SENTENZA N. 165
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della
legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e
misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), promossi con ricorsi
dei Presidenti delle province autonome di Bolzano e di Trento e del Presidente
della Regione Trentino-Alto Adige, notificati il 4 aprile 1985, depositati in
Cancelleria il 10 ed il 12 aprile successivi, ed iscritti ai nn. 17, 18 e 19 del registro ricorsi 1985.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il
Giudice relatore Gabriele Pescatore;
uditi gli avvocati Sergio Pannunzio
per le province di Bolzano e di Trento e Fabio Lorenzoni
per
Ritenuto in fatto
1. -
2. - Nel ricorso della Provincia autonoma di Bolzano si espone che la
legge n. 49 del 1985 detta due normative distinte: la prima, contenuta nel
titolo I, che disciplina il Fondo di rotazione per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione; la seconda, contenuta nel titolo II, che
istituisce e regola il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei
livelli di occupazione.
La prima disciplina consiste in una normativa dettagliata dei finanziamenti
a favore della cooperazione per interventi inerenti ai settori della industria, del commercio e del turismo, attuati
tramite imprese gestite in forma cooperativa.
La seconda disciplina - applicabile, per espressi riferimenti, alla
Provincia di Bolzano - regola dettagliatamente, attraverso una pluralità di
prescrizioni contenute negli artt. da
a) Il titolo II, gli artt. 3, terzo comma, 9, n. 8, e
16 dello Statuto speciale poiché viene ad invadere una materia di competenza
legislativa ed amministrativa della Provincia ricorrente ("incremento della
produzione industriale") nella quale essa ha emanato una specifica
normativa che viene ad essere sovvertita dalla legge statale.
b) Il titolo II e in particolare l'art. 19, secondo e terzo comma, della
legge impugnata violerebbe lo Statuto speciale perché, nell'attribuire alla
Provincia ricorrente un ruolo meramente consultivo ed istruttorio, la
espropriano sotto questo profilo, della potestà legislativa ed amministrativa
nella materia dell'industria e dell'incremento dell'occupazione, ad essa spettante.
c) Il titolo II e, in particolare, l'art. 19, primo comma, violerebbero
gli artt. 3, terzo comma, 9, n. 8, 15 e 78 dello Statuto speciale, poiché
l'art. 19, primo comma, prevede un potere del CIPI con riferimento
all'indirizzo e coordinamento di interessi di livello
locale che restano estranei a qualsiasi esigenza di carattere nazionale;
inoltre, tali interventi statali si traducono in un dettagliato complesso di
prescrizioni (artt. 14 - 18) che interferiscono su molteplici aspetti locali
della materia dell'incremento della produzione
industriale, così da ledere la sfera di competenza provinciale.
d) Il titolo II e l'art. 20 della legge impugnata violerebbero gli artt.
3, terzo comma, 15 e 78 dello Statuto, in quanto il "Fondo speciale per
gli interventi a salvaguardia dei livelli di
occupazione" viene finanziato con disponibilità prelevate dal Fondo, di
cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sul quale alle Province di
Trento e di Bolzano é riservata una quota degli stanziamenti (art. 29 legge
cit.), determinata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e dell'art. 5 delle
norme di attuazione, di cui al d.P.R. 31 luglio 1978,
n. 1017. Pertanto, lo Stato non avrebbe potuto impiegare il nuovo fondo anche
per il territorio provinciale, ma avrebbe dovuto assegnare alla Provincia una
quota del relativo stanziamento (90 miliardi) in base al parametro
(popolazione-territorio) indicato dall'art. 78 dello Statuto.
