Commento
alla decisione di
Antonio Ruggeri, Potestà legislativa primaria
e potestà "residuale" a confronto
SENTENZA
N. 48
ANNO 2003
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria
FLICK "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
articoli 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 1° luglio 2002, n. 10,
recante "Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme
sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n.
4", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri
notificato il 5 settembre 2002, depositato in cancelleria il 12 successivo ed
iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2002.
Visto
l’atto di costituzione della Regione Sardegna;
udito nell’udienza pubblica del 28 gennaio 2003 il
Giudice relatore Valerio Onida;
uditi l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il
Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Graziano Campus e Sergio Panunzio per la Regione Sardegna.
Ritenuto
in fatto
1.– Con ricorso notificato il 5
settembre e depositato il successivo 12 settembre 2002 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 1° luglio 2002,
n. 10, recante "Adempimenti conseguenti alla istituzione
di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge
regionale 2 gennaio 1997, n. 4", con particolare riguardo all’art. 1, con
il quale, a seguito dell’istituzione, in forza della legge regionale 12 luglio
2001, n. 9, delle nuove province di Carbonia-Iglesias,
del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio, si dispone che l’elezione degli organi delle
nuove province abbia luogo nell’ordinario turno di elezioni amministrative
dell’anno 2003, con conseguente scadenza di diritto del mandato degli organi
delle province preesistenti di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari (sul
territorio delle quali la istituzione delle nuove province incide), organi al
cui rinnovo si procede nella stessa data.
Ad avviso del ricorrente, benché
alla Regione Sardegna sia attribuita dall’art. 3 dello statuto speciale di autonomia competenza legislativa primaria nella materia
dell’"ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni", e
benché "rientri nelle sue competenze l’istituzione di nuove province nel
territorio – cfr. sentenza
della Corte costituzionale n. 230 del 2001 e art. 43 dello statuto" –, tale
competenza legislativa deve tuttavia essere esercitata nei limiti derivanti
dall’armonia con le norme della Costituzione e con i principi dell’ordinamento
giuridico della Repubblica. Le disposizioni censurate, in particolare l’art. 1,
comma 2, eccederebbero la competenza della Regione, in quanto
la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione recata dalla
legge cost. n. 3 del 2001, nel nuovo testo dell’art. 117,
comma 2, lettera p, attribuisce alla competenza esclusiva dello
Stato la materia della "legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane". La
disciplina della materia elettorale degli enti locali, inoltre, sarebbe
organicamente contenuta nella normativa statale vigente (legge 8 marzo 1951, n.
122; legge 7 giugno 1991, n. 182; legge 25 marzo 1993, n. 81), che conferisce
al Ministero dell’interno la potestà di fissare la data per lo svolgimento
delle elezioni dei nuovi consigli comunali e provinciali, comunicandola
immediatamente ai prefetti, affinché provvedano alla
convocazione dei comizi, nonché nel testo unico sull’ordinamento degli enti
locali approvato con il d. lgs. 18
agosto 2000, n. 267, il quale, agli artt. 141 e seguenti, disciplina, in modo analitico e uniforme per tutto
il territorio regionale (rectius: nazionale),
lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, prevedendo
competenze, tempi, procedure.
2.– Si è costituita in giudizio la
Regione Sardegna, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
Osserva in via preliminare la
Regione che, se per far coincidere cronologicamente le elezioni per le vecchie
e per le nuove Province istituite con legge regionale nel 2001 si fosse attesa
la scadenza naturale del mandato degli organi delle
prime, la concreta attivazione degli organi delle seconde sarebbe stata
rimandata fino all’anno 2005. La scelta operata con la legge impugnata, di
tenere la consultazione elettorale per gli organi delle nuove Province
"nell’ordinario turno di elezioni amministrative
dell’anno 2003", anticipando alla medesima data la scadenza degli organi
di quelle preesistenti, in modo da permetterne il rinnovo contestualmente con
l’elezione per le prime, troverebbe la sua giustificazione nella ritenuta
inopportunità di far attendere tre anni i cittadini delle neoistituite
Province prima di poter votare per consentire l’insediamento degli organi
elettivi. La contestualità del rinnovo, poi, sarebbe
vincolata, essendo state disegnate le circoscrizioni delle nuove Province
scorporando porzioni di territorio da ognuna delle quattro Province già
esistenti, in quanto, altrimenti, la sola elezione
degli organi delle nuove Province avrebbe avuto come effetto una doppia
rappresentanza degli elettori quivi residenti.
