SENTENZA N.532
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA
Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo
CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e
specificamente degli artt. 1 quinquies, sexies e decies, concernente
fissazione al 1o gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, comma decimo,
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di
ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla
tabella B del medesimo decreto, nonchè norme
di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attivita assistenziali italiane ed internazionali, promosso
con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 23 novembre
1978, depositato in cancelleria il 29 novembre successivo ed iscritto al n. 33
del registro ricorsi 1978.
Visto l'atto di
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato
dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.-La Provincia di Bolzano
propone questione di legittimità costituzionale in via principale degli
artt. 1 quinquies, 1 sexies,
1 decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di
conversione del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, per violazione degli
artt. 8, nn. 14 e 25, 18, 68, 78 dello Statuto
speciale per il Trentino Alto Adige, oltrechè
delle relative norme di attuazione in materia di <assistenza e
beneficenza> (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469) e di
attività ricreative (d.P.R. 28 marzo 1975, n.
475).
La legge n. 641 del 1978
non dovrebbe essere applicabile, secondo l'assunto della provincia ricorrente,
alle Regioni a Statuto speciale e dunque neppure dovrebbe interferire con le
competenze provinciali; ciò avuto riguardo al suo carattere generale di
legge (di conversione di decreto legge) recante proroga del termine previsto
dall'art. 113 del d.P.R. n. 616 del 1977 e, dunque,
di legge che, in qualche modo, accede ad atto normativo concernente le Regioni
a Statuto ordinario, e avuto altresì riguardo al richiamo, contenuto
nell'art. 1 sexies, dell'art. 119 del detto d.P.R. n. 616 del 1977 che, per le Regioni ad autonomia
differenziata, prevede il funzionamento di un ufficio-stralcio degli enti da
sottoporre al procedimento di <regionalizzazione>, fino a diversa
disposizione della legge o delle norme di attuazione degli statuti speciali.
Per l'ipotesi che la legge
sia ritenuta, invece, applicabile alla provincia ricorrente, sono censurate le
seguenti norme:
a) l'art. 1 quinquies perchè,
prevedendo il trasferimento del pacchetto azionario dell'E.A.G.A.T.
(Ente autonomo di gestione delle aziende termali, istituito con d.P.R. 7 maggio 1958, n. 576, ed investito, con legge 21
giugno 1960, n. 649, della titolarità delle partecipazioni azionarie
anche di società aventi per oggetto lo sfruttamento di acque minerali ed
attività connesse), all'E.F.I.M. (Ente
partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera) con inquadramento in
tale secondo ente anche delle società e stabilimenti di imbottigliamento
delle acque minerali, prima inquadrati nell'E.A.G.A.T.,
violerebbe le competenze esclusive della Provincia di Bolzano in materia di
acque minerali e termali (art. 8, n. 14, dello Statuto speciale). Alla provincia
stessa, invece, dovrebbe essere trasferito il pacchetto azionario dell'E.A.G.A.T., come del resto tutti i diritti demaniali e
patrimoniali dello Stato in corrispondenza delle materie attribuite alla
competenza provinciale (art. 68 dello Statuto speciale);
b) ancora l'art. 1 quinquies, ultimo comma, lett. c), perchè,
prevedendo il trasferimento alle Regioni delle attività, pertinenze,
personale delle aziende termali, ivi comprese le attività ed i patrimoni
alberghieri, con il vincolo di ulteriore destinazione agli enti locali,
violerebbe le competenze della provincia nei rapporti con questi (art. 18,
cpv., dello Statuto speciale);
c) l'art. 1 sexies, comma primo, perchè,
prevedendo il trasferimento alle Regioni del patrimonio dell'O.N.P.I. e del l'E.N.A.O.L.I., violerebbe le competenze della Provincia di
Bolzano in materia di assistenza e beneficenza (art. 8, n. 25, dello Statuto
speciale), così come trasferite con d.P.R. 28
marzo 1975, n. 469, che attribuisce alla provincia stessa (art. 6) il potere di
disporre la cessazione dell'attività degli enti nazionali e
sovranazionali operanti nel settore; perchè,
prevedendo il trasferimento alla Regione del patrimonio del l'E.N.A.L.,
violerebbe le competenze provinciali in tema di attività ricreativa
(art. 9, n. 11, dello Statuto speciale), così come trasferite con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, che, analogamente,
attribuisce alla Provincia (art. 4) il potere di disporre sulla acquisizione
dei patrimoni degli enti che operano nel settore, potere esercitato con legge provinciale
20 giugno 1978, n. 29, che ha disposto l'effettiva acquisizione delle
attività e dei beni. e perchè,
prevedendo come destinatari ultimi del trasferimento dei beni dell'O.N.P.I.,
dell'E.N.A.L. e dell'E.N.A.O.L.I. agli enti locali,
violerebbe le competenze della provincia in materia di rapporti con questi
(art. 18, cpv. dello Statuto speciale);
d) ancora l'art. 1 sexies, comma nono, perchè,
ripartendo fra i Comuni le entrate dell'E.N.A.L. e riservando allo Stato i
proventi dell'Enalotto, violerebbe le competenze provinciali in materia di
attività ricreative, trasferite senza restrizioni con il detto d.P.R. n. 475 del 1975, oltrechè
le attribuzioni provinciali in materia finanziaria (art. 78 dello Statuto
speciale);
e) l'art. 1 decies della legge n. 641 del 1978, perchè,
prevedendo che l'assegno d'incollocabilità,
prima erogato dal l'A.N.M.I.L. (art. 180 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), venga erogato
dall'I.N.A.I.L., anzichè dalla provincia,
violerebbe le competenze esclusive di questa in tema di assistenza e
beneficenza (art. 8, n. 25, dello Statuto speciale).