Qualora le disposizioni del titolo 1 si dovessero
ritenere applicabili nei confronti della Provincia di Bolzano, si denunciano
anche in relazione alle norme contenute in detto titolo.
e) La violazione degli artt. 3,
terzo comma; 8, n. 20; 9, nn. 3 e 8; 16 dello
Statuto speciale, per invasione della competenza legislativa ed amministrativa
della Provincia ricorrente, in quanto le dettagliate disposizioni ivi contenute
lederebbero la sfera di competenza provinciale in tema di turismo e industria
alberghiera, di commercio e di incremento della
produzione industriale.
f) La violazione degli artt. 3, terzo comma; 15 e 78 dello Statuto e
delle relative norme di attuazione (art. 5 d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017) in quanto il Fondo di
rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'art.
1 é finanziato alla stessa stregua del fondo speciale per gli interventi a
salvaguardia dei livelli di occupazione; sussisterebbero, dunque, gli stessi
motivi d'illegittimità costituzionale dedotti a proposito del finanziamento di
esso.
3. -
4. - Davanti a questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio
dei Ministri, chiedendo che le questioni siano
dichiarate non fondate.
Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, le questioni relative al titolo primo della legge sarebbero infondate,
innanzitutto perché la competenza delle Province nelle materie "turismo e
industrie alberghiere", "commercio e incremento della produzione
industriale" comporta solo che le stesse possano regolare, entro i limiti
della competenza statale in materia di credito, l'accesso al credito dei
soggetti che operano nei relativi settori economici (come si argomenta
dall'art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e
dalla sentenza 17 luglio 1975, n. 221 di questa Corte). Viceversa, nella
Regione Trentino-Alto Adige, il cui Statuto prevede che spetti alla stessa
Regione una materia definita come "sviluppo della cooperazione e vigilanza
sulle cooperative", non potrebbe ritenersi di competenza delle due
Province, bensì della Regione, il dettare discipline che abbiano
come destinatari le cooperative in quanto tali, a prescindere dal settore
economico in cui operano.
Per quel che concerne le violazioni, dedotte dalle
Province, degli artt. 15 e 78 dello Statuto, poiché le norme impugnate
prevedono un intervento non esclusivamente finalizzato all'incremento di attività industriali, da un lato l'art. 15 dello Statuto
non sarebbe applicabile, e dall'altro si sarebbe in un ambito estraneo al campo
di applicazione dell'art. 78.
Riguardo al ricorso della Regione, questa, in quanto competente a
promuovere lo sviluppo delle imprese cooperative operanti sul proprio
territorio, potrebbe dettare norme che ne agevolino il
ricorso al credito, ma ciò non escluderebbe che lo Stato, nell'esercizio del
credito, che é funzione sua propria, possa configurare una forma di intervento
finanziario a sostegno dell'economia, attraverso concessione di crediti ad
imprese cooperative. Del resto la possibilità di una duplice disciplina, che
tragga la sua legittimità da diverse clausole attributive di competenza, é alla
base della normativa in tema di coordinamento tra agevolazioni creditizie previste
da leggi statali e regionali (art. 16 della legge 2 maggio 1976, n. 902).
Quanto alla disciplina prevista nelle altre norme
impugnate, inserite nel secondo titolo della legge, si sostiene che essa
riguarda misure di sostegno all'occupazione, volte cioé
non tanto ad incrementare la produzione industriale, quanto ad evitare lo stato
di disoccupazione ponendo a disposizione dei lavoratori mezzi per continuare la
produzione in situazioni in cui può persistere un'economicità
dell'impresa, se gestita in forma cooperativa e non capitalistica. Si
tratterebbe, pertanto, d'una disciplina di sostegno
all'occupazione ed all'economia nell'interesse generale del Paese, che il
legislatore statale é competente ad emanare in base all'art. 4 dello Statuto e
che prevale sia sulla competenza regionale in materia di sviluppo della
cooperazione sia su quelle provinciali in materia di commercio ed incremento
della produzione industriale.