Quanto al merito della censura, la
Regione ritiene palesemente infondata la tesi della difesa erariale secondo cui
le disposizioni denunciate, concernenti la durata degli organi provinciali, non
rientrerebbero nella competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione dall’art. 3, comma 1, lettera b, dello statuto in
materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni", ma inciderebbero nella materia della "legislazione
elettorale" riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo
comma, lettera p, della Costituzione. Ad avviso della Regione, infatti,
in quest’ultima materia rientrano sicuramente le modalità
di svolgimento delle consultazioni, e quindi il sistema elettorale, la
presentazione delle liste, l’attribuzione dei seggi ai gruppi di candidati, la
determinazione della cifra elettorale, la proclamazione degli eletti e così
via, ma non norme legislative regionali come quelle impugnate, le quali, oltre
a stabilire l’anticipazione della scadenza degli organi per le vecchie
Province, onde consentire lo svolgimento contestuale delle consultazioni
elettorali sia per esse che per le nuove (art. 1, comma 2), prevedono la
nomina, da parte della Giunta regionale, di un commissario per curare gli
adempimenti connessi alla istituzione della nuova Provincia (art. 2); affidano
al detto commissario il compito di individuare le sedi provvisorie degli organi
e degli uffici della nuova Provincia (art. 3); attribuiscono ai consigli
provinciali il potere di determinare, con norme statutarie, i capoluoghi delle
nuove Province (art. 4).
D’altronde, osserva la Regione
Sardegna, che la disciplina della durata degli organi elettivi provinciali non possa considerarsi parte della materia elettorale trova
conferma, indiretta ma palese, nell’art. 38 del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, recante il "testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali", il quale prevede che la "durata
in carica" dei consigli comunali e provinciali è regolata dallo stesso
testo unico, il cui titolo si riferisce esplicitamente ed esclusivamente alla
disciplina dell’"ordinamento" degli enti locali: materia certamente
attribuita alla competenza legislativa regionale dall’art. 3, lettera b,
dello statuto.
Quanto all’altro argomento posto
dalla difesa erariale a fondamento della questione, e cioè
il fatto che la disciplina della materia elettorale degli enti locali sarebbe
organicamente contenuta nella normativa statale vigente, ad avviso della
Regione esso incorrerebbe in un doppio equivoco. Da una parte, infatti, verrebbero così ritenute "espressione" della
materia elettorale le norme che conferiscono al Ministro dell’interno il potere
di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e
provinciali, o che attribuiscono ai prefetti il compito di convocare i comizi,
o che disciplinano i casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali:
norme queste palesemente estranee alla materia elettorale, ed attinenti
piuttosto alla disciplina della durata degli organi elettivi – e quindi
all’"ordinamento" dei medesimi – o alla materia dei controlli.
Dall’altra, si finirebbe per ritenere che, esistendo già in tali ambiti una
disciplina statale, ed applicandosi essa anche nel territorio della Regione
Sardegna, quest’ultima non possa provvedere direttamente a regolare, con
normativa propria, quei medesimi ambiti. Al contrario, se la Regione non ha esercitato la propria competenza legislativa fondata
sull’art. 3, lettera b, dello statuto, consentendo così alla disciplina
statale di spiegare effetti anche sul territorio regionale, ciò sarebbe
avvenuto solo in forza del disposto dell’art. 57 dello statuto, secondo il
quale "nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a
quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi
dello Stato". Sicché, ad avviso della Regione, la
circostanza che la disciplina statale della materia – da ultimo quella del d.lgs. n. 267 del 2000 – sia tuttora applicata nella
Regione non incide sulla possibilità che questa possa
esercitare la propria potestà legislativa, modificando o derogando alla legge
dello Stato, come è accaduto nella specie.