2.-La legge 21 ottobre
1978, n. 641 converte, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n.
481, di proroga del termine previsto dall'art. 113 del d.P.R.
n. 616 del 1977 per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento e
sovvenzione agli enti di cui all'allegata tabella B. La legge, peraltro, non si
limita alla pura conversione, ma contiene (sotto forma di articoli aggiuntivi)
un insieme di norme nuove rispetto a quanto dispone il decreto legge
convertito.
Deve, anzitutto, ritenersi,
stante il richiamo fatto dall'art. 1 sexies all'art.
119 del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente il
funzionamento di <uffici stralcio> per l'esercizio delle funzioni degli
enti pubblici trasferiti, che la nuova normativa si riferisce anche alle
Regioni a statuto speciale e che i precetti di cui essa si compone sono
applicabili alle medesime, salvo che sia specificamente disposto in senso
contrario (cfr., del resto, sentenze di questa Corte nn.
31 del 1983;
219 del 1984;
165 del 1986;
51 del 1987).
Specificamente in senso
contrario dispone, appunto, l'art. 1 sexies, primo
comma, il quale, ribadendo la regola enunciata per le Regioni a statuto
speciale dall'art. 119 del d.P.R. n. 616 del 1977,
esclude la propria operatività per quanto concerne il trasferimento del
patrimonio dell'O.N.P.I., dell'E.N.A.O.L.I. e
dell'E.N.A.L. nei confronti della Provincia di Bolzano. La questione relativa
all'art. 1 sexies, primo comma, é pertanto
inammissibile. Analoghe ragioni d'inammissibilità, stante la
correlazione fra trasferimento delle funzioni, devoluzione del patrimonio ed
attribuzione delle entrate, valgono per la questione relativa alla prima parte
del comma nono dello stesso art. 1 sexies, che
prevede la ripartizione fra i Comuni delle entrate dell'E.N.A.L. (non, invece,
per la questione relativa alla parte del medesimo comma nono che concerne la
riserva allo Stato dei proventi dell'Enalotto su cui vedi, infra,
n. 5).
3. - Per quanto concerne il
trasferimento all'E.F.I.M. del pacchetto azionario
dell'E.A.G.A.T., nonchè
delle attività e degli stabilimenti di imbottigliamento delle acque
minerali (commi terzo e quarto dell'art. 1 quinquies
del decreto-legge n. 481 del 1978, così come convertito nella legge n.
641 del 1978) la questione non é fondata.
Il terzo comma dell'art. 1 quinquies citato riserva all'E.F.I.M.
le partecipazioni azionarie delle società prima <inquadrate> nell'E.A.G.A.T.
Il quarto comma del
medesimo articolo, nel testo risultante dopo le modifiche introdotte in sede di
conversione, provvede (lett. c) a trasferire alle Regioni <attività,
patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le
attività ed i patrimoni alberghieri>; mentre nella precedente lett.
b) prevede l'inquadramento nell'E.F.I.M. <delle
società e stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali,
già inquadrati nell'E.A.G.A.T.>.
Si determina così un
trasferimento delle aziende termali, prima inquadrate nell'E.A.G.A.T.,
comprendendosi in esso anche elementi accessori (quali sono i patrimoni
alberghieri). ciò in aggiunta al trasferimento già avvenuto in
favore della Provincia di Bolzano del bene pubblico <acqua termale> e
delle relative funzioni (art. 4 d.P.R. 20 gennaio
1973, n. 115).
Per quel che riguarda le
acque minerali la normativa di cui si tratta non contiene ulteriori
trasferimenti, mentre e chiaro che la provincia di Bolzano continua ad essere
titolare del bene pubblico <acque minerali> - ad essa trasferito, con le
relative funzioni, congiuntamente alle acque termali e alle funzioni relative a
queste ultime, dal detto art. 4 del d.P.R. n. 115 del
1973 - in attuazione degli artt. 8, n. 14, 68 e 108 dello Statuto speciale.
Ora le pretese che la
provincia autonoma può vantare in relazione alle sue competenze in
materia non possono estendersi alle partecipazioni azionarie delle
società concessionarie dello sfruttamento delle acque minerali e termali
prima <inquadrate> nell'E.A.G.A.T.,
partecipazioni che sono cosa ben diversa dalla titolarità del bene
pubblico <acque minerali e termali> e dalle relative funzioni
amministrative.