Non sarebbero quindi fondate le rimanenti censure rivolte al sistema
della legge dalla Regione e dalle due Province, tenuto anche conto:
a) che la partecipazione consultiva delle province al procedimento di erogazione dei contributi a fondo perduto consente di
attuare un coordinamento tra l'interesse nazionale espresso dalla normativa in
esame e gli interessi che sono alla base delle competenze provinciali in
materia di commercio e di incremento della produzione industriale;
b) che il potere attribuito al CIPI dal primo comma dell'art. 19 della
legge n.
c) la riduzione di 180 miliardi apportata dall'art. 20 della legge alle
disponibilità esistenti sul Fondo, di cui all'art. 3 della legge 12 agosto
1977, n. 675, corrisponde all'entità degli stanziamenti previsti
(rispettivamente per 100 ed 80 miliardi) dagli artt. 59 della
legge 7 agosto 1982, n. 526 e 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, citati
dallo stesso art. 20. Con queste disposizioni la dotazione del fondo era
stata incrementata per interventi ".. a favore di
imprese cooperative di produzione e lavoro ... costituite da lavoratori
collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi", ma poiché
questi stanziamenti non erano stati impegnati, la loro destinazione al nuovo
fondo non trovava alcun ostacolo nell'art. 29, ultimo comma, della 1. 12 agosto
1977, n. 675, destinato ad operare in relazione alla
consistenza del fondo quale la legge dello Stato in concreto determina, potendola
perciò variare.
Considerato in diritto
5. - I ricorsi indicati in epigrafe possono riunirsi per essere decisi
congiuntamente, considerate la stretta analogia e la connessione delle censure
con essi dedotte.
6. - Ai fini di stabilire l'oggetto e i limiti di incidenza
della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella sfera delle competenze degli enti
ricorrenti, occorre precisare in via preliminare il contenuto e gli effetti
della normativa con essa posta.
Già la enunciazione del titolo I (Istituzioni e
funzionamento del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione) é significativa nell'indicarne l'operatività nel settore della
cooperazione, confermata dal complesso normativo e dalle singole norme che
fanno leva sull'impiego delle cooperative per realizzare progetti volti a
incrementare la produttività e l'occupazione.
Del pari riferita alla materia della
cooperazione é la disciplina contenuta nel titolo II (Istituzioni e
funzionamento del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli
di occupazione), benché tale riferimento non sia reso evidente dalla
enunciazione dell'epigrafe.
La normativa regola, infatti, il contenuto e le modalità del sostegno ad
interventi di "particolari" cooperative, qualificate da propri
requisiti rispetto a quelli previsti dall'art. 1: la costituzione degli
organismi da parte di lavoratori ammessi al trattamento della Cassa
integrazione guadagni oppure appartenenti a imprese in
via di ristrutturazione o di conversione, sottoposte a procedure concorsuali
ovvero, infine, licenziati per riduzione delle attività o per riduzione di
personale.
Il compito affidato a queste cooperative é diretto ad elidere o ad
attenuare le conseguenze della situazione precaria delle imprese, alle quali
appartengono i lavoratori (che ne sono soci), attraverso l'acquisto, l'affltto, la gestione anche parziale delle aziende o di singoli
rami di azienda o gruppi di beni oppure mediante
iniziative imprenditoriali sostitutive (cfr. lett. b, primo comma, art. 14).
É riconosciuto alle cooperative diritto di prelazione nell'acquisto di
queste aziende (art. 14, n. 2), mentre sono determinati l'ammontare della quota
di conferimento del socio lavoratore e le modalità di versamento di essa (art. 15) e, in deroga alla normativa vigente, é
prescritto che al capitale delle cooperative possono partecipare società
finanziarie, anch'esse a struttura mutualistica (art. 16).
7. - Questi essendo i tratti essenziali della disciplina del titolo II
della legge n. 49, il suo contenuto - valutato alla stregua anche di quello del
titolo I - appare caratterizzato dalla definizione dei
compiti, attribuiti alla cooperazione allo scopo di perseguire il potenziamento
dell'attività produttiva, dei mezzi per realizzare l'incremento o il
mantenimento dei livelli di occupazione.