D’altra parte, è lo stesso testo
unico del 2000 sull’ordinamento degli enti locali appena menzionato che,
all’art. 1, esclude l’applicazione alle Regioni a statuto speciale delle
disposizioni da esso dettate "se incompatibili
con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione". Ciò, ad esempio, sarebbe già avvenuto nella materia
considerata con l’approvazione della legge regionale 29 dicembre 1998, n. 38,
che dispose il rinvio di un anno delle elezioni dei
consigli comunali e provinciali della Sardegna – modificando la normale durata
di tali organi –, consultazioni elettorali previste "per una domenica
compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 1999" in base alla legge statale
n. 182 del 1991. In quell’occasione, la legge
regionale non sarebbe stata oggetto di alcuna
impugnazione da parte del Governo.
Rileva ancora la Regione in via
meramente subordinata che, anche qualora si volesse ascrivere la normativa
impugnata alla materia elettorale, l’infondatezza della questione sollevata
nondimeno discenderebbe dalla titolarità, in capo alla Regione, della potestà
legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli
enti locali e delle relative circoscrizioni, materia nella quale dovrebbe
ritenersi compresa anche la disciplina delle modalità di svolgimento delle
consultazioni elettorali.
Conclusioni non diverse, infine,
possono trarsi, secondo la Regione Sardegna, dal nuovo testo dell’art. 117, secondo comma, lettera p, della Costituzione,
invocato dal ricorrente per sostenere la spettanza della competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di "legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane".
Tale disposizione costituzionale andrebbe infatti
interpretata in coordinazione con l’art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, che ha approvato le modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione, articolo a tenore del quale "fino all’adeguamento
dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle già attribuite". Pertanto, essendo la Regione Sardegna
già titolare di una competenza – quella in materia di ordinamento
degli enti locali e delle relative circoscrizioni – comprendente anche la
disciplina elettorale degli enti locali, la nuova competenza esclusiva
attribuita allo Stato non potrebbe in alcun modo esplicarsi anche nei confronti
di essa Regione senza ridurne e ridimensionarne l’autonomia legislativa
conferita dallo statuto.
Considerato
in diritto
1.– Il Governo ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, per eccesso dalla competenza
regionale, degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale della Sardegna 1°
luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione
di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge
regionale 2 gennaio 1997, n. 4).
L’art. 1 della legge impugnata, al
comma 1, stabilisce la delimitazione delle nuove Province istituite dalla legge
regionale 12 luglio 2001, n. 9; al comma 2 prevede che "le elezioni degli
organi delle nuove province hanno luogo nell’ordinario turno di
elezioni amministrative dell’anno 2003", e che
"conseguentemente scade di diritto il mandato degli organi delle province
preesistenti di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari e si procede al loro
rinnovo nella stessa data".
Gli artt.
2, 3 e 4 recano integrazioni alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4
(Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l’istituzione di
nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali). In
particolare, essi prevedono la nomina di un commissario per gli adempimenti
connessi alla istituzione di nuove Province fino
all’insediamento degli organi elettivi (art. 2); la individuazione ad opera del
commissario delle sedi provvisorie degli organi e degli uffici delle nuove
Province (art. 3); le modalità di determinazione dei capoluoghi delle nuove
Province (art. 3).
