le esigenze di vita dei lavoratori come indiscriminatamente
uniformi, prescindendo dal reddito fruito durante la vita lavorativa ed
assoggettato a contribuzione e non lo vincola, certamente, a determinare un
unico minimo di pensione per tutte le categorie di lavoratori.
Non può pertanto, affermarsi che il trattamento minimo previsto per i
lavoratori autonomi debba automaticamente ritenersi inadeguato, ed in contrasto
con l'art. 38 Cost.,
soltanto perché la diversa categoria dei lavoratori dipendenti gode in concreto
d'un trattamento minimo superiore, essendo presumibile che per quest'ultima categoria il legislatore abbia
discrezionalmente valutato differentemente le "esigenze di vita" da
tutelare, tenendo eventualmente anche conto della maggiore massa contributiva
riflettente la maggiore massa retributiva. D'altra parte, le ordinanze di rimessione non adducono alcun
argomento atto a dimostrare che il minimo pensionistico dei lavoratori autonomi
sia, in sé e per sé considerato, inadeguato alle
"esigenze di vita" di questa categoria di lavoratori; ed anzi
implicitamente assumono il contrario allorché partono dal presupposto che tale
minimo doveva considerarsi adeguato nel 1975 (quando cioé
aveva raggiunto il medesimo ammontare di quello dei lavoratori dipendenti) e
che l'inadeguatezza e la conseguente violazione dell'art. 38, secondo comma Cost., siano intervenute solo successivamente, a causa del
divario determinato dal diverso sistema di perequazione automatica. Se é vero,
infatti, che, alla predetta data, l'entità del trattamento minimo (uguale per
tutti i lavoratori) soddisfaceva le esigenze tutelate dalla norma
costituzionale e se é vero che in seguito tale pensione minima, in virtù del
meccanismo d'adeguamento automatico alle variazioni del costo della vita, ha,
per i lavoratori autonomi, conservato intatto nel tempo il suo "potere
d'acquisto", non esiste violazione dell'art. 38 Cost.. Le norme impugnate, mentre hanno presumibilmente tenuto
conto delle effettive disponibilità finanziarie delle diverse gestioni e
dell'esigenza d'un graduale sviluppo del sistema previdenziale che ne
garantisse la copertura finanziaria (cfr. sentenza
di questa Corte n. 46 del 1979) hanno comunque assicurato ai lavoratori
autonomi il mantenimento inalterato del valore reale della pensione liquidata,
in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta.
6. - Nemmeno sussiste il prospettato contrasto con l'art. 3 Cost., il quale, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, non può ritenersi violato allorché
il legislatore assoggetti a disciplina diverse situazioni che presentino
elementi di differenziazione tali da giustificare una diversità di
regolamentazione.
Anche sotto questo profilo, i dubbi
d'incostituzionalità espressi nelle ordinanze di rimessione
si fondano tutti sul presupposto che il trattamento minimo pensionistico sia
diretto a soddisfare esclusivamente i minimi bisogni vitali od alimentari che,
in quanto tali, si assumono identici per tutti i lavoratori. Si é però già a
lungo precedentemente insistito nel dimostrare sia il
perché questo assunto non può in alcun modo essere condiviso sia il fatto che
"i minimi" delle pensioni dei lavoratori hanno una finalità diversa
da quella assistenziale, di garantire, cioé,
esclusivamente i mezzi necessari per vivere: il legislatore, pertanto, entro i
limiti della ragionevolezza, ben può discrezionalmente fissarli in misura
differenziata per diverse categorie di lavoratori allorché valuti
differentemente, nel concreto momento storico ed economico, le "esigenze
di vita" delle categorie stesse, eventualmente tenendo anche conto del
reddito fruito durante la vita lavorativa ed assoggettato a contribuzione.
Se pertanto i predetti "minimi" possono essere diversi, anche i
sistemi adottati per la loro perequazione automatica non devono necessariamente
essere identici, purché a tutte le categorie di lavoratori sia comunque assicurata - come avviene con la normativa
impugnata - la conservazione nel tempo del potere d'acquisto della pensione
minima, ritenuta adeguata alle "esigenze di vita" della singola
categoria di lavoratori.
La diversità di trattamento che deriva dalle norme in esame non appare
arbitraria od irragionevole, trovando essa la sua giustificazione nella
differente valutazione delle situazioni in cui versano le due categorie in
discussione; in particolare, va tenuto presente, da un lato, la diversa qualità
del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi
(coltivatori diretti, artigiani, commercianti) che godono d'un reddito e non
d'una retribuzione fissa nonché la diversa posizione
economica e sociale degli stessi, e, da un altro lato, la differente disciplina
delle contribuzioni previdenziali previste per gli uni e per gli altri.
Né può certamente ritenersi irrazionale la scelta attuata dalle norme
impugnate di due diversi criteri di adeguamento
automatico dei minimi pensionistici, trovando anch'essa giustificazione sia nei
diversi sistemi di contribuzione sia nei differenti sistemi di determinazione
della pensione, che per i lavoratori dipendenti é commisurata ad una percentuale
della retribuzione, fissata dalla legge (tenendo anche conto dell'anzianità di
contribuzione effettiva) mentre per i lavoratori autonomi é commisurata
all'entità dei contributi versati. Non é dunque, irrazionale che, per questi
ultimi, mancando una retribuzione di riferimento, sia stato mantenuto fermo un
criterio di perequazione automatica dei minimi pensionistici ancorato alle
variazioni del costo della vita, cioé ad un indice oggettivo mentre per i primi sia stato introdotto un
criterio che tien conto della dinamica salariale, cioé d'un elemento che riflette l'incremento della massa
contributiva in relazione alle variazioni della massa retributiva e che
determina la compatibilità finanziaria della gestione.
In contrario, non può essere utile il richiamo alla sentenza di questa
Corte n. 34 del 1981, la quale s'é occupata di una
fattispecie del tutto diversa, relativa non già alla determinazione
dell'ammontare dei minimi di pensione bensì allo stesso diritto di ottenere
l'integrazione al minimo per i titolari di altra pensione. In quell'occasione, invero,
Ugualmente non conferente é, infine, il richiamo all'art. 33 della legge
30 aprile 1969, n. 153, per dedurne che, avendo allora il legislatore previsto
l'introduzione d'una disciplina uniforme, sarebbe, per ciò solo, dimostrata
l'inesistenza di alcun razionale motivo che possa
giustificare la denunciata diversità di trattamento. Il legislatore delegante
del 1969, infatti, aveva indicato degli obiettivi di parificazione, tra tutte
le categorie di lavoratori, nell'ambito d'un ulteriore
sviluppo del sistema pensionistico, da realizzare sempre con la gradualità
imposta dalla necessità d'una razionale considerazione sia delle esigenze di
vita dei lavoratori sia delle effettive disponibilità finanziarie (cfr. sentenza
n. 128 del 1973). Se successivamente il
legislatore, sulla base d'una diversa e non irrazionale considerazione di
queste esigenze e necessità, ha operato una scelta diversa, quest'ultima
non é censurabile in questa sede, non essendo ovviamente preclusa dalle
precedenti determinazioni.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi di cui in narrativa, dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 9 della legge 3 giugno 1975 n. 160, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1986.