Questa funzione (di emergenza) della
cooperazione é posta in rilievo nella relazione ministeriale al disegno di
legge n. 1522 presentato il 4 aprile 1984 (IX Legislatura, Camera dei deputati,
Atti parlamentari, p. 1-3); da esso affiora il fine del provvedimento, inteso a
dare "sostegno e stimolo alla iniziativa imprenditoriale cooperativa",
attraverso appropriati incentivi finanziari, per superare le remore "di un
sistema creditizio che non é in grado di offrire adeguate risposte alle
particolari esigenze e alle funzioni della impresa cooperativa" nonostante
la "proclamata opportunità di favorire la cooperazione (art. 45 della
Costituzione)".
Il complesso degli elementi descritti pone in luce il particolare
contributo che la legge n. 49 affida alle cooperative, rafforzandone e
qualificandone la struttura e agevolandone la azione
soprattutto con il più facile accesso al credito.
Oggetto della legge é, in definitiva, l'impulso strutturale e funzionale
impresso alla cooperazione per farne strumento di attuazione
di programmi economici di emergenza.
Dall'oggetto della normativa, così individuato, deriva la fondatezza
della censura, dedotta nel ricorso della Regione, di illegittimità
costituzionale della l. n. 49 per contrasto con l'art. 4, n.
9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Tale articolo é stato invocato a fondamento della
censura congiuntamente con la dedotta violazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n.
472 (Norme per l'attuazione dell'anzidetto Statuto in materia di sviluppo della
cooperazione e di vigilanza sulle cooperative).
L'art. 4, n. 9 attribuisce alla potestà normativa primaria della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige la materia dello "sviluppo della
cooperazione" e della "vigilanza sulle cooperative". Tale attribuzione é definita e precisata in tutta la sua ampiezza
dagli artt. 1 e 2 del d.P.R.
n. 472 del 1975. Il primo di questi articoli individua nella Regione l'ente al
quale, nell'ambito del suo territorio, sono conferite "le attribuzioni
delle amministrazioni dello Stato in materia di cooperazione, esercitate
direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite
di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o
sovraprovinciale". L'art. 2 devolve alla Regione
"fra l'altro" la competenza ad "assumere le iniziative e svolgere
le attività dirette a promuovere e sviluppare la cooperazione, l'educazione
cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore
cooperativo".
8. - Alla stregua del criterio della identificazione
dell'ambito delle materie, oggetto della competenza normativa regionale, in
base al contenuto proprio di esse ed alla conseguente stretta inerenza delle
misure adottabili dalla Regione (cfr. Corte cost. 7
giugno 1962, n. 46), appare chiaro che appartiene alla competenza primaria
della Regione Trentino - Alto Adige regolare la "promozione e lo sviluppo
della cooperazione" (art. 4, n. 9 Statuto; art. 2 d.P.R.
n. 472 del 1975 cit.).
La forza del riferimento non é attenuata dal precetto dell'art. 1, n. 2
lett. b) della legge n. 49, secondo il quale i finanziamenti del fondo per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione hanno per destinatarie cooperative
iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della
cooperazione, soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Infatti il d.P.R.
28 marzo 1975, n. 472 conferma che la vigilanza sugli enti cooperativi spetta
alla Regione (artt. 1 e 3), la quale provvede alla
tenuta del registro di tali enti e notifica al ministero del lavoro e della
previdenza sociale le iscrizioni e le successive variazioni, al fine
dell'aggiornamento dello schedario generale. Ed é il registro regionale che
sostituisce ad ogni effetto quello prefettizio (art.
4).
Né l'impostazione della legge n. 49, né i compiti affidati da essa alla cooperazione consentono di proiettare tale
attività in una dimensione nazionale o ultraregionale, dimensione che potrebbe
legittimare l'intervento dello Stato (cfr. sent. n. 356 del 21 dicembre 1985).