Il Governo ricorrente, pur
riconoscendo che la Regione gode di competenza
legislativa primaria – da esplicare però nei limiti derivanti dall’armonia con
la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica –
nella materia dell’"ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni" (art. 3, lettera b, dello statuto speciale), e che
rientra nelle competenze della stessa l’istituzione di nuove Province, come
statuito da questa Corte con la sentenza n. 230 del 2001, afferma che le disposizioni impugnate
eccedono la competenza della Regione, in quanto l’art. 117, secondo comma,
lettera p, della Costituzione, come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attribuisce alla legislazione esclusiva
dello Stato la materia della "legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane"; e in
quanto la disciplina della "materia elettorale degli enti locali"
sarebbe organicamente contenuta nella normativa statale vigente, che conferisce
al Ministero dell’interno il potere di fissare la data per lo svolgimento delle
elezioni dei consigli comunali e provinciali e disciplina, in modo analitico e
uniforme per tutto il territorio nazionale, lo scioglimento dei consigli ad
opera di organi statali, prevedendo competenze, tempi e procedure.
2.– La questione concernente
l’art. 1, limitatamente al comma 2, della legge impugnata è fondata nei
termini di seguito precisati.
2.1.– Non rileva, in questa materia,
la norma – invocata dal Governo ricorrente – dell’art. 117,
secondo comma, lettera p, della Costituzione, che definisce fra
l’altro la "legislazione elettorale" relativa alle Province come
oggetto di legislazione esclusiva dello Stato. Infatti
le disposizioni del nuovo titolo V, parte II, della
Costituzione, di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, non si applicano
alle Regioni ad autonomia speciale, se non per "le parti in cui prevedono
forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" (art. 10
della legge cost. n. 3 del 2001, e in proposito cfr. ordinanza n. 377 del 2002, sentenze nn. 408,
533
e 536
del 2002).
Nel caso specifico dell’ordinamento
degli enti locali, il nuovo testo dell’art. 117 non fa che ripercorrere, in
forme nuove, le tracce del sistema costituzionale preesistente, in cui le sole
Regioni a statuto speciale godevano già (in particolare dopo la riforma degli
statuti recata dalla legge cost. 23 settembre 1993, n. 2) di una competenza
primaria in materia di ordinamento degli enti locali
del proprio territorio, mentre le Regioni ordinarie ne erano prive. Tale
competenza, attribuita alle Regioni differenziate, non
è intaccata dalla riforma del titolo V, parte II,
della Costituzione, ma sopravvive, quanto meno, nello stesso ambito e negli
stessi limiti definiti dagli statuti.
Ancor meno può valere come argomento il fatto che esista una legislazione statale
uniforme in tema di elezioni provinciali e di scioglimento dei consigli
provinciali. La competenza primaria della Regione, nei limiti ad essa propri, si può infatti esplicare anche e proprio
sostituendo, limitatamente al proprio territorio, le norme statali con norme
regionali.
2.2.– Non può accogliersi nemmeno
una prospettazione secondo cui la legislazione
elettorale sarebbe di per sé estranea alla materia dell’ordinamento degli enti locali.
La configurazione degli organi di
governo degli enti locali, i rapporti fra gli stessi, le modalità
di formazione degli organi, e quindi anche le modalità di elezione degli organi
rappresentativi, la loro durata in carica, i casi di scioglimento anticipato,
sono aspetti di questa materia: anche se, come è evidente, diversi e
diversamente intensi possono essere i vincoli per il legislatore regionale
derivanti dall’esigenza di rispettare i principi costituzionali e
dell’ordinamento giuridico, quando l’intervento legislativo tocca i delicati
meccanismi della democrazia locale.
Che, in ogni caso, anche l’elezione
degli organi di Comuni e Province rientri nell’ambito
della competenza in tema di ordinamento degli enti locali è confermato non solo
dalla legislazione regionale, in particolare della Regione Siciliana che da più
tempo esercita tale competenza, e dalle norme di attuazione di altri statuti (cfr. l’art. 7 del d. lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti
locali e delle relative circoscrizioni", che espressamente stabilisce che
"la regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali,
esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l’indizione dei
comizi elettorali"), ma anche dalla giurisprudenza di questa Corte: già la
sentenza n. 105 del 1957 ha espressamente riconosciuto che la disciplina
elettorale rientra nelle locuzioni "regime degli enti locali" e
"ordinamento degli enti locali" che identificano la competenza in
materia della Regione Siciliana; e, più di recente, la sentenza n. 84 del 1997 ha assunto come presupposto l’appartenenza
della disciplina delle elezioni comunali e provinciali alla competenza
regionale della Sicilia in materia di ordinamento degli enti locali.