Analoghe ragioni valgono ad
escludere che le pretese statutarie della Provincia di Bolzano possano
estendersi alle <società e stabilimenti di imbottigliamento delle
acque minerali>, già <inquadrate> nell'E.A.G.A.T.
(art. 1 quinquies, comma quarto, lett. b), perchè anche tali complessi o elementi aziendali,
attinenti ad un'attività connessa allo sfruttamento delle acque
minerali, sono cosa diversa dal bene pubblico <acque minerali> e dalle
relative funzioni amministrative.
4. - Non é fondata
la questione relativa alla lett. c) del quarto comma dell'art. 1 quinquies della legge n. 641 del 1978, nella parte in cui
prevede la devoluzione agli enti locali delle aziende termali, vale a dire dei
complessi aziendali predisposti all'uso delle acque termali, secondo la legge
di riforma sanitaria (cfr. art. 36, comma quarto, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, con cui tali aziende termali sono dichiarate presidi e servizi delle
unita sanitarie locali).
Infatti tale devoluzione,
da un lato, non priva la Provincia del bene pubblico <acque termali>,
dall'altro non preclude alla medesima l'esercizio delle sue potestà
legislative e amministrative in materia, ma al più pone indirettamente
alle dette potestà il solo limite-da ritenere
essenziale alla realizzazione della riforma economico-sociale sanitaria-della destinazione del bene termale alla tutela
della salute.
5.-Non é fondata la
questione di legittimità costituzionale del comma nono dell'art. 1 sexies, per la parte che riserva al Tesoro i proventi
dell'Enalotto; si tratta, infatti, di <concorso- pronostici> (facente
capo al Ministero delle Finanze e gestito attraverso l'E.N.A.L., ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, secondo la disciplina
data dal decreto del Ministro delle Finanze del 29 ottobre 1957 e successive
modificazioni) estraneo alla materia delle attività ricreative ed, a
maggior ragione, delle attività assistenziali, e avente, inoltre,
carattere nazionale (in quanto comporta una scommessa relativa ai numeri del
lotto estratti su tutte le ruote locali).
6. - Non é fondata,
infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 decies, comma primo, della legge n. 641 del 1978, che
prevede sia erogato dall'I.N.A.I.L. l'assegno di incollocabilità
di cui all'art. 180 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, fino a quel momento erogato dall'A.N.M.I.L.
Si tratta, infatti, di
prestazione che presuppone un rapporto assicurativo con l'I.N.A.I.L. e si
inserisce, come elemento accessorio ed eventuale, in un rapporto di previdenza;
data la sua stretta connessione con la materia previdenziale deve ritenersi
estranea alla materia <assistenza e beneficenza> attribuita alla
Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 8, n. 25, dello Statuto speciale e trasferita
con d.P.R. n. 469 del 1975 (cfr. sent. di questa
Corte n. 174 del 1981 per considerazioni che, toccando anche l'art. 38
della Costituzione, non possono essere prive di valore per le regioni a Statuto
speciale e per le province autonome).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 sexies,
primo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 (Fissazione al 1o gennaio
1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento
o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè norme di salvaguardia del patrimonio degli
stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della
disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed
internazionali), nel testo modificato dalla legge di conversione 21 ottobre
1978, n. 641; nonchè dello stesso art. 1 sexies, comma nono, nella parte che riguarda il riparto fra
i Comuni delle entrate dell'E.N.A.L.; questioni proposte dalla Provincia di
Bolzano per violazione degli artt. 8, n. 25, e 9, n. 11, dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, e degli artt. 6 del d.P.R.
28 marzo 1975, n. 469 e 4 del d.P.R. 28 marzo 1975,
n. 475, di attuazione dello Statuto;
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quinquies,
comma terzo, del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato
dalla legge di conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano
per violazione degli artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto speciale;
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quinquies,
comma quarto, lett. b), del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo
modificato dalla legge di conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia
di Bolzano per violazione degli artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto speciale;
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quinquies,
comma quarto, lett. c), del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo
modificato dalla legge di conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia
di Bolzano, per violazione dell'art. 18 cpv. dello Statuto speciale;
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale del comma nono dell'art. 1 sexies del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel
testo modificato dalla legge di conversione n. 641 del 1978, nella parte in cui
riserva allo Stato i proventi del concorso-pronostici Enalotto, proposta dalla
Provincia di Bolzano per violazione degli artt. 8, n. 25, e 78 dello Statuto
speciale, nonchè dei d.P.R.
28 marzo 1975 nn. 469 e 475, di attuazione dello
Statuto;
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 decies
del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge
del 1978, n. 641 proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione dell'art.
8, n. 25, dello Statuto speciale, nonchè del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, di attuazione dello Statuto.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria
il 12 Maggio 1988.