Si é già osservato (cfr. n.
6) che l'unico momento di rilevanza nazionale rinvenibile nella legge é dato
dalla facoltà delle associazioni nazionali, riconosciute dal ministero del
lavoro, di partecipare alle cooperative di produzione e lavoro previste
dall'art. 14 (cfr. art. 16,
n. 2) attraverso la costituzione di società finanziarie; momento che non può
valere a qualificare in senso nazionale la funzione cooperativistica, dato il
carattere eventuale e limitato di tale partecipazione, che, oltre tutto, non
può superare il venti per cento del capitale appartenente alle cooperative
stesse (cfr. art. 16 cit.).
9. - É priva di fondamento l'osservazione del Presidente del Consiglio
dei ministri, secondo il quale la competenza regionale in materia di sviluppo
della cooperazione non escluderebbe l'intervento dello Stato per quanto attiene
alla difesa del risparmio e al controllo del credito, che é funzione sua propria - deve intendersi - anche nel momento normativo.
É preliminarmente da rilevare che in altro contestuale
ricorso, promosso dal Presidente del Consiglio (R. ric. n. 28 del 1985) nei confronti della Provincia di Bolzano,
discusso nella stessa data di quelli qui riuniti, lo stesso Presidente del
Consiglio ha sostenuto che la materia che interessa rientra nella competenza
della Regione Trentino-Alto Adige.
Comunque, in linea generale é da osservare che
nell'economia della legge il momento creditizio non si pone come oggetto
qualificante, al punto da reclamare, per l'intensità degli specifici interessi
tutelati, la funzione unitaria di controllo dello Stato (cfr.
sentenza 9 luglio 1956, n. 16 di questa Corte).
Nella legge n. 49 le misure creditizie non assumono né valore né
dimensioni, atte a qualificare la normativa implicata, bensì esplicano
il ruolo limitato e strumentale di attuazione delle concrete misure a sostegno
delle attività cooperativistiche nei sensi già rilevati.
É fondata, quindi, la censura d'illegittimità costituzionale degli artt. 1-13, 14, 17, 20, 23 della legge n. 49/1985, poiché sussiste la
violazione della competenza normativa primaria della Regione Trentino-Alto
Adige.
10. - Non sono fondati, invece, i ricorsi proposti contro la legge n. 49
del 1985 dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
É da affermare preliminarmente - risolvendo in senso positivo
il dubbio prospettato dalle ricorrenti - che la normativa del titolo I della
legge é operante nel territorio di entrambe le Province.
L'efficacia territoriale di atti normativi, che
emanino da enti (come le province) a dimensioni circoscritte, opera come limite
spaziale di tale competenza normativa. Riguardo alle fonti normative statali é
il territorio nazionale che designa l'ambito naturale della loro efficacia, in
quanto elemento normale, nel quale tali fonti sono destinate ad operare, a meno che particolari disposizioni derogatorie ne
circoscrivano l'efficacia soltanto ad una parte dello spazio, al quale esse
sono astrattamente riferibili.
In mancanza di deroghe, non appare corretta la formulazione dubitativa,
che, come nel presente giudizio, non infrequentemente é proposta avanti questa
Corte circa la possibile (o eventuale) applicazione di leggi dello Stato
soltanto a determinate parti del suo territorio, con esclusione di altre, ad
ordinamento caratterizzato da particolare autonomia.
Né é fondato l'argomento specifico tratto, a sostegno della tesi
territorialmente limitativa, dall'art. 19, n. 1, poiché tale norma, che fa
espressa menzione delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha carattere procedimentale ed attuativo,
giustificato da ragioni di coordinamento, attesi i vari momenti di interferenza tra le diverse agevolazioni imputabili allo
Stato, alla Regione ed alle predette province autonome.