3.– Il quesito sulla legittimità
costituzionale della norma regionale impugnata va dunque esaminato alla sola
luce dei limiti che l’art. 3 dello statuto speciale pone
all’esercizio della competenza legislativa primaria, ed essenzialmente del
limite dell’armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento
giuridico della Repubblica.
Tra i principi che si ricavano dalla
stessa Costituzione vi è certamente quello per cui la
durata in carica degli organi elettivi locali, fissata dalla legge, non è
liberamente disponibile da parte della Regione nei casi concreti. Vi è un
diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del
mandato conferito nelle elezioni, come aspetto essenziale della stessa
struttura rappresentativa degli enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi
elettorali. Un’abbreviazione di tale mandato può bensì verificarsi, nei casi
previsti dalla legge, per l’impossibilità di funzionamento degli organi o per
il venir meno dei presupposti di "governabilità" che la legge
stabilisce (cfr. ad es. gli artt. 53 e 141, comma 1, lettere b e c, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267), ovvero in ipotesi di gravi violazioni o di gravi situazioni di pericolo
per la sicurezza pubblica che la legge sanzioni con lo scioglimento delle
assemblee (cfr. ad es.
l’art. 141, comma 1, lettera a, e l’art. 143 del citato testo unico).
Tuttavia, le ipotesi eccezionali di abbreviazione del mandato elettivo debbono essere
preventivamente stabilite in via generale dal legislatore. Tra
di esse non è escluso che possa ricorrere anche il sopravvenire di
modifiche territoriali che incidano significativamente sulla componente
personale dell’ente, su cui si basa l’elezione: come, ad esempio, prevede per
il caso degli organi comunali l’art. 8, quarto comma, lettera a, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (non compreso
nell’abrogazione espressa disposta dall’art. 274, comma 1, lettera e,
del testo unico n. 267 del 2000), secondo cui si procede alla rinnovazione
integrale del consiglio comunale quando, per effetto di una modificazione
territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della
popolazione del Comune. Ma, ancora una volta, una siffatta ipotesi dovrebbe
essere prevista e disciplinata in via generale dalla legge, ovviamente sulla base di presupposti non irragionevoli.
In ogni caso, non può essere una
legge provvedimento, disancorata da presupposti prestabiliti in via
legislativa, a disporre della durata degli organi
eletti.
Proprio questa, invece, è la portata
della norma qui impugnata. Essa, nel prevedere che si proceda all’elezione
degli organi delle nuove Province, stabilisce altresì che decadano
di diritto quelli delle Province preesistenti, nel logico presupposto che non
possa darsi una doppia contemporanea rappresentanza, nell’ambito di organi
elettivi preesistenti e di organi di nuova elezione, delle popolazioni dei
territori oggetto della variazione territoriale.
Tuttavia, tale previsione di abbreviazione del mandato degli organi delle Province
preesistenti (eletti solo tre anni fa) non trova supporto in alcuna disciplina
a carattere generale che la contempli e ne precisi i presupposti. Infatti la Regione Sardegna, che pure dal 1993 è titolare
della competenza primaria sancita dall’art. 3, lettera b, dello statuto,
non ha mai proceduto a darsi una legislazione organica sull’ordinamento degli
enti locali (solo alcuni specifici aspetti di tale ordinamento sono oggetto di
disciplina nella legge regionale n. 4 del 1997, e negli articoli 6 e seguenti,
qui non impugnati, della legge regionale n. 10 del 2002), né comunque ha
provveduto a disciplinare in generale i casi di scioglimento anticipato dei
consigli degli enti. Resta dunque applicabile, anche ai sensi dell’art. 57
dello statuto (secondo il quale "nelle materie attribuite alla competenza
della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali,
si applicano le leggi dello Stato"), la normativa statale. Tanto è vero
che lo stesso art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata, nel prevedere
le elezioni degli organi delle Province, fa riferimento all’"ordinario
turno di elezioni amministrative dell’anno 2003",
che non può essere altro, nel silenzio della legislazione provinciale, che il
"turno annuale ordinario" previsto dall’art. 1 della legge statale 7
giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, il cui svolgimento avviene
nella data fissata dal Ministro dell’interno (art. 3 della stessa legge, come
modificato da ultimo dall’art. 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43).
Ora, nella legislazione statale
sulle Province l’ipotesi di una abbreviazione del
mandato degli organi provinciali a seguito di variazioni territoriali non è
contemplata (l’art. 8, quarto comma, lettera a, del d.P.R.
n. 570 del 1960 si riferisce infatti ai soli consigli
comunali): gli unici casi di scioglimento anticipato sono quelli previsti dai
citati articoli 53, 141 e 143 del testo unico approvato con il d.lgs. n. 267 del 2000. Tant’è
che in tutti i provvedimenti legislativi con cui sono state
istituite nuove Province fuori del territorio delle Regioni speciali, e in
particolare in occasione della istituzione di otto nuove Province attuata ai
sensi dell’art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si è invariabilmente
previsto che l’elezione dei nuovi consigli avesse luogo nel successivo turno
generale delle consultazioni amministrative (pur mancando, all’epoca, ancora un
triennio a tale data), cioè alla scadenza naturale dei consigli preesistenti,
salva l’ipotesi di scioglimento anticipato di questi ultimi per altra causa (cfr. l’art. 3, comma 2, dei
decreti legislativi 6 marzo 1992, nn. 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, e del d.lgs.
30 aprile 1992, n. 277; e, nello stesso senso, cfr.
già l’art. 2 della legge 16 luglio 1974, n. 306,
recante l’istituzione della Provincia di Oristano).
La norma impugnata, intervenendo
solo sull’elezione, in questa unica occasione, degli
organi delle nuove Province e di quelle preesistenti – dunque con la tecnica
della legge provvedimento –, dispone invece che tale elezione avvenga
anticipando "di diritto" il termine del mandato degli organi già
eletti: con ciò ponendosi in contraddizione con i principi che si sono sopra
delineati circa le garanzie costituzionali del mandato degli organi elettivi
locali, ed eccedendo pertanto dai limiti della competenza regionale di cui
all’art. 3, lettera b, dello statuto speciale.
4.– E’ invece inammissibile la
questione con riguardo all’art. 1, comma 1, e agli articoli 2, 3 e 4 della
legge impugnata.
Quanto all’art. 1, la censura del
Governo è in realtà limitata al disposto del comma 2,
ove si prevede l’elezione degli organi delle Province, e non investe l’oggetto
del comma 1, relativo alla delimitazione dei confini delle nuove e delle
preesistenti Province.
Quanto agli articoli 2, 3 e 4, il
Governo assume nel ricorso che essi siano "conseguenti" o
"correlati" all’art. 1, ma in realtà essi hanno ad oggetto previsioni
circa la nomina dei commissari incaricati di curare gli adempimenti connessi alla istituzione delle nuove Province fino all’insediamento
degli organi elettivi, alla scelta delle sedi provvisorie degli organi e degli
uffici, e alla determinazione dei capoluoghi delle nuove Province: previsioni
che non sono in rapporto con la statuizione contenuta nell’art. 1, comma 2,
circa il tempo dell’elezione degli organi provinciali.
Poiché il ricorrente non adduce alcun altro motivo a sostegno della questione di
legittimità concernente tali ulteriori disposizioni
della legge impugnata, essa deve essere dichiarata inammissibile.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
febbraio 2003.
Riccardo CHIEPPA,
Presidente
Valerio ONIDA,
Redattore
Depositata in Cancelleria il 13
febbraio 2003.