Connesso con tale competenza é anche l'intervento di
queste province in talune fasi dell'attività di finanziamento (cfr. art. 19, n. 3); ma
siffatti specifici riferimenti, per la particolare loro ragione, confermano che
- in mancanza di apposite clausole limitative - tutta la normativa della legge
é operante nel territorio delle province sopra indicate.
11. - Le considerazioni già svolte con riferimento all'oggetto, ai
destinatari a al funzionamento della normativa
consentono di affermare che essa non invade la sfera della competenza delle provincie, in materia di "incremento della produzione
industriale" (violando gli artt. 3, terzo comma,
9 nn. 3 e 8, 16 dello Statuto speciale ).
É da escludere, poi, che la rilevata applicabilità nelle province
autonome di Trento e di Bolzano comporti la illegittimità
del titolo I della legge per violazione degli artt. 3,terzo
comma ; 8, n. 20, 9, nn. 3, 8 ;
16 dello Statuto speciale in quanto lesivo della competenza provinciale in
materia di turismo, di industria alberghiera e di commercio.
Le osservazioni svolte circa l'oggetto della legge anche che le ora ricordate materie di competenza provinciale si
pongano, nella economia della legge stessa, come elemento qualificante. Esse
individuano soltanto momenti e attribuzioni strumentali rispetto al contenuto
cooperativistico della normativa, in quanto toccano settori nei quali
l'attività delle cooperative é destinata ad esplicarsi.
É ciò spiega anche l'attribuzione dei compiti "consuntivi e
istruttori" alle province autonome nell'avvio e nella valutazione delle
iniziative (art. 19, n. 3).
12. - L'affermata competenza della Regione (cfr.
n. 8) esclude la fondatezza dei profili di violazione
dell'art. 3, terzo comma, 9, n. 8, 15 e 78 dello Statuto speciale ad opera
dell'art. 19, primo comma, n. 1 della l. n. 49.
Non é, poi, fondata la censura secondo la quale il C.I.P.I. agirebbe come
organo di indirizzo e di coordinamento di interessi
locali, poiché questa autorità determina e coordina, con apposite direttive, le
modalità di attuazione della legge, avuto riferimento ai diversi soggetti pubblici,
nazionali e locali, e privati interessati.
13. - Quanto, infine alla violazione degli artt.
3, terzo comma, 15 e 78 dello Statuto e delle relative norme di
attuazione (art. 5 d.P.R. 31 luglio 1978, n.
1017 ), merita adesione l'argomento addotto dal Presidente del consiglio.
La riduzione di 180 miliardi apportata dall. art. 20 della legge n. 49 alle disponibilità esistenti sul
fondo, previsto dalla l. 12 agosto 1977, n. 675, corrisponde agli stanziamenti
di 180 miliardi complessivi, di cui agli artt.
La destinazione di questi fondi concerneva interventi "a favore di imprese cooperative di produzione e di lavoro costituite
dai lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in
crisi".
La riserva alle Province autonome di Trento e di Bolzano di una quota di
tali fondi, determinata in base alle norme, di cui si assume la violazione,
presupporrebbe il mancato esercizio da parte dello Stato del potere di
variazione, ma, trattandosi di stanziamenti che - secondo l'affermazione del
Presidente del Consiglio - non erano stati impegnati, era pienamente legittima,
nel rispetto dei procedimenti prescritti, la nuova destinazione, che, oltre tutto, perseguiva finalità identiche a quella
originaria.
PER QUESTI MOTIVI
a) dichiara la illegittimità costituzionale
degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49
(Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) nella parte in cui
la disciplina in essi prevista concerne
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della
legge 27 febbraio 1985, n. 49 predetta, in riferimento
agli artt. 3, terzo comma, 8, n. 20; 9, nn. 3 e 8; 15; 16 e 78 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 5 d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione
dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato,
incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e
mercati) sollevate dalle Province di Trento e Bolzano con i ricorsi indicati in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 giugno 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 1 luglio 